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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21786/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7348/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 18/2019 depositata il16/01/2019 R.G.N. 574/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Bari, è stata rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta al conseguimento di voci retributive varie -i.e.: differenze per lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ratei ferie, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di maneggio denaro, indennità di mensa, festività soppresse e ROL, retribuzioni non corrisposte e indennità di mancato preavviso - in ragione del dedotto rapporto di lavoro subordinato intercorso con la “[OSCURATO:SOCIETA].” per il periodo dal 3 dicembre 1995 all’8 marzo 2002; a sostegno della decisione il giudicedel gravame ha ritenuto che fosseintervenuta la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le pretesedi natura economica rivendicate dal lavoratore, evidenziando che, accertata in primo grado la sussistenza del regime di stabilità reale, la prescriz ione - interrotta dalla richiesta , in data 19 luglio 2002, di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia(ex art. 410 c.p.c., applicabile “ratione temporis”) - non poteva ritenersi altresì sospesa per i venti giorni successivi alla conclusione, in data 14 ottobre 2002, del predetto tentativo di conciliazione; sicché,al momento di notifica del ricorso introduttivo del giudizio,in data 27 settembre 2007, la prescrizione quinquennale era oramai maturata; né poteva attribuirsi efficacia interruttiva - quanto alle pretese a titolo di indennità di mancato preavviso, ratei ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostituiva delle ferie, indennità di maneggio denaro, indennità di mensa, festività soppresse e retribuzione per lavoro straordinario feriale e festivo -al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 18 luglio 2002 e notificato il 19 novembre 2002, in quanto, rispetto all’azionabilità di dette pretese, vi era stata una mera riserva, non integrante una richiesta attuale di adempimento; per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro motivie ha depositato memoria ; la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso e ha depositato memoria oltre i termini di legge; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primomotivo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 416 c.p.c., 2938 c.c. e 2948 c.c., nonché omessa motivazione -si duole che il giudice del gravame non abbia considerato che nella memoria difensiva depositata nell’ambito del giudizio di primo gradola società aveva eccepito la prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore fino al 17 maggio 1997, mentre solo con la memoria conclusiva del 21 novembre 2014 aveva dedotto che dal 19 luglio 2002 era decorso un nuovo periodo di prescrizione che era maturato, “determinando quindi la prescrizione di ogni credito il 19 luglio 2007”; sicché, avendo il Tribunale di Bari esteso il suo esame anche al periodo successivo al 17 maggio 1997, i giudici di merito si sarebbero pronunciati d’ufficio “sulla eccezione di prescrizione dei diritti di credito maturati dal Campanale per le prestazioni lavorative fornite dopo il 17 maggio 1997”, omettendo di dichiarare la decadenza della “[OSCURATO:SOCIETA].” dalla predetta eccezione irritualmente proposta; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 410, comma 2, c.p.c., e 2943 c.c., nonché motivazione omessa o apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto che la prescrizione non rimanesse sospesa nei venti giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione, senza spiegare il suo dissenso rispetto all’interpretazione dell’art. 410 c.p.c. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 276 del 2000; con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, nonché omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale non abbia attribuito efficacia interruttiva al ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 19 novembre 2002 per il conseguimento del t.f.r. - sul rili evo che il ricorso in questione, quanto alle altre poste monetarie, contenesse una mera riserva - avendo omesso di esaminare e di valutare la valenza interruttiva dell’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002 (nella quale, una volta indicate le voci retributive dovute, e nel riservare al lavoratore ogni azione per il soddisfacimento dei propri diritti, con invito a rimettere le somme a titolo di trattamento di fine rapporto, si precisava che “in mancanza entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dellapresente, adirò il competente Magistrato anche per il pagamento delle somme a tale titolo dovute”), dell’istanza di convocazione del Collegio di Conciliazione del 19 luglio 2002 e del ricorso per decreto ingiuntivo sopra menzionato, atti dai quali emergeva che la richiesta di pagamento era stata effettuata per tutte le predette voci; con il quarto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 2946 c.c. e 2948 c.c., nonché omessa ed illogica motivazione - lamenta che la pr edetta Corte abbia ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale e non decennale in riferimento al compenso per lavoro straordinario prestato il sabato, all’indennità sostitutiva per ferie non godute, all’indennità per festività soppresse e “ROL”, nonché all’indennità di mancato preavviso a seguito di recesso per giusta causa.

Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, in quanto non risulta che la questione della decadenza dall’eccezione di prescrizione in primo grado sia stata fatta oggetto di doglianza in sede di gravame; il secondo motivo è da disattendere, poiché in materia occorre prestare adesione a Cass. 18/10/2011, n. 21483, seguita, tra le altre, da Cass. 22/03/2016, n. 5651 (contenente richiami a numerose pronunzie conformi) ove è affermato che il dato letterale della disposizione (i.e.: “La comunicazione della richies ta di espletamento del tentativo di conciliazione interromp e la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivialla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”)esclude che l’effetto sospensivo possa essere riferito anche alla prescrizione, essendo precluso, in materia, il ricorso all’analogia e non potendo la richiesta del tentativo di conciliazione equipararsi alla domanda giudiziale; del resto, le pronunzie richiamate in ricorso asostegno del motivo non prendono motivata posizione sul tema, difettando una illustrazione delle ragioni per cui l’effetto sospensivo determinato dalla comunicazion e della richiesta in questione dovrebbe riguardare, in contrasto con la lettera della legge, anche la prescrizione; invece, e contrariamente a quanto affermato in ricorso, il giudice del gravame ha evidenziato le motivazioni del dissenso rispetto alla citata pronunzia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, attesa la natura non vincolante della stessa, adeguandosi ai sopra menzionati, condivisibili precedenti, con ampio richiamo alle varie argomentazioniivi contenute; il terzo motivo è inammissibile, poiché la questione dell’interpretazione dell’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002 non risulta prospettata ed affrontata in sede di gravame (cfr., sul punto, la sentenza impugnata, dalla quale emerge che il lavoratore, nelle sue difese, aveva ipotizzato la efficacia interruttiva del solo ricorso per decreto ingiuntivo), oltre a non presentare alcuna influenza ai fini del decidere, rilevando, invece, il lasso di tempo intercorso tra la richiesta del tentativo di conciliazione e la proposizione del giudizio da parte del lavoratore; quanto al decreto ingiuntivo, il giudice del gravame ha valutato (anche mediante il richiamo a Cass. 30/11/2006, n. 25500, ove è statuito che «In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., perchéun atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltr e alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l ’ esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scrittadi adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirloin mora.

È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni divers i e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espression e che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento») la riserva di agire per le altre voci monetarie quale espressione che non poteva in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento; e tale motivazione, attinente ad un accertamento di fatto, in quanto plausibile ed assistita da logicità, sfugge al sindacato di legittimità; il quarto motivo è, infine, inammissibile quanto al profilo concernente l’indennità per ferie non godute, in quanto lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato ritenuto coperto da giudicato l’avvenuto riconoscimento della prescrizione quinquennale ad opera del giudice di primo grado (cfr. il seguente passaggio della motivazione: «Tanto premesso, si deve prendere atto dell’intervenuta prescrizione in relazione a tutte le pretese di natura economica qui rivendicate dal lavoratore, ivi compresa l’indennità sostitutiva delle ferie in relazione alla quale il Tribunale ha espressamente e motivatamente … ritenuto l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale - considerandola dunque parzialmente prescritta- con statuizione che non è stata oggetto di specifica censura da parte del lavoratore»); il motivo in questione è, poi, infondato in relazione al profilo dell’indennità sostitutiva del preavviso, poiché il termine di prescrizione del credito vantato a tale titolo (a prescindere dalle cause che ne determinano l’insorgenza) è quinquennale, dovendo ribadirsi l’orientamento espresso da Cass. 12.06.2008, n. 15798, secondo cui « In caso di cessazion e del rapporto di lavor o , le indennità spettanti sono assoggettatealla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenzial e , dell ’ indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltàprobatorie derivanti dall’ eccessiva sopravvivenz a dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapport o ; ne consegue che, anche con riguardo all ’ indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolatoper inidoneità al lavor o , si applica la prescrizione breve » (in senso conforme v.

Cass.19/06/2018, n. 16139); il predetto motivo è, ancora, inammissibile, per difetto di autosufficienza del ricorso, nella parte in cui assume l’erroneità del riconoscimento, ad opera del giudice del gravame, della prescrizione quinquennale quanto ai crediti vantati a titolo di lavoro straordinario prestato il sabato nonché di festività soppresse e “ROL”; infatti, quanto ai primi, non risulta che il lavoro svolto nella giornata di sabato fosse illegittimo in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapport o e la specifica organizzazion e del tempo di lavoro, si da far perdere al compenso dovuto per lo straordinario la ordinaria natura retributiva, e, quanto ai secondi, non è in alcun modo evidenziato in che esatti termini le voci monetarie s iano state richieste, né se s iano state accordate dal giudice di primo grado, avverso la cui pronunzia non risulta proposto appello in merito a dette voci, la cui natura risarcitoria (smentita, ad esempio, per il “ROL”, da Cass. 19.05.2016, n. 10354) non è stata neppure sostenuta sul piano argomentativo; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza , essendo - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in memoria - tempestivo il controricorso, risultando che una prima notifica, pur non andata a buon fine, è stata tentata il 3 aprile 2019mediante raccomandata spedita dall’Ufficiale giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso la Corte di appello di Bari, seguita da quella, invece andata a buon fine, del 18 aprile, ad opera dell’Ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso la Corte di appello di Roma ed eseguita presso lo stesso indirizzo indicato nella prima notifica; vale, allora , l’orientamento espresso da Cass. 9/08/2018, n. 20700, ove è affermato che «In casodi notifica di atti proce ssuali non andata a buon fine per ragioni non imputabil i al notificante, questi, appresodell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatori o con immediatezza e svolgere con tempesti vità gli atti necessar i al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall ’ art. 325 c.p.c., salvo circostanz e eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C., pur nell’impossibilità di verificare il perfezionamento della notificazione del controricorso, effettuata a mezzo posta, per mancata produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, ha rigettato l’eccezione di improcedibilitàsollevata dal ricorrente, avendo il controricorrente provveduto ad una nuova notifica dell’atto, a mezzo PEC, a distanza di diciassette giorni dalla prima, e pertanto tempestivament e alla stregua del richiamato principio)»; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7348/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 18/2019 depositata il16/01/2019 R.G.N. 574/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Bari, è stata rigettata la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta al conseguimento di voci retributive varie -i.e.: differenze per lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ratei ferie, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di maneggio denaro, indennità di mensa, festività soppresse e ROL, retribuzioni non corrisposte e indennità di mancato preavviso - in ragione del dedotto rapporto di lavoro subordinato intercorso con la “[OSCURATO:SOCIETA].” per il periodo dal 3 dicembre 1995 all’8 marzo 2002; a sostegno della decisione il giudicedel gravame ha ritenuto che fosseintervenuta la prescrizione quinquennale in relazione a tutte le pretesedi natura economica rivendicate dal lavoratore, evidenziando che, accertata in primo grado la sussistenza del regime di stabilità reale, la prescriz ione - interrotta dalla richiesta , in data 19 luglio 2002, di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione della controversia(ex art. 410 c.p.c., applicabile “ratione temporis”) - non poteva ritenersi altresì sospesa per i venti giorni successivi alla conclusione, in data 14 ottobre 2002, del predetto tentativo di conciliazione; sicché,al momento di notifica del ricorso introduttivo del giudizio,in data 27 settembre 2007, la prescrizione quinquennale era oramai maturata; né poteva attribuirsi efficacia interruttiva - quanto alle pretese a titolo di indennità di mancato preavviso, ratei ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostituiva delle ferie, indennità di maneggio denaro, indennità di mensa, festività soppresse e retribuzione per lavoro straordinario feriale e festivo -al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 18 luglio 2002 e notificato il 19 novembre 2002, in quanto, rispetto all’azionabilità di dette pretese, vi era stata una mera riserva, non integrante una richiesta attuale di adempimento; per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro motivie ha depositato memoria ; la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso e ha depositato memoria oltre i termini di legge; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primomotivo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 416 c.p.c., 2938 c.c. e 2948 c.c., nonché omessa motivazione -si duole che il giudice del gravame non abbia considerato che nella memoria difensiva depositata nell’ambito del giudizio di primo gradola società aveva eccepito la prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore fino al 17 maggio 1997, mentre solo con la memoria conclusiva del 21 novembre 2014 aveva dedotto che dal 19 luglio 2002 era decorso un nuovo periodo di prescrizione che era maturato, “determinando quindi la prescrizione di ogni credito il 19 luglio 2007”; sicché, avendo il Tribunale di Bari esteso il suo esame anche al periodo successivo al 17 maggio 1997, i giudici di merito si sarebbero pronunciati d’ufficio “sulla eccezione di prescrizione dei diritti di credito maturati dal Campanale per le prestazioni lavorative fornite dopo il 17 maggio 1997”, omettendo di dichiarare la decadenza della “[OSCURATO:SOCIETA].” dalla predetta eccezione irritualmente proposta; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 410, comma 2, c.p.c., e 2943 c.c., nonché motivazione omessa o apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia ritenuto che la prescrizione non rimanesse sospesa nei venti giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione, senza spiegare il suo dissenso rispetto all’interpretazione dell’art. 410 c.p.c. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 276 del 2000; con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, nonché omessa e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale non abbia attribuito efficacia interruttiva al ricorso per decreto ingiuntivo notificato il 19 novembre 2002 per il conseguimento del t.f.r. - sul rili evo che il ricorso in questione, quanto alle altre poste monetarie, contenesse una mera riserva - avendo omesso di esaminare e di valutare la valenza interruttiva dell’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002 (nella quale, una volta indicate le voci retributive dovute, e nel riservare al lavoratore ogni azione per il soddisfacimento dei propri diritti, con invito a rimettere le somme a titolo di trattamento di fine rapporto, si precisava che “in mancanza entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dellapresente, adirò il competente Magistrato anche per il pagamento delle somme a tale titolo dovute”), dell’istanza di convocazione del Collegio di Conciliazione del 19 luglio 2002 e del ricorso per decreto ingiuntivo sopra menzionato, atti dai quali emergeva che la richiesta di pagamento era stata effettuata per tutte le predette voci; con il quarto motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 2946 c.c. e 2948 c.c., nonché omessa ed illogica motivazione - lamenta che la pr edetta Corte abbia ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale e non decennale in riferimento al compenso per lavoro straordinario prestato il sabato, all’indennità sostitutiva per ferie non godute, all’indennità per festività soppresse e “ROL”, nonché all’indennità di mancato preavviso a seguito di recesso per giusta causa. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, in quanto non risulta che la questione della decadenza dall’eccezione di prescrizione in primo grado sia stata fatta oggetto di doglianza in sede di gravame; il secondo motivo è da disattendere, poiché in materia occorre prestare adesione a Cass. 18/10/2011, n. 21483, seguita, tra le altre, da Cass. 22/03/2016, n. 5651 (contenente richiami a numerose pronunzie conformi) ove è affermato che il dato letterale della disposizione (i.e.: “La comunicazione della richies ta di espletamento del tentativo di conciliazione interromp e la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivialla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”)esclude che l’effetto sospensivo possa essere riferito anche alla prescrizione, essendo precluso, in materia, il ricorso all’analogia e non potendo la richiesta del tentativo di conciliazione equipararsi alla domanda giudiziale; del resto, le pronunzie richiamate in ricorso asostegno del motivo non prendono motivata posizione sul tema, difettando una illustrazione delle ragioni per cui l’effetto sospensivo determinato dalla comunicazion e della richiesta in questione dovrebbe riguardare, in contrasto con la lettera della legge, anche la prescrizione; invece, e contrariamente a quanto affermato in ricorso, il giudice del gravame ha evidenziato le motivazioni del dissenso rispetto alla citata pronunzia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, attesa la natura non vincolante della stessa, adeguandosi ai sopra menzionati, condivisibili precedenti, con ampio richiamo alle varie argomentazioniivi contenute; il terzo motivo è inammissibile, poiché la questione dell’interpretazione dell’intimazione di pagamento del 17 maggio 2002 non risulta prospettata ed affrontata in sede di gravame (cfr., sul punto, la sentenza impugnata, dalla quale emerge che il lavoratore, nelle sue difese, aveva ipotizzato la efficacia interruttiva del solo ricorso per decreto ingiuntivo), oltre a non presentare alcuna influenza ai fini del decidere, rilevando, invece, il lasso di tempo intercorso tra la richiesta del tentativo di conciliazione e la proposizione del giudizio da parte del lavoratore; quanto al decreto ingiuntivo, il giudice del gravame ha valutato (anche mediante il richiamo a Cass. 30/11/2006, n. 25500, ove è statuito che «In tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., perchéun atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltr e alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l ’ esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scrittadi adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirloin mora. È pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni divers i e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espression e che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento») la riserva di agire per le altre voci monetarie quale espressione che non poteva in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento; e tale motivazione, attinente ad un accertamento di fatto, in quanto plausibile ed assistita da logicità, sfugge al sindacato di legittimità; il quarto motivo è, infine, inammissibile quanto al profilo concernente l’indennità per ferie non godute, in quanto lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato ritenuto coperto da giudicato l’avvenuto riconoscimento della prescrizione quinquennale ad opera del giudice di primo grado (cfr. il seguente passaggio della motivazione: «Tanto premesso, si deve prendere atto dell’intervenuta prescrizione in relazione a tutte le pretese di natura economica qui rivendicate dal lavoratore, ivi compresa l’indennità sostitutiva delle ferie in relazione alla quale il Tribunale ha espressamente e motivatamente … ritenuto l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale - considerandola dunque parzialmente prescritta- con statuizione che non è stata oggetto di specifica censura da parte del lavoratore»); il motivo in questione è, poi, infondato in relazione al profilo dell’indennità sostitutiva del preavviso, poiché il termine di prescrizione del credito vantato a tale titolo (a prescindere dalle cause che ne determinano l’insorgenza) è quinquennale, dovendo ribadirsi l’orientamento espresso da Cass. 12.06.2008, n. 15798, secondo cui « In caso di cessazion e del rapporto di lavor o , le indennità spettanti sono assoggettatealla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all’ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenzial e , dell ’ indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltàprobatorie derivanti dall’ eccessiva sopravvivenz a dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapport o ; ne consegue che, anche con riguardo all ’ indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolatoper inidoneità al lavor o , si applica la prescrizione breve » (in senso conforme v. Cass.19/06/2018, n. 16139); il predetto motivo è, ancora, inammissibile, per difetto di autosufficienza del ricorso, nella parte in cui assume l’erroneità del riconoscimento, ad opera del giudice del gravame, della prescrizione quinquennale quanto ai crediti vantati a titolo di lavoro straordinario prestato il sabato nonché di festività soppresse e “ROL”; infatti, quanto ai primi, non risulta che il lavoro svolto nella giornata di sabato fosse illegittimo in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapport o e la specifica organizzazion e del tempo di lavoro, si da far perdere al compenso dovuto per lo straordinario la ordinaria natura retributiva, e, quanto ai secondi, non è in alcun modo evidenziato in che esatti termini le voci monetarie s iano state richieste, né se s iano state accordate dal giudice di primo grado, avverso la cui pronunzia non risulta proposto appello in merito a dette voci, la cui natura risarcitoria (smentita, ad esempio, per il “ROL”, da Cass. 19.05.2016, n. 10354) non è stata neppure sostenuta sul piano argomentativo; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza , essendo - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in memoria - tempestivo il controricorso, risultando che una prima notifica, pur non andata a buon fine, è stata tentata il 3 aprile 2019mediante raccomandata spedita dall’Ufficiale giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso la Corte di appello di Bari, seguita da quella, invece andata a buon fine, del 18 aprile, ad opera dell’Ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso la Corte di appello di Roma ed eseguita presso lo stesso indirizzo indicato nella prima notifica; vale, allora , l’orientamento espresso da Cass. 9/08/2018, n. 20700, ove è affermato che «In casodi notifica di atti proce ssuali non andata a buon fine per ragioni non imputabil i al notificante, questi, appresodell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatori o con immediatezza e svolgere con tempesti vità gli atti necessar i al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall ’ art. 325 c.p.c., salvo circostanz e eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C., pur nell’impossibilità di verificare il perfezionamento della notificazione del controricorso, effettuata a mezzo posta, per mancata produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, ha rigettato l’eccezione di improcedibilitàsollevata dal ricorrente, avendo il controricorrente provveduto ad una nuova notifica dell’atto, a mezzo PEC, a distanza di diciassette giorni dalla prima, e pertanto tempestivament e alla stregua del richiamato principio)»; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il ver
Sentenza Cassazione n. 21786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris