CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 39648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso sono affetti da assoluta genericità, essendo evidente l'infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della riconosciuta sussistenza della recidiva aggravata, reiterata e infraquinquennale, rimarcando la gravità del precedenti, l'assenza di elementi di giudizio favorevoli all'imputato; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore