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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 10118/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17295/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3196/2020 depositata il 15/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare dello [OSCURATO:PERSONA] SB, per il pagamento di € 44.000,00 quale corrispettivo residuo per una fornitura di macchinari.

La società opponente constestava l’esistenza del credito sul presupposto dell’inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali relativi alla fornitura, montaggio e posa in opera di due impianti presso la sede dell'opponente.

Un primo contratto del 21/06/2006 prevedeva la fornitura di un impianto di trasporto e dosaggio ceneri per € 20.000, mentre un secondo contratto del 9/8/2006 prevedeva la fornitura di un impianto di depolverazione silos per €

30.000. In particolare, l’ingiunta sosteneva che l’ingiungente non aveva completato il montaggio e il collaudo di entrambi gli impianti, rendendo inesigibile il credito azionato.

La creditrice ingiungente affermava che i contratti erano di compravendita, con operazioni di montaggio marginali, e che la sospensione dell’esecuzione della prestazione era stata giustificata dall'inadempimento dell'opponente nel pagamento delle rate pattuite.

Nel 2015 il Tribunale di Modena qualificava i contratti come di appalto, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, accertava un credito dell’opposta di € 29.595 per il secondo contratto e dichiarava la risoluzione del primo contratto (quello del 21/06/2006).

Dopo aver compensato i reciproci crediti e debiti, condannava infine l'opponente al pagamento di € 14.925,00 oltre interessi, disponendo la compensazione delle spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte di appello di Bologna ha respinto gli appelli contrapposti, ha confermato che la debitrice ingiunta non aveva provveduto al pagamento delle rate pattuite e che pertanto l’opposta aveva titolo per sospendere la prestazione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni della debitrice ingiunta, affermando che il mancato montaggio dell’impianto di recupero ceneri è a lei imputabile per mancato pagamento, e che il malfunzionamento dell’impianto di depolverazione silos è stato accertato, ma senza provadi un danno ulteriore rispetto alla liquidazione già effettuata, ha confermato l’inquadramento in termini di appalto, non essendo il montaggio delle forniture meramente accessorio ma parte di un’attività più ampia di progettazione e realizzazione.

Ricorre in cassazione l’opponente con tre motivi.

Rimane intimata l’opposta. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157, 158, 189, 276, 352 e 359 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello è stata pronunciata da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale si è svolta l’ultima attività processuale.

Si afferma che, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., la decisione deve essere assunta dai medesimi giudici che hanno assistito alla discussione e alla precisazione delle conclusioni, e che la variazione intervenuta nel collegio dopo l’udienza del 15 ottobre 2019 (con il subentro di un ausiliario che ha redatto la sentenza) ha determinato una nullità insanabile della sentenza impugnata.

Il primo motivo è fondato.

La censura di error in procedendo è sufficientemente specifica da consentire un accesso efficiente ai fascicoli di causa.

Dal verbale dell’udienza collegiale del giorno 15 ottobre 2019 non è desumibile con certezza che il giudice estensore avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto parte del collegio nell’ultima attività processuale prima del trattenimento della causa in decisione.

Infatti, se è vero che l’ultimo foglio del verbale reca il provvedimento di assegnazione della causa al giudice ausiliario menzionato , è altrettanto vero che nella prima pagina non è stata riempita con alcun nominativo la corrispondente stampigliatura recante la scritta: «Preliminarament e il Presidente sostitusce quale relatore della causa[…] ».

Ne consegue la necessità di applicare il principio di diritto secondo cui i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni (cfr. art. 276 c.p.c.).In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina dell’art.352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento successivo della composizione del collegio medesimo (così, Cass.15660/2020).

Poiché nel caso di specie la lettura degli atti di causa profila un dubbio serio sulla identità tra il collegio di udienza e il collegio che ha deliberato la sentenza, ne consegue la nullità della sentenza, con la necessità di rinviare alla Corte territoriale per una rinovazione delle attività processuali viziate.

Il primo motivo è accolto.

Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Il secondo motivo denuncia va violazione degli artt. 112, 166, 167, 168bis c.p.c. e 1218, 1460 c.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto ammissibile l’eccezione di inadempimento sollevata dallo [OSCURATO:PERSONA] SB, nonostante fosse stata proposta tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 167 c.p.c.

Il terzo motivo denuncia va violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1242, 1375, 1453, 1460, 1665, 1666 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

Si denunciavache i giudici abbiano erroneamente ritenuto che la sospensione dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatrice fosse giustificata dal mancato pagamento di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che tale sospensione sarebbe avvenuta a seguito della non conformità e dei vizi riscontrati già in sede di prima consegna.

2. –La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione della spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17295/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3196/2020 depositata il 15/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], titolare dello [OSCURATO:PERSONA] SB, per il pagamento di € 44.000,00 quale corrispettivo residuo per una fornitura di macchinari. La società opponente constestava l’esistenza del credito sul presupposto dell’inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali relativi alla fornitura, montaggio e posa in opera di due impianti presso la sede dell'opponente. Un primo contratto del 21/06/2006 prevedeva la fornitura di un impianto di trasporto e dosaggio ceneri per € 20.000, mentre un secondo contratto del 9/8/2006 prevedeva la fornitura di un impianto di depolverazione silos per € 30.000. In particolare, l’ingiunta sosteneva che l’ingiungente non aveva completato il montaggio e il collaudo di entrambi gli impianti, rendendo inesigibile il credito azionato. La creditrice ingiungente affermava che i contratti erano di compravendita, con operazioni di montaggio marginali, e che la sospensione dell’esecuzione della prestazione era stata giustificata dall'inadempimento dell'opponente nel pagamento delle rate pattuite. Nel 2015 il Tribunale di Modena qualificava i contratti come di appalto, accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, accertava un credito dell’opposta di € 29.595 per il secondo contratto e dichiarava la risoluzione del primo contratto (quello del 21/06/2006). Dopo aver compensato i reciproci crediti e debiti, condannava infine l'opponente al pagamento di € 14.925,00 oltre interessi, disponendo la compensazione delle spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di appello di Bologna ha respinto gli appelli contrapposti, ha confermato che la debitrice ingiunta non aveva provveduto al pagamento delle rate pattuite e che pertanto l’opposta aveva titolo per sospendere la prestazione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni della debitrice ingiunta, affermando che il mancato montaggio dell’impianto di recupero ceneri è a lei imputabile per mancato pagamento, e che il malfunzionamento dell’impianto di depolverazione silos è stato accertato, ma senza provadi un danno ulteriore rispetto alla liquidazione già effettuata, ha confermato l’inquadramento in termini di appalto, non essendo il montaggio delle forniture meramente accessorio ma parte di un’attività più ampia di progettazione e realizzazione. Ricorre in cassazione l’opponente con tre motivi. Rimane intimata l’opposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 157, 158, 189, 276, 352 e 359 c.p.c. nella parte in cui la sentenza di appello è stata pronunciata da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale si è svolta l’ultima attività processuale. Si afferma che, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., la decisione deve essere assunta dai medesimi giudici che hanno assistito alla discussione e alla precisazione delle conclusioni, e che la variazione intervenuta nel collegio dopo l’udienza del 15 ottobre 2019 (con il subentro di un ausiliario che ha redatto la sentenza) ha determinato una nullità insanabile della sentenza impugnata. Il primo motivo è fondato. La censura di error in procedendo è sufficientemente specifica da consentire un accesso efficiente ai fascicoli di causa. Dal verbale dell’udienza collegiale del giorno 15 ottobre 2019 non è desumibile con certezza che il giudice estensore avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto parte del collegio nell’ultima attività processuale prima del trattenimento della causa in decisione. Infatti, se è vero che l’ultimo foglio del verbale reca il provvedimento di assegnazione della causa al giudice ausiliario menzionato , è altrettanto vero che nella prima pagina non è stata riempita con alcun nominativo la corrispondente stampigliatura recante la scritta: «Preliminarament e il Presidente sostitusce quale relatore della causa[…] ». Ne consegue la necessità di applicare il principio di diritto secondo cui i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni (cfr. art. 276 c.p.c.).In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina dell’art.352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento successivo della composizione del collegio medesimo (così, Cass.15660/2020). Poiché nel caso di specie la lettura degli atti di causa profila un dubbio serio sulla identità tra il collegio di udienza e il collegio che ha deliberato la sentenza, ne consegue la nullità della sentenza, con la necessità di rinviare alla Corte territoriale per una rinovazione delle attività processuali viziate. Il primo motivo è accolto. Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. Il secondo motivo denuncia va violazione degli artt. 112, 166, 167, 168bis c.p.c. e 1218, 1460 c.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto ammissibile l’eccezione di inadempimento sollevata dallo [OSCURATO:PERSONA] SB, nonostante fosse stata proposta tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 167 c.p.c. Il terzo motivo denuncia va violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1242, 1375, 1453, 1460, 1665, 1666 c.c. nonché omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Si denunciavache i giudici abbiano erroneamente ritenuto che la sospensione dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatrice fosse giustificata dal mancato pagamento di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che tale sospensione sarebbe avvenuta a seguito della non conformità e dei vizi riscontrati già in sede di prima consegna. 2. –La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione della spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bolo
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