Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1107/2026
ECLI:EU:C:2026:730
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 settembre 2026 (
*
)
« Impugnazione – Prodotti fitosanitari – Sostanze attive – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Articolo 4 – Criteri di approvazione delle sostanze attive – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva “clorpirifos metile” – Ricevibilità – Articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Legittimazione ad agire – Condizione secondo cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dalla sentenza impugnata – Impugnazione proposta da una parte interveniente in primo grado »
Nella causa C‑773/23 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] (ECCA),
con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da S. Pappas e A. Pappas, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Setúbal (Portogallo),
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in Paterna (Spagna),
rappresentate da V. McElwee, solicitor, M. Ombredane, avocate, P. Sellar e K. [OSCURATO:PERSONA], advocaten,
ricorrenti in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da F. [OSCURATO:PERSONA] e A. Dawes, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Regno di Danimarca,
Repubblica francese,
rappresentata da P. Chansou e B. Travard, in qualità di agenti,
Health and [OSCURATO:PERSONA] (HEAL),
con sede in Bruxelles, rappresentata da A. Bailleux, avocat,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin (relatore), S. Gervasoni e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 13 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, proposta il 14 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (ECCA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑77/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:602), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di annullamento, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] SA e dalla [OSCURATO:PERSONA], SA, avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2020, L 7, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento controverso»).
T
rattato FUE
2
Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
Statuto della Corte di giustizia dell
’
Unione europea
3
L’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ai suoi commi primo e secondo, così dispone:
«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione [europea] possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente».
Fatti
4
I fatti sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 56 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.
5
Il clorpirifos metile (in prosieguo: il «CHP-metile») è una sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari per lottare contro gli organismi nocivi e per trattare i cereali immagazzinati nonché i depositi vuoti. Il CHP-metile fa parte di un gruppo di sostanze chimiche denominate organofosforati, al quale appartiene anche la sostanza attiva denominata clorpirifos.
6
La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), ha istituito il regime giuridico applicabile all’autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea.
7
Tale direttiva prevedeva l’iscrizione delle sostanze attive nel suo allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni, qualora fosse lecito supporre che, da un lato, i loro residui derivanti da un’applicazione conforme alle buone pratiche fitosanitarie non avrebbero avuto effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee o un influsso inaccettabile sull’ambiente e, dall’altro, il loro uso derivante da un’applicazione conforme a tali buone pratiche non avrebbe avuto alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale o un impatto inaccettabile sull’ambiente.
8
Il CHP-metile e il clorpirifos sono stati iscritti nell’allegato I di tale direttiva dalla direttiva 2005/72/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram (GU 2005, L 279, pag. 63). L’approvazione del CHP-metile da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea è stata prorogata tre volte, prima di scadere il 31 gennaio 2020.
9
Nel giugno 2013, due imprese produttrici di CHP-metile, la [OSCURATO:PERSONA], all’epoca denominata [OSCURATO:PERSONA] SA, e la Dow AgroSciences Ltd hanno presentato ciascuna una domanda di rinnovo dell’approvazione del CHP-metile.
10
Il 9 febbraio 2017, il Regno di Spagna, in qualità di Stato membro relatore (in prosieguo: lo «SMR»), ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di rapporto di valutazione relativo al rinnovo dell’approvazione del CHP-metile, che non riconosceva l’esistenza di effetti nocivi del CHP-metile sulla salute umana e nel quale si proponeva di rinnovare l’approvazione del CHP-metile.
11
A seguito della trasmissione di tale progetto di rapporto di valutazione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla [OSCURATO:PERSONA], agli Stati membri, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Dow AgroSciences, il 18 ottobre 2017 è stata avviata una consultazione pubblica.
12
Il 31 luglio 2019, l’EFSA ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Stati membri una «dichiarazione» sui risultati disponibili della valutazione dei rischi per la salute umana che il CHP-metile presentava (in prosieguo: la «dichiarazione del 31 luglio 2019»), da essa pubblicata sul suo sito Internet il 28 agosto 2019. Da tale dichiarazione risulta che gli esperti designati per valutare i rischi del CHP-metile si erano accordati sul fatto che non poteva essere stabilito alcun valore di riferimento né per la genotossicità né per la neurotossicità di tale sostanza attiva per lo sviluppo, il che rendeva impossibile la valutazione del rischio che essa presentava per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, le persone presenti e i residenti. Dalla dichiarazione del 31 luglio 2019 risulta altresì che gli esperti avevano seguito un approccio prudente ritenendo che il CHP-metile soddisfacesse anche i criteri per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1). L’approccio adottato dagli esperti era ampiamente fondato sulle somiglianze strutturali tra il CHP-metile e il clorpirifos.
13
Tali esperti avevano infatti rilevato che non esisteva alcuna letteratura pubblica disponibile sul potenziale genotossico del CHP-metile, mentre diverse pubblicazioni erano disponibili per il clorpirifos, per il quale erano state espresse preoccupazioni. Essi avevano allora convenuto di considerare che le incertezze relative agli effetti potenziali del CHP-metile dovevano essere prese in conto nella valutazione del rischio rappresentato da tale sostanza attiva e che non si poteva quindi escludere che esistesse un rischio potenziale di danni all’acido desossiribonucleico.
14
L’8 novembre 2019, a seguito di una seconda consultazione degli esperti, l’EFSA ha aggiornato la dichiarazione del 31 luglio 2019, concludendo che i criteri relativi alla salute umana di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1), non erano soddisfatti ai fini del rinnovo dell’approvazione del CHP-metile.
15
Su tale fondamento, il 10 gennaio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento controverso con il quale ha deciso di non rinnovare l’approvazione del CHP-metile. Essa ha fondato il rifiuto di rinnovare tale approvazione su tre motivi: in primo luogo, sul fatto che «non è possibile escludere il potenziale genotossico del [CHP]-metile», in secondo luogo, sull’esistenza di «preoccupazioni relative alla [sua] neurotossicità nella fase di sviluppo» e, in terzo luogo, sul fatto che poteva essere «opportuno classificare il [CHP]-metile come tossico per la riproduzione di categoria 1B».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
16
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «ricorrenti in primo grado») hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso. Queste ultime sono state sostenute dall’ECCA, che è stata autorizzata ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale, del 26 novembre 2020. Con la stessa ordinanza, la Health and [OSCURATO:PERSONA] (HEAL) è stata autorizzata ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha inoltre autorizzato, con ordinanza dello stesso giorno, l’intervento dei governi danese e francese a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
17
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti in primo grado hanno dedotto otto motivi, vertenti, il primo, su una violazione delle forme sostanziali, il secondo, su una violazione dell’obbligo di trasparenza, il terzo, su una violazione del diritto di essere ascoltati, il quarto, su una violazione del principio di precauzione, il quinto, su una violazione dell’obbligo di prendere in considerazione gli elementi e le circostanze pertinenti della situazione che il regolamento controverso intendeva disciplinare, il sesto, su una violazione del principio di buona amministrazione, il settimo, su un errore manifesto di apprezzamento quanto alla valutazione dei rischi effettuata dall’EFSA, poi dalla [OSCURATO:PERSONA], e, l’ottavo, su un errore manifesto di valutazione e su una violazione del principio di proporzionalità.
18
L’ECCA ha dedotto tre motivi supplementari, vale a dire il nono e il decimo motivo, vertenti su una violazione dell’obbligo di motivazione, e l’undicesimo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2012, L 252, pag. 26).
19
In primo luogo, poiché le ricorrenti in primo grado non erano destinatarie del regolamento controverso, il Tribunale ha esaminato la ricevibilità del ricorso alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, al punto 78 della sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso ricevibile.
20
Il Tribunale ha, in secondo luogo, esaminato i motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado nonché dall’ECCA.
21
Dopo aver esaminato tali motivi ai punti da 101 a 174, da 175 a 181, da 182 a 226, da 227 a 258, da 259 a 288, da 289 a 316, da 317 a 339, da 340 a 393, da 394 a 597, da 598 a 631 e da 632 a 655 della sentenza impugnata, il Tribunale non ne ha accolto nessuno e, di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso.
Conclusioni delle parti
22
L’ECCA chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare il regolamento controverso, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.
23
Le ricorrenti in primo grado chiedono alla Corte di accogliere l’impugnazione.
24
[OSCURATO:PERSONA] e la HEAL chiedono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare l’ECCA alle spese.
25
La Repubblica francese chiede alla Corte di respingere l’impugnazione.
Sull’impugnazione
26
A sostegno della sua impugnazione, l’ECCA, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi.
27
Il primo motivo verte sulla violazione del regolamento n. 1107/2009 e sull’assenza di base giuridica che consenta l’applicazione del metodo del
read-across
e dell’approccio basato sulla forza probante. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e il terzo sulla violazione delle forme sostanziali.
28
Dedotto in subordine, il quarto motivo verte sulla violazione del metodo del
read-across
e su una motivazione contraddittoria.
29
[OSCURATO:PERSONA] e la HEAL ritengono che l’impugnazione sia irricevibile e, in subordine, che essa debba essere respinta in quanto infondata.
30
La Repubblica francese ritiene che nessuno dei motivi dedotti dall’ECCA sia fondato e che, di conseguenza, l’impugnazione debba essere respinta
.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
Argomenti delle parti
31
[OSCURATO:PERSONA] e la HEAL contestano la ricevibilità dell’impugnazione adducendo che l’ECCA, in quanto interveniente, non è direttamente interessata dalla sentenza impugnata e non è legittimata a proporre impugnazione. Infatti, per essere direttamente interessati, conformemente all’articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non sarebbe sufficiente essere stati ammessi ad intervenire in primo grado. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte, esse precisano che una parte interveniente è direttamente interessata qualora la sentenza impugnata comporti una modifica sfavorevole della sua situazione giuridica o dei suoi interessi economici o immateriali. Nel caso di specie, l’ECCA sarebbe interessata solo indirettamente dalla sentenza impugnata.
32
Peraltro, non sarebbe possibile applicare per analogia la giurisprudenza relativa alla legittimazione ad agire delle associazioni ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE alla legittimazione a proporre impugnazione ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, allorché, in particolare, l’ECCA non ha dimostrato di essere direttamente interessata dalla sentenza impugnata. Qualsiasi altro approccio avrebbe la conseguenza di svuotare di significato il requisito dell’incidenza diretta contenuto in quest’ultima disposizione. Infatti, poiché qualsiasi parte interveniente dinanzi al Tribunale diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione ha necessariamente dimostrato un interesse all’esito della causa per essere ammessa ad intervenire, un approccio siffatto condurrebbe a constatare che una tale parte soddisfi sempre tale requisito dell’incidenza diretta.
33
L’ECCA, dal canto suo, sostiene, in primo luogo, di soddisfare il requisito di essere direttamente interessata dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti, tale sentenza inciderebbe in modo significativo e immediato sui suoi interessi, cosicché essa sarebbe legittimata a proporre la presente impugnazione.
34
A tal riguardo, l’ECCA afferma che la sentenza impugnata mette a repentaglio la realizzazione dei suoi obiettivi statutari, in quanto associazione, e gli interessi dei suoi membri. Essa precisa, anzitutto, che fra i suoi obiettivi statutari vi è quello di rappresentare le posizioni dell’industria fitosanitaria post-brevetto (generica) in Europa, in generale, e le posizioni delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare, in occasione delle consultazioni sulle nuove normative previste al livello dell’Unione e degli Stati membri, e di informare i propri membri sull’evoluzione della legislazione relativa alla registrazione e al rinnovo della registrazione delle sostanze attive in Europa. Essa si occuperebbe, inoltre, dei problemi giuridici, finanziari, scientifici e tecnici dei suoi membri e avvierebbe anche procedimenti giudiziari, nell’ambito dell’approvazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari. La sua missione statutaria includerebbe, peraltro, la difesa degli interessi dei propri membri dinanzi ai giudici dell’Unione, di modo che essa non avrebbe bisogno di produrre un mandato o una procura specifica da parte dei propri membri per vedersi riconoscere la qualità per agire.
35
Inoltre, per quanto riguarda i suoi membri, l’ECCA fa riferimento all’elenco pubblicato sul suo sito Internet secondo il quale essa conta 19 membri, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] SARL, la [OSCURATO:PERSONA] R&D Ltd e la Lainco SA, che avrebbero parimenti chiesto il rinnovo dell’approvazione di diverse sostanze attive.
36
Infine, la sentenza impugnata avrebbe conseguenze importanti e immediate sulle procedure di approvazione e di rinnovo delle sostanze attive, conformemente al regolamento n. 1107/2009. Da un lato, essa creerebbe un precedente relativo all’uso del metodo del
read-across
e dell’approccio basato sulla forza probante dei dati nell’ambito di tali procedimenti. Dall’altro lato, tale sentenza stabilirebbe il principio secondo cui l’EFSA e la [OSCURATO:PERSONA] potrebbero arbitrariamente modificare la procedura di valutazione di tali sostanze, quale prevista da detto regolamento, in particolare, modificando il numero di criteri che devono essere analizzati nel processo di approvazione delle sostanze attive e sostituendo le conclusioni dell’EFSA con una dichiarazione.
37
In secondo luogo, l’ECCA fa valere che, in quanto associazione, essa rappresenta gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], che è suo membro e che ben è legittimata a proporre impugnazione. A tal riguardo, l’ECCA sostiene che le condizioni di ricevibilità per le associazioni a proporre un ricorso di annullamento a nome dei loro membri in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE dovrebbero essere applicate per analogia alle condizioni di ricevibilità di un’impugnazione proposta da associazioni in forza dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Da tale giurisprudenza risulterebbe che un’associazione sarebbe legittimata ad agire qualora i suoi membri o alcuni di essi siano essi stessi legittimati ad agire (v., per analogia, sentenze del 6 luglio 1995, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑447/93 a T‑449/93, EU:T:1995:130, punto 60; del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], T‑380/94, EU:T:1996:195, punto 50; dell’11 giugno 2009, Confservizi/[OSCURATO:PERSONA], T‑292/02, EU:T:2009:188, punto 52, nonché del 18 marzo 2010, Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], T‑189/08, EU:T:2010:99, punto 58).
Giudizio della Corte
38
In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
39
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che non è sufficiente dimostrare di avere un interesse alla soluzione della causa e di essere stati ammessi ad intervenire nella controversia in primo grado per poter proporre un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 55).
40
Il criterio dell’incidenza diretta, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, limita la cerchia delle persone autorizzate a chiedere l’annullamento di una sentenza del Tribunale a quelle su cui tale sentenza incide al di là dell’interesse che esse hanno alla soluzione della controversia, il quale è sufficiente per essere autorizzati ad intervenire. Tale delimitazione della categoria delle persone che possono proporre impugnazione dinanzi alla Corte in una determinata causa ha lo scopo di garantire una buona amministrazione della giustizia, in particolare garantendo una certa prevedibilità nelle impugnazioni che possono essere proposte avverso le decisioni del Tribunale ed evitando l’elusione dei termini e delle condizioni di ricevibilità che si applicano ad altri mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza del 5 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑800/24 P, EU:C:2025:425, punto 23 e giurisprudenza citata).
41
Pertanto, la mera circostanza che una parte interveniente in primo grado abbia sostenuto le conclusioni di una delle parti del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale non è sufficiente a dimostrare che tale parte interveniente sia direttamente interessata dalla sentenza con cui si è statuito su tale ricorso. Spetta a quest’ultima dimostrare in modo circostanziato che tale sentenza è atta a riguardarla direttamente.
42
A tal riguardo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza risulta che una parte interveniente è direttamente interessata, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora la decisione del Tribunale di cui si chiede l’annullamento comporti una modifica sfavorevole della sua situazione giuridica o dei suoi interessi, a causa dei provvedimenti necessari che tale parte è tenuta ad adottare per eseguire tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 58, nonché del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./NALOO, C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, EU:C:2003:534, punti 52 e 53).
43
Ne consegue che una parte interveniente in primo grado può essere considerata direttamente interessata dalla sentenza di cui chiede l’annullamento solo qualora quest’ultima produca, di per sé, effetti obbligatori sulla situazione giuridica propria di tale interveniente, essendo irrilevanti al riguardo gli eventuali effetti obbligatori prodotti da tale sentenza nei confronti della situazione giuridica della parte principale sostenuta in primo grado dall’interveniente.
44
Nel caso di specie, occorre quindi verificare se l’ECCA abbia dimostrato di essere direttamente interessata dalla sentenza impugnata, in base ai criteri ricordati al punto 42 della presente sentenza.
45
A tal riguardo, è giocoforza constatare che, se è vero che l’ECCA sostiene che la sentenza impugnata incide in modo significativo e immediato sui suoi interessi, ciò non toglie che gli argomenti dedotti a sostegno di tale affermazione, di cui ai punti da 34 a 36 della presente sentenza, non siano idonei a suffragare tale asserto. Infatti, le spiegazioni fornite dall’ECCA si limitano ad elencare le diverse operazioni e servizi che quest’ultima effettua per i suoi membri nell’esercizio della sua missione statutaria, senza individuare le misure che essa sarebbe obbligata ad adottare per dare esecuzione alla sentenza impugnata e che comporterebbero un’eventuale modifica sfavorevole della sua situazione giuridica o degli interessi ad essa propri.
46
In considerazione di quanto precede, si deve quindi constatare che l’ECCA non ha sufficientemente dimostrato di essere direttamente interessata dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 56, secondo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
47
In secondo luogo, per quanto riguarda l’applicazione per analogia dei principi stabiliti nel contesto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE proposto da un’associazione rappresentativa contro un atto di cui essa non è destinataria, occorre osservare che da una giurisprudenza costante risulta che un siffatto ricorso è subordinato alla condizione che a tale persona giuridica sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale sussiste in due ipotesi. Da un lato, un simile ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, siffatta persona può proporre un ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente (sentenza del 21 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑478/21 P, EU:C:2023:685, punto 48 e giurisprudenza citata).
48
Nel caso di specie, e senza che sia necessario statuire sulla questione se occorra o meno applicare per analogia nell’ambito di un’impugnazione i criteri stabiliti nel contesto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE proposto da un’associazione rappresentativa contro un atto di cui essa non è destinataria, è sufficiente constatare che, in ogni caso, tali criteri non sono soddisfatti.
49
Infatti, da un lato, l’ECCA non ha dimostrato di essere direttamente interessata dalla sentenza impugnata, cosicché essa non rientra in nessuna delle due ipotesi descritte al punto 47 della presente sentenza. Dall’altro lato, nonostante le prescrizioni risultanti dalla giurisprudenza in materia, l’ECCA non ha dimostrato che, proponendo la presente impugnazione, essa abbia agito in nome della [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, l’ECCA produce unicamente un documento da cui risulta che la [OSCURATO:PERSONA] fa parte dei suoi membri.
50
Sulla base di quanto precede, occorre respingere l’impugnazione dell’ECCA in quanto irricevibile.
Sulle spese
51
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
52
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
53
Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la HEAL ne hanno fatto domanda, l’ECCA, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla HEAL.
54
L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.
55
Nel caso di specie, occorre decidere che la Repubblica francese si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] (ECCA) è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dalla Health and [OSCURATO:PERSONA] (HEAL).
3)
La Repubblica francese si fa carico delle proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.