Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:410
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 31 agosto 2011 – IEM / Commissione
(causa T‑435/10)
«Ricorso di annullamento – Quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrative – [OSCURATO:PERSONA] di recupero di anticipi corrisposti in esecuzione di un contratto di finanziamento di ricerca – Clausola compromissoria – Lettera in cui si annuncia l’emissione di una nota di debito – Lettera di sollecito – Atti indissociabili dal contratto – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice
dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 256 TFUE, 263 TFUE, 272 TFUE e 274 TFUE) (v. punti 27‑28)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso
– Esclusione (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE) (v. punto 29)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento, da una parte, della lettera della Commissione 7 maggio 2010, in cui si annuncia l’emissione di una
nota di debito per il recupero della somma di EUR 105 416,47, corrispondente agli anticipi corrisposti alla ricorrente dalla
Parthénon AE Oikodomikon – Technikon – Touristikon – Viomichanikon – Emporikon kai [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del
contratto FAIR‑CT98‑9544, concluso nel contesto del quarto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico
e dimostrative e, dall’altra, della lettera della Commissione 14 luglio 2010, recante sollecito della somma principale non
saldata, reclamata con la nota di debito n. 3241004968.
Dispositivo
1)
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2)
La IEM – Erga – Erevnes – Meletes perivallontos kai chorotaxias AE è condannata alle spese.