CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 2709/26 ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti ed in particolare sia con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza e sia del reato di cui all'art. 337 c.p.; ritenuto che su tutti i punti censurati relativi alla dubbia identificazione dell'imputato al momento in cui è stato visto scendere dall'autovettura e al carattere oppositivo della condotta, le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che anche il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure inammissibili in questa sede perché rivolte a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.MPr-,zioile v" 5 — AGO 2026 , ,9=P • •••• [OSCURATO:PERSONA]