CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 1954
Cassazione n. 21395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/5/1954 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/10/1988 avverso la sentenza emessa il 28/11/2022 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna degli imputati alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti dei ricorrenti per il reato di calunnia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], falsamente accusato dei reati di cui agli artt. 610 e 624 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza, i ricorrenti hanno formulato tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia, desunto sulla base della sola dichiarazione resa dalla persona offesa, senza considerare l'accesa conflittualità esistente tra i protagonisti della vicenda. Peraltro, la Corte di appello non aveva neppure ritenuto rilevante la sentenza di assoluzione, emessa nei confronti dei Quattrocchi, in relazione ai reati di lesione personale e minacce commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo contesto temporale cui si riferisce la denuncia ritenuta calunniosa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle fonti di prova ed alla configurabilità, sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, del reato di calunnia. Si assume che difetterebbe la prova della falsa incolpazione, non essendo stati acquisiti elementi certi sulla cui base escludere che lo svolgimento dei fatti corrispondeva alla ricostruzione operata dai Quattrocchi, tanto meno era provava la consapevolezza della falsità. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta la legittimità della liquidazione del danno in via equitativa, difettando qualsivoglia elemento a supporto della determinazione del quantum stabilito in €3.000,00. 3. Il giudizio veniva trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto si risolvono in una non consentita contestazione nel merito della valutazione delle prove, concordemente compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il ricorrente reitera questioni che sono state già sottoposte alla Corte di appello, in particolare per quanto riguarda l'asserita carenza di prova della falsità delle accuse mosse da Nunzio e [OSCURATO:PERSONA] al Fiumara. Si tratta di una questione che, tuttavia, ha trovato adeguata motivazione nelle sentenze di merito - che sul punto si integrano a vicenda - dalle quali emerge che l'esatta ricostruzione del fatto, dal quale deriva la natura calunniosa delle accuse, è stata desunta sulla base della deposizione dell'unico teste oculare sicuramente attendibile, in quanto non coinvolto nelle vicende personali esistenti tra gli imputati e la parte civile. L'elemento probatorio dirimente è stato individuato nella deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiaramente riferito di aver visto il Fiumara inseguito dai Quattrocchi, i quali, dopo averlo raggiunto, lo aggredivano, facendolo cadere a terra, sottraendogli il cellulare che veniva scagliato lontano e facendogli cadere gli occhiali. Orbene, si tratta di una dinamica che contraddice la versione resa dai denunciati e che, pertanto, è stata ritenuta dimostrativa della natura calunniosa delle accuse con una motivazione immune da censure. 2.1. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza circa la mancata valutazione dell'inattendibilità della persona offesa, stante l'accesa contrapposizione esistente con i Quattrocchi. Anche tale aspetto, infatti, è stato compiutamente esaminato e ritenuto non dirimente dai giudici di merito, con motivazione immune da censure. Del resto, nella ricostruzione complessiva dei fatti emergente dalle sentenze di merito, risulta chiaramente che lo svolgimento dei fatti non è stato ricostruito sulla sola base delle dichiarazioni rese dalla parte civile, tant'è che i dati probatori decisivi sono stati desunti da fonti dichiarative sicuramente disinteressate all'esito del giudizio, nonché su dati obiettivi (quali l'effettivo rinvenimento degli occhiali rotti del Fiumara e le videoriprese che, sia pur parzialmente, hanno consentito di verificare quanto meno una parte della condotta effettivamente posta in essere dagli imputati). 2.2. Manifestamente infondata è la doglianza concernente l'omessa valutazione della sentenza assolutoria emessa nei confronti dei ricorrenti per il reato di lesioni personali e minacce asseritamente commessi ai danni di Fiumara. Invero, tale dato probatorio è stato valutato dal giudice di appello, pur essendo stato ritenuto ininfluente ai fini dell'accertamento della calunnia. Si tratta di una motivazione immune da censure, atteso che l'accertata insussistenza delle lesioni personali e delle minacce non è incompatibile, in punto di fatto, con la falsità delle accuse mosse ai danni del Fiumara. I fatti in esame, pur essendosi svolti in un medesimo contesto temporale, hanno un'autonoma valenza e, quindi, è pienamente logico che i Quattrochi non siano stati ritenuti responsabili delle lesioni, pur essendo risultata l'infondatezza delle false accuse a loro volta sollevate nei confronti del Fiumara. 2.3. Per quanto concerne, infine, la contestazione relativa alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si ritiene che la motivazione della sentenza impugnata non presenti profili di illogicità o contraddittorietà. A ben vedere, l'accertato svolgimento dei fatti secondo uno schema incompatibile e contrario rispetto a quello riferito nella denuncia, comporta di per sé la consapevolezza della falsità delle accuse. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso relativo alla quantificazione del danno. Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la sentenza di appello individua compiutamente i dati fattuali posti a fondamento della liquidazione equitativa, sottolineando il fatto che il Fiumara, per effetto delle false accuse, sia stato sottoposto a procedimento penale (conclusosi con l'archiviazione). È stato inoltre valorizzato il fatto che la falsa accusa si sia inserita in un contesto, già estremamente conflittuale, attinente all'esercizio dei doveri genitoriali del Fiumara, comportando un "turbamento esistenziale" oltre che un pregiudizio materiale derivante dalla necessità di difendersi dalle false accuse. In definitiva, quindi, i giudici di merito hanno descritto, con motivazione logica e coerente, i parametri di giudizio utilizzati per la valutazione equitativa del danno. 4. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.687,00 oltre accessor