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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 1946

Cassazione n. 03269/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di I l indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati — pure connotati da omogenea offensività — per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con due diverse sentenze sul rilievo dell'autonoma ideazione di ciascuno di essi, desunta: dallo iato temporale tra l'insorgenza dei propositi criminosi, risalenti, rispettivamente, all'inizio degli anni '90, l'uno, ed all'autunno del 2016, l'altro; dal differente, ancorché prossimo, contesto territoriale di riferimento; dalla diversità dei concorrenti e delle vittime; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente svolge considerazioni critiche di tangibile ed insuperabile genericità, in alcun modo idonee ad evidenziare, nell'ordinanza impugnata, crepe logiche di sorta né, tantomeno, a dimostrare che, all'atto del compimento del più remoto tra i reati accertati in sede giurisdizionale, egli avesse programmato, sia pure in termini generali, la commissione di quello successivo; che, in specie, il Tribunale di Palmi ha chiarito che la propensione di [OSCURATO:PERSONA] a rendersi protagonista di iniziative estorsive e la relativa contiguità temporale tra l'esaurimento della pluridecennale azione di vessazione in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], protrattasi sino al dicembre 2015, e l'avvio, a partire dal 30 ottobre 2006, della nuova estorsione in danno, stavolta, dei fratelli Guadagnino e di [OSCURATO:PERSONA] non valgono ad attestare che l'odierno ricorrente, all'atto di commettere il primo reato, avesse già programmato, almeno a grandi linee, di compiere l'ulteriore azione estorsiva seguita alla lunga detenzione ed al riacquisto della libertà; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di I l indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati — pure connotati da omogenea offensività — per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con due diverse sentenze sul rilievo dell'autonoma ideazione di ciascuno di essi, desunta: dallo iato temporale tra l'insorgenza dei propositi criminosi, risalenti, rispettivamente, all'inizio degli anni '90, l'uno, ed all'autunno del 2016, l'altro; dal differente, ancorché prossimo, contesto territoriale di riferimento; dalla diversità dei concorrenti e delle vittime; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente svolge considerazioni critiche di tangibile ed insuperabile genericità, in alcun modo idonee ad evidenziare, nell'ordinanza impugnata, crepe logiche di sorta né, tantomeno, a dimostrare che, all'atto del compimento del più remoto tra i reati accertati in sede giurisdizionale, egli avesse programmato, sia pure in termini generali, la commissione di quello successivo; che, in specie, il Tribunale di Palmi ha chiarito che la propensione di [OSCURATO:PERSONA] a rendersi protagonista di iniziative estorsive e la relativa contiguità temporale tra l'esaurimento della pluridecennale azione di vessazione in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], protrattasi sino al dicembre 2015, e l'avvio, a partire dal 30 ottobre 2006, della nuova estorsione in danno, stavolta, dei fratelli Guadagnino e di [OSCURATO:PERSONA] non valgono ad attestare che l'odierno ricorrente, all'atto di commettere il primo reato, avesse già programmato, almeno a grandi linee, di compiere l'ulteriore azione estorsiva seguita alla lunga detenzione ed al riacquisto della libertà; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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