CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 07008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15587/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI V.[OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 20436/2023depositata il 14/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Suprema Corte nr.20436/2023 il 14/4/2023 e pubblicata il 14/7/2023 con la quale vennerigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto cronologico nr. 14/2021, emesso dalla Corte di Appello di Bari il 9/10/2020 e pubblicato in data 7/1/2021, e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 più 200,00 per esborsi; chiede che venga disposta la distrazione delle spese di giudizio in suo favore e che siano liquidate le sese forfetarie nella misura del 15% ed ulteriori accessori di legge se dovuti; [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di correzione di errore materiale è fondata e deve essere accolta P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e dispone la correzione dell’ordinanza emessa da questa Suprema Corte nr.20436/2023 il 14/4/2023 e pubblicata il 14/7/2023 nel senso che laddove si legge: “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in euro 3.000,00complessive più 200,00 per esborsi ” debba invece leggersi: “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del controricorrente che si liquidano in euro 3.000,00 complessive più 200,00 per esborsi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed ulteriori accessori di legge se dovuti con distrazione in favore dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]