Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2021
ECLI:EU:T:2021:336
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0177_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] & Chemical / ECHA
(causa T‑177/19)
«REACH – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Inserimento del fenantrene in tale elenco – Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 – Errore manifesto di valutazione – Metodo basato sulla forza probante – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato»
1.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Potere discrezionale delle autorità dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59)
(v. punto 81)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Valutazione alla luce del principio di proporzionalità – Discrezionalità del legislatore – Settore che richiede scelte di natura politica, economica e sociale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Legittimità in assenza di errore manifesto di valutazione rispetto all’ obiettivo perseguito
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59 e allegato XIV)
(v. punti 206, 207)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 14, da 44 a 48 e 59)
(v. punto 216)
4.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura di identificazione – Identificazione sulla base di un motivo che non compare nel fascicolo inizialmente predisposto per la sostanza – Superamento dei limiti della competenza dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 55, 57 e 59 e allegato XV)
(v. punto 236)
5.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Procedura d’inclusione nell’allegato XIV – Consultazione pubblica – Diritto delle parti interessate di essere ascoltate sugli elementi emersi dalla prima consultazione pubblica – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59, § 4, e allegato XIV)
(v. punto 244)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/88/2018 dell’ECHA, del 19 dicembre 2018, nei limiti in cui inserisce il fenantrene nell’elenco delle sostanze identificate come estremamente preoccupanti previsto all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU 2006, L 396, pag. 1
, rettifica in
GU 2007, L 136, pag. 3
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] & Chemical BVBA sopporterà le proprie spese oltre a quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
La Repubblica francese e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno, ciascuna, le proprie spese.