CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18619/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso in ordine al difetto di motivazione sulla responsabilità e sul rigetto delle attenuanti generiche è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. peri.; A Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025