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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29053/2022

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la seguente Contratto d'opera SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12821/2017) proposto da: ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in [OSCURATO:PERSONA]Orba, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, P.zza [OSCURATO:PERSONA] in Lauro, n. 10 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLOMRA60H26D6120), quale titolare della cessata ditta individuale PUBLIVIDEO, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA], n. 39 - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente ke0 domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 971/2017 (pubblicata il 4 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale o comunque per il rigetto degli stessi; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009 Publivideo di [OSCURATO:PERSONA] e la società n [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano davanti al Tribunale di Firenze Italia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esponendo che Publivideo, quale mandataria di I! [OSCURATO:SOCIETA], aveva stipulato un contratto con il quale la convenuta si era impegnata a fornire un palinsesto di programmi e Publivideo si era obbligata affinché II [OSCURATO:SOCIETA] mandasse in onda i programmi in ore determinate e in contemporanea con altre emittenti, che si era concesso alla convenuta di reperire e trasmettere pubblicità nazionale; le parti attrici esponevano che il contratto aveva avuto regolare esecuzione sino a quando la convenuta, adducendo l'inadempimento delle attrici all'obbligo di rispettare gli orari di trasmissione e di non alterare il palinsesto, aveva comunicato di risolvere il contratto in data 12 maggio 2008, manifestando la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in esso contenuta; le parti attrici chiedevano di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare la convenuta al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva e chiedeva di rigettare le domande delle attrici, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale all'immagine per la manipolazione del palinsesto e per la concorrenza sleale per l'emulazione e la confusione delle trasmissioni irradiate.

La causa veniva riunita a quella di opposizione al decreto che aveva ingiunto a Italia [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento di euro 118.562,70 quale corrispettivo per la raccolta pubblicitaria fino al 22 agosto 2008.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2800/2013, confermava il decreto ingiuntivo e accertava che il contratto si era risolto per inadempimento di Italia [OSCURATO:SOCIETA] (che aveva abusato della clausola risolutiva espressa in violazione del principio di buona fede), condannandola a pagare a Publivideo euro 400.000 e a II [OSCURATO:SOCIETA] euro 36.000; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Italia [OSCURATO:SOCIETA].

2. Italia [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e II [OSCURATO:SOCIETA] proponevano appello incidentale in relazione alle richieste risarcitorie non accolte in primo grado aventi ad oggetto: il mancato introito della pubblicità nazionale per il periodo da agosto a dicembre 2008; il rimborso delle spese sostenute da II [OSCURATO:SOCIETA] per la ideazione, predisposizione e messa in onda del palinsesto per il medesimo periodo; la domanda risarcitoria relativa agli inadempimenti posti in essere da Italia [OSCURATO:SOCIETA] durante l'esecuzione del contratto.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 4 maggio 2017 n. 971, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale, ritenendo però, a differenza del primo giudice, che non vi fosse stato abuso della clausola risolutiva espressa, ma che le obbligazioni di cui era stato contestato l'inadempimento non rientravano fra quelle per le quali era stata convenuta la clausola risolutiva espressa.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e II [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che hanno anche proposto ricorso incidentale.

In data 10 marzo 2022 è stata depositata comparsa di costituzione del Fallimento de II [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che, munito di nuovo difensore, ha richiamato e confermato le conclusioni già rassegnate dalla società.

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso principale è articolato in sette motivi. 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione degli artt.1362 e 1363 c.c." in quanto il giudice d'appello non avrebbe svolto una indagine unitaria e organica del testo del contratto e del comportamento complessivo delle parti, partendo dalla clausola 11 invece che dall'inizio, senza così esaminare le singole clausole, così non riconoscendo rilevanza risolutoria a ben "77 manipolazioni, omissioni e tagli", che costituivano fatti determinanti la risoluzione dell'intero rapporto.

Il motivo non può essere accolto.

Il giudice d'appello, a fronte dell'invocazione da parte della ricorrente della clausola risolutiva espressa quale ragione della comunicazione di risoluzione del contratto, ha correttamente esaminato la clausola di cui al punto 11 del contratto e ha rilevato che la medesima contempla un comportamento inadempiente di contenuto diverso da quello dedotto in giudizio dall'appellante: l'omessa diffusione del palinsesto comune con il marchio [OSCURATO:SOCIETA] (di cui alla clausola) è infatti differente dalla modificazione del palinsesto e dal mancato rispetto degli orari di trasmissione concordati, costituenti l'inadempimento lamentato dall'appellante.

La ricorrente contesta tale interpretazione in quanto il giudice d'appello avrebbe considerato unicamente la parte finale della clausola 11 senza considerare il contenuto delle altre clausole, in particolare le clausole 2, 5 e

10. Va sottolineato che l'interpretazione del contratto, secondo costante orientamento di questa Corte di legittimità, è attività che spetta al giudice di merito, che può essere censurato da questa Corte solo ove l'ermeneutica proposta dal giudice di merito non sia plausibile.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha valutato la clausola 11, rilevando che i comportamenti in essa contemplati (e va ricordato che la clausola risolutiva espressa deve indicare in modo specifico le obbligazioni il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto, cfr. Cass.4796/2016) erano quelli dell'inadempimento agli obblighi di cui alle clausole 8 e 9 e l'obbligo di diffondere il palinsesto comune con il marchio [OSCURATO:SOCIETA].

L'interpretazione del giudice d'appello si presenta pertanto come plausibile e incensurabile da questa Corte. 2) Con il secondo motivo (indicato come terzo), si denuncia "violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per altro profilo", ossia "erroneità dell'affermazione del giudice a quo di infondatezza del secondo motivo di appello avverso l'accoglimento delle richieste risarcitorie delle controparti per omesso esame di fatto decisivo discusso".

Secondo la Corte d'appello, essendo stata illegittima la comunicazione di risoluzione del contratto, era stata correttamente applicata dal giudice di primo grado la penale, prevista dalla clausola 10 per l'ingiustificata interruzione del rapporto da parte della ricorrente prima della sua naturale scadenza; ad avviso della ricorrente invece sarebbero errati sia il richiamo alla penale, sia l'affermazione di ingiustificata interruzione del rapporto.

Il motivo non può essere accolto.

Dal rigetto del primo motivo, relativo all'interpretazione della operatività della clausola risolutiva espressa, discende il rigetto del secondo che riafferma la legittimità della comunicazione della avvenuta risoluzione per inadempimento, sotto il profilo della applicazione della penale prevista dalla clausola 10 del contratto. 3) Il terzo motivo (indicato come quarto) lamenta "violazione dell'art.112 c.p.c." per omesso esame della parte del secondo motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado che aveva condannato I! [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 36.000 alla [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo non può essere accolto in quanto la Corte d'appello, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, si è pronunciata sulla censura ritenendola non specifica (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata). 4) Il quarto motivo (indicato come quinto) contesta "violazione dell'art. 21 della legge n. 223/1990" (c.d. legge Mammì): il giudice d'appello non ha valutato che "la violazione della contemporaneità, la mancata diffusione di alcuni programmi, il taglio di altri, diretta conseguenza della manipolazione del palinsesto della pubblicità nazionale, escludeva la connotazione di emittente di carattere nazionale con conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'immagine della ricorrente, aspetti che non sono stati considerati dal giudice d'appello che era invece tenuto a considerarli ai sensi dell'art. 1455 c.c.".

Il motivo non può essere accolto in quanto carente sotto il profilo della specificità.

Ad avviso della ricorrente la censura relativa alla violazione delle disposizioni della legge Mammì sarebbe stata portata al giudice d'appello con il primo motivo d'appello, ma tale motivo non viene trascritto e di tale censura non vi è traccia nella sentenza impugnata (v. pagina 6 dello svolgimento del processo e le pagine 8 e 10 della motivazione), che ha comunque escluso che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente potesse essere valutato come inadempimento di rilevanza risolutoria in base ai principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. 5) Il quinto motivo contesta che le censure del giudice a quo al terzo motivo del suo appello sono viziate di "omesso esame di fatto decisivo discusso", in quanto il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto sussistente la prova scritta del credito legittimante l'adozione del decreto ingiuntivo e ha affermato che le contestazioni di Italia [OSCURATO:SOCIETA] non erano state specificamente indicate nell'atto di gravame quando invece tali contestazioni erano state specifiche.

Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente contesta infatti al giudice d'appello di non aver esaminato le proprie censure circa il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo reso in favore di Publivideo per il mancato pagamento del corrispettivo per la raccolta pubblicità fino al 22 agosto 2008.

La Corte d'appello invece ha esaminato tali censure (v. pagina 11 della sentenza impugnata) e le ha rigettate, così che il motivo di ricorso in realtà lamenta gli argomenti posti dal giudice d'appello alla base della decisione di infondatezza del motivo e non certo l'omesso esame di un fatto storico. 6) Il sesto motivo lamenta che il giudice d'appello abbia rigettato il quarto motivo di gravame "per ritenuta inesistenza di prova della concreta esistenza di danni, anche per la mancata restituzione per lungo tempo di apparati radioelettrici e per illecito concorrenziale".

Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente si limita a contestare la non correttezza della decisione della Corte d'appello senza dare al riguardo alcuna specificazione. 7) Nel settimo motivo la ricorrente, pur riconoscendo il carattere non vincolante delle determinazioni contenute nelle ordinanze che provvedono in ordine alla istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, lamenta "la palese contraddittorietà" della decisione della Corte d'appello.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente contesta che la Corte d'appello, dopo avere sospeso l'esecutorietà della sentenza di primo grado laddove aveva condannato la medesima al pagamento di euro 400.000, abbia poi in sede di decisione confermato tale condanna.

Come la stessa ricorrente riconosce, le determinazioni contenute in una ordinanza che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado hanno carattere provvisorio e cautelare e non vincolano in alcun modo la successiva decisione d'appello.

Il ricorso principale va pertanto rigettato.

II. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt.1382, 1384, 1362, 1363 c.c." in quanto il giudice d'appello non ha considerato che il danno subito da Publivideo di [OSCURATO:PERSONA] per i mancati introiti di pubblicità nazionale dal 22 agosto al 31 dicembre 2008 era diverso e ulteriore rispetto a quello coperto dalla penale contrattuale.

Il motivo è fondato.

La clausola di cui alla clausola 10 del contratto prevedeva l'impegno per Italia [OSCURATO:SOCIETA] di "non immettere nel circuito e quindi a non fornire né il palinsesto, né a reperire pubblicità nazionale per altre emittenti operanti nelle regioni Toscana e Umbria", disponendo che per la violazione di tale obbligo "è pattuita una penale a carico di Italia [OSCURATO:SOCIETA] pari a otto volte al corrispettivo annuale pattuito per la fornitura del palinsesto comune, oltre al risarcimento del maggior danno".

La Corte d'appello ha invece affermato che il pregiudizio per il mancato introito da pubblicità nel periodo di anticipata interruzione del rapporto "deve ritenersi coperto dalla penale contrattuale che il primo giudice ha riconosciuto comprendendo anche tale voce di danno, determinandolo in euro 400.000".

In tal modo la Corte d'appello non ha considerato che la clausola contrattuale prevedeva, oltre alla penale, il risarcimento del maggiore danno, così violando l'art. 1382 c.c., secondo il quale la clausola penale ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa "se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore". 2) Il secondo motivo contesta "omesso esame di fatto decisivo oggetto di contraddittorio fra le parti in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.", in quanto II [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per il nuovo palinsesto in relazione al periodo successivo alla illegittima interruzione del rapporto da parte di Italia [OSCURATO:SOCIETA], domanda sulla quale il Tribunale non ha pronunciato e la Corte d'appello ha omesso l'esame "con la liquidatoria e stringata motivazione che evidenzia il fraintendimento del fatto".

Il motivo non può essere accolto.

I ricorrenti contestano alla Corte d'appello di non essersi pronunciata sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il nuovo palinsesto.

In realtà la Corte d'appello si è pronunciata al riguardo ritenendo, con proprio accertamento in fatto, che non fosse stato provato il rapporto causale fra l'anticipata interruzione del rapporto e le suddette spese, con motivazione che rispetta il minimo costituzionale di cui all'art. 111 della legge fondamentale.

III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto; la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Contratto d'opera SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12821/2017) proposto da: ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in [OSCURATO:PERSONA]Orba, [OSCURATO:PERSONA] n. 33, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, P.zza [OSCURATO:PERSONA] in Lauro, n. 10 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLOMRA60H26D6120), quale titolare della cessata ditta individuale PUBLIVIDEO, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA], n. 39 - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente ke0 domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 971/2017 (pubblicata il 4 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale o comunque per il rigetto degli stessi; uditi l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 Publivideo di [OSCURATO:PERSONA] e la società n [OSCURATO:SOCIETA]. convenivano davanti al Tribunale di Firenze Italia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esponendo che Publivideo, quale mandataria di I! [OSCURATO:SOCIETA], aveva stipulato un contratto con il quale la convenuta si era impegnata a fornire un palinsesto di programmi e Publivideo si era obbligata affinché II [OSCURATO:SOCIETA] mandasse in onda i programmi in ore determinate e in contemporanea con altre emittenti, che si era concesso alla convenuta di reperire e trasmettere pubblicità nazionale; le parti attrici esponevano che il contratto aveva avuto regolare esecuzione sino a quando la convenuta, adducendo l'inadempimento delle attrici all'obbligo di rispettare gli orari di trasmissione e di non alterare il palinsesto, aveva comunicato di risolvere il contratto in data 12 maggio 2008, manifestando la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in esso contenuta; le parti attrici chiedevano di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare la convenuta al risarcimento del danno. La convenuta si costituiva e chiedeva di rigettare le domande delle attrici, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale all'immagine per la manipolazione del palinsesto e per la concorrenza sleale per l'emulazione e la confusione delle trasmissioni irradiate. La causa veniva riunita a quella di opposizione al decreto che aveva ingiunto a Italia [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento di euro 118.562,70 quale corrispettivo per la raccolta pubblicitaria fino al 22 agosto 2008. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2800/2013, confermava il decreto ingiuntivo e accertava che il contratto si era risolto per inadempimento di Italia [OSCURATO:SOCIETA] (che aveva abusato della clausola risolutiva espressa in violazione del principio di buona fede), condannandola a pagare a Publivideo euro 400.000 e a II [OSCURATO:SOCIETA] euro 36.000; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Italia [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Italia [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e II [OSCURATO:SOCIETA] proponevano appello incidentale in relazione alle richieste risarcitorie non accolte in primo grado aventi ad oggetto: il mancato introito della pubblicità nazionale per il periodo da agosto a dicembre 2008; il rimborso delle spese sostenute da II [OSCURATO:SOCIETA] per la ideazione, predisposizione e messa in onda del palinsesto per il medesimo periodo; la domanda risarcitoria relativa agli inadempimenti posti in essere da Italia [OSCURATO:SOCIETA] durante l'esecuzione del contratto. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 4 maggio 2017 n. 971, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale, ritenendo però, a differenza del primo giudice, che non vi fosse stato abuso della clausola risolutiva espressa, ma che le obbligazioni di cui era stato contestato l'inadempimento non rientravano fra quelle per le quali era stata convenuta la clausola risolutiva espressa. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e II [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che hanno anche proposto ricorso incidentale. In data 10 marzo 2022 è stata depositata comparsa di costituzione del Fallimento de II [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che, munito di nuovo difensore, ha richiamato e confermato le conclusioni già rassegnate dalla società. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale è articolato in sette motivi. 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione degli artt.1362 e 1363 c.c." in quanto il giudice d'appello non avrebbe svolto una indagine unitaria e organica del testo del contratto e del comportamento complessivo delle parti, partendo dalla clausola 11 invece che dall'inizio, senza così esaminare le singole clausole, così non riconoscendo rilevanza risolutoria a ben "77 manipolazioni, omissioni e tagli", che costituivano fatti determinanti la risoluzione dell'intero rapporto. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d'appello, a fronte dell'invocazione da parte della ricorrente della clausola risolutiva espressa quale ragione della comunicazione di risoluzione del contratto, ha correttamente esaminato la clausola di cui al punto 11 del contratto e ha rilevato che la medesima contempla un comportamento inadempiente di contenuto diverso da quello dedotto in giudizio dall'appellante: l'omessa diffusione del palinsesto comune con il marchio [OSCURATO:SOCIETA] (di cui alla clausola) è infatti differente dalla modificazione del palinsesto e dal mancato rispetto degli orari di trasmissione concordati, costituenti l'inadempimento lamentato dall'appellante. La ricorrente contesta tale interpretazione in quanto il giudice d'appello avrebbe considerato unicamente la parte finale della clausola 11 senza considerare il contenuto delle altre clausole, in particolare le clausole 2, 5 e 10. Va sottolineato che l'interpretazione del contratto, secondo costante orientamento di questa Corte di legittimità, è attività che spetta al giudice di merito, che può essere censurato da questa Corte solo ove l'ermeneutica proposta dal giudice di merito non sia plausibile. Nel caso in esame la Corte d'appello ha valutato la clausola 11, rilevando che i comportamenti in essa contemplati (e va ricordato che la clausola risolutiva espressa deve indicare in modo specifico le obbligazioni il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto, cfr. Cass.4796/2016) erano quelli dell'inadempimento agli obblighi di cui alle clausole 8 e 9 e l'obbligo di diffondere il palinsesto comune con il marchio [OSCURATO:SOCIETA]. L'interpretazione del giudice d'appello si presenta pertanto come plausibile e incensurabile da questa Corte. 2) Con il secondo motivo (indicato come terzo), si denuncia "violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per altro profilo", ossia "erroneità dell'affermazione del giudice a quo di infondatezza del secondo motivo di appello avverso l'accoglimento delle richieste risarcitorie delle controparti per omesso esame di fatto decisivo discusso". Secondo la Corte d'appello, essendo stata illegittima la comunicazione di risoluzione del contratto, era stata correttamente applicata dal giudice di primo grado la penale, prevista dalla clausola 10 per l'ingiustificata interruzione del rapporto da parte della ricorrente prima della sua naturale scadenza; ad avviso della ricorrente invece sarebbero errati sia il richiamo alla penale, sia l'affermazione di ingiustificata interruzione del rapporto. Il motivo non può essere accolto. Dal rigetto del primo motivo, relativo all'interpretazione della operatività della clausola risolutiva espressa, discende il rigetto del secondo che riafferma la legittimità della comunicazione della avvenuta risoluzione per inadempimento, sotto il profilo della applicazione della penale prevista dalla clausola 10 del contratto. 3) Il terzo motivo (indicato come quarto) lamenta "violazione dell'art.112 c.p.c." per omesso esame della parte del secondo motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado che aveva condannato I! [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 36.000 alla [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non può essere accolto in quanto la Corte d'appello, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, si è pronunciata sulla censura ritenendola non specifica (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata). 4) Il quarto motivo (indicato come quinto) contesta "violazione dell'art. 21 della legge n. 223/1990" (c.d. legge Mammì): il giudice d'appello non ha valutato che "la violazione della contemporaneità, la mancata diffusione di alcuni programmi, il taglio di altri, diretta conseguenza della manipolazione del palinsesto della pubblicità nazionale, escludeva la connotazione di emittente di carattere nazionale con conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'immagine della ricorrente, aspetti che non sono stati considerati dal giudice d'appello che era invece tenuto a considerarli ai sensi dell'art. 1455 c.c.". Il motivo non può essere accolto in quanto carente sotto il profilo della specificità. Ad avviso della ricorrente la censura relativa alla violazione delle disposizioni della legge Mammì sarebbe stata portata al giudice d'appello con il primo motivo d'appello, ma tale motivo non viene trascritto e di tale censura non vi è traccia nella sentenza impugnata (v. pagina 6 dello svolgimento del processo e le pagine 8 e 10 della motivazione), che ha comunque escluso che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente potesse essere valutato come inadempimento di rilevanza risolutoria in base ai principi generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. 5) Il quinto motivo contesta che le censure del giudice a quo al terzo motivo del suo appello sono viziate di "omesso esame di fatto decisivo discusso", in quanto il giudice d'appello ha erroneamente ritenuto sussistente la prova scritta del credito legittimante l'adozione del decreto ingiuntivo e ha affermato che le contestazioni di Italia [OSCURATO:SOCIETA] non erano state specificamente indicate nell'atto di gravame quando invece tali contestazioni erano state specifiche. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta infatti al giudice d'appello di non aver esaminato le proprie censure circa il rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo reso in favore di Publivideo per il mancato pagamento del corrispettivo per la raccolta pubblicità fino al 22 agosto 2008. La Corte d'appello invece ha esaminato tali censure (v. pagina 11 della sentenza impugnata) e le ha rigettate, così che il motivo di ricorso in realtà lamenta gli argomenti posti dal giudice d'appello alla base della decisione di infondatezza del motivo e non certo l'omesso esame di un fatto storico. 6) Il sesto motivo lamenta che il giudice d'appello abbia rigettato il quarto motivo di gravame "per ritenuta inesistenza di prova della concreta esistenza di danni, anche per la mancata restituzione per lungo tempo di apparati radioelettrici e per illecito concorrenziale". Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente si limita a contestare la non correttezza della decisione della Corte d'appello senza dare al riguardo alcuna specificazione. 7) Nel settimo motivo la ricorrente, pur riconoscendo il carattere non vincolante delle determinazioni contenute nelle ordinanze che provvedono in ordine alla istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, lamenta "la palese contraddittorietà" della decisione della Corte d'appello. Il motivo è inammissibile. La ricorrente contesta che la Corte d'appello, dopo avere sospeso l'esecutorietà della sentenza di primo grado laddove aveva condannato la medesima al pagamento di euro 400.000, abbia poi in sede di decisione confermato tale condanna. Come la stessa ricorrente riconosce, le determinazioni contenute in una ordinanza che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado hanno carattere provvisorio e cautelare e non vincolano in alcun modo la successiva decisione d'appello. Il ricorso principale va pertanto rigettato. II. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt.1382, 1384, 1362, 1363 c.c." in quanto il giudice d'appello non ha considerato che il danno subito da Publivideo di [OSCURATO:PERSONA] per i mancati introiti di pubblicità nazionale dal 22 agosto al 31 dicembre 2008 era diverso e ulteriore rispetto a quello coperto dalla penale contrattuale. Il motivo è fondato. La clausola di cui alla clausola 10 del contratto prevedeva l'impegno per Italia [OSCURATO:SOCIETA] di "non immettere nel circuito e quindi a non fornire né il palinsesto, né a reperire pubblicità nazionale per altre emittenti operanti nelle regioni Toscana e Umbria", disponendo che per la violazione di tale obbligo "è pattuita una penale a carico di Italia [OSCURATO:SOCIETA] pari a otto volte al corrispettivo annuale pattuito per la fornitura del palinsesto comune, oltre al risarcimento del maggior danno". La Corte d'appello ha invece affermato che il pregiudizio per il mancato introito da pubblicità nel periodo di anticipata interruzione del rapporto "deve ritenersi coperto dalla penale contrattuale che il primo giudice ha riconosciuto comprendendo anche tale voce di danno, determinandolo in euro 400.000". In tal modo la Corte d'appello non ha considerato che la clausola contrattuale prevedeva, oltre alla penale, il risarcimento del maggiore danno, così violando l'art. 1382 c.c., secondo il quale la clausola penale ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa "se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore". 2) Il secondo motivo contesta "omesso esame di fatto decisivo oggetto di contraddittorio fra le parti in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.", in quanto II [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per il nuovo palinsesto in relazione al periodo successivo alla illegittima interruzione del rapporto da parte di Italia [OSCURATO:SOCIETA], domanda sulla quale il Tribunale non ha pronunciato e la Corte d'appello ha omesso l'esame "con la liquidatoria e stringata motivazione che evidenzia il fraintendimento del fatto". Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti contestano alla Corte d'appello di non essersi pronunciata sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute per il nuovo palinsesto. In realtà la Corte d'appello si è pronunciata al riguardo ritenendo, con proprio accertamento in fatto, che non fosse stato provato il rapporto causale fra l'anticipata interruzione del rapporto e le suddette spese, con motivazione che rispetta il minimo costituzionale di cui all'art. 111 della legge fondamentale. III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto; la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche pe
Sentenza Cassazione n. 29053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris