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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 33008/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado con cui l'imputato veniva condannato per il reato di furto con strappo, ha disposto l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto il provvedimento del Tribunale di Bergamo; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla rivalutazione del compendio probatorio, è manifestamente inammissibile in quanto i motivi proposti tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rileva, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado con cui l'imputato veniva condannato per il reato di furto con strappo, ha disposto l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, confermando nel resto il provvedimento del Tribunale di Bergamo; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla rivalutazione del compendio probatorio, è manifestamente inammissibile in quanto i motivi proposti tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell'erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rileva, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris