CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 50727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Perugia in data 1/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza del Tribunale di Camerino in data 5 giugno 2000, irrevocabile il 27 marzo 2012 e con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 maggio 2011, irrevocabile il 29 aprile 2014 - in quanto riconosciuto colpevole di reati previsti dall'art. 73 d.P.R. del 309 del 1990. Con provvedimento del 31 dicembre 2016, la Corte di appello di Perugia, quale giudice della esecuzione, rilevata l'esistenza di una evidente sproporzione tra la capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] e delle persone con lui conviventi (la ex moglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime rispettivamente madre e figlia ella prima) e il valore di una serie di beni mobili e immobili a essi intestati,. , ai sensi dell'art. 12-sexies, dl. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il sequestro di beni e valori del cui acquisto non era stata fornita idonea giustificazione e che erano ritenuti riferibili a [OSCURATO:PERSONA], anche se intestati alle conviventi. 1.2. Con provvedimenti del 10 gennaio 2018 e del 3 luglio 2019, la Corte di appello di Perugia, adita in opposizione avverso il provvedimento del 31 dicembre 2016 adottato dalla medesima Corte quale giudice della esecuzione, procedette al dissequestro di alcuni dei beni sottoposti alla misura reale, disponendo la confisca allargata degli altri beni immobili e mobili già sequestrati, nonché, per quanto di interesse, dei depositi bancari e dei rapporti finanziari intestati - fittiziamente - alle tre donne, «limitatamente alle somme giacenti alla data del 29.04.2014». 1.3. Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Miteva, rigettò il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e accolse, a beneficio delle altre due ricorrenti, i soli motivi relativi alla confisca dei beni mobili acquistati in data successiva al 17 maggio 2011, data della sentenza del Tribunale di Milano, disponendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio su tale punto al Giudice dell'esecuzione. Nel frangente, la Corte di cassazione, chiamata a decidere se fossero confiscabili i beni o valori pervenuti nella disponibilità del soggetto sottoposto alla misura fino alla data della sentenza di condanna oppure fino al passaggio in giudicato della stessa, affermò che «il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine a detta misura, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di ragionevolezza temporale, in ordine ai beni entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato-spia, salva la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore, ma con risorse finanziarie possedute prima». Su tali premesse, la Corte di legittimità ritenne che il provvedimento impugnato dovesse essere annullato «con esclusivo riferimento alla confisca di beni mobili, pervenuti nel patrimonio delle ricorrenti nel periodo posteriore alla sentenza di condanna, emessa in data 17 maggio 2011, dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». Con riferimento ai beni acquistati successivamente a tale data, la pronuncia rescindente rinviò alla Corte di appello di Perugia perché valutasse se essi derivassero o meno dal reimpiego di somme di denaro nella disponibilità delle acquirenti già in epoca precedente. 1.4. In esito al giudizio di rinvio, nel corso del quale era stata disposta una perizia contabile sull'epoca degli investimenti finanziari sequestrati alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Miteva e sulla provenienza delle relative somme, al fine di verificare se si trattasse o meno di reimpiego di cespiti nella precedente disponibilità delle stesse, con ordinanza in data 1 febbraio 2023, la Corte di appello di Perugia ha disposto la revoca del sequestro e della disposta confisca quanto: a) al conto deposito titoli n. 30093048 presso la Unicredit intestato a Miteva; b) alla polizza [OSCURATO:PERSONA] n. 7006831 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA]; c) alla polizza [OSCURATO:PERSONA] n. 7024437 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA]; d) alla quota del 50% del conto deposito titoli n. 40829242 acceso presso la Unicredit relativa alla cointestataria [OSCURATO:PERSONA], ferma la confisca della residua quota del 50% (pari al valore di 8.682,07 euro alla data dell'eseguito sequestro) spettante alla cointestataria [OSCURATO:PERSONA]; e) al conto deposito titoli n. 40421229 presso la Unicredit intestato a [OSCURATO:PERSONA] per la misura complessivamente eccedente il valore in titoli di 53.993,30 euro, ferma la confisca dei titoli ivi depositati fino al suddetto valore; f) al conto corrente n. 401389575 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] e intestato a Miteva per l'importo eccedente i 452,88 euro, ferma la confisca del suddetto importo ivi depositato. La Corte ha rigettato, nel resto, le opposizioni proposte dalle ricorrenti. Secondo il Collegio, la confisca oggetto di controversia era soltanto quella riguardante i rapporti finanziari elencati al punto n. 4) dell'ordinanza del 3 luglio 2019, relativamente ai vari conti (correnti o di deposito) e alle polizze bancarie intestati a [OSCURATO:PERSONA] e/o a Miteva e acquistati successivamente al 17 maggio 2011, data della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA]; investimenti rispetto ai quali si rendeva necessario stabilire se derivassero da somme possedute prima di tale data. Sulla scorta della perizia, la Corte di appello ha ritenuto che: 1. il conto corrente n. 401280889 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] e intestato a [OSCURATO:PERSONA] presentava alla data del 17 maggio 2011 un saldo attivo di 55.784,27 euro ed era sequestrabile perché riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], seppure fittiziamente intestato alla [OSCURATO:PERSONA], sia pure nei limiti del saldo di appena 1.790,97 euro, mentre della diminuzione di somma rispetto a quella esistente al 17 maggio 2011 si doveva tenere conto nei limiti in cui vi era stata la prova di un reimpiego; 2. sulla polizza [OSCURATO:PERSONA] e Garanzia n. 50179809809 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] (con beneficiario, in caso morte, il figlio [OSCURATO:PERSONA]), sempre riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era stato effettuato un solo versamento di 12.150 euro, al momento della stipula in data 20 aprile 2009; e trattandosi di investimento antecedente al 17 maggio 2011 esso doveva essere confiscato; 3. sulla polizza [OSCURATO:PERSONA] e Garanzia n. 50179968005 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] (con beneficiario in caso morte la figlia Miteva), riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era stato effettuato un solo versamento di 5.000 euro, al momento della stipula in data 23 giugno 2010 e doveva anch'esso essere confiscato in quanto effettuato antecedentemente al 17 maggio 2011; 4. il conto corrente n. 401389575 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] e intestato a Miteva presentava, alla data del 17 maggio 2011, un saldo di soli 452,88 euro, mentre solo successivamente era aumentato fino a circa 22.000 euro per successivi versamenti, sicché / in difetto di prova che dimostrasse che tali versamenti erano frutto di precedenti disponibilità / sono stati confiscati solo i 452,88 euro;5. i movimenti di acquisto/vendita dei titoli o di accredito delle relative cedole del conto deposito titoli n. 40421229 presso la Unicredit intestato a [OSCURATO:PERSONA], aperto nel gennaio 2012, successivamente alla data della condanna, erano transitati sul conto corrente n. 401280889 della [OSCURATO:PERSONA], sicché doveva ritenersi che la differenza tra il saldo di 55.784,27 euro rivenuto alla data del 17/05/2011 e quanto rinvenuto al momento del sequestro, pari a 53.993,30 euro, dovesse essere confiscata; 6. il conto deposito titoli n. 30093048 presso la Unicredit intestato a Miteva, aperto nel febbraio 2012, non finanziato con provviste antecedenti al 17 maggio 2011, non doveva essere confiscato; 7. la confisca del deposito titoli n. 40829242 acceso presso la Unicredit cointestato alla [OSCURATO:PERSONA] e a sua madre [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere mantenuta per la quota, pari alla metà, della [OSCURATO:PERSONA], che non aveva impugnato l'ordinanza della Corte di appello del 3 luglio 2019, che aveva rigettato la sua opposizione all'originaria confisca, per un importo di 8.682,07 euro, mentre per la restante . metà, attribuibile alla coi.ntestataria [OSCURATO:PERSONA], che ne dovesse essere invece disposto il dissequestro, trattandosi di conto deposito titoli costituito nel 2015 e non riconducibile al frutto o reimpiego di somme già disponibili alla data del 17 maggio 2011; 8. la polizza [OSCURATO:PERSONA] n. 7006831 stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 29 febbraio 2012, con due versamenti successivi di 10.000 euro ciascuno, non risultassk provento di reimpiego di disponibilità antecedenti; 9. sulla polizza n. 7024437 [OSCURATO:PERSONA] stipulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2012, era stato effettuato un versamento di circa 14.000 euro, addebitato sul conto corrente n. 401280889, provento di sopravvenienze successive al 17 maggio 2011. Quanto alla opposizione proposta dalle due ricorrenti avverso il provvedimento del 13 ottobre 2021 con cui il Procuratore generale territoriale aveva posto in esecuzione la parte di confisca divenuta irrevocabile, la Corte ha revocato il provvedimento in questione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1854 cod. civ. nonché degli artt. 587 e 627, commi 3 e 5, cod. proc. pen., con nullità ex art. 179 cod. proc. pen. in relazione alla omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio di rinvio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che con riferimento al deposito titoli n. 40829242 acceso presso la Unicredit e cointestato alla [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello abbia erroneamente disposto il dissequestro della somma di 8.682,07 euro, pari alla sola quota del 50% spettante all'odierna ricorrente. Tale decisione, fondata sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza della Corte di appello del 3/07/2019, con conseguente formazione di un giudicato interno, avrebbe violato le norme civilistiche che reggono i rapporti di conto bancario e segnatamente l'art. 1854 cod. civ., secondo cui gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Infatti, avendo la [OSCURATO:PERSONA] interesse alla tutela del saldo di cui è creditrice in solido, ella avrebbe agito per la restituzione del saldo intero, salvo poi regolamentare i rapporti interni con la contitolare. In ogni caso, il dissequestro avrebbe dovuto riguardare anche la restante quota del 50% in virtù dell'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., ribadito nell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. per quanto concerne il giudizio di cassazione, tanto più che le Sezioni Unite hanno considerato lecito il possesso di beni pervenuti nel patrimonio degli interposti in data successiva alla statuizione di condanna del proposto per il reato-spia. Sotto altro profilo, la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avente causa dalla madre, deceduta nelle more del procedimento, sicché a mente dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., ella avrebbe dovuto essere citata nel giudizio di rinvio, per esercitare la propria facoltà di intervento, stante il motivo di annullamento non strettamente personale. Pertanto, la mancata citazione nel giudizio di rinvio della parte non ricorrente configurerebbe una nullità ex art. 179 cod. proc. pen. 3. In data 3 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Le corrette valutazioni compiute dal giudice del rinvio all'esito del giudizio rescissorio in ordine all'origine delle somme utilizzate per i vari investimenti compiuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono essere condivise in relazione al profilo, oggetto dell'odierna censura, concernente l'entità della restituzione relativa al deposito titoli presente sul conto corrente cointestato alle due donne. Sul punto, deve osservarsi che/secondo quanto ripetutamente affermato dalle Sezioni civili della Corte di cassazionel la cointestazione di un conto corrente,- attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi, in virtù dell'art. 1854 cod. civ. (secondo cui «nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto»), sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1298, secondo comma, cod. civ. (Cass. civ. Sez. 1, n. 13663 del 22/07/2004, Rv. 574818 - 01). Tale presunzione, nondimeno, dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. civ., Sez. 3, n. 19305 del 8/09/2006, Rv. 592937 - 01; Cass. civ. Sez. 1, n. 28839 del 5/12/2008, Rv. 605716 - 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 4496 del 24/02/2010, Rv. 611861 - 01, in motivazione, e Cass. Sez. L, n. 18777 del 23/09/2015, Rv. 637049 - 01; Cass. civ. Sez. 2, n. 20452 del 23/06/2017, non massinnata; Cass. civ. Sez. 2, n. 11375 del 19/02/2019, non massimata). Quanto, poi, ai rapporti interni, la cointestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, ai sensi dell'art. 1298, comma secondo, cod. civ., una uguale quota dei saldi del conto medesimo, salvo che non risulti diversamente (Sez. 2, n. 29324 del 21/10/2021, Rv. 662563 - 01). Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] ben poteva agire singolarmente a tutela delle ragioni delle utilità presenti nel conto corrente cointestato fatte oggetto del provvedimento di confisca. E ciò, a fortiori, ove si configurino tali utilità non come crediti vantati nei confronti dell'istituto bancario, ma come beni di proprietà delle intestatarie del conto. Dunque, tenuto conto che il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la piena liceità dell'acquisto dei titoli presenti sul conto n. 40829242 acceso presso la Unicredit, in nessun modo correlato all'attività delittuosa di [OSCURATO:PERSONA], e che, quindi, la confisca era stata disposta illegittimamente in sede di cognizione, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto estendere gli effetti favorevoli del decisum anche alla parte non impugnante, stante la natura oggettiva e non strettamente personale delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della domanda. 3. Dalle considerazioni che precedono deriva la non pertinenza della questione dedotta in relazione all'effetto estensivo della statuizione ai sensi dell'art. 627, comma 5, cod. proc. pen., ben potendo le ragioni dei terzi essere fatti valere da uno solo dei contestatari del conto. E sotto un differente profilo, non può accogliersi quanto dedotto in ricorso in ordine alla mancata citazione della [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di rinvio, tenuto conto della piena legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a far valere le ragioni di tutti i cointestatari e dell'assenza di un attuale interesse a far valere la questione in ragione dell'accoglimento della questione principale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, relativamente alla revoca del sequestro e della confisca del conto deposito titoli n. 40829242 acceso presso Unicredit, disponendo la revoca della misura reale per l'intero conto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla revoca del sequestro e della confisca del conto deposito titoli n. 40829242 acc