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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2021

ECLI:EU:T:2021:336
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0177_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] & Chemical / ECHA (causa T‑177/19) «REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inserimento del fenantrene in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Metodo basato sulla forza probante – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59) (v. punto 81)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Valutazione alla luce del principio di proporzionalità – Discrezionalità del legislatore – Settore che richiede scelte di natura politica, economica e sociale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Legittimità in assenza di errore manifesto di valutazione rispetto all’ obiettivo perseguito (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59 e allegato XIV) (v. punti 206, 207)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 14, da 44 a 48 e 59) (v. punto 216)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Identificazione sulla base di un motivo che non compare nel fascicolo inizialmente predisposto per la sostanza – Superamento dei limiti della competenza dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 55, 57 e 59 e allegato XV) (v. punto 236)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Consultazione pubblica – Diritto delle parti interessate di essere ascoltate sugli elementi emersi dalla prima consultazione pubblica – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59, § 4, e allegato XIV) (v. punto 244) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/88/2018 dell’ECHA, del 19 dicembre 2018, nei limiti in cui inserisce il fenantrene nell’elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti previsto all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 , rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] & Chemical BVBA sopporterà le proprie spese oltre a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). 3) La Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno, ciascuna, le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0177_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] & Chemical / ECHA (causa T‑177/19) «REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inserimento del fenantrene in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Metodo basato sulla forza probante – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59) (v. punto 81) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Valutazione alla luce del principio di proporzionalità – Discrezionalità del legislatore – Settore che richiede scelte di natura politica, economica e sociale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Legittimità in assenza di errore manifesto di valutazione rispetto all’ obiettivo perseguito (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59 e allegato XIV) (v. punti 206, 207) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 14, da 44 a 48 e 59) (v. punto 216) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Identificazione sulla base di un motivo che non compare nel fascicolo inizialmente predisposto per la sostanza – Superamento dei limiti della competenza dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 55, 57 e 59 e allegato XV) (v. punto 236) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Consultazione pubblica – Diritto delle parti interessate di essere ascoltate sugli elementi emersi dalla prima consultazione pubblica – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59, § 4, e allegato XIV) (v. punto 244) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/88/2018 dell’ECHA, del 19 dicembre 2018, nei limiti in cui inserisce il fenantrene nell’elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti previsto all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 , rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] & Chemical BVBA sopporterà le proprie spese oltre a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). 3) La Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno, ciascuna, le proprie spese.
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