CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19985/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l° 173/RG. 4563 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti loro rispettivamente contestati; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle convergenti dichiarazioni testimoniali degli operanti della Guardia di Finanza esaminati in dibattimento che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa relativa alla condotta pericolosa tenuta da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con gli altri ricorrenti presenti nell'imbarcazione, a seguito dell'alt intimato in mare dalla Guardia di finanza, tale da imporre un inseguimento per 15 minuti con fuga ad alta velocità anche a seguito dell'abbordaggio del brigadiere Marchetti contro il quale tutto l'equipaggio aveva inveito tanto da imporgli di prendere la pistola (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sentenza di primo grado e pagg. 10 e 11 sentenza di secondo grado); rilevato che la Corte di appello, con argomenti logici e completi, ha escluso verosimiglianza alla tesi difensiva dando correttamente atto che se il timone della barca fosse stato in avaria innanzitutto non avrebbe consentito la velocità assunta per fuggire e comunque non avrebbe impedito di fermarsi per il controllo, così escludendo i presupposti delle scriminanti; considerato che la ritenuta connivenza non punibile enunciata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa proprio dall'aggressività mostrata nei confronti dell'operante Marchetti che aveva temuto per la sua incolumità. Infatti, ai fini del concorso di persone nel reato è sufficiente qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso; rilevato che altrettanto puntuali e non illogici sono gli argomenti adottati dalla Corte di merito per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in una valutazione complessiva dei fatti e delle condotte reiteratamente minacciose e aggressive tenute dagli imputati nei confronti degli operanti della Guardia di Finanza esposti a rischi concreti per la loro incolumità (pag. 13); ritenuto che anche sul trattamento sanzionatorio, argomentato a pag. 14, le censure sono generiche in quanto sia la quantificazione della pena che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono stati motivati dalla Corte di merito in modo compiutamente argomentato in assenza di elementi positivi da valutare;ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen