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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07162/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9613/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ignazio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.27188/2024 depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente estinta in data 4 febbraio2013, ha impugnato nel 2008 ex art. 2479-ter cod. civ. la delibera diNumero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026approvazione del bilancio e il bilancio della predetta al 31 dicembre 2007,deducendone la nullità della delibera e del bilancio per violazione delprincipio di veridicità e per illiceità, non essendo stato riportato il propriocredito, oggetto di separato giudizio e già accertato nelle more conordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. nella minor misura di €40.249,10; la medesima delibera è stata impugnata anche ex art. 2901cod. civ. quale atto in frode ai creditori, essendo stati distribuiti utili checostituivano risorse da destinare ai creditori, proponendo l’attore ancheazione surrogatoria della società volta a ottenere la restituzione degli utilidistribuiti in capo ai soci.2.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, con sentenzaconfermata dalla Corte di Appello di Palermo, che ha ritenuto non violati iprincipi di prudenza e competenza; la Corte di merito ha ritenuto cherientrasse nella discrezionalità degli amministratori introdurre fondi rischiper un debito litigioso, tenuto conto che l’ordinanza ex art. 186-ter cod.proc. civ. era successiva all’approvazione del bilancio e che in bilancioerano iscritte passività riconducibili al credito dell’appellante.

L’appello è,poi, stato rigettato anche in punto di azione revocatoria delladeliberazione, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova deifatti costitutivi dell’azione; l’esame dell’appello relativo all’azionesurrogatoria è, poi, stato dichiarato assorbito.3.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, censurando con iprimi due motivi di gravame la sentenza di appello nella parte in cui avevarigettato l’«azione revocatoria», per nullità della sentenza e per indebitainversione dell’onere della prova, attesa anche l’estinzione della società.Con i successivi tre motivi di ricorso la ricorrente ha censurato: a) lestatuizioni relative al rigetto dell’appello in punto nullità della deliberaassembleare e del bilancio, ritenendo nulla la sentenza per vizio dimotivazione, nonché erronea, in quanto in violazione dei principi contabili,nonché dei principi di prudenza e competenza con particolare riferimenton. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026ad alcune voci contabili («fatture da ricevere» e collaudo), ritenendo chel’omesso accantonamento di un fondo rischi non rientrasse nelladiscrezionalità degli amministratori; b) la statuizione relativaall’assorbimento dell’azione surrogatoria.4.

Con l’ordinanza qui impugnata (n. 27188/2024), questa Corte haesaminato preliminarmente i motivi relativi alla impugnazione per nullitàdella deliberazione assembleare («avendo logicamente caratterepregiudiziale rispetto agli altri, in quanto aventi a oggetto le specifichedoglianze inerenti alla qualificazione dei presupposti di fatto che hannooriginato le asserite erronee appostazioni nel bilancio impugnato») e li harigettati, ritenendo assorbiti i primi due motivi relativi all’azionerevocatoria in quanto relativi a questioni dipendenti dalla asserita nullitàdella deliberazione assembleare.5.

Propone ricorso per cassazione la società ricorrente, affidato a duemotivi e ulteriormente illustrato da breve memoria.

Gli intimati non sisono costituiti nel giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si censura - senza indicare uno specificoparametro normativo - l’ordinanza impugnata nella parte in cui haesaminato in via pregiudiziale i motivi relativi alla fondatezzadell’impugnazione della deliberazione assembleare per nullità e poi haritenuto assorbiti quelli relativi all’«azione revocatoria» rivolta avverso lamedesima delibera.

Il ricorrente, deduce che «l’azione revocatoriapresuppone la validità del bilancio impugnato».

Pertanto, una voltarigettata l’azione di nullità del bilancio, si sarebbero dovuti esaminare iprimi due motivi, che presupponevano la validità della delibera impugnataai fini dell’accertamento della frode commessa in danno dei creditori.

Nellasostanza (come ribadito in memoria), il ricorrente censura come errorerevocatorio il giudizio di assorbimento operato da questa Corte, anchen. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026sotto il profilo della assenza di motivazione.

Il secondo motivo attiene,invece, alla statuizione sulle spese.2.

Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, lasentenza impugnata ha presupposto l’assorbimento dei motivi relativi allarevocabilità della delibera in forza dell’argomento secondo cui talerevocabilità fosse posta a fondamento dell’azione di nullità.

Il ricorrente, inquesta sede, presuppone, invero, che la revocabilità non presuppone lanullità della deliberazione e del bilancio ma la sua validità, prospettazioneestranea alla sentenza oggetto di revocazione e con la quale il ricorso nonsi confronta.3.

In secondo (e più pregnante) luogo, il primo motivo di revocazione èestraneo all’errore percettivo di fatto, ancorché relativo agli atti interni,idoneo a dar corso al giudizio in oggetto.

Va brevemente rammentata intema di revocazione, la distinzione (Cass. n. 17402/2014; Cass., n.8472/2016; Cass., Sez.

U., n. 8984/2018) tra giudizio di fatto e giudizio didiritto, quest’ultimo attinente all'applicazione di norme, all'individuazionedella norma applicabile al caso concreto, alla sua interpretazione eall'individuazione delle conseguenze giuridiche da quella norma previste;l’errore revocatorio consiste, invece, in una falsa percezione della realtà,obbiettivamente e immediatamente percepibile, attinente all'accertamentoo alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar contodi uno specifico accadimento e non può consistere nell’inesatta valutazionedelle risultanze processuali, integrando essa, semmai, un viziomotivazionale.

E’, pertanto, escluso che il combinato disposto dell'art.391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consenta come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale oprocessuale, e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., Sez.

U., n.8984/2018, cit.; Cass., Sez.

U., n. 30994/2017).4.

La deduzione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra duequestioni costituisce giudizio di diritto, al pari delle valutazioni in tema din. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026efficacia riflessa del giudicato (Cass., n. 29301/2023), trattandosi divalutazioni relative al nesso di pregiudizialità-dipendenza tra un istituto eun altro invocati nel caso di specie, non anche di errore percettivo (Cass.,n. 13969/2024).

Il giudizio di assorbimento è un giudizio sulla superfluitàdell’esame della questione pregiudicata per effetto della pregiudicantedecisione sulla precedente censura (Cass., n. 8326/2004), giudiziocostituente attività di interpretazione delle norme, estranea all’errorerevocatorio.

Né è censurabile con il medesimo vizio la supposta nullitàdella motivazione.

E’ assorbito l’esame del secondo motivo.5.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese inassenza di costituzione degli intimati.

Sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RevocazioneMauro [OSCURATO:PERSONA] diAlessandra [OSCURATO:PERSONA] cassazione –errore di fatto –[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] esclusioneUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9613/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ignazio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.27188/2024 depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente estinta in data 4 febbraio2013, ha impugnato nel 2008 ex art. 2479-ter cod. civ. la delibera diNumero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026approvazione del bilancio e il bilancio della predetta al 31 dicembre 2007,deducendone la nullità della delibera e del bilancio per violazione delprincipio di veridicità e per illiceità, non essendo stato riportato il propriocredito, oggetto di separato giudizio e già accertato nelle more conordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. nella minor misura di €40.249,10; la medesima delibera è stata impugnata anche ex art. 2901cod. civ. quale atto in frode ai creditori, essendo stati distribuiti utili checostituivano risorse da destinare ai creditori, proponendo l’attore ancheazione surrogatoria della società volta a ottenere la restituzione degli utilidistribuiti in capo ai soci.2.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, con sentenzaconfermata dalla Corte di Appello di Palermo, che ha ritenuto non violati iprincipi di prudenza e competenza; la Corte di merito ha ritenuto cherientrasse nella discrezionalità degli amministratori introdurre fondi rischiper un debito litigioso, tenuto conto che l’ordinanza ex art. 186-ter cod.proc. civ. era successiva all’approvazione del bilancio e che in bilancioerano iscritte passività riconducibili al credito dell’appellante.

L’appello è,poi, stato rigettato anche in punto di azione revocatoria delladeliberazione, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova deifatti costitutivi dell’azione; l’esame dell’appello relativo all’azionesurrogatoria è, poi, stato dichiarato assorbito.3.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, censurando con iprimi due motivi di gravame la sentenza di appello nella parte in cui avevarigettato l’«azione revocatoria», per nullità della sentenza e per indebitainversione dell’onere della prova, attesa anche l’estinzione della società.Con i successivi tre motivi di ricorso la ricorrente ha censurato: a) lestatuizioni relative al rigetto dell’appello in punto nullità della deliberaassembleare e del bilancio, ritenendo nulla la sentenza per vizio dimotivazione, nonché erronea, in quanto in violazione dei principi contabili,nonché dei principi di prudenza e competenza con particolare riferimenton. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026ad alcune voci contabili («fatture da ricevere» e collaudo), ritenendo chel’omesso accantonamento di un fondo rischi non rientrasse nelladiscrezionalità degli amministratori; b) la statuizione relativaall’assorbimento dell’azione surrogatoria.4.

Con l’ordinanza qui impugnata (n. 27188/2024), questa Corte haesaminato preliminarmente i motivi relativi alla impugnazione per nullitàdella deliberazione assembleare («avendo logicamente caratterepregiudiziale rispetto agli altri, in quanto aventi a oggetto le specifichedoglianze inerenti alla qualificazione dei presupposti di fatto che hannooriginato le asserite erronee appostazioni nel bilancio impugnato») e li harigettati, ritenendo assorbiti i primi due motivi relativi all’azionerevocatoria in quanto relativi a questioni dipendenti dalla asserita nullitàdella deliberazione assembleare.5.

Propone ricorso per cassazione la società ricorrente, affidato a duemotivi e ulteriormente illustrato da breve memoria.

Gli intimati non sisono costituiti nel giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si censura - senza indicare uno specificoparametro normativo - l’ordinanza impugnata nella parte in cui haesaminato in via pregiudiziale i motivi relativi alla fondatezzadell’impugnazione della deliberazione assembleare per nullità e poi haritenuto assorbiti quelli relativi all’«azione revocatoria» rivolta avverso lamedesima delibera.

Il ricorrente, deduce che «l’azione revocatoriapresuppone la validità del bilancio impugnato».

Pertanto, una voltarigettata l’azione di nullità del bilancio, si sarebbero dovuti esaminare iprimi due motivi, che presupponevano la validità della delibera impugnataai fini dell’accertamento della frode commessa in danno dei creditori.

Nellasostanza (come ribadito in memoria), il ricorrente censura come errorerevocatorio il giudizio di assorbimento operato da questa Corte, anchen. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026sotto il profilo della assenza di motivazione.

Il secondo motivo attiene,invece, alla statuizione sulle spese.2.

Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, lasentenza impugnata ha presupposto l’assorbimento dei motivi relativi allarevocabilità della delibera in forza dell’argomento secondo cui talerevocabilità fosse posta a fondamento dell’azione di nullità.

Il ricorrente, inquesta sede, presuppone, invero, che la revocabilità non presuppone lanullità della deliberazione e del bilancio ma la sua validità, prospettazioneestranea alla sentenza oggetto di revocazione e con la quale il ricorso nonsi confronta.3.

In secondo (e più pregnante) luogo, il primo motivo di revocazione èestraneo all’errore percettivo di fatto, ancorché relativo agli atti interni,idoneo a dar corso al giudizio in oggetto.

Va brevemente rammentata intema di revocazione, la distinzione (Cass. n. 17402/2014; Cass., n.8472/2016; Cass., Sez.

U., n. 8984/2018) tra giudizio di fatto e giudizio didiritto, quest’ultimo attinente all'applicazione di norme, all'individuazionedella norma applicabile al caso concreto, alla sua interpretazione eall'individuazione delle conseguenze giuridiche da quella norma previste;l’errore revocatorio consiste, invece, in una falsa percezione della realtà,obbiettivamente e immediatamente percepibile, attinente all'accertamentoo alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar contodi uno specifico accadimento e non può consistere nell’inesatta valutazionedelle risultanze processuali, integrando essa, semmai, un viziomotivazionale.

E’, pertanto, escluso che il combinato disposto dell'art.391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consenta come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale oprocessuale, e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., Sez.

U., n.8984/2018, cit.; Cass., Sez.

U., n. 30994/2017).4.

La deduzione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra duequestioni costituisce giudizio di diritto, al pari delle valutazioni in tema din. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026efficacia riflessa del giudicato (Cass., n. 29301/2023), trattandosi divalutazioni relative al nesso di pregiudizialità-dipendenza tra un istituto eun altro invocati nel caso di specie, non anche di errore percettivo (Cass.,n. 13969/2024).

Il giudizio di assorbimento è un giudizio sulla superfluitàdell’esame della questione pregiudicata per effetto della pregiudicantedecisione sulla precedente censura (Cass., n. 8326/2004), giudiziocostituente attività di interpretazione delle norme, estranea all’errorerevocatorio.

Né è censurabile con il medesimo vizio la supposta nullitàdella motivazione.

E’ assorbito l’esame del secondo motivo.5.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese inassenza di costituzione degli intimati.

Sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 9613/2025 R.G.P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 9613/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9613/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ignazio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.27188/2024 depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente estinta in data 4 febbraio2013, ha impugnato nel 2008 ex art. 2479-ter cod. civ. la delibera diNumero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026approvazione del bilancio e il bilancio della predetta al 31 dicembre 2007,deducendone la nullità della delibera e del bilancio per violazione delprincipio di veridicità e per illiceità, non essendo stato riportato il propriocredito, oggetto di separato giudizio e già accertato nelle more conordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. nella minor misura di €40.249,10; la medesima delibera è stata impugnata anche ex art. 2901cod. civ. quale atto in frode ai creditori, essendo stati distribuiti utili checostituivano risorse da destinare ai creditori, proponendo l’attore ancheazione surrogatoria della società volta a ottenere la restituzione degli utilidistribuiti in capo ai soci.2. Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, con sentenzaconfermata dalla Corte di Appello di Palermo, che ha ritenuto non violati iprincipi di prudenza e competenza; la Corte di merito ha ritenuto cherientrasse nella discrezionalità degli amministratori introdurre fondi rischiper un debito litigioso, tenuto conto che l’ordinanza ex art. 186-ter cod.proc. civ. era successiva all’approvazione del bilancio e che in bilancioerano iscritte passività riconducibili al credito dell’appellante. L’appello è,poi, stato rigettato anche in punto di azione revocatoria delladeliberazione, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova deifatti costitutivi dell’azione; l’esame dell’appello relativo all’azionesurrogatoria è, poi, stato dichiarato assorbito.3. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, censurando con iprimi due motivi di gravame la sentenza di appello nella parte in cui avevarigettato l’«azione revocatoria», per nullità della sentenza e per indebitainversione dell’onere della prova, attesa anche l’estinzione della società.Con i successivi tre motivi di ricorso la ricorrente ha censurato: a) lestatuizioni relative al rigetto dell’appello in punto nullità della deliberaassembleare e del bilancio, ritenendo nulla la sentenza per vizio dimotivazione, nonché erronea, in quanto in violazione dei principi contabili,nonché dei principi di prudenza e competenza con particolare riferimenton. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026ad alcune voci contabili («fatture da ricevere» e collaudo), ritenendo chel’omesso accantonamento di un fondo rischi non rientrasse nelladiscrezionalità degli amministratori; b) la statuizione relativaall’assorbimento dell’azione surrogatoria.4. Con l’ordinanza qui impugnata (n. 27188/2024), questa Corte haesaminato preliminarmente i motivi relativi alla impugnazione per nullitàdella deliberazione assembleare («avendo logicamente caratterepregiudiziale rispetto agli altri, in quanto aventi a oggetto le specifichedoglianze inerenti alla qualificazione dei presupposti di fatto che hannooriginato le asserite erronee appostazioni nel bilancio impugnato») e li harigettati, ritenendo assorbiti i primi due motivi relativi all’azionerevocatoria in quanto relativi a questioni dipendenti dalla asserita nullitàdella deliberazione assembleare.5. Propone ricorso per cassazione la società ricorrente, affidato a duemotivi e ulteriormente illustrato da breve memoria. Gli intimati non sisono costituiti nel giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si censura - senza indicare uno specificoparametro normativo - l’ordinanza impugnata nella parte in cui haesaminato in via pregiudiziale i motivi relativi alla fondatezzadell’impugnazione della deliberazione assembleare per nullità e poi haritenuto assorbiti quelli relativi all’«azione revocatoria» rivolta avverso lamedesima delibera. Il ricorrente, deduce che «l’azione revocatoriapresuppone la validità del bilancio impugnato». Pertanto, una voltarigettata l’azione di nullità del bilancio, si sarebbero dovuti esaminare iprimi due motivi, che presupponevano la validità della delibera impugnataai fini dell’accertamento della frode commessa in danno dei creditori. Nellasostanza (come ribadito in memoria), il ricorrente censura come errorerevocatorio il giudizio di assorbimento operato da questa Corte, anchen. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026sotto il profilo della assenza di motivazione. Il secondo motivo attiene,invece, alla statuizione sulle spese.2. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, lasentenza impugnata ha presupposto l’assorbimento dei motivi relativi allarevocabilità della delibera in forza dell’argomento secondo cui talerevocabilità fosse posta a fondamento dell’azione di nullità. Il ricorrente, inquesta sede, presuppone, invero, che la revocabilità non presuppone lanullità della deliberazione e del bilancio ma la sua validità, prospettazioneestranea alla sentenza oggetto di revocazione e con la quale il ricorso nonsi confronta.3. In secondo (e più pregnante) luogo, il primo motivo di revocazione èestraneo all’errore percettivo di fatto, ancorché relativo agli atti interni,idoneo a dar corso al giudizio in oggetto. Va brevemente rammentata intema di revocazione, la distinzione (Cass. n. 17402/2014; Cass., n.8472/2016; Cass., Sez. U., n. 8984/2018) tra giudizio di fatto e giudizio didiritto, quest’ultimo attinente all'applicazione di norme, all'individuazionedella norma applicabile al caso concreto, alla sua interpretazione eall'individuazione delle conseguenze giuridiche da quella norma previste;l’errore revocatorio consiste, invece, in una falsa percezione della realtà,obbiettivamente e immediatamente percepibile, attinente all'accertamentoo alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar contodi uno specifico accadimento e non può consistere nell’inesatta valutazionedelle risultanze processuali, integrando essa, semmai, un viziomotivazionale. E’, pertanto, escluso che il combinato disposto dell'art.391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consenta come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale oprocessuale, e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., Sez. U., n.8984/2018, cit.; Cass., Sez. U., n. 30994/2017).4. La deduzione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra duequestioni costituisce giudizio di diritto, al pari delle valutazioni in tema din. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026efficacia riflessa del giudicato (Cass., n. 29301/2023), trattandosi divalutazioni relative al nesso di pregiudizialità-dipendenza tra un istituto eun altro invocati nel caso di specie, non anche di errore percettivo (Cass.,n. 13969/2024). Il giudizio di assorbimento è un giudizio sulla superfluitàdell’esame della questione pregiudicata per effetto della pregiudicantedecisione sulla precedente censura (Cass., n. 8326/2004), giudiziocostituente attività di interpretazione delle norme, estranea all’errorerevocatorio. Né è censurabile con il medesimo vizio la supposta nullitàdella motivazione. E’ assorbito l’esame del secondo motivo.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese inassenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:RevocazioneMauro [OSCURATO:PERSONA] diAlessandra [OSCURATO:PERSONA] cassazione –errore di fatto –[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] esclusioneUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9613/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ignazio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.27188/2024 depositata il 21/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente estinta in data 4 febbraio2013, ha impugnato nel 2008 ex art. 2479-ter cod. civ. la delibera diNumero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026approvazione del bilancio e il bilancio della predetta al 31 dicembre 2007,deducendone la nullità della delibera e del bilancio per violazione delprincipio di veridicità e per illiceità, non essendo stato riportato il propriocredito, oggetto di separato giudizio e già accertato nelle more conordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. nella minor misura di €40.249,10; la medesima delibera è stata impugnata anche ex art. 2901cod. civ. quale atto in frode ai creditori, essendo stati distribuiti utili checostituivano risorse da destinare ai creditori, proponendo l’attore ancheazione surrogatoria della società volta a ottenere la restituzione degli utilidistribuiti in capo ai soci.2. Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda, con sentenzaconfermata dalla Corte di Appello di Palermo, che ha ritenuto non violati iprincipi di prudenza e competenza; la Corte di merito ha ritenuto cherientrasse nella discrezionalità degli amministratori introdurre fondi rischiper un debito litigioso, tenuto conto che l’ordinanza ex art. 186-ter cod.proc. civ. era successiva all’approvazione del bilancio e che in bilancioerano iscritte passività riconducibili al credito dell’appellante. L’appello è,poi, stato rigettato anche in punto di azione revocatoria delladeliberazione, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova deifatti costitutivi dell’azione; l’esame dell’appello relativo all’azionesurrogatoria è, poi, stato dichiarato assorbito.3. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, censurando con iprimi due motivi di gravame la sentenza di appello nella parte in cui avevarigettato l’«azione revocatoria», per nullità della sentenza e per indebitainversione dell’onere della prova, attesa anche l’estinzione della società.Con i successivi tre motivi di ricorso la ricorrente ha censurato: a) lestatuizioni relative al rigetto dell’appello in punto nullità della deliberaassembleare e del bilancio, ritenendo nulla la sentenza per vizio dimotivazione, nonché erronea, in quanto in violazione dei principi contabili,nonché dei principi di prudenza e competenza con particolare riferimenton. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026ad alcune voci contabili («fatture da ricevere» e collaudo), ritenendo chel’omesso accantonamento di un fondo rischi non rientrasse nelladiscrezionalità degli amministratori; b) la statuizione relativaall’assorbimento dell’azione surrogatoria.4. Con l’ordinanza qui impugnata (n. 27188/2024), questa Corte haesaminato preliminarmente i motivi relativi alla impugnazione per nullitàdella deliberazione assembleare («avendo logicamente caratterepregiudiziale rispetto agli altri, in quanto aventi a oggetto le specifichedoglianze inerenti alla qualificazione dei presupposti di fatto che hannooriginato le asserite erronee appostazioni nel bilancio impugnato») e li harigettati, ritenendo assorbiti i primi due motivi relativi all’azionerevocatoria in quanto relativi a questioni dipendenti dalla asserita nullitàdella deliberazione assembleare.5. Propone ricorso per cassazione la società ricorrente, affidato a duemotivi e ulteriormente illustrato da breve memoria. Gli intimati non sisono costituiti nel giudizio di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si censura - senza indicare uno specificoparametro normativo - l’ordinanza impugnata nella parte in cui haesaminato in via pregiudiziale i motivi relativi alla fondatezzadell’impugnazione della deliberazione assembleare per nullità e poi haritenuto assorbiti quelli relativi all’«azione revocatoria» rivolta avverso lamedesima delibera. Il ricorrente, deduce che «l’azione revocatoriapresuppone la validità del bilancio impugnato». Pertanto, una voltarigettata l’azione di nullità del bilancio, si sarebbero dovuti esaminare iprimi due motivi, che presupponevano la validità della delibera impugnataai fini dell’accertamento della frode commessa in danno dei creditori. Nellasostanza (come ribadito in memoria), il ricorrente censura come errorerevocatorio il giudizio di assorbimento operato da questa Corte, anchen. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026sotto il profilo della assenza di motivazione. Il secondo motivo attiene,invece, alla statuizione sulle spese.2. Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo, lasentenza impugnata ha presupposto l’assorbimento dei motivi relativi allarevocabilità della delibera in forza dell’argomento secondo cui talerevocabilità fosse posta a fondamento dell’azione di nullità. Il ricorrente, inquesta sede, presuppone, invero, che la revocabilità non presuppone lanullità della deliberazione e del bilancio ma la sua validità, prospettazioneestranea alla sentenza oggetto di revocazione e con la quale il ricorso nonsi confronta.3. In secondo (e più pregnante) luogo, il primo motivo di revocazione èestraneo all’errore percettivo di fatto, ancorché relativo agli atti interni,idoneo a dar corso al giudizio in oggetto. Va brevemente rammentata intema di revocazione, la distinzione (Cass. n. 17402/2014; Cass., n.8472/2016; Cass., Sez. U., n. 8984/2018) tra giudizio di fatto e giudizio didiritto, quest’ultimo attinente all'applicazione di norme, all'individuazionedella norma applicabile al caso concreto, alla sua interpretazione eall'individuazione delle conseguenze giuridiche da quella norma previste;l’errore revocatorio consiste, invece, in una falsa percezione della realtà,obbiettivamente e immediatamente percepibile, attinente all'accertamentoo alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar contodi uno specifico accadimento e non può consistere nell’inesatta valutazionedelle risultanze processuali, integrando essa, semmai, un viziomotivazionale. E’, pertanto, escluso che il combinato disposto dell'art.391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consenta come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale oprocessuale, e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., Sez. U., n.8984/2018, cit.; Cass., Sez. U., n. 30994/2017).4. La deduzione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra duequestioni costituisce giudizio di diritto, al pari delle valutazioni in tema din. 9613/2025 R.G.Numero registro generale 9613/2025Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 7162/2026Data pubblicazione 25/03/2026efficacia riflessa del giudicato (Cass., n. 29301/2023), trattandosi divalutazioni relative al nesso di pregiudizialità-dipendenza tra un istituto eun altro invocati nel caso di specie, non anche di errore percettivo (Cass.,n. 13969/2024). Il giudizio di assorbimento è un giudizio sulla superfluitàdell’esame della questione pregiudicata per effetto della pregiudicantedecisione sulla precedente censura (Cass., n. 8326/2004), giudiziocostituente attività di interpretazione delle norme, estranea all’errorerevocatorio. Né è censurabile con il medesimo vizio la supposta nullitàdella motivazione. E’ assorbito l’esame del secondo motivo.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese inassenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 9613/2025 R.G.P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/03/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 9613/2025 R.G.
Sentenza Cassazione n. 07162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris