CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8. dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di L'Aquila rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da AZZI [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 23 novembre 2021, con il quale la Corte di appello della stessa città aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto dal settembre 2020. Osservava il Tribunale del riesame che il dedotto decorso del tempo non poteva reputarsi, da solo, sufficiente a giustificare l'affievolimento delle esigenze cautelari, né la difesa aveva allegato elementi da cui desumere l'intenzione dell'appellante di prendere le distanze dal suo passato criminale, in cui spiccavano precedenti per furto e rapina. Del pari irrilevante era la riduzione della pena inflitta, in secondo grado, all'imputato per i reati di rapina aggravata e di porto abusivo di strumento atto a offendere, in ,quanto l'entità della pena era, pur sempre, superiore ai tre anni di reclusione, limite al di sotto del quale l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede la inapplicabilità della custodia in carcere. Infine, la condizione di soggetto senza fissa dimora impediva la concessione, in favore dell'appellante, della misura gradata degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. In primo luogo, il Tribunale non si era pronunciato sulla censura dedotta nell'atto di appello a proposito della erronea dichiarazione di inammissibilità dell'istanza proposta ex art.299 cod. proc. pen., adottata dalla Corte di appello di L'Aquila, poiché tale disposizione prevede la declaratoria di inammissibilità della richiesta solo nel caso, diverso da quello di specie, in cui essa non sia stata notificata alla persona offesa. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata non aveva considerato le valutazioni positive effettuate dai giudici di secondo grado, che avevano riconosciuto in favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. e avevano ridotto la pena nella misura di tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 667,00 euro di multa. • In punto di attualità delle esigenze cautelari, poi, non era stato preso in considerazione il tempo trascorso dai fatti. Apodittiche, infine, apparivano le considerazioni sulla mancanza di elementi di novità sopravvenuti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Carente di interesse è la prima censura, con cui si contesta l'omessa motivazione sulla censura afferente alla ritualità della formula decisoria adottata ex art. 299 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di L'Aquila in termini di inammissibilità anziché di rigetto dell'istanza, atteso che l'errore sulla formula decisoria non si riverbera, all'evidenza, sulla motivazione del provvedimento, che assume una sua connotazione autonoma e che è stato oggetto di appello cautelare. 3. Manifestamente infondato è il rilievo per cui il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dai fatti, trattandosi di fattore che, come correttamente posto in rilievo dal Collegio de libertate, non può neutralizzare, in assenza di ulteriori elementi sopravvenuti, il pericolo di recidiva originariamente ravvisato. Le considerazioni svolte dai giudici abruzzesi si conformano puntualmente al principio, enunciato da questa Corte, secondo cui "il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari" (Sez. 2, n. 12807 del 19/2/2020, Rv. 278999). 4. Manifestamente infondata è, anche, la censura con cui si lamenta la mancata considerazione, come elemento sopravvenuto favorevole all'imputato, della riduzione di pena ottenuta in appello e della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. Sul punto, il Tribunale aquilano ha, non illogicamente, evidenziato che la sanzione inflitta all'imputato resta, pur sempre, superiore al limite dei tre anni di reclusione, il che osta, comunque, alla ravvisabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., in base alla quale "non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni". 5. Segue all'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. Vanno espletati, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. p