Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 711/2006
ECLI:EU:T:2006:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 febbraio 2006 − Alecansan / UAMI – CompUSA ([OSCURATO:PERSONA])
([OSCURATO:PERSONA]202/03)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio figurativo nazionale anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di somiglianza dei prodotti e servizi – Rigetto dell’opposizione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49, 51)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2003 (procedimento R 711/2002‑1), relativa
ad un procedimento di opposizione tra l’Alecansan, SL e la CompUSA [OSCURATO:PERSONA].
Dati relativi alla causa:
Richiedente il marchio comunitario:
CompUSA [OSCURATO:PERSONA].
Marchio comunitario interessato:
Marchio figurativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 9 e 37 – Domanda n. 2.133.202
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’ opposizione:
Alecansan, SL
Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione:
Marchio inglese figurativo «[OSCURATO:PERSONA]», per servizi della classe 39
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
[OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli).
L’interveniente sopporta le proprie spese.