CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, nella parte in cui si riferisce alla configurabilità del reato e alla rilevanza dell'alterco con il padre, si limita a reiterare genericamente una doglianza esaminata dalla Corte, che ha escluso l'incidenza di quel litigio, ove realmente avvenuto, e sottolineato come ciò non potesse comunque giustificare l'allontanamento del ricorrente per fare una passeggiata, assumendo rilievo la violazione dei limiti imposti, al di là della definitiva sottrazione ai controlli; Considerato, inoltre, che con riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la doglianza è volta ad un diverso apprezzamento del merito e non si confronta con la motivazione, che ha dato decisivo rilievo ai precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] CricUolo , z I [OSCURATO:PERSONA] — i- APR 2