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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23731/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Macerata ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari in qualità di legale rappr. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 27.10.2011, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie somme di denaro e di bancarotta semplice documentale, in concorso con il padre, amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, essendo l'imputato un mero amministratore formale, occupandosi il padre della gestione effettiva della società; con il secondo motivo il vizio di motivazione in merito agli elementi di responsabilità a carico dell'imputato; con il terzo motivo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. essendo la pena eccessiva in relazione al ruolo marginale ricoperto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari ed è invece inammissibile nel resto. 1.Ed invero deve, rilevarsi come al ricorrente siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall. nella misura fissa di dieci anni.

Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n, 222/2018, è necessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie.

Orbene, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale.

All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle pene accessorie suddette, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità.

Ciò anche in relazione al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

2. Il ricorso nel resto è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2.1. Il primo ed il secondo motivo si presentano assolutamente generici, in parte reiterativi di doglianze già sviluppate in appello.

Il primo motivo, relativo all'estraneità dell'imputato agli episodi di bancarotta distrattiva a lui ascritti non si confronta con gli elementi indicati dalla Corte territoriale a conforto della sua piena compartecipazione al disegno distrattivo dei beni della società fallita, mediante il prelevamento di somme di denaro dai conti aziendali non destinandole al soddisfacimento di interessi dell'impresa, bensì destinate a interessi personali e anche a coprire i debiti di altra società familiare (prelievi di somme di denaro in contante o con carta di credito aziendale cfr. pg . 6 e ss. della sentenza impugnata).

Tali elementi danno pienamente conto dell'elemento materiale del reato, avendo l'imputato proceduto personalmente ai prelievi di denaro destinato a finalità diverse da quelle dell'azienda poi fallita, oltre che dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva che richiede il dolo generico.

Quanto alla bancarotta semplice documentale l'imputato neppure si confronta con l'esaustiva motivazione della Corte territoriale che ha dato compiutamente conto degli elementi di responsabilità a carico dello stesso, facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009 Rv. 244497).

Le argomentazioni corrette della Corte territoriale all'evidenza contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso danno esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato.

2.2. Manifestamente infondato si presenta altresì il terzo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale messo in risalto l'adeguatezza della pena in relazione ai fatti e considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche, nonchè la determinazione della pena in misura prossima al minimo.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

3. In definitiva la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui 'all'art. 216 ult. comma legge fati., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Macerata ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari in qualità di legale rappr. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 27.10.2011, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie somme di denaro e di bancarotta semplice documentale, in concorso con il padre, amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, essendo l'imputato un mero amministratore formale, occupandosi il padre della gestione effettiva della società; con il secondo motivo il vizio di motivazione in merito agli elementi di responsabilità a carico dell'imputato; con il terzo motivo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. essendo la pena eccessiva in relazione al ruolo marginale ricoperto [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari ed è invece inammissibile nel resto. 1.Ed invero deve, rilevarsi come al ricorrente siano state applicate di diritto le pene accessorie di cui all'art. 216/4 L.Fall. nella misura fissa di dieci anni. Alla stregua della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L.F.- nella parte in cui prevede pene accessorie (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, per coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta- giusta sentenza della Corte Costituzionale n, 222/2018, è necessario esaminare di ufficio il profilo del trattamento sanzionatorio, in relazione alle indicate pene accessorie. Orbene, ai sensi degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 del 11 marzo 1953, il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso e la mancata articolazione da parte dell'imputato di specifiche censure in punto di pene accessorie non impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema del trattamento sanzionatorio divenuto illegale. All'uopo trova, infatti, applicazione la sentenza n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire alla Corte di rinvio di quantificare la durata delle pene accessorie suddette, quantificazione che non può essere operata da questa Corte, implicando considerazioni commisurative in fatto inibite al Giudice di legittimità. Ciò anche in relazione al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). 2. Il ricorso nel resto è inammissibile siccome manifestamente infondato. 2.1. Il primo ed il secondo motivo si presentano assolutamente generici, in parte reiterativi di doglianze già sviluppate in appello. Il primo motivo, relativo all'estraneità dell'imputato agli episodi di bancarotta distrattiva a lui ascritti non si confronta con gli elementi indicati dalla Corte territoriale a conforto della sua piena compartecipazione al disegno distrattivo dei beni della società fallita, mediante il prelevamento di somme di denaro dai conti aziendali non destinandole al soddisfacimento di interessi dell'impresa, bensì destinate a interessi personali e anche a coprire i debiti di altra società familiare (prelievi di somme di denaro in contante o con carta di credito aziendale cfr. pg . 6 e ss. della sentenza impugnata). Tali elementi danno pienamente conto dell'elemento materiale del reato, avendo l'imputato proceduto personalmente ai prelievi di denaro destinato a finalità diverse da quelle dell'azienda poi fallita, oltre che dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva che richiede il dolo generico. Quanto alla bancarotta semplice documentale l'imputato neppure si confronta con l'esaustiva motivazione della Corte territoriale che ha dato compiutamente conto degli elementi di responsabilità a carico dello stesso, facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009 Rv. 244497). Le argomentazioni corrette della Corte territoriale all'evidenza contrariamente a quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso danno esattamente conto degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato. 2.2. Manifestamente infondato si presenta altresì il terzo motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale messo in risalto l'adeguatezza della pena in relazione ai fatti e considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche, nonchè la determinazione della pena in misura prossima al minimo. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 3. In definitiva la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui 'all'art. 216 ult. comma legge fati., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25
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