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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47974/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31847_22 Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, alla pena di anni 2, mesi 8 e C 10.000,00 di multa, in ordine alla detenzione per fini di spaccio di kilogrammi 21,540 della sostanza stupefacente di tipo hashish (pari a 179.208 dosi medie singole pari a 8.960 volte superiore al quantitativo massimo di soglia), per il reato di cui all'art. 73 comma e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in data 16 dicembre 2018, a Stroppiana.

Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce il vizio di violazione di legge riguardo alla errata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante di ingente quantità è inammissibile perché contrario all'orientamento espresso da ultimo dalle S.U. n. 14722 del 2020, secondo cui in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01) tenuto conto del quantitativo da cui erano ricavabili n. 179.208 dosi, avendo poi la Corte territoriale, con congrua motivazione (cfr. pagg. 3 ss.) valutato, ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 380 del 2001, non solo il valore ponderale della sostanza sequestrata ma anche la professionalità della condotta del ricorrente e le modalità di occultamento.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31847_22 Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, alla pena di anni 2, mesi 8 e C 10.000,00 di multa, in ordine alla detenzione per fini di spaccio di kilogrammi 21,540 della sostanza stupefacente di tipo hashish (pari a 179.208 dosi medie singole pari a 8.960 volte superiore al quantitativo massimo di soglia), per il reato di cui all'art. 73 comma e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, accertato in data 16 dicembre 2018, a Stroppiana. Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce il vizio di violazione di legge riguardo alla errata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante di ingente quantità è inammissibile perché contrario all'orientamento espresso da ultimo dalle S.U. n. 14722 del 2020, secondo cui in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01) tenuto conto del quantitativo da cui erano ricavabili n. 179.208 dosi, avendo poi la Corte territoriale, con congrua motivazione (cfr. pagg. 3 ss.) valutato, ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 380 del 2001, non solo il valore ponderale della sostanza sequestrata ma anche la professionalità della condotta del ricorrente e le modalità di occultamento. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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