Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15649/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28740/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . -resistentecon mandato- Avverso la sentenza d ella Corte d'Appello di Catania n. 429/2018 depositata il04/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 429 del 2018 pubblicata il 4 maggio 2018e pronunciata con dispositivo del 19 aprile 2018, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’INPS, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che, pronunciando su due ricorsi riuniti - avverso cartella esattoriale e fermo amministrativo- relativi a d inadempimenti contributivi , aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo (oggetto di revoca nelle moredel giudizio) e rigettato il primo; ad avviso della Corte d’appello, il mancato accantonamento dei contributi presso la Cassa edile in favore di un lavoratore, integrando inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dal c.c.n.l. di cui all’art. 3, comma sesto lett. g), aveva determinato la decadenza dal beneficio degli sgravi previsti dalla l. n. 448 del 1998; in particolare, la Corte territoriale ha ricordato il contenuto dell’art. 29 d.l. n. 244/1995,in materia di obblighi contributivi in edilizia e minimale correlato ed il terzo comma dello stesso articolo,che esplicitamente non consente la fruizione degli sgravi per il mezzogiorno in caso di omessa denuncia del rapporto di lavoro alla Cassa edile; la parte, pur avendone l’onere, non aveva provato di non essere obbligata all’accantonamento; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi; l’INPS si è limitato a depositare procura speciale, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA].: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

RILEVATO che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per mancanza strutturale di motivazione, violazione falsa applicazione dell'articolo 429 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma n . 4 ), c.p.c.; in particolare, si sostiene che la Corte avrebbe dovuto esplicitare la motivazione al momento in cui fuletto il dispositivo; il motivo è inf ondato perché , trattandosi di sentenza resa all’esito del giudizio d’appello, vaapplicato l’art. 437 c.p.c. che prevede solo la lettura del dispositivo, richiamando i commi 2 e 3 dell’art. 429 c.p.c. e non il comma 1; pertanto, non vi era obbligo di redigere e depositare la motivazione della sentenzacontestualmente alla lettura del dispositivo ; il secondo motivodi ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l’errataapplicazione della legge n. 488 /1998 e dell'articolo 29 d.l.n. 244 del 1995 conv. in l. n. 341 del 1995 ; dell’art. 6, comma 10,d.l. 9 ottobre 1989 n . 288 e degli articoli 118 , comma 6 , e 40 , comma 6 lett. d)del codice dei contratti , in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., per motivazione illogica ; si deduce l’erroneità della sentenza impugnata là dove aveva accertato l’illegittima fruizione degli scavi in dipendenza del mancato accantonamento dei contributi presso la Cassa edile, anche se la ditta aveva dichiarato di non aver svolto lavori pubblici nel periodo in contestazione; tale motivazione poggerebbe sulla illegittima attribuzione alla ditta dell’onere della prova sulla circostanza, negativa , del mancato svolgimento dell’attività di edilizia pubblica, posto che l’obbligo di denuncia dei rapporti di lavoro alla Cassa ediledi cui all’art. 118, comma 6, e 40, comma 6 lett.d) del codice dei contratti , sorgerebbe solo in tale caso ; il motivo èinfondato; giova precisare che (vd.

Cass. n. 20840 del 2004), g li accantonamenti presso la Cassa edile sono nell'economia della controversia il presupposto per la fruizione degli sgravi, sicché il problema del mancato accantonamento in relazione alla obbligatorietà o no dello stesso, contestata fin dall'inizio dal ricorrente, come emerge dallo stesso ricorso, sul rilievo della propria qualità di ditta individuale e della mancata esecuzione di appalti relativi ad opere pubbliche(v. ricorso, pag. 4, lett. b) e sul quale anche il motivo in questione è sostanzialmente impostato, va esaminato con riguardo agli effetti che il mancato accantonamento produce sul diritto al beneficio contributivo; quindi gli oneri probatori che il giudice di merito ha ritenuto gravassero sul ricorrente non sono affatto estranei al tema della controversia; che poi tali oneri non siano stati assolti è una conclusione che il giudice del merito ha giustificato nei modi riferiti nella partenarrativa, né il ricorrente afferma di aver prodotto i documenti che proverebbero l'avvenuto assolvimento diretto degli obblighi retributivi, ma si limita nella esposizione in fatto a riferire che le richieste istruttorie in tal senso erano state ritenute generiche ed inammissibili; con il terzo motivo di ricorso denunciando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile, un difetto di motivazione per l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che l’impugnazione si riducesse ad un unico motivo, mentre vi era un secondo motivo relativo “alla inconducenza, infondatezza ed illegittimità di altre affermazioni motivazionali”, relative alla circostanza che la ditta aveva contestato in toto la debenza dei contributi pretesi, sul quale la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata; il motivo è inammissibile, non conformandosi ai criteri selettivi di tale tipo di vizio posti dal n.5) dell’art. 360 c.p.c. vigente, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, a partire da Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014, secondo cui, da una parte, il vizio di motivazione deve essere inteso come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione, con riferimento all’art. 360 n. 4) c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; inoltre, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( vd.

Cass. n. 22 68 del 2022); nel caso di specie, lungi dal segnalare un fatto storico di tale portata, la parte lamenta semmai l’omessa esplicita indicazione dell’esistenza di doglianze, comunque, genericamente dirette a contestare l’obbligo contributivopreteso dall’Istituto; in conclusione, il ricorso deve esser rigettato.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva dell'INPS,che si è limitato a depositare la procura, e di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28740/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . -resistentecon mandato- Avverso la sentenza d ella Corte d'Appello di Catania n. 429/2018 depositata il04/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 429 del 2018 pubblicata il 4 maggio 2018e pronunciata con dispositivo del 19 aprile 2018, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’INPS, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado che, pronunciando su due ricorsi riuniti - avverso cartella esattoriale e fermo amministrativo- relativi a d inadempimenti contributivi , aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul secondo (oggetto di revoca nelle moredel giudizio) e rigettato il primo; ad avviso della Corte d’appello, il mancato accantonamento dei contributi presso la Cassa edile in favore di un lavoratore, integrando inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dal c.c.n.l. di cui all’art. 3, comma sesto lett. g), aveva determinato la decadenza dal beneficio degli sgravi previsti dalla l. n. 448 del 1998; in particolare, la Corte territoriale ha ricordato il contenuto dell’art. 29 d.l. n. 244/1995,in materia di obblighi contributivi in edilizia e minimale correlato ed il terzo comma dello stesso articolo,che esplicitamente non consente la fruizione degli sgravi per il mezzogiorno in caso di omessa denuncia del rapporto di lavoro alla Cassa edile; la parte, pur avendone l’onere, non aveva provato di non essere obbligata all’accantonamento; avverso tale sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi; l’INPS si è limitato a depositare procura speciale, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA].: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva. RILEVATO che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per mancanza strutturale di motivazione, violazione falsa applicazione dell'articolo 429 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma n . 4 ), c.p.c.; in particolare, si sostiene che la Corte avrebbe dovuto esplicitare la motivazione al momento in cui fuletto il dispositivo; il motivo è inf ondato perché , trattandosi di sentenza resa all’esito del giudizio d’appello, vaapplicato l’art. 437 c.p.c. che prevede solo la lettura del dispositivo, richiamando i commi 2 e 3 dell’art. 429 c.p.c. e non il comma 1; pertanto, non vi era obbligo di redigere e depositare la motivazione della sentenzacontestualmente alla lettura del dispositivo ; il secondo motivodi ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l’errataapplicazione della legge n. 488 /1998 e dell'articolo 29 d.l.n. 244 del 1995 conv. in l. n. 341 del 1995 ; dell’art. 6, comma 10,d.l. 9 ottobre 1989 n . 288 e degli articoli 118 , comma 6 , e 40 , comma 6 lett. d)del codice dei contratti , in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., per motivazione illogica ; si deduce l’erroneità della sentenza impugnata là dove aveva accertato l’illegittima fruizione degli scavi in dipendenza del mancato accantonamento dei contributi presso la Cassa edile, anche se la ditta aveva dichiarato di non aver svolto lavori pubblici nel periodo in contestazione; tale motivazione poggerebbe sulla illegittima attribuzione alla ditta dell’onere della prova sulla circostanza, negativa , del mancato svolgimento dell’attività di edilizia pubblica, posto che l’obbligo di denuncia dei rapporti di lavoro alla Cassa ediledi cui all’art. 118, comma 6, e 40, comma 6 lett.d) del codice dei contratti , sorgerebbe solo in tale caso ; il motivo èinfondato; giova precisare che (vd. Cass. n. 20840 del 2004), g li accantonamenti presso la Cassa edile sono nell'economia della controversia il presupposto per la fruizione degli sgravi, sicché il problema del mancato accantonamento in relazione alla obbligatorietà o no dello stesso, contestata fin dall'inizio dal ricorrente, come emerge dallo stesso ricorso, sul rilievo della propria qualità di ditta individuale e della mancata esecuzione di appalti relativi ad opere pubbliche(v. ricorso, pag. 4, lett. b) e sul quale anche il motivo in questione è sostanzialmente impostato, va esaminato con riguardo agli effetti che il mancato accantonamento produce sul diritto al beneficio contributivo; quindi gli oneri probatori che il giudice di merito ha ritenuto gravassero sul ricorrente non sono affatto estranei al tema della controversia; che poi tali oneri non siano stati assolti è una conclusione che il giudice del merito ha giustificato nei modi riferiti nella partenarrativa, né il ricorrente afferma di aver prodotto i documenti che proverebbero l'avvenuto assolvimento diretto degli obblighi retributivi, ma si limita nella esposizione in fatto a riferire che le richieste istruttorie in tal senso erano state ritenute generiche ed inammissibili; con il terzo motivo di ricorso denunciando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile, un difetto di motivazione per l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, la parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che l’impugnazione si riducesse ad un unico motivo, mentre vi era un secondo motivo relativo “alla inconducenza, infondatezza ed illegittimità di altre affermazioni motivazionali”, relative alla circostanza che la ditta aveva contestato in toto la debenza dei contributi pretesi, sul quale la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata; il motivo è inammissibile, non conformandosi ai criteri selettivi di tale tipo di vizio posti dal n.5) dell’art. 360 c.p.c. vigente, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, a partire da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, secondo cui, da una parte, il vizio di motivazione deve essere inteso come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione, con riferimento all’art. 360 n. 4) c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; inoltre, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( vd. Cass. n. 22 68 del 2022); nel caso di specie, lungi dal segnalare un fatto storico di tale portata, la parte lamenta semmai l’omessa esplicita indicazione dell’esistenza di doglianze, comunque, genericamente dirette a contestare l’obbligo contributivopreteso dall’Istituto; in conclusione, il ricorso deve esser rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva dell'INPS,che si è limitato a depositare la procura, e di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 15649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris