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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20469/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 7/10/2025 della Corte di Appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato larichiesta di revisione della sentenza n. 297/2019 di applicazione della pena emessa in data14 novembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA](irrevocabile dal 13 maggio 2020) avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del reato di concorso in corruzione per unnovembre 2014, in quanto allo stesso si contestava (in sintesi) di avere ottenuto da duemembri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazionealla professione di dottore commercialista per la sessione di novembre 2014 e per tramite diun usciere (Bortone) dell’università di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva svolto, unitamente ad altri([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le funzioni di intermediario tra i componenti della commissione e gliaspiranti alla abilitazione - le tracce delle prove di esame in cambio di somme di denaro nonmeglio precisate ma pagate a titolo di corrispettivo dal [OSCURATO:PERSONA] nelle mani del Bortone il qualesi procurava le tracce direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], le consegnava al [OSCURATO:PERSONA] ilquale, a sua volta, le dava all’[OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva, come detto, l’applicazione della pena ai sensi dell’art.444 e segg. cod. proc. pen. di cui alla sopra menzionata sentenza del Giudice per l'udienzapreliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione che la SestaSezione penale di questa Corte di legittimità dichiarava inammissibile con sentenza in data13 maggio 2020.Quanto agli altri imputati nel medesimo procedimento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] accedevaal rito abbreviato, i restanti optavano per il rito ordinario.Con sentenza in data 5 dicembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non luogo a procedere in ordine ai reati contestati ai coimputatidell’[OSCURATO:PERSONA] con la formula “perché i fatti non sussistono” ritenendo che in capo al Bortonedifettasse la qualifica soggettiva necessaria per ritenere integrata la fattispecie prevista dalcombinato disposto degli artt. 319 e 320 cod. pen., con conseguente penale irrilevanza dellacondotta di cui all’art. 321 cod. pen. contestata agli stessi.Come già sopra accennato l’[OSCURATO:PERSONA] presentava richiesta di revisione della sentenzadi applicazione della pena nei suoi confronti ritenendo la stessa inconciliabile con ilcontenuto della sentenza emessa nei confronti degli originari coimputati, richiesta che venivarigettata dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza qui in esame.2.

Ricorre per Cassazione avverso quest’ultima sentenza il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA],deducendo, con motivo unico, violazione e/o erronea applicazione della legge in relazioneall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Dopo avere ricordato l’evoluzione dei diversi procedimenti penali nei confronti deicoimputati e, in particolare, che:- nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in alcuni atti indicato come Trequartini ed in altriTrequattini) all’esito di giudizio abbreviato era stata emessa sentenza di assoluzione con laformula “per non avere commesso il fatto”;- nei confronti degli altri coimputati all’esito dell’udienza preliminare in data 5 dicembre2023 risulta essere stata emessa sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. con la formula“perché i fatti non sussistono”;rileva la difesa del ricorrente la presenza di tre sentenze di merito che in relazione almedesimo fatto sono giunte a conclusioni diverse tra loro inconciliabili.

Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la sentenza del G.u.p. del Tribunale diCassino relativamente alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] non solo ha escluso laresponsabilità dello stesso ma ha anche fornito una diversa ricostruzione del fatto oggettodelle due sentenze, escludendo che vi sia stato un accordo criminoso e che le tracce forniteall’[OSCURATO:PERSONA] erano le stesse che furono oggetto di esame di abilitazione e che non v’è provadi somme date o ricevute.

Quanto, poi, alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. emessa nei confronti deglialtri coimputati, dalla stessa risultano elementi già presenti nel fascicolo all’atto di emissionedella sentenza di applicazione della pena nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], elementi che avrebberodovuto portare il Giudice all’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in quanto leintercettazioni erano inutilizzabili ed il Bortone non aveva la qualifica di incaricato di pubblicoservizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha rilevato che dall'esame della relativasentenza emessa nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta come il G.u.p. abbiaricostruito la vicenda alla luce delle intercettazioni telefoniche intervenute tra i diversiprotagonisti della stessa e ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo criminoso tral'usciere Bertone, due intermediari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e l’odierno ricorrentecon il relativo passaggio di denaro.

E’ poi emerso in modo non contestato come l'odierno ricorrente avesse effettivamentericevuto le tracce delle prove scritte, non più attuali al momento dell’esame in quanto eranostate modificate dai professori membri della Commissione esaminatrice in un momentoancora successivo.Ha, pertanto, ritenuto il Giudice di assolvere il professor [OSCURATO:PERSONA] non essendo stataraggiunta la prova che fosse stato lui a consegnare le tracce all’[OSCURATO:PERSONA], ipotizzando comepotesse essere stato il Bertone ad introdursi nella stanza del docente, a prelevare le tracce ea farle pervenire all'odierno ricorrente.Da detta ricostruzione dei fatti, secondo il G.u.p., la circostanza che il professoreinsieme all'altro membro della Commissione e coimputato (il dr. [OSCURATO:PERSONA]) leavessero modificate subito prima dell'esame dimostrava l'estraneità della condotta criminosadel [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Perugia nel provvedimento qui impugnato ha, al riguardo, ritenutoche si tratta di una sentenza che non influisce in alcun modo sulla posizione dell'odiernoricorrente e che, al contrario, conferma la sussistenza dell'illecito d'accordo escludendosoltanto la partecipazione di uno degli imputati alla condotta criminosa.Quanto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di tuttigli altri originari coimputati, la Corte territoriale ha dato atto che il G.u.p. ha analizzato inmodo diverso le emergenze istruttorie ritenendo che:- le intercettazioni telefoniche non fossero utilizzabili in quanto originariamente captatein un giudizio diverso e per un reato non connesso;- le tracce di esame consegnate all'[OSCURATO:PERSONA] erano diverse da quelle poi oggetto delleprove scritte;- l’altro membro della commissione di esame (il dr. [OSCURATO:PERSONA]) fosse anch'esso estraneoai fatti;- l'usciere Bortone non fosse qualificabile né come pubblico ufficiale, né qualeincaricato di pubblico servizio, alla luce delle mansioni in concreto svolte;concludendo pertanto che in mancanza del coinvolgimento di soggetti con qualifichepubblicistiche i fatti fossero penalmente irrilevanti.

3. Ricorda, innanzitutto, l’odierno Collegio che nel caso in esame si verte nell’ipotesi dicui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. essendo il compendio probatorio analizzatodai tre diversi Giudici che hanno emesso le (inconciliabili) sentenze di cui si è detto rimastoinvariato in tutti i casi.Ricorda, ancora, il Collegio che con un consolidato principio emesso in relazione a casidi revisione per sopravvenienza di prove nuove ma certamente estensibile anche allasituazione in esame, «La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per lasopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudiziodell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché devetrovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto, cui è stata applicata lapena, deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogoall'immediata declaratoria di non punibilità» (ex ceteris: Sez. 4, n. 5350 del 20/01/2026,Catania, Rv. 289478-01) e, ancora, che «In tema di revisione, i fatti da porre a base delgiudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non siidentificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono glielementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando lairrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche» (Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024,Zappini, Rv. 286615-01).A ciò si aggiunge, pur dandosi doverosamente atto anche dell’esistenza di unorientamento contrario (v.

Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631-01; Sez. 1,n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293-01), che «È ammissibile la richiesta direvisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiutoin giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma ènecessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza dicondanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv.285320-01).Deve, ancora, prendersi atto del principio giurisprudenziale richiamato dalla Corteterritoriale secondo il quale «In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penaleirrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano lasentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né ilprovvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, intermini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio direvisione» (Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv. 260391-01; in senso conformeanche Sez. 5, n. 45743 del 2022, Sez. 1, n. 32279 del 2022, Sez. 6, n. 35587 del 2021, tuttenon massimate).Purtuttavia, deve rilevarsi che nel caso in esame la ricostruzione dei fatti incide sullaqualificazione giuridica delle condotte e questa Corte ha anche stabilito che «È suscettibiledi revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenzairrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. neiconfronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza diassoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto dicorruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare ilpredetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto» (Sez. 6,Sentenza n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842-01).La Corte di appello nella sentenza impugnata non risulta avere adeguatamenteesaminato i plurimi profili sopra evidenziati riguardanti una diversa ricostruzione dei fatti inseno ai diversi provvedimenti giudiziari sopra richiamati ed alle conseguenze anche in puntodi diritto che ne deriverebbero qualora non fosse accertato che alla contestata azionedelittuosa abbia preso parte un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.4.

Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullatacon rinvio (ex art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) alla Corte di appello di Firenze perun nuovo giudizio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 7/10/2025 della Corte di Appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LauraCondemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 7 ottobre 2025 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato larichiesta di revisione della sentenza n. 297/2019 di applicazione della pena emessa in data14 novembre 2019 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA](irrevocabile dal 13 maggio 2020) avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del reato di concorso in corruzione per unnovembre 2014, in quanto allo stesso si contestava (in sintesi) di avere ottenuto da duemembri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della Commissione per l’esame di Stato per l’abilitazionealla professione di dottore commercialista per la sessione di novembre 2014 e per tramite diun usciere (Bortone) dell’università di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva svolto, unitamente ad altri([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), le funzioni di intermediario tra i componenti della commissione e gliaspiranti alla abilitazione - le tracce delle prove di esame in cambio di somme di denaro nonmeglio precisate ma pagate a titolo di corrispettivo dal [OSCURATO:PERSONA] nelle mani del Bortone il qualesi procurava le tracce direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], le consegnava al [OSCURATO:PERSONA] ilquale, a sua volta, le dava all’[OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva, come detto, l’applicazione della pena ai sensi dell’art.444 e segg. cod. proc. pen. di cui alla sopra menzionata sentenza del Giudice per l'udienzapreliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione che la SestaSezione penale di questa Corte di legittimità dichiarava inammissibile con sentenza in data13 maggio 2020.Quanto agli altri imputati nel medesimo procedimento, mentre il [OSCURATO:PERSONA] accedevaal rito abbreviato, i restanti optavano per il rito ordinario.Con sentenza in data 5 dicembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non luogo a procedere in ordine ai reati contestati ai coimputatidell’[OSCURATO:PERSONA] con la formula “perché i fatti non sussistono” ritenendo che in capo al Bortonedifettasse la qualifica soggettiva necessaria per ritenere integrata la fattispecie prevista dalcombinato disposto degli artt. 319 e 320 cod. pen., con conseguente penale irrilevanza dellacondotta di cui all’art. 321 cod. pen. contestata agli stessi.Come già sopra accennato l’[OSCURATO:PERSONA] presentava richiesta di revisione della sentenzadi applicazione della pena nei suoi confronti ritenendo la stessa inconciliabile con ilcontenuto della sentenza emessa nei confronti degli originari coimputati, richiesta che venivarigettata dalla Corte di appello di Perugia con la sentenza qui in esame.2. Ricorre per Cassazione avverso quest’ultima sentenza il difensore dell’[OSCURATO:PERSONA],deducendo, con motivo unico, violazione e/o erronea applicazione della legge in relazioneall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Dopo avere ricordato l’evoluzione dei diversi procedimenti penali nei confronti deicoimputati e, in particolare, che:- nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (in alcuni atti indicato come Trequartini ed in altriTrequattini) all’esito di giudizio abbreviato era stata emessa sentenza di assoluzione con laformula “per non avere commesso il fatto”;- nei confronti degli altri coimputati all’esito dell’udienza preliminare in data 5 dicembre2023 risulta essere stata emessa sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. con la formula“perché i fatti non sussistono”;rileva la difesa del ricorrente la presenza di tre sentenze di merito che in relazione almedesimo fatto sono giunte a conclusioni diverse tra loro inconciliabili. Aggiunge, poi, la difesa del ricorrente che la sentenza del G.u.p. del Tribunale diCassino relativamente alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] non solo ha escluso laresponsabilità dello stesso ma ha anche fornito una diversa ricostruzione del fatto oggettodelle due sentenze, escludendo che vi sia stato un accordo criminoso e che le tracce forniteall’[OSCURATO:PERSONA] erano le stesse che furono oggetto di esame di abilitazione e che non v’è provadi somme date o ricevute. Quanto, poi, alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. emessa nei confronti deglialtri coimputati, dalla stessa risultano elementi già presenti nel fascicolo all’atto di emissionedella sentenza di applicazione della pena nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], elementi che avrebberodovuto portare il Giudice all’emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. in quanto leintercettazioni erano inutilizzabili ed il Bortone non aveva la qualifica di incaricato di pubblicoservizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha rilevato che dall'esame della relativasentenza emessa nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta come il G.u.p. abbiaricostruito la vicenda alla luce delle intercettazioni telefoniche intervenute tra i diversiprotagonisti della stessa e ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo criminoso tral'usciere Bertone, due intermediari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e l’odierno ricorrentecon il relativo passaggio di denaro. E’ poi emerso in modo non contestato come l'odierno ricorrente avesse effettivamentericevuto le tracce delle prove scritte, non più attuali al momento dell’esame in quanto eranostate modificate dai professori membri della Commissione esaminatrice in un momentoancora successivo.Ha, pertanto, ritenuto il Giudice di assolvere il professor [OSCURATO:PERSONA] non essendo stataraggiunta la prova che fosse stato lui a consegnare le tracce all’[OSCURATO:PERSONA], ipotizzando comepotesse essere stato il Bertone ad introdursi nella stanza del docente, a prelevare le tracce ea farle pervenire all'odierno ricorrente.Da detta ricostruzione dei fatti, secondo il G.u.p., la circostanza che il professoreinsieme all'altro membro della Commissione e coimputato (il dr. [OSCURATO:PERSONA]) leavessero modificate subito prima dell'esame dimostrava l'estraneità della condotta criminosadel [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Perugia nel provvedimento qui impugnato ha, al riguardo, ritenutoche si tratta di una sentenza che non influisce in alcun modo sulla posizione dell'odiernoricorrente e che, al contrario, conferma la sussistenza dell'illecito d'accordo escludendosoltanto la partecipazione di uno degli imputati alla condotta criminosa.Quanto alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di tuttigli altri originari coimputati, la Corte territoriale ha dato atto che il G.u.p. ha analizzato inmodo diverso le emergenze istruttorie ritenendo che:- le intercettazioni telefoniche non fossero utilizzabili in quanto originariamente captatein un giudizio diverso e per un reato non connesso;- le tracce di esame consegnate all'[OSCURATO:PERSONA] erano diverse da quelle poi oggetto delleprove scritte;- l’altro membro della commissione di esame (il dr. [OSCURATO:PERSONA]) fosse anch'esso estraneoai fatti;- l'usciere Bortone non fosse qualificabile né come pubblico ufficiale, né qualeincaricato di pubblico servizio, alla luce delle mansioni in concreto svolte;concludendo pertanto che in mancanza del coinvolgimento di soggetti con qualifichepubblicistiche i fatti fossero penalmente irrilevanti. 3. Ricorda, innanzitutto, l’odierno Collegio che nel caso in esame si verte nell’ipotesi dicui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. essendo il compendio probatorio analizzatodai tre diversi Giudici che hanno emesso le (inconciliabili) sentenze di cui si è detto rimastoinvariato in tutti i casi.Ricorda, ancora, il Collegio che con un consolidato principio emesso in relazione a casidi revisione per sopravvenienza di prove nuove ma certamente estensibile anche allasituazione in esame, «La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per lasopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudiziodell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sicché devetrovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto, cui è stata applicata lapena, deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogoall'immediata declaratoria di non punibilità» (ex ceteris: Sez. 4, n. 5350 del 20/01/2026,Catania, Rv. 289478-01) e, ancora, che «In tema di revisione, i fatti da porre a base delgiudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non siidentificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono glielementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando lairrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche» (Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024,Zappini, Rv. 286615-01).A ciò si aggiunge, pur dandosi doverosamente atto anche dell’esistenza di unorientamento contrario (v. Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279631-01; Sez. 1,n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293-01), che «È ammissibile la richiesta direvisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiutoin giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma ènecessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza dicondanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv.285320-01).Deve, ancora, prendersi atto del principio giurisprudenziale richiamato dalla Corteterritoriale secondo il quale «In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penaleirrevocabile" di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non rientrano lasentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né ilprovvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, intermini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio direvisione» (Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv. 260391-01; in senso conformeanche Sez. 5, n. 45743 del 2022, Sez. 1, n. 32279 del 2022, Sez. 6, n. 35587 del 2021, tuttenon massimate).Purtuttavia, deve rilevarsi che nel caso in esame la ricostruzione dei fatti incide sullaqualificazione giuridica delle condotte e questa Corte ha anche stabilito che «È suscettibiledi revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenzairrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. neiconfronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza diassoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto dicorruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare ilpredetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto» (Sez. 6,Sentenza n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842-01).La Corte di appello nella sentenza impugnata non risulta avere adeguatamenteesaminato i plurimi profili sopra evidenziati riguardanti una diversa ricostruzione dei fatti inseno ai diversi provvedimenti giudiziari sopra richiamati ed alle conseguenze anche in puntodi diritto che ne deriverebbero qualora non fosse accertato che alla contestata azionedelittuosa abbia preso parte un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.4. Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullatacon rinvio (ex art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) alla Corte di appello di Firenze perun nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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