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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 711/2006

ECLI:EU:T:2006:44
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 − Alecansan / UAMI – CompUSA ([OSCURATO:PERSONA])

([OSCURATO:PERSONA]202/03)

«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio figurativo nazionale anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi – Rigetto dell’opposizione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49, 51) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Alecansan, SL e la CompUSA [OSCURATO:PERSONA].

Dati relativi alla causa: Richiedente il marchio comunitario: CompUSA [OSCURATO:PERSONA].

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 9 e 37 – Domanda n. 2.133.202 Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’ opposizione: Alecansan, SL Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione: Marchio inglese figurativo «[OSCURATO:PERSONA]», per servizi della classe 39 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.

La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

L’interveniente sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 − Alecansan / UAMI – CompUSA ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]202/03) «Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio figurativo nazionale anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi – Rigetto dell’opposizione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49, 51) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Alecansan, SL e la CompUSA [OSCURATO:PERSONA]. Dati relativi alla causa: Richiedente il marchio comunitario: CompUSA [OSCURATO:PERSONA]. Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 9 e 37 – Domanda n. 2.133.202 Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’ opposizione: Alecansan, SL Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione: Marchio inglese figurativo «[OSCURATO:PERSONA]», per servizi della classe 39 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). L’interveniente sopporta le proprie spese.
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