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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02164/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso A [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Trento, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sen- tenza emessa in data 22/10/2018 dal GUP presso il Tribunale di Trento, appel- lata dall'imputato, lo assolveva dall'addebito ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90 relativo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena in relazione a quello rimanente dell'8-[OSCURATO:DATA_NASCITA] in anni 1 e mesi 10 di reclusione e euro 3.800 di multa, confermando nel resto.

Il Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, nell'ambito di un proce- dimento che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] imputato, in concorso con altri diciotto soggetti, dell'ipotesi associativa prevista dall'art. 74, commi 1,2 e 3 DPR 309/90 e di due reati fine, accertati il 4/3/2017 e dall'8 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], previsti dagli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 DPR 309/90, già aveva assolto l'odierno ricorrente dal reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 perché il fatto non sussiste, mentre lo aveva dichiarato colpevole degli ulteriori reati qualificati a norma dell'art. 73, co. 4 DPR 309/90, uniti nel vincolo della continuazione e, esclusa la recidiva contestata, ope- rata la riduzione di pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed C 4.000,00 di multa.

All'esito dei due gradi di merito, pertanto, residua in capo al [OSCURATO:PERSONA] la sola con- danna per la compravendita di sostanza stupefacente di 2,9 chili di hashish e grammi 0,4 di cocaina promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rachid, a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, preventivamente, aveva prenotato parte dello stupefacente.

Secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dalle sentenze di merito, la pianifi- cazione dell'illecito veniva operata in Trento, tramite incontri di persona e/o co- municazioni telefoniche ed ambientali.

Il reperimento del narcotico ed il trasporto dello stesso nel capoluogo veniva curato da [OSCURATO:PERSONA] Chaker detto "direttore".

Quest'ultimo, intercettato sull'asse autostradale A22, veniva arrestato poiché tro- vato nella disponibilità di Kg. 2,9 di hashish (per un quantitativo di 10.188 di dosi droganti) e di grammi 0,4 di cocaina (per un quantitativo di 2 dosi droganti).

Fatti avvenuti in Trento dal 8 al 10 marzo 2017.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Dopo un'ampia ricostruzione dell'intera vicenda processuale, con un primo motivo, il ricorrente deduce vizio motivazionale assumendo che la Corte distret- tuale non si sarebbe confrontata con le osservazioni della difesa in relazione alla partecipazione dell'imputato all'acquisto di stupefacente.Si lamenta mancanza di motivazione sulle ragioni per cui è stata ritenuta non verosimile la spiegazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] che, consapevole del traffico di stupefa- centi in corso tra i suoi conoscenti, ne sarebbe rimasto estraneo e avrebbe tentato semplicemente di risolvere proprie questioni personali.

Nello specifico, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto contatti con il [OSCURATO:PERSONA], nei giorni pre- cedenti il 10 marzo, per concordare la consegna di una stampante e di altri effetti personali, nonché la vendita o il recupero dell'auto Peugeot 206 che l'imputato aveva lasciato parcheggiata in un piazzale del bergamasco e che era stata seque- strata. [OSCURATO:PERSONA], al corrente del traffico di stupefacente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avrebbe chiesto esplicitamente di esserne tenuto fuori e di concludere le proprie faccende personali separatamente.

Ma il [OSCURATO:PERSONA] saliva in Trentino sia per definire le questioni con [OSCURATO:PERSONA] che per la consegna di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA].

Si richiamano le telefonate ritenute probanti della penale responsabilità dell'imputato per evidenziare il mancato confronto, da parte della Corte distret- tuale, con la posizione del [OSCURATO:PERSONA], pienamente coerente con la tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] parla di pacchi e guanti -si sostiene in ricorso- faceva evi- dentemente riferimento agli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA] mentre nella telefonata 66 e nelle altre dello stesso giorno il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di tenere separate le sue questioni dagli affari di [OSCURATO:PERSONA].

Non si tratterebbe, come ritenuto dall'impu- gnata sentenza, di due forniture parallele, ma di una sola fornitura e dell'esplicita richiesta del ricorrente di non essere coinvolto.

Da un'altra conversazione - prosegue il ricorso- emerge un ordinativo di stu- pefacente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ma non sarebbe comprensibile perché dall'esistenza di questa richiesta si desumerebbe che anche [OSCURATO:PERSONA] acquistava stupefacente e che a lui fosse addirittura destinata la parte preponderante dello stesso.

Si aggiunge, infine, che anche laddove i giudici di appello hanno fornito una motivazione, la stessa appare illogica.

Viene definita arbitraria la conclusione che se [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a fornire lo stupefacente consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e questi non intendeva acquistare tutta la sostanza, la parte rimanente do- veva essere destinata al [OSCURATO:PERSONA].

Il ragionamento per giungere a tale deduzione - ci si duole- non viene esplicitato.

Con un secondo motivo, si deduce vizio motivazionale in relazione alla ritenuta destinazione preponderante dello stupefacente destinato a [OSCURATO:PERSONA], alla possibile de- stinazione dello stupefacente ad uso personale e alle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si rileva di aver sottolineato nei motivi di appello che anche nel caso una parte dello stupefacente fosse stata destinata al ricorrente, la stessa sarebbe stata per uso personale.

Il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 28 novembre 2017, rife- riva di aver venduto occasionalmente di piccoli quantitativi di hashish ed anche l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] confermava che lo stupefacente sequestrato il 10 marzo 2017 era integralmente destinato ad [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per piccoli quantitativi ad uso personale trattenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali evidenze, però, la sentenza impugnata conclude che la parte preponderante dello stupefacente era destinata al [OSCURATO:PERSONA], senza spiegarne le ra- gioni.

Tra l'altro, non sarebbe dato sapere quanta sostanza avesse ordinato [OSCURATO:PERSONA], in quanto nelle conversazioni si fa riferimento a quantitativi di cinque, quattro o due senza che si conosca l'unità di misura cui viene fatto riferimento.

Non sarebbe comprensibile come si sia potuto stabilire che la parte spettante ad [OSCURATO:PERSONA] fosse inferiore a quella di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di appello non solo avrebbero ignorato le dichiarazioni sopra richia- mate, ma avrebbero addirittura affermato che le stesse sarebbero coerenti con le proprie conclusioni, senza dare alcuna spiegazione.

In nessuna considerazione sarebbe stata tenuta la condizione economica e professionale del ricorrente, un artigiano con un giro d'affari di oltre 100.000 C l'anno, coerente con finalità di acquisto per uso personale più che per attività di spaccio.

Ci si duole della mancanza di motivazione sull'esclusione della possibilità di acquisto per uso personale, nonostante le dichiarazioni testimoniali rese in tal senso.

Si ritiene che la Corte distrettuale abbia tratto dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ac- quistava solo una parte dello stupefacente a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], l'arbitraria conclusione che tutto il rimanente fosse destinato al [OSCURATO:PERSONA], stabilendo che tale parte rimanente fosse preponderante e giudicando tali conclusioni coerenti con le dichia- razioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando invece le stesse dichiarazioni parlavano di acquisto personale del [OSCURATO:PERSONA].

Con un terzo motivo, si deduce violazione dell'articolo

73. co. 5, Dpr. 309/90.

Ci si duole dell'erronea applicazione della legge penale perché la sentenza impugnata avrebbe escluso l'applicabilità dell'ipotesi di cui al quinto comma, sul presupposto che l'acquisto non fosse per uso personale, mentre in realtà l'uso personale è sempre escluso nei casi di applicazione dell'art. 73, quinto comma, essendo penalmente irrilevante l'acquisto per autoconsumo.

Con un quarto motivo, si deduce vizio di motivazione sulla destinazione pre- ponderante dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e sul possibile acquisto di modica quantità con conseguente applicabilità dell'art. 73, co. 5 Dpr. 309/90.

Ci si duole nuovamente della mancanza di motivazione sulla ritenuta destina- zione della parte preponderante di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e sull'esclusione dell'inte- grazione dell'ipotesi di acquisto di modica quantità.Con un quinto motivo, si deduce vizio di motivazione sulla valutazione della quantità della sostanza e di conseguenza sulla determinazione della pena base e sulla non concedibilità delle attenuanti generiche, nonché sulla considerazione delle condizioni personali e professionali dell'imputato, privo di precedenti speci- fici.

L'elevata quantità di sostanza stupefacente destinata avrebbe [OSCURATO:PERSONA] ha indotto i giudici a discostarsi notevolmente dal minimo della pena e a non concedere le attenuanti.

Pertanto, l'insufficienza di elementi per affermare che si trattasse di un cospicuo quantitativo e l'insufficienza delle motivazioni rese sul punto, deter- minerebbe vizio di motivazione anche in relazione alla determinazione della pena base e alla mancata applicazione delle attenuanti.

Inoltre, non sarebbe stata in alcun modo valutata la risalenza nel tempo dei precedenti del [OSCURATO:PERSONA], peraltro non specifici e modesti, e la sua condizione personale e professionale come richiesto dagli art. 133 e 62 bis cod. pen.

Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione ed effetto.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. La sentenza impugnata offre una motivazione priva di aporie logiche e cor- retta in punto di diritto laddove, sia pure con un percorso argomentativo non del tutto sovrapponibile a quello di primo grado, dà una lettura delle conversazioni intercettate che, unitamente a quella delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, conferma il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio del 10 marzo 2017.

Da tale coinvolgimento correttamente viene fatto discendere - a prescindere dal richiamo alli "uso personale", a maggior ragione non ipotizzabile - l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.p.r. 309/90.

A fronte di ciò il ricorso, pur evidenziando passaggi non particolarmente con- vincenti della sentenza di secondo grado, finisce per riproporre acriticamente mo- tivi in fatto già vagliati e disattesi dal giudice di merito, ponendosi in termini di alternatività-dissenso, piuttosto che di evidenziazione di dirimenti vizi argomenta- tivi della motivazione della sentenza impugnata.3.

Va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motiva- zione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 e n. 23528 del 6/6/2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, an- che se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci- sione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397/2007; Sez.

Unite n. 24/1999, Spina, Rv. 214794).

E' stato anche più volte ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requi- siti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente si- gnificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.

E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. come modifi- cato dalla I. 20.2.2006 n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la destinazione all'uso personale), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla sup- posta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sen- tenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati.

In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motiva- zione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Trento alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

La Corte territoriale ha già logicamente e congruamente confutato le argo- mentazioni difensive secondo cui le conversazioni intercettate il 9 e il 10 marzo non si riferirebbero, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], a contatti dello stesso con Garoua- chi per il reperimento di hashish, ma a questioni legate ad una autovettura Peu- geot 206 sequestrata a Bergamo che [OSCURATO:PERSONA] stava cercando di rivendere tramite [OSCURATO:PERSONA] e a una stampante che aveva lasciato a [OSCURATO:PERSONA] e che voleva recu- perare.

I giudici trentini hanno evidenziato che nelle telefonate suddette il riferimento alla "macchina" è solo indicativo di un linguaggio cifrato, posto che all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale "anche il suo amico ha bisogno della macchina... ma che lui deve pensare solo a sé stesso e che l'altro si arrangia", l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA] alla fine gli dice "che va bene e che gli porterà un pacco o due in mano..".

Inoltre, nelle telefonate nn. 88 e 92, tra gli stessi soggetti, si parla di "guanti" e il "direttore" [OSCURATO:PERSONA] dice che non c'è "nessuna macchina" riferendosi alla mancata possibilità di fornire cocaina ad [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte territoriale dà anche atto che eloquenti sono anche la telefonata n. 66 e le altre dello stesso giorno (9 marzo 2017) tra il "direttore" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali viene fuori che è in corso una fornitura "parallela" da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e che l'odierno imputato vuole concludere "da solo" fa- cendo riferimento all'hashish.

Infatti, dalla telefonata dello stesso giorno, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evince che è in corso tra i due una fornitura di hashish ("Zatia") che va pagata subito. [OSCURATO:PERSONA] ne ordina solo "due", non avendo ab- bastanza soldi.

E di questa fornitura [OSCURATO:PERSONA] è al corrente perché dalla telefonata n. 88 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di appena due minuti successiva a quella prima indicata, si parla ancora dei "due" pacchi per [OSCURATO:PERSONA] destinati a [OSCURATO:PERSONA].

I giudici del gravame del merito danno anche atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pre- notato una parte dello stupefacente oggetto del sequestro del 10 marzo e di come tale circostanza sia del tutto coerente con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], posto che il primo ha indicato l'odierno imputato come destinatario finale e il secondo ha specificato che parte della merce era stata ordinata da [OSCURATO:PERSONA], come già avvenuto in altra occasione.

In proposito, si deve ricordare che, in materia di intercettazioni telefoniche, questa Corte ha affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di le- gittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della moti- vazione con cui esse sono recepite (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784).

Dunque, infondati appaiono il primo e secondo motivo, corretta e logica ap- pare la motivazione della corte di appello nella ricostruzione dell'episodio conte- stato del 10/3/2017, in relazione al quale oltre alle intercettazioni e alle dichiara- zioni dei coimputati vi è stato anche il sequestro dello stupefacente.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

5. infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in punto di mancata qualifica- zione dei fatti ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.

Ed invero, a fronte di un motivo di appello che sul punto è stato assolutamente generico (cfr. pag. 16 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed esso stesso ha operato un'indebita commistione tra l'uso personale e la richiesta di sussunzione nella fat- tispecie meno grave, dal complessivo argomentare della Corte territoriale si evince che, pur se la scarna motivazione sul punto fa riferimento esclusivamente all'in- gente quantità e richiama poco pertinentemente la destinazione ad un uso non personale (avendo ragione, con tutta evidenza, il ricorrente a sottolineare che l'uso non personale accomuna l'intera fattispecie di reato, essendosene altrimenti al di fuori), vi è stata una considerazione complessiva delle circostanze del caso con- creto e, comunque uno degli indici previsti dalla legge (in questo caso l'ingente quantità ed il numero di dosi ricavabili, come pure la pluralità di sostanze) è risul- tato negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i prin- cipi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera).Infondati sono anche gli altri profili di doglianza in quanto, una volta ritenuto "cospicuo" il quantitativo di stupefacente, la determinazione della pena base in misura superiore al minimo, e così anche il diniego delle attenuanti generiche, risultano pienamente giustificati.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trento, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sen- tenza emessa in data 22/10/2018 dal GUP presso il Tribunale di Trento, appel- lata dall'imputato, lo assolveva dall'addebito ex art. 73 co. 4 Dpr. 309/90 relativo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena in relazione a quello rimanente dell'8-[OSCURATO:DATA_NASCITA] in anni 1 e mesi 10 di reclusione e euro 3.800 di multa, confermando nel resto. Il Tribunale di Trento, all'esito di giudizio abbreviato, nell'ambito di un proce- dimento che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] imputato, in concorso con altri diciotto soggetti, dell'ipotesi associativa prevista dall'art. 74, commi 1,2 e 3 DPR 309/90 e di due reati fine, accertati il 4/3/2017 e dall'8 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], previsti dagli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 DPR 309/90, già aveva assolto l'odierno ricorrente dal reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 perché il fatto non sussiste, mentre lo aveva dichiarato colpevole degli ulteriori reati qualificati a norma dell'art. 73, co. 4 DPR 309/90, uniti nel vincolo della continuazione e, esclusa la recidiva contestata, ope- rata la riduzione di pena per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed C 4.000,00 di multa. All'esito dei due gradi di merito, pertanto, residua in capo al [OSCURATO:PERSONA] la sola con- danna per la compravendita di sostanza stupefacente di 2,9 chili di hashish e grammi 0,4 di cocaina promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rachid, a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, preventivamente, aveva prenotato parte dello stupefacente. Secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dalle sentenze di merito, la pianifi- cazione dell'illecito veniva operata in Trento, tramite incontri di persona e/o co- municazioni telefoniche ed ambientali. Il reperimento del narcotico ed il trasporto dello stesso nel capoluogo veniva curato da [OSCURATO:PERSONA] Chaker detto "direttore". Quest'ultimo, intercettato sull'asse autostradale A22, veniva arrestato poiché tro- vato nella disponibilità di Kg. 2,9 di hashish (per un quantitativo di 10.188 di dosi droganti) e di grammi 0,4 di cocaina (per un quantitativo di 2 dosi droganti). Fatti avvenuti in Trento dal 8 al 10 marzo 2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Dopo un'ampia ricostruzione dell'intera vicenda processuale, con un primo motivo, il ricorrente deduce vizio motivazionale assumendo che la Corte distret- tuale non si sarebbe confrontata con le osservazioni della difesa in relazione alla partecipazione dell'imputato all'acquisto di stupefacente.Si lamenta mancanza di motivazione sulle ragioni per cui è stata ritenuta non verosimile la spiegazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] che, consapevole del traffico di stupefa- centi in corso tra i suoi conoscenti, ne sarebbe rimasto estraneo e avrebbe tentato semplicemente di risolvere proprie questioni personali. Nello specifico, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto contatti con il [OSCURATO:PERSONA], nei giorni pre- cedenti il 10 marzo, per concordare la consegna di una stampante e di altri effetti personali, nonché la vendita o il recupero dell'auto Peugeot 206 che l'imputato aveva lasciato parcheggiata in un piazzale del bergamasco e che era stata seque- strata. [OSCURATO:PERSONA], al corrente del traffico di stupefacente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avrebbe chiesto esplicitamente di esserne tenuto fuori e di concludere le proprie faccende personali separatamente. Ma il [OSCURATO:PERSONA] saliva in Trentino sia per definire le questioni con [OSCURATO:PERSONA] che per la consegna di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Si richiamano le telefonate ritenute probanti della penale responsabilità dell'imputato per evidenziare il mancato confronto, da parte della Corte distret- tuale, con la posizione del [OSCURATO:PERSONA], pienamente coerente con la tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] parla di pacchi e guanti -si sostiene in ricorso- faceva evi- dentemente riferimento agli effetti personali del [OSCURATO:PERSONA] mentre nella telefonata 66 e nelle altre dello stesso giorno il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di tenere separate le sue questioni dagli affari di [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratterebbe, come ritenuto dall'impu- gnata sentenza, di due forniture parallele, ma di una sola fornitura e dell'esplicita richiesta del ricorrente di non essere coinvolto. Da un'altra conversazione - prosegue il ricorso- emerge un ordinativo di stu- pefacente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ma non sarebbe comprensibile perché dall'esistenza di questa richiesta si desumerebbe che anche [OSCURATO:PERSONA] acquistava stupefacente e che a lui fosse addirittura destinata la parte preponderante dello stesso. Si aggiunge, infine, che anche laddove i giudici di appello hanno fornito una motivazione, la stessa appare illogica. Viene definita arbitraria la conclusione che se [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a fornire lo stupefacente consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e questi non intendeva acquistare tutta la sostanza, la parte rimanente do- veva essere destinata al [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento per giungere a tale deduzione - ci si duole- non viene esplicitato. Con un secondo motivo, si deduce vizio motivazionale in relazione alla ritenuta destinazione preponderante dello stupefacente destinato a [OSCURATO:PERSONA], alla possibile de- stinazione dello stupefacente ad uso personale e alle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si rileva di aver sottolineato nei motivi di appello che anche nel caso una parte dello stupefacente fosse stata destinata al ricorrente, la stessa sarebbe stata per uso personale. Il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 28 novembre 2017, rife- riva di aver venduto occasionalmente di piccoli quantitativi di hashish ed anche l'altro coimputato [OSCURATO:PERSONA] confermava che lo stupefacente sequestrato il 10 marzo 2017 era integralmente destinato ad [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione per piccoli quantitativi ad uso personale trattenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali evidenze, però, la sentenza impugnata conclude che la parte preponderante dello stupefacente era destinata al [OSCURATO:PERSONA], senza spiegarne le ra- gioni. Tra l'altro, non sarebbe dato sapere quanta sostanza avesse ordinato [OSCURATO:PERSONA], in quanto nelle conversazioni si fa riferimento a quantitativi di cinque, quattro o due senza che si conosca l'unità di misura cui viene fatto riferimento. Non sarebbe comprensibile come si sia potuto stabilire che la parte spettante ad [OSCURATO:PERSONA] fosse inferiore a quella di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello non solo avrebbero ignorato le dichiarazioni sopra richia- mate, ma avrebbero addirittura affermato che le stesse sarebbero coerenti con le proprie conclusioni, senza dare alcuna spiegazione. In nessuna considerazione sarebbe stata tenuta la condizione economica e professionale del ricorrente, un artigiano con un giro d'affari di oltre 100.000 C l'anno, coerente con finalità di acquisto per uso personale più che per attività di spaccio. Ci si duole della mancanza di motivazione sull'esclusione della possibilità di acquisto per uso personale, nonostante le dichiarazioni testimoniali rese in tal senso. Si ritiene che la Corte distrettuale abbia tratto dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ac- quistava solo una parte dello stupefacente a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], l'arbitraria conclusione che tutto il rimanente fosse destinato al [OSCURATO:PERSONA], stabilendo che tale parte rimanente fosse preponderante e giudicando tali conclusioni coerenti con le dichia- razioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quando invece le stesse dichiarazioni parlavano di acquisto personale del [OSCURATO:PERSONA]. Con un terzo motivo, si deduce violazione dell'articolo 73. co. 5, Dpr. 309/90. Ci si duole dell'erronea applicazione della legge penale perché la sentenza impugnata avrebbe escluso l'applicabilità dell'ipotesi di cui al quinto comma, sul presupposto che l'acquisto non fosse per uso personale, mentre in realtà l'uso personale è sempre escluso nei casi di applicazione dell'art. 73, quinto comma, essendo penalmente irrilevante l'acquisto per autoconsumo. Con un quarto motivo, si deduce vizio di motivazione sulla destinazione pre- ponderante dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e sul possibile acquisto di modica quantità con conseguente applicabilità dell'art. 73, co. 5 Dpr. 309/90. Ci si duole nuovamente della mancanza di motivazione sulla ritenuta destina- zione della parte preponderante di stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e sull'esclusione dell'inte- grazione dell'ipotesi di acquisto di modica quantità.Con un quinto motivo, si deduce vizio di motivazione sulla valutazione della quantità della sostanza e di conseguenza sulla determinazione della pena base e sulla non concedibilità delle attenuanti generiche, nonché sulla considerazione delle condizioni personali e professionali dell'imputato, privo di precedenti speci- fici. L'elevata quantità di sostanza stupefacente destinata avrebbe [OSCURATO:PERSONA] ha indotto i giudici a discostarsi notevolmente dal minimo della pena e a non concedere le attenuanti. Pertanto, l'insufficienza di elementi per affermare che si trattasse di un cospicuo quantitativo e l'insufficienza delle motivazioni rese sul punto, deter- minerebbe vizio di motivazione anche in relazione alla determinazione della pena base e alla mancata applicazione delle attenuanti. Inoltre, non sarebbe stata in alcun modo valutata la risalenza nel tempo dei precedenti del [OSCURATO:PERSONA], peraltro non specifici e modesti, e la sua condizione personale e professionale come richiesto dagli art. 133 e 62 bis cod. pen. Chiede, pertanto, l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione ed effetto. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. La sentenza impugnata offre una motivazione priva di aporie logiche e cor- retta in punto di diritto laddove, sia pure con un percorso argomentativo non del tutto sovrapponibile a quello di primo grado, dà una lettura delle conversazioni intercettate che, unitamente a quella delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, conferma il coinvolgimento del ricorrente nell'episodio del 10 marzo 2017. Da tale coinvolgimento correttamente viene fatto discendere - a prescindere dal richiamo alli "uso personale", a maggior ragione non ipotizzabile - l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.p.r. 309/90. A fronte di ciò il ricorso, pur evidenziando passaggi non particolarmente con- vincenti della sentenza di secondo grado, finisce per riproporre acriticamente mo- tivi in fatto già vagliati e disattesi dal giudice di merito, ponendosi in termini di alternatività-dissenso, piuttosto che di evidenziazione di dirimenti vizi argomenta- tivi della motivazione della sentenza impugnata.3. Va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motiva- zione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 e n. 23528 del 6/6/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, an- che se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci- sione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, n. 35397/2007; Sez. Unite n. 24/1999, Spina, Rv. 214794). E' stato anche più volte ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requi- siti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente si- gnificative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de- cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. come modifi- cato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la destinazione all'uso personale), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla sup- posta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sen- tenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motiva- zione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. 4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Trento alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. La Corte territoriale ha già logicamente e congruamente confutato le argo- mentazioni difensive secondo cui le conversazioni intercettate il 9 e il 10 marzo non si riferirebbero, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], a contatti dello stesso con Garoua- chi per il reperimento di hashish, ma a questioni legate ad una autovettura Peu- geot 206 sequestrata a Bergamo che [OSCURATO:PERSONA] stava cercando di rivendere tramite [OSCURATO:PERSONA] e a una stampante che aveva lasciato a [OSCURATO:PERSONA] e che voleva recu- perare. I giudici trentini hanno evidenziato che nelle telefonate suddette il riferimento alla "macchina" è solo indicativo di un linguaggio cifrato, posto che all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale "anche il suo amico ha bisogno della macchina... ma che lui deve pensare solo a sé stesso e che l'altro si arrangia", l'interlocutore [OSCURATO:PERSONA] alla fine gli dice "che va bene e che gli porterà un pacco o due in mano..". Inoltre, nelle telefonate nn. 88 e 92, tra gli stessi soggetti, si parla di "guanti" e il "direttore" [OSCURATO:PERSONA] dice che non c'è "nessuna macchina" riferendosi alla mancata possibilità di fornire cocaina ad [OSCURATO:PERSONA]). La Corte territoriale dà anche atto che eloquenti sono anche la telefonata n. 66 e le altre dello stesso giorno (9 marzo 2017) tra il "direttore" [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali viene fuori che è in corso una fornitura "parallela" da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e che l'odierno imputato vuole concludere "da solo" fa- cendo riferimento all'hashish. Infatti, dalla telefonata dello stesso giorno, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evince che è in corso tra i due una fornitura di hashish ("Zatia") che va pagata subito. [OSCURATO:PERSONA] ne ordina solo "due", non avendo ab- bastanza soldi. E di questa fornitura [OSCURATO:PERSONA] è al corrente perché dalla telefonata n. 88 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di appena due minuti successiva a quella prima indicata, si parla ancora dei "due" pacchi per [OSCURATO:PERSONA] destinati a [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del gravame del merito danno anche atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva pre- notato una parte dello stupefacente oggetto del sequestro del 10 marzo e di come tale circostanza sia del tutto coerente con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], posto che il primo ha indicato l'odierno imputato come destinatario finale e il secondo ha specificato che parte della merce era stata ordinata da [OSCURATO:PERSONA], come già avvenuto in altra occasione. In proposito, si deve ricordare che, in materia di intercettazioni telefoniche, questa Corte ha affermato che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di le- gittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della moti- vazione con cui esse sono recepite (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784). Dunque, infondati appaiono il primo e secondo motivo, corretta e logica ap- pare la motivazione della corte di appello nella ricostruzione dell'episodio conte- stato del 10/3/2017, in relazione al quale oltre alle intercettazioni e alle dichiara- zioni dei coimputati vi è stato anche il sequestro dello stupefacente. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 5. infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in punto di mancata qualifica- zione dei fatti ex art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Ed invero, a fronte di un motivo di appello che sul punto è stato assolutamente generico (cfr. pag. 16 dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ed esso stesso ha operato un'indebita commistione tra l'uso personale e la richiesta di sussunzione nella fat- tispecie meno grave, dal complessivo argomentare della Corte territoriale si evince che, pur se la scarna motivazione sul punto fa riferimento esclusivamente all'in- gente quantità e richiama poco pertinentemente la destinazione ad un uso non personale (avendo ragione, con tutta evidenza, il ricorrente a sottolineare che l'uso non personale accomuna l'intera fattispecie di reato, essendosene altrimenti al di fuori), vi è stata una considerazione complessiva delle circostanze del caso con- creto e, comunque uno degli indici previsti dalla legge (in questo caso l'ingente quantità ed il numero di dosi ricavabili, come pure la pluralità di sostanze) è risul- tato negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci- denza sul giudizio (così Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i prin- cipi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera).Infondati sono anche gli altri profili di doglianza in quanto, una volta ritenuto "cospicuo" il quantitativo di stupefacente, la determinazione della pena base in misura superiore al minimo, e così anche il diniego delle attenuanti generiche, risultano pienamente giustificati. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex l
Sentenza Cassazione n. 02164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris