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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10977/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 610 cod. pen. e ne confermava la responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., consumato il 12 febbraio 2015 in danno delle costituite parti civili Gregorio e [OSCURATO:PERSONA], rideterminandone la pena nella misura indicata in dispositivo.

1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue.

I fratelli Latella vantavano un credito nei confronti dell'imputato e gli avevano proposto di estinguerlo (visto che accampava difficoltà economiche) somministrando la colazione mattutina agli operai della loro azienda.

Quella mattina, [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il bar dell'imputato per chiedere all'imputato se accettava la proposta.

Per tutta risposta, questi l'aveva insultato. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al fratello Paolo quanto accaduto e così avevano deciso di recarsi, entrambi, presso il locale del Rogolino.

Giunti sul posto, l'imputato prima li aveva insultati e poi li aveva aggrediti, provocando loro le lesioni personali in imputazione indicate.

1.2. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte distrettuale rigettava l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non ritenendo che la prova richiesta, l'escussione del teste operante Piazza, alla luce del complessivo compendio probatorio, assumesse il carattere della decisività.

La Corte osservava, poi, come le convergenti dichiarazioni delle persone offese avessero ricevuto adeguato riscontro dalle emergenze delle certificazioni mediche prodotte, e come i fratelli Latella dovessero considerarsi attendibili considerando la loro disponibilità a raggiungere, in allora, con il Rogolino un accordo sulla restituzione del debito, così smentendo l'opposta versione dei fatti fornita dall'imputato: l'essersi costoro recati nel suo locale con l'intenzione di aggredirlo per ottenere la restituzione di quanto dovuto.

Tanto più che la presenta aggressione dei Latella a danno del prevenuto non era supportata da alcuna documentazione medica.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 52 cod. pen., per non essere stata riconosciuta la causa di giustificazione della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa.

Le persone offese, i fratelli Latella, erano entrati nel bar gestito dall'imputato con l'intento di impartirgli una "lezione".

L'imputato si era pertanto limitato a difendersi dalla loro aggressione: i Latella l'avevano picchiato, colpendolo con calci e pugni e facendolo cadere a terra.

Ricorreva quantomeno l'ipotesi putativa, della ricordata causa di giustificazione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare l'escussione del teste luogotenente [OSCURATO:PERSONA], comandante della locale Stazione dei carabinieri, che era intervenuto sul posto ed aveva visionato il filmato della videocamera di sorveglianza.

Ne si era sollecitata la deposizione ai sensi dell'art. 507 cod. pen. (e con l'atto di appello).

Si trattava di prova decisiva.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso promosso dall'imputato è inammissibile ma la pena dalla Corte di appello per il residuo delitto di lesioni personali (non più aggravate dal nesso teleologico con il delitto di violenza privata, dal quale il prevenuto era stato assolto dalla Corte), di mesi tre di reclusione, è illegale posto che si sarebbe dovuta irrogare una delle pene previste per i reati di competenza del Giudice di pace.

L'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio è però impedita dal decorso del termine di prescrizione del contestato delitto (al 26 novembre 2022, considerando anche i 106 giorni di sospensione).

La sentenza, agli effetti penali, va, pertanto, annullata senza rinvio.

2. Agli effetti civili, il ricorso è invece inammissibile perché interamente versato in fatto e perché manifestamente infondato.La ricostruzione dell'accaduto, da parte della Corte distrettale, risulta, infatti, esente da manifesti vizi logici ed occorre ricordare come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte aveva, innanzitutto, considerato come dovessero ritenersi attendibili le sole concordanti dichiarazioni delle persone offese perché convergenti e perché riscontrate dalle certificazioni mediche, diversamente dalle affermazioni dell'imputato, prive di qualsivoglia ulteriore supporto probatorio.

Se, pertanto, era stato il solo imputato ad aggredire i Latella - come costoro avevano riferito - ne deriva che questi non poteva certo invocare la legittima difesa neppure nella forma putativa.

2. Anche il secondo motivo di ricorso - sulla mancata escussione del teste operante - è inammissibile posto che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270).

La decisività di tale prova, peraltro, è solo apoditticamente sostenuta.

3. Non si procede alla liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile non avendo questa contribuito, con la propria memoria, sostanzialmente immotivata, alla definizione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penahli, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.

Nulla sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 610 cod. pen. e ne confermava la responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., consumato il 12 febbraio 2015 in danno delle costituite parti civili Gregorio e [OSCURATO:PERSONA], rideterminandone la pena nella misura indicata in dispositivo. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. I fratelli Latella vantavano un credito nei confronti dell'imputato e gli avevano proposto di estinguerlo (visto che accampava difficoltà economiche) somministrando la colazione mattutina agli operai della loro azienda. Quella mattina, [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il bar dell'imputato per chiedere all'imputato se accettava la proposta. Per tutta risposta, questi l'aveva insultato. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al fratello Paolo quanto accaduto e così avevano deciso di recarsi, entrambi, presso il locale del Rogolino. Giunti sul posto, l'imputato prima li aveva insultati e poi li aveva aggrediti, provocando loro le lesioni personali in imputazione indicate. 1.2. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte distrettuale rigettava l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non ritenendo che la prova richiesta, l'escussione del teste operante Piazza, alla luce del complessivo compendio probatorio, assumesse il carattere della decisività. La Corte osservava, poi, come le convergenti dichiarazioni delle persone offese avessero ricevuto adeguato riscontro dalle emergenze delle certificazioni mediche prodotte, e come i fratelli Latella dovessero considerarsi attendibili considerando la loro disponibilità a raggiungere, in allora, con il Rogolino un accordo sulla restituzione del debito, così smentendo l'opposta versione dei fatti fornita dall'imputato: l'essersi costoro recati nel suo locale con l'intenzione di aggredirlo per ottenere la restituzione di quanto dovuto. Tanto più che la presenta aggressione dei Latella a danno del prevenuto non era supportata da alcuna documentazione medica. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 52 cod. pen., per non essere stata riconosciuta la causa di giustificazione della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa. Le persone offese, i fratelli Latella, erano entrati nel bar gestito dall'imputato con l'intento di impartirgli una "lezione". L'imputato si era pertanto limitato a difendersi dalla loro aggressione: i Latella l'avevano picchiato, colpendolo con calci e pugni e facendolo cadere a terra. Ricorreva quantomeno l'ipotesi putativa, della ricordata causa di giustificazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare l'escussione del teste luogotenente [OSCURATO:PERSONA], comandante della locale Stazione dei carabinieri, che era intervenuto sul posto ed aveva visionato il filmato della videocamera di sorveglianza. Ne si era sollecitata la deposizione ai sensi dell'art. 507 cod. pen. (e con l'atto di appello). Si trattava di prova decisiva. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte con le quali chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso promosso dall'imputato è inammissibile ma la pena dalla Corte di appello per il residuo delitto di lesioni personali (non più aggravate dal nesso teleologico con il delitto di violenza privata, dal quale il prevenuto era stato assolto dalla Corte), di mesi tre di reclusione, è illegale posto che si sarebbe dovuta irrogare una delle pene previste per i reati di competenza del Giudice di pace. L'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio è però impedita dal decorso del termine di prescrizione del contestato delitto (al 26 novembre 2022, considerando anche i 106 giorni di sospensione). La sentenza, agli effetti penali, va, pertanto, annullata senza rinvio. 2. Agli effetti civili, il ricorso è invece inammissibile perché interamente versato in fatto e perché manifestamente infondato.La ricostruzione dell'accaduto, da parte della Corte distrettale, risulta, infatti, esente da manifesti vizi logici ed occorre ricordare come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte aveva, innanzitutto, considerato come dovessero ritenersi attendibili le sole concordanti dichiarazioni delle persone offese perché convergenti e perché riscontrate dalle certificazioni mediche, diversamente dalle affermazioni dell'imputato, prive di qualsivoglia ulteriore supporto probatorio. Se, pertanto, era stato il solo imputato ad aggredire i Latella - come costoro avevano riferito - ne deriva che questi non poteva certo invocare la legittima difesa neppure nella forma putativa. 2. Anche il secondo motivo di ricorso - sulla mancata escussione del teste operante - è inammissibile posto che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270). La decisività di tale prova, peraltro, è solo apoditticamente sostenuta. 3. Non si procede alla liquidazione delle spese del grado in favore della parte civile non avendo questa contribuito, con la propria memoria, sostanzialmente immotivata, alla definizione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penahli, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Nulla sulle
Sentenza Cassazione n. 10977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris