CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già in atti con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 marzo 2021 (dep. il 21 giugno 2021) la Corte di appello di Perugia - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Daniele CHILLERI - in parziale riforma della pronuncia in data 1 febbraio 2019 del Tribunale di Perugia, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, - che ha confermato nel resto - ha riqualificato il fatto, contestato quale furto pluriaggravato, come ipotesi tentata ed ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 90 di multa.2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e segnatamente degli artt. 422, comma 3, e 438, comma 5, cod. proc. pen., poiché: - nel caso di specie la testimonianza alla cui assunzione il CHILLERI ha subordinato il rito abbreviato (relativa alla capacità di intendere e di volere dello stesso imputato) e quella del teste chiesto dal Pubblico ministero e pure ammesso dal Giudice, sono state assunte non nelle forme del citato art. 422, comma 3 (espressamente richiamato dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) ma nelle forme proprie del dibattimento (ossia con l'esame incrociato delle parti); - successivamente, a seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, quest'ultimo, nonostante si procedesse nelle forme del rito abbreviato, ha riaperto il dibattimento, ha assunto la testimonianza di Mario BRUNO e, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ha disposto perizia sulla capacità del CHILLERI, all'esito della quale «chiudeva l'istruttoria»; - prima della discussione, dopo l'interlocuzione delle parti sulla previa ammissione del rito abbreviato, il Giudice ha acquisito il fascicolo del pubblico ministero «ferma restando l'istruttoria espletata» e, sulla scorta degli elementi in atti, ha affermato la penale responsabilità del CHILLERI, irrogandogli la pena ritenuta di giustizia con la diminuzione di 1/3 per il rito; - con l'atto di appello era stata, tra l'altro, dedotta la nullità della sentenza di primo grado per la violazione delle norme processuali sulle modalità di assunzione della prova (come esposto, svolta con esame incrociato e non ai sensi dell'art. 423, comma 3, cit.), ma la doglianza non è stata accolta poiché la Corte territoriale ha ritenuto che l'esame del teste FAZZI nelle dette forme abbia consentito alla difesa di esercitare «in maniera più proficua» i propri diritti e, comunque, che l'eccezione in discorso avrebbe dovuto essere sollevata immediatamente ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. dal difensore presenta al momento del compimento dell'atto, ragione per cui la censura mossa con l'atto di appello era tardiva; - in tal modo i Giudici di appello avrebbero errato, poiché la questione sollevata con l'atto di appello si è verificata due volte nel corso del giudizio di primo grado: in relazione all'assunzione della testimonianza del teste FAZZI, rispetto alla quale la Corte distrettuale ha argomentato; e allorché, dopo il mutamento della persona fisica del giudice, si è fatto «regredire il procedimento alla fase predibattimentale», nonostante fosse stato già ammesso l'abbreviato condizionato, si è proceduto nelle forme del dibattimento assumendo la testimonianza di Mario BRUNO e esaminando il perito dott. [OSCURATO:PERSONA] (con l'esame incrociato) salvo poi «trasformare di nuovo il rito in abbreviato condizionato, prima della discussione finale»;- tale regressione non sarebbe stata valutata dalla Corte di appello, che si sarebbe espressa solo in parte sulla doglianza dell'imputato; inoltre, allorché il primo Giudice, sollecitato dalle parti, ha ritenuto che si dovesse «applicare il rito inizialmente prescelto dall'imputato», la violazione delle norme procedurali relative all'assunzione delle testimonianza si era già compiuta, ricorrendo una nullità relativa che poteva essere denunciata solo con l'impugnazione della sentenza di primo grado, senza che possa trovare applicazione l'ad 182, comma 2, cod proc. pen. poiché la sequenza temporale ha impedito che la difesa sollevasse la questione subito prima dell'atto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché in parte inedito e manifestamente infondato. 1. Anzitutto, deve rilevarsi che con l'atto di appello la difesa non si era doluta di alcuna indebita regressione del giudizio (dando anzi atto che il Tribunale avesse revocato l'erronea ordinanza di apertura del dibattimento resa successivamente all'ammissione del rito abbreviato condizionato) bensì soltanto delle modalità di assunzione della prova, in termini analoghi a quelli qua prospettati, ossia nelle forme dell'esame incrociato proprie del dibattimento in vece che secondo la disciplina posta per il rito abbreviato. Ebbene, tale ultima allegazione è manifestamente infondata. Come si trae dai verbali di udienza (cfr. verbale del 14 aprile 2014 e relativa trascrizione, nonché verbali del 6 novembre 2014 e del 27 aprile 2018), al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'assunzione delle prove orali ha avuto luogo con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 422, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 441, comma 6, cod. proc. pen., per l'appunto consentendo alle parti di porre direttamente domande, e tuttavia non in violazione di divieti posti dalla legge: pertanto, che non si è determinata alcuna nullità, non essendo tale violazione riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 48957 del 11/09/2019, Paniccia, Rv. 277685 - 01; Sez. 6, n. 28247 del 30/01/2013, Rionero, Rv. 257026 - 01, relative al caso - per dir così, contrario a quello in esame - di assunzione della prova testimoniale direttamente da parte del giudice invece che con l'esame incrociato). Tanto più che in tal modo il diritto di difesa non può certo aver ricevuto un pregiudizio, essendosi anzi dispiegato nella sua massima estensione. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che nel corso del giudizio di primo grado la difesa nulla ha eccepito sulle modalità di escussione dei soggetti in discorso (ed anzi ha espressamente consentito all'utilizzazione della testimonianza della FAZZI a seguito del mutamento della persona fisica del giudice: cfr. verbale dell'udienza del giorno 6 novembre 2014), concludendo sul merito della regiudicanda allorché il Giudice ha invitato le parti a discutere (cfr. verbale dell'udienza del 1° febbraio 2019, da cui si trae pure che la difesa ha espressamente consentito all'unione agli atti del fascicolo del pubblico ministero, in ragione della già avanzata richiesta di giudizio abbreviato condizionato «all'audizione dei testi richiesti e sentiti» e che avendo le parti hanno concordemente rappresentato al Giudice l'irrevocabilità dell'ammissione del rito alternativo). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma