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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2011

ECLI:EU:T:2011:286
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cause riunite T‑204/08 e T‑212/08 [OSCURATO:PERSONA] NV e altri contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Manipolazione della presentazione delle offerte — Infrazione unica e continuata — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006» Massime della sentenza

1. Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Nozione (Art. 81, n. 1, CE)

2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 13)

3. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Principio di personalità delle sanzioni (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)

4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02)

5. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Valutazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 25)

6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Valutazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 29)

7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Circostanze attenuanti — Comportamento anticoncorrenziale autorizzato o incoraggiato da pubbliche autorità (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 29, ultimo trattino)

8. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione in ragione della situazione finanziaria dell’impresa — Presupposti (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 35)

1. Sarebbe artificioso frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta, al contrario, di un’infrazione unica che si è progressivamente concretizzata sia in accordi sia in pratiche concordate.

In circostanze del genere, un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione.

Per provare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che l’impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.

Infatti, le intese possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo se si è dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune.

Inoltre, è soltanto se l’impresa, quando ha partecipato a siffatte intese, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa s’inseriva nell’accordo unico, che la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione all’accordo stesso.

Dunque, affinché sia stabilita la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell’impresa a detto piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti.

Con riguardo all’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune, la nozione di obiettivo comune non può essere determinata con un riferimento generico alla distorsione della concorrenza sul mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.

Una siffatta definizione della nozione di obiettivo comune rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica.

Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio un nesso di complementarità, quali il periodo di applicazione, il contenuto (incluso il metodo utilizzato) e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione. (v. punti 33-37, 40)

2. Il punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, così recita: «Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa (…)».

Da tale disposizione non emerge che soltanto il valore delle vendite risultante dalle operazioni realmente interessate dalle pratiche illecite può essere preso in considerazione per calcolare il pertinente valore delle vendite.

Infatti, il disposto del punto 13 dei suddetti orientamenti fa riferimento alle «vendite [alle quali] l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce» e non alle «vendite oggetto dell’infrazione».

La formulazione del punto 13 si riferisce dunque alle vendite realizzate sul mercato rilevante.

Siffatta interpretazione è confortata dall’obiettivo perseguito dalle norme dell’Unione sulla concorrenza.

Per determinare l’importo di base delle ammende da infliggersi nelle cause relative ad intese, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di stabilire in ciascun caso quali siano le singole vendite oggetto dell’intesa.

Infatti, un simile obbligo non è mai stato imposto dai giudici dell’Unione e nulla indica che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di imporselo nei summenzionati orientamenti.

Inoltre, è inevitabile, nelle cause vertenti su intese, che sono per natura segrete, che determinati documenti attestanti ciascuna delle manifestazioni delle pratiche anticoncorrenziali non vengano scoperti.

Inoltre, la quota di fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione è di natura tale da fornire un’indicazione corretta dell’entità della medesima sul mercato interessato.

In particolare, il fatturato realizzato coi prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima per il normale gioco della concorrenza. (v. punti 61-66)

3. Qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse.

Questa conclusione costituisce la conseguenza logica del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza.

La gravità dell’infrazione dev’essere oggetto di valutazione individuale che tenga conto di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende.

Il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda.

Tuttavia, la valutazione delle circostanze individuali è effettuata non nell’ambito dell’accertamento della gravità dell’infrazione, vale a dire all’atto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] è libera di prendere in considerazione taluni aspetti della «gravità», ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, nell’ambito delle circostanze attenuanti ed aggravanti e non nel quadro della «gravità» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

Gli orientamenti suddetti hanno comportato un cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende.

In primo luogo, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («meno grave», «grave» e «molto grave»).

Il sistema attuale, che prevede una forcella compresa tra lo 0% e il 30%, consentirebbe una differenziazione più precisa in funzione della gravità delle infrazioni.

In secondo luogo, gli importi forfettari sono stati aboliti.

Adesso l’importo di base è calcolato sulla base del valore delle vendite, realizzate da ciascuna impresa individuale, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione.

Siffatta nuova metodologia consente dunque di tenere conto più facilmente dell’entità della partecipazione individuale di ciascuna impresa all’infrazione, nel quadro della valutazione della gravità della medesima.

Essa consente anche di tenere conto di un’eventuale diminuzione della gravità di un’infrazione unica nel corso del tempo.

Anche se devono essere prese in considerazione la gravità relativa della partecipazione all’infrazione e le circostanze particolari della fattispecie, resta consentito alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei citati orientamenti, procedere a siffatta presa in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione o nell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti.

Nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti quest’ultimo approccio, la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti deve tuttavia consentire di tenere conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica, nonché di un’eventuale variazione di tale gravità nel corso del tempo. (v. punti 84-87, 89-90, 92)

4. Con riferimento alla moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 si limita ad indicare che «(p)er determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata», senza tuttavia precisare concretamente in che modo occorra tenere conto della durata.

La moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, prevista negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, equivale ad un aumento dell’importo del 100% all’anno.

Siffatto approccio rappresenta un cambiamento fondamentale di metodologia per quanto concerne la presa in considerazione della durata dell’intesa.

L’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 tuttavia non osta a siffatta evoluzione.

Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia talvolta tenuto conto dell’evoluzione nel tempo di un’infrazione in sede di aumento dell’importo dell’ammenda in ragione della durata, nessuna disposizione dei suddetti orientamenti la obbliga ad applicare in tal caso un coefficiente di moltiplicazione non superiore a due o a ridurre la percentuale del valore delle vendite applicata in ragione della gravità. (v. punti 107-110)

5. Il punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 prevede quanto segue: «[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione».

Qualora la [OSCURATO:PERSONA] applichi lo stesso importo supplementare a tutti i destinatari della propria decisione, per il fatto che hanno tutti partecipato all’infrazione unica e continuata che comprendeva la fissazione dei prezzi e/o la ripartizione del mercato, il principio della parità di trattamento non risulta violato.

Il disposto del punto 25 di tali orientamenti («inserirà», «inclura», «will include» e «fügt hinzu») mostra del resto che, per quanto riguarda le violazioni flagranti, l’imposizione di un importo supplementare è un’operazione automatica, che non presuppone la presenza di altri fattori. (v. punti 116-117)

6. In forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, al fine di beneficiare di una riduzione dell’ammenda a causa di circostanze attenuanti, l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale» e «dimostra[re] altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato».

Tuttavia, l’uso del termine «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 di detti orientamenti non è tassativo.

Inoltre, le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione, almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Infatti, tale obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere personale.

I soli criteri enunciati al terzo trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità. (v. punti 126-127)

7. Il punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 prevede che «[l’] importo di base può essere diminuito (…) se il comportamento anticoncorrenziale dell’impresa è stato autorizzato o incoraggiato da pubbliche autorità o da testi di legge».

A tale riguardo, la semplice conoscenza del comportamento anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dall'istituzione, ai sensi del punto 29, ultimo trattino, di tali orientamenti.

Infatti, un’asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento. (v. punti 131, 134)

8. Una riduzione dell’ammenda in virtù del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 è subordinata a tre condizioni cumulative, ossia: la presentazione di una domanda nel corso della procedura amministrativa, l’esistenza di un particolare contesto sociale ed economico e la mancanza di capacità contributiva dell’impresa, la quale è tenuta a fornire gli elementi di prova oggettivi a dimostrazione che l’imposizione di un’ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la sua redditività economica e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore.

La presentazione di una domanda volta ad ottenere una riduzione dell’ammenda non costituisce un semplice requisito formale, ma un requisito senza il quale non si può effettuare alcuna valutazione valida della situazione economica, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone in tal caso degli elementi pertinenti, come i dati interni dell’impresa interessata, che consentono di valutare la sua redditività economica. (v. punti 171, 176) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 16 giugno 2011 ( * ) «Concorrenza – Intese – Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio – [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi – Ripartizione del mercato – Manipolazione della presentazione delle offerte – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006» Nelle cause riunite T‑204/08 e T‑212/08,

[OSCURATO:PERSONA] NV,

con sede in Zaventem (Belgio), rappresentata dagli avv.ti H. Gilliams e J. Bocken, ricorrente nella causa T‑204/08,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dall’avv.

L. Gyselen, ricorrenti nella causa T‑212/08, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dalla sig.

A. Bouquet, dalla sig.ra A. Antoniadis e dal sig. N. von Lingen, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), nonché, in subordine, una domanda d’annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dai sigg.

S. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, N. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto della controversia 1 Ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11 agosto 2009 (GU C 188, pag. 16), la [OSCURATO:PERSONA] NV ha partecipato ad un’intesa sul mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, vertente sulla fissazione diretta e indiretta dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee afferma che l’intesa ha funzionato per circa 19 anni (dall’ottobre 1984 al settembre 2003).

I suoi membri avrebbero stabilito i prezzi, presentato falsi preventivi (cosiddetti «preventivi di comodo»; in prosieguo: i «PDC») ai clienti e si sarebbero risarciti reciprocamente per le offerte respinte mediante un sistema di compensazioni finanziarie (in prosieguo: le «commissioni»).

2. Ricorrenti 2 [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita il 7 maggio 1993 con la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] NV ([OSCURATO:PERSONA]).

La sua ragione sociale è stata modificata il 5 settembre 2002.

Dal gennaio 1994 la società controllante al 100% della [OSCURATO:PERSONA] è la [OSCURATO:PERSONA], una società attiva nel settore dei servizi di traslochi e in cui il 100% delle azioni è posseduto dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Dall’8 settembre 2000, il 100 % delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] è detenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»). 3 Durante l’esercizio concluso il 30 settembre 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha realizzato un fatturato mondiale consolidato pari ad EUR 44 352 733.

3. Procedimento amministrativo 4 In base alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di propria iniziativa, poiché disponeva di informazioni secondo cui talune società belghe, operanti nel settore dei traslochi internazionali, partecipavano ad accordi che potevano rientrare nell’ambito del divieto di cui all’art. 81 CE. 5 Di conseguenza, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204), nel settembre 2003 sono state effettuate verifiche presso la [OSCURATO:PERSONA] NV, la Interdean NV, la [OSCURATO:PERSONA] NV e la Ziegler SA.

A seguito di tali verifiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»). [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la propria partecipazione agli accordi sulle commissioni e sui PDC, ha elencato i concorrenti coinvolti, in particolare un concorrente precedentemente ignoto ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], e ha consegnato taluni documenti che confermavano le proprie dichiarazioni orali. 6 Conformemente all’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), sono state inviate varie richieste scritte di informazioni alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali, a concorrenti, nonché ad una organizzazione professionale.

Il 18 ottobre 2006 la comunicazione degli addebiti è stata adottata e notificata a più società.

Tutti i destinatari vi hanno risposto.

I loro rappresentanti, ad eccezione di quelli della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto valere il loro diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], che erano accessibili soltanto nei locali di quest’ultima.

L’accesso è stato loro accordato tra il 6 e il 29 novembre 2006.

L’audizione si è svolta il 22 marzo 2007. 7 L’11 marzo 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [OSCURATO:PERSONA]. 4.

[OSCURATO:PERSONA]

8 [OSCURATO:PERSONA] afferma che i destinatari della [OSCURATO:PERSONA], tra cui le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno partecipato ad un’intesa nel settore dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, ovvero ne sono considerati responsabili.

I partecipanti all’intesa avrebbero fissato prezzi, si sarebbero ripartiti i clienti e avrebbero manipolato la presentazione di offerte almeno dal 1984 al 2003.

Di conseguenza, avrebbero commesso un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE. 9 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i servizi di cui trattasi comprendono sia il trasloco di beni di persone fisiche, privati o dipendenti di un’impresa o di un’istituzione pubblica, sia il trasloco di beni di imprese o di istituzioni pubbliche.

Tali traslochi sarebbero caratterizzati dalla circostanza che il Belgio costituisce il loro luogo di partenza o di arrivo.

Tenendo conto anche del fatto che tutte le società di traslochi internazionali in esame sono situate in Belgio e che l’attività dell’intesa si svolge in Belgio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il centro geografico dell’intesa fosse il Belgio. 10 Il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per i servizi internazionali di trasloco in Belgio è stato stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] in EUR 41 milioni per l’anno 2002.

Dato che essa ha valutato le dimensioni del settore in circa EUR 83 milioni, la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte è stata fissata intorno al 50%. 11 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartirsi il mercato contemporaneamente o successivamente sotto varie forme: accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di offerte di copertura (i PDC) e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancanza di offerte (le commissioni). 12 [OSCURATO:PERSONA] considera che tra il 1984 e l’inizio degli anni ’90 l’intesa ha funzionato in particolare sulla base di accordi scritti di fissazione dei prezzi.

Parallelamente, sarebbero stati introdotti le commissioni e i PDC.

Una commissione costituirebbe un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare senza ricevere una prestazione equivalente.

Infatti, essa rappresenterebbe una somma di denaro che la società di trasloco che aveva ottenuto il contratto di trasloco internazionale doveva corrispondere ai concorrenti che non avevano ottenuto il contratto, sia che avessero anch’essi presentato un’offerta, sia che si fossero astenuti dal farlo.

Si tratterebbe pertanto di una sorta di compensazione finanziaria per le società di trasloco che non avevano ottenuto il contratto.

I membri dell’intesa avrebbero emesso fatture reciproche relative alle commissioni per le offerte respinte o non presentate, menzionando servizi fittizi, e l’importo di tali commissioni sarebbe stato fatturato ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale prassi va considerata come una fissazione indiretta di prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio. 13 I membri di detta intesa avrebbero anche cooperato per presentare PDC che avrebbero erroneamente indotto i clienti, vale a dire i datori di lavoro che pagavano il trasloco, a credere di poter scegliere in base a criteri fondati sulla concorrenza.

Un PDC sarebbe un preventivo fittizio presentato al cliente, o alla persona che traslocava, da parte di una società di trasloco che non intendeva eseguire il trasloco.

Con la presentazione di PDC, la società di trasloco che voleva ottenere il contratto (in prosieguo: la «società richiedente») si sarebbe adoperata affinché l’istituzione o l’impresa ricevesse più preventivi, o direttamente, o indirettamente tramite la persona che aveva l’intenzione di traslocare.

A tale fine, la società richiedente avrebbe comunicato ai suoi concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio cui essi dovevano fatturare il servizio.

Tale prezzo, maggiore rispetto al prezzo proposto dalla società richiedente, sarebbe stato successivamente comunicato nei PDC.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dato che un datore di lavoro sceglie normalmente la società di trasloco che offre il prezzo più basso, le società coinvolte nel medesimo trasloco internazionale sapevano in anticipo, in linea di principio, quale tra di esse avrebbe potuto ottenere il contratto per detto trasloco. 14 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il prezzo chiesto dalla società richiedente poteva essere più alto di quello che sarebbe stato altrimenti praticato, perché le altre società coinvolte nello stesso trasloco avrebbero presentato PDC nei quali figurava un prezzo indicato dalla società richiedente.

A titolo di esempio, la [OSCURATO:PERSONA] cita, al punto 233 della [OSCURATO:PERSONA], una mail interna della [OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1997 che precisa: «[I]l cliente ha richiesto due [PDC], possiamo quindi chiedere un prezzo elevato».

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la presentazione di PDC ai clienti costituiva una manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, cosicché i prezzi indicati in tutte le offerte sarebbero stati deliberatamente più alti del prezzo della società richiedente e comunque superiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in un contesto concorrenziale. 15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali accordi sono stati dimostrati sino al 2003.

A suo avviso, dette attività complesse avevano il medesimo oggetto di fissare i prezzi, di ripartire il mercato e di falsare in tal modo la concorrenza. 16 In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il dispositivo della [OSCURATO:PERSONA], il cui art. 1 è formulato nel seguente modo: «Le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, [CE] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione di preventivi fasulli nell’arco dei periodi indicati: (…)

g) la [[OSCURATO:PERSONA]], dal 20 gennaio 1997 al 10 settembre 2003; con la [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 gennaio 1997 al 7 settembre 2000; con la [[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] […] e la [OSCURATO:PERSONA], dall’8 settembre 2000 al 10 settembre 2003; (…)». 17 Di conseguenza, all’art. 2, lett. i), della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda pari a EUR 3,49 milioni, di cui EUR 3 milioni per i quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono considerate responsabili in solido e EUR 1,3 milioni per i quali la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente, il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») sono considerate responsabili in solido. 18 Per calcolare l’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella [OSCURATO:PERSONA] la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

Procedimento e conclusioni delle parti 19 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, le ricorrenti hanno proposto i ricorsi in esame. 20 Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 5 marzo 2010 le cause T‑204/08 e T‑212/08 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della pronuncia della sentenza, in conformità dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale. 21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale.

Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 28 aprile 2010.

Con lettera depositata presso la cancelleria il 6 agosto 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riapertura della fase orale.

Tale richiesta è stata respinta con decisione 23 settembre 2010. 22 Nella causa T‑204/08, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA]; – annullare l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 3,49 milioni; – in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta con la [OSCURATO:PERSONA]; – in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 23 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale ad ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i fattori da essa presi in considerazione per concedere alla Interdean una riduzione del 70 % dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. 24 Nella causa T‑212/08, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concludono che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 2, lett. i), della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui le dichiara solidalmente responsabili della presunta infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE nel periodo compreso tra il gennaio 1997 e il settembre 2003; – in subordine, annullare l’art. 2, lett. i) della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui non limita effettivamente la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] all’importo di EUR 1,3 milioni; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 25 Nelle cause T‑204/08 e T‑212/08, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto 26 [OSCURATO:PERSONA] solleva otto motivi volti all’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] e alla revoca o alla riduzione dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sollevano due motivi, relativi all’assenza di imputabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e alla loro incapacità di pagare l’ammenda.

Atteso che questi ultimi due motivi corrispondono, rispettivamente, alla prima parte del settimo motivo e all’ottavo motivo della [OSCURATO:PERSONA], occorre affrontarli nell’ambito dell’esame di tali censure.

1. Sul primo motivo, relativo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] 27 Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta di aver partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 28 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al fine di imputarle la responsabilità dell’infrazione unica di cui alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva il comportamento illecito degli altri partecipanti, o che poteva ragionevolmente prevederlo e che era disposta ad accettarne il rischio, e, in secondo luogo, che le diverse pratiche descritte nella [OSCURATO:PERSONA] perseguivano obiettivi comuni e che la [OSCURATO:PERSONA] con il suo proprio comportamento aveva l’intenzione di contribuire a perseguire siffatti obiettivi. 29 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la sussistenza di tali requisiti.

In primo luogo, essa non avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto menzione di alcuna prova documentale che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva, o doveva necessariamente conoscere, gli accordi sui prezzi e i PDC, allorché, con decorrenza dal 1997, ha talvolta acconsentito a commissioni.

Sarebbe solo nel febbraio 2002 che essa avrebbe emesso o chiesto per la prima volta un PDC. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure partecipato a riunioni di natura anticoncorrenziale, nel corso delle quali sarebbe stato concluso un piano generale anticoncorrenziale. 30 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere di non aver partecipato né ad un piano generale, né ad un’infrazione «continuata».

Essa non avrebbe preso parte ad alcuno degli accordi scritti di fissazione dei prezzi.

Le commissioni alle quali avrebbe acconsentito sarebbero state volte a permettere ai singoli traslocatori di recuperare le spese sostenute per un determinato trasloco, e non a stabilire prezzi, a ripartirsi la clientela o a dividersi il mercato.

Tali accordi sulle commissioni sarebbero stati saltuari e non applicabili in modo generale o automatico.

I PDC sarebbero sempre stati ottenuti su domanda, o almeno con il consenso, della persona fisica che traslocava e sarebbero stati emessi soltanto dopo che il cliente aveva scelto l’impresa di traslochi. 31 [OSCURATO:PERSONA] contesta siffatte affermazioni e considera che, prendendo parte ad almeno due di tali accordi, la [OSCURATO:PERSONA] conosceva, o doveva necessariamente conoscere, il piano generale configurante l’infrazione unica.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’accordo scritto sui prezzi non ha alcuna incidenza sulla responsabilità ad essa imputabile per l’infrazione unica e continuata.

Giudizio del Tribunale 32 Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta di aver commesso infrazioni all’art. 81 CE.

Per contro, essa fa valere di non aver partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza occorre innanzitutto ricordare la nozione di infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA] nozione di infrazione unica e continuata 33 Nella sentenza 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4125, punto 82), la Corte ha affermato che sarebbe artificioso frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta, al contrario, di un’infrazione unica che si è progressivamente concretizzata sia in accordi sia in pratiche concordate. 34 In circostanze del genere, un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 83). 35 Da tale sentenza risulta che, per provare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 87). 36 Infatti, le intese possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo se si è dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune.

Inoltre, è soltanto se l’impresa, quando ha partecipato a siffatte intese, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa s’inseriva nell’accordo unico, che la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione all’accordo stesso (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑491, punti 4027 e 4112). 37 Da tale giurisprudenza emerge pertanto che, affinché sia stabilita la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell’impresa a detto piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti. 38 È dunque alla luce di queste condizioni che occorre esaminare il presente motivo. [OSCURATO:PERSONA] qualificazione del comportamento illecito di cui trattasi – Sull’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune 39 Con riguardo, in primo luogo, all’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le imprese di cui trattasi miravano ad un unico scopo economico, ossia quello di falsare l’andamento dei prezzi. 40 Tuttavia, la nozione di obiettivo comune non può essere determinata con un riferimento generico alla distorsione della concorrenza sul mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.

Una siffatta definizione della nozione di obiettivo comune rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica.

Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio un nesso di complementarità, quali il periodo di applicazione, il contenuto, incluso il metodo utilizzato e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4949, punti 179‑181). 41 Nella fattispecie, dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che l’obiettivo comune, perseguito in diversi modi che si inserivano in un piano complessivo, era quello di stabilire e mantenere un livello di prezzi elevato per la prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio e di ripartirsi tale mercato.

Siffatto obiettivo comune è descritto dettagliatamente ai punti 314 e 322‑344 della [OSCURATO:PERSONA]. 42 Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei a rimettere in discussione tale constatazione. 43 A questo riguardo, occorre osservare che il sistema delle commissioni è un sistema di compensazioni che si inserisce nel quadro della ripartizione della clientela e che la predisposizione dei PDC è un elemento essenziale della ripartizione della clientela quando i clienti vogliono ricevere offerte da diversi partecipanti all’intesa. 44 Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], gli accordi relativi alle commissioni e ai PDC riguardavano i prezzi.

Per quanto riguarda le commissioni, il loro numero e il loro livello erano stabiliti in anticipo, prima che le imprese di traslochi presentassero ai clienti i loro preventivi.

Anche ammesso, come afferma la [OSCURATO:PERSONA], che i relativi importi non si sommassero direttamente al prezzo del trasloco, è inevitabile che essi dovessero figurare nei calcoli delle imprese e rincarare i loro servizi.

Per quanto concerne i preventivi, il prezzo indicato nel preventivo «falso» era determinato dalla società che ne aveva fatto domanda ed accettato dalla società che predisponeva il PDC, il che consentiva alla prima di fissare il suo prezzo ad un livello più elevato di quello risultante dal libero gioco della concorrenza, prossimo al prezzo «falso» convenuto di comune accordo.

Al punto 233 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato siffatto effetto sui prezzi della pratica dei PDC (v. precedente punto 14). 45 Entrambe le pratiche, come anche l’accordo scritto sui prezzi, perseguivano un obiettivo comune, ossia quello di restringere il gioco della concorrenza tra i partecipanti all’intesa, fissando un livello di prezzo più elevato di quello che sarebbe esistito in assenza degli accordi.

Le commissioni versate ai concorrenti che non ottenevano il contratto costituivano un forte incentivo per astenersi dal proporre un prezzo competitivo e, scambiandosi informazioni sui loro preventivi nel quadro dei PDC, i partecipanti all’intesa hanno ristretto la concorrenza mediante i prezzi.

Inoltre, l’accordo sui PDC consentiva ai partecipanti di mantenere i prezzi ad un livello superiore a quello che avrebbero praticato senza il medesimo. 46 Con riguardo agli argomenti secondo i quali i PDC venivano presentati solo quando il cliente aveva già fatto la sua scelta, occorre sottolineare che la persona in contatto con il fornitore, ad esempio l’agente della [OSCURATO:PERSONA], non è il vero cliente delle imprese di traslochi.

Di fatto, spetta all’impresa o all’istituzione che paga il trasloco selezionare una società di traslochi.

Numerose imprese e istituzioni pubbliche richiedono la presentazione di varie offerte proprio per riservarsi una possibilità di scelta. – Sul contributo intenzionale della [OSCURATO:PERSONA] al piano complessivo 47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contributo della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, non è contestato che essa ha partecipato a due delle tre pratiche descritte nella [OSCURATO:PERSONA], ossia l’accordo sulle commissioni e quello sui PDC. 48 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato all’accordo scritto sui prezzi.

Orbene, se è vero che un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione con comportamenti ad essa propri può anche essere considerata responsabile per comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione, ciò vale solo per il periodo della sua partecipazione a siffatta infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 83).

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata responsabile di comportamenti cessati più di cinque anni prima della sua adesione all’intesa. 49 Tuttavia, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato una violazione dell’art. 81, n. 1, CE da parte della [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 10 settembre 2003, periodo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a tutte le manifestazioni dell’intesa.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente tenuto conto del fatto che essa ha partecipato all’intesa solo dal 1997. 50 Inoltre, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali gli accordi sulle commissioni e i PDC non erano applicati simultaneamente e i meccanismi vertenti sulle commissioni sono stati sporadici, sono prive di pertinenza atteso che, contrariamente a quanto asserito da tale ricorrente, queste pratiche perseguivano entrambe uno stesso obiettivo. – [OSCURATO:PERSONA] conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei comportamenti illeciti 51 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’intesa, occorre rilevare che, nel corso della sua partecipazione, non ci sono state riunioni anticoncorrenziali.

Tuttavia, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai assistito a siffatte riunioni non è determinante, in quanto il funzionamento dell’intesa mostra che i suoi membri non dovevano necessariamente partecipare alle riunioni per essere informati degli accordi sulle commissioni o sui PDC o per prendervi parte.

Gli accordi erano generalmente conclusi per telefono, per posta elettronica e/o per telefax. 52 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] doveva necessariamente essere a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, atteso che la pratica delle commissioni e dei PDC si fondava su una cooperazione reciproca con partner che si alternavano in ciascuna occasione.

Infatti, questo sistema poggiava sul principio «do ut des», per cui ciascuna impresa che pagava una commissione o emetteva un PDC si aspettava, in futuro, di potersi avvalere a sua volta di questo sistema e di ottenere commissioni o PDC.

Pertanto, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], detti meccanismi non erano sporadici, ma presentavano un nesso di complementarità. 53 L’allegazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa non conosceva gli accordi scritti e non sapeva della pratica delle commissioni prima del 1997, è priva di pertinenza, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene la [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione soltanto con decorrenza da tale data.

Al più tardi nel 1997, quando ha accettato la sua prima commissione, la [OSCURATO:PERSONA] ha appreso che non tutte le imprese esercitavano le loro attività in condizioni normali di concorrenza.

Essa conosceva dunque i comportamenti illeciti, nonché l’obiettivo anticoncorrenziale perseguito dalle altre imprese.

Ciò premesso, non è credibile che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza della pratica dei PDC solo nel 2002. 54 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’intesa. 55 Da quanto precede risulta che correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte all’infrazione unica e continuata descritta nella [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto.

2. Sul secondo motivo, relativo al calcolo del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 56 Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il valore delle vendite preso in considerazione per calcolare l’ammontare di base dell’ammenda. 57 In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per calcolare il valore delle vendite pertinente della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, può essere preso in considerazione solo il valore delle vendite risultante dai traslochi che sono stati realmente oggetto delle pratiche illecite – e non il fatturato complessivo realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato belga dei traslochi internazionali. 58 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il valore delle vendite pertinente non comprende il fatturato realizzato sui traslochi di privati, vale a dire di persone fisiche che devono sopportare personalmente le spese del loro trasloco.

Sarebbe pacifico che, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], sia le commissioni sia i PDC non sono mai stati convenuti o applicati a traslochi di privati. [OSCURATO:PERSONA] spiega che, al punto 528 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di non includere i servizi di traslochi militari nel valore delle vendite della Gosselin, in quanto questi non erano interessati dall’infrazione.

Pertanto, neppure le vendite generate da traslochi di privati potrebbero essere prese in considerazione al fine di calcolare il valore delle vendite pertinente della [OSCURATO:PERSONA]. 59 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale 60 [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione il calcolo del valore delle vendite pertinente e sostiene, in subordine, che tale valore non dovrebbe comprendere il fatturato realizzato sui traslochi pagati da soggetti privati.

Sul valore delle vendite pertinente 61 Per quanto concerne il valore delle vendite da prendere in considerazione per calcolare l’importo di base dell’ammenda, contestato nella prima parte del motivo, il punto 13 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue: «Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa (…)». 62 Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], da tale disposizione non discende che soltanto il valore delle vendite risultante dai traslochi che sono stati realmente oggetto delle pratiche illecite può essere preso in considerazione per calcolare il valore delle vendite pertinente. 63 Infatti, il disposto del punto 13 degli orientamenti del 2006 fa riferimento alle «vendite [alle quali] l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce» e non alle «vendite oggetto dell’infrazione».

La formulazione del punto 13 si riferisce dunque alle vendite realizzate sul mercato rilevante.

Ciò risulta del resto molto chiaramente dalla versione tedesca del punto 6 degli orientamenti del 2006, che si riferisce all’«Umsatz auf den vom Verstoß betroffenen Märkten» (vendite realizzate sui mercati interessati dall’infrazione).

A fortiori, il punto 13 non si riferisce soltanto ai casi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di prove documentali dell’infrazione. 64 Siffatta interpretazione è confortata dall’obiettivo perseguito dalle norme comunitarie sulla concorrenza.

Infatti, l’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe che, per determinare l’importo di base delle ammende da infliggersi nelle cause relative ad intese, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a stabilire in ciascun caso quali siano le singole vendite oggetto dell’intesa.

Siffatto obbligo non è mai stato imposto dai giudici dell’Unione e nulla indica che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di imporselo negli orientamenti del 2006. 65 Inoltre, è inevitabile, nelle cause vertenti su intese, che sono per natura segrete, che determinati documenti attestanti ciascuna delle manifestazioni delle pratiche anticoncorrenziali non vengano scoperti.

Nella fattispecie, sarebbe effettivamente impossibile trovare elementi relativi a ciascuno dei traslochi effettuati. [OSCURATO:PERSONA] conferma infatti nell’atto di ricorso che i « [PDC] e le commissioni non erano catalogati nei sistemi della ricorrente, di modo che solo le persone incaricate della pratica erano in grado di trovarli». 66 Infine, da una giurisprudenza costante emerge che la quota di fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione è di natura tale da fornire un’indicazione corretta dell’entità della medesima sul mercato interessato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 121).

In particolare, il fatturato realizzato coi prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima per il normale gioco della concorrenza (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑151/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑629, punto 643, e 8 luglio 2008, causa T‑50/03, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 84).

Tale principio è stato ripreso negli orientamenti del 2006. 67 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare che, contrariamente alla fattispecie, nella causa «Carglass» (Caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 25 luglio 2009 (GU C 173, pag. 13), la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato vendite pertinenti ai fini del calcolo dell’ammenda solo le vendite dei fornitori di vetro ai costruttori di automobili per le quali esistevano prove dirette dell’intesa.

Tuttavia, occorre osservare che, al punto 663 della decisione «Carglass», la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul principio secondo il quale il fatto che non siano disponibili prove specifiche per ciascuna discussione vertente sui «clienti abituali di veicoli» non limita la determinazione del valore delle vendite ai soli clienti per i quali siano disponibili prove dirette, atteso che le pratiche collusive sono, per loro natura, accordi segreti e che le prove nella maggior parte dei casi, se non nella loro totalità, resteranno incomplete.

Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente precisato tale principio ai punti 664‑667 di questa decisione, è giocoforza constatare che lo ha fatto unicamente per due periodi eccezionali all’inizio e alla fine del periodo d’infrazione, in quanto presumeva che, in tali periodi, i fornitori di vetro per automobili avessero modificato le loro offerte soltanto per una selezione di grandi clienti.

Pertanto, l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale decisione non è contrario a quello applicato nella

[OSCURATO:PERSONA].

68 Inoltre, da una giurisprudenza costante emerge che decisioni concernenti altre cause rivestono un carattere meramente indicativo per quanto riguarda l’eventuale esistenza di una discriminazione, atteso che non è verosimile che le circostanze ad esse proprie, come i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi interessati, siano identiche (sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4405, punto 60).

Alla luce delle circostanze enunciate ai punti 664-667 della decisione «Carglass», la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi sufficienti per concludere che nella fattispecie siffatte condizioni erano soddisfatte. 69 Conseguentemente, il primo capo del presente motivo dev’essere respinto.

Sui traslochi pagati da privati 70 Per quanto concerne l’argomento dedotto in subordine, secondo il quale il valore pertinente delle vendite non dovrebbe comprendere il fatturato realizzato sui traslochi di privati, ossia non a carico di un terzo, occorre osservare che per traslochi di questo tipo non venivano mai predisposti PDC, in quanto un privato non avrebbe mai accettato di ricevere vari preventivi da una sola impresa di traslochi.

I PDC sono stati utilizzati solo per i traslochi per i quali il datore di lavoro della persona che traslocava chiedeva di ottenere preventivi da parte di almeno un altro traslocatore come condizione alla presa a carico delle spese di trasloco. 71 Orbene, dal punto 537 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che taluni degli altri destinatari di tale decisione sembrano aver acconsentito a versare commissioni per traslochi internazionali pagati da privati.

Pertanto, contrariamente ai traslochi militari per i quali la Gosselin interveniva come subappaltatore di traslocatori americani, non si può escludere che taluni traslochi privati siano stati oggetto dell’infrazione unica in discussione.

Infatti, la differenza cruciale tra i traslochi militari e i traslochi di privati è che per i traslochi militari i partecipanti all’intesa non conducevano essi stessi le trattative commerciali e non avevano dunque alcuna influenza sul contratto principale.

Siffatta garanzia strutturale, che esclude ogni potenziale incidenza, non esiste nel caso dei traslochi privati.

Da ciò consegue che, escludendo una categoria di traslochi ma non l’altra, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento. 72 È vero che, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che siano state convenute o applicate commissioni a traslochi pagati da soggetti privati.

Tuttavia, accettare questo argomento significherebbe obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad includere nel valore delle vendite pertinente soltanto le singole vendite che sono state oggetto dell’intesa e per le quali dispone di prove documentali.

Orbene, l’esistenza di siffatto obbligo è già stata esclusa nel quadro dell’esame della prima parte del presente motivo. 73 Conseguentemente, il secondo motivo deve essere respinto.

3. Sul terzo motivo, vertente sull’applicazione di una percentuale del 17% al valore delle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’importo di base dell’ammenda inflittale. 74 Questo motivo si articola in quattro parti.

Le prime due parti vertono, rispettivamente, su una violazione dell’obbligo di determinare l’importo dell’ammenda sulla base del ruolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione e su una violazione del principio della parità di trattamento.

Con la terza parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la fissazione della percentuale al 17% viola il principio di proporzionalità.

La quarta parte di questo motivo verte su un difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 75 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, secondo una giurisprudenza costante, un’ammenda deve riflettere fedelmente la gravità dell’infrazione effettivamente commessa da ciascuna impresa (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑497, punto 280; 26 aprile 2007, cause T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑947, punto 429, e 12 settembre 2007, causa T‑36/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-110, punti 207 e 209).

Nella fattispecie, diverse circostanze specifiche o insolite avrebbero dovuto essere prese in considerazione per valutare il livello di gravità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente, essa prima del 2002 non avrebbe emesso o chiesto alcun PDC e non avrebbe mai preso parte agli accordi scritti che fissavano i prezzi e le altre condizioni per la prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque stabilito il ruolo individuale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle pratiche oggetto della [OSCURATO:PERSONA].

A causa di siffatta erronea valutazione, la proporzione del valore delle vendite considerata (17 %), e dunque l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero manifestamente eccessive. 76 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, rispetto agli accordi generali scritti sui prezzi che sono stati conclusi tra taluni degli altri destinatari della [OSCURATO:PERSONA], la natura dell’infrazione da essa commessa era radicalmente diversa e nettamente meno grave.

Applicando la stessa proporzione del valore delle vendite (17 %) per calcolare sia l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sia quelle inflitte agli altri destinatari della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto violato il suo obbligo di fissare l’importo delle ammende senza discriminazione. 77 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto di prendere in considerazione il 17% del valore delle vendite conduce inevitabilmente ad un importo dell’ammenda che, sotto diversi profili, è manifestamente sproporzionato al grado effettivo di gravità del suo comportamento, ossia alla sua responsabilità reale, nonché alla gravità limitata e alla lieve incidenza economica dell’infrazione da essa commessa. 78 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che la [OSCURATO:PERSONA] non indica la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato a tutti gli elementi dell’infrazione.

La motivazione relativa alla fissazione della percentuale del valore delle vendite sarebbe insufficiente e contraddittoria. 79 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa avesse la facoltà di fissare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la medesima proporzione del valore delle vendite del 17% applicata agli altri partecipanti all’intesa, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato ad un’infrazione unica e continuata, idonea ad essere qualificata come infrazione molto grave all’art. 81 CE.

Il ruolo individuale di un’impresa in un’infrazione non sarebbe preso in considerazione nella valutazione della gravità della medesima, bensì nell’adeguamento dell’ammenda, al fine di tenere conto di circostanze attenuanti e/o aggravanti.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere di aver assolto il suo obbligo di motivazione in quanto nella [OSCURATO:PERSONA] ha indicato gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione commessa.

Giudizio del Tribunale 80 Nell’ambito di questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, l’applicazione, in sede di valutazione della gravità dell’infrazione, di una percentuale unica del 17% a tutte le imprese in causa.

A questo riguardo occorre distinguere, segnatamente, due problematiche diverse, ossia, da una parte, la questione se il trattamento riservato a quest’ultima fosse appropriato rispetto a quello riservato agli altri partecipanti all’intesa (prima e seconda parte) e, dall’altra, la questione se, considerata isolatamente, la percentuale applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse proporzionata al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] (terza parte).

Sull’obbligo di determinare l’importo di base dell’ammenda in funzione del ruolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] 81 Per quanto riguarda le prime due parti del motivo, che vanno trattate congiuntamente perché strettamente connesse, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale il principio di non discriminazione o della parità di trattamento, che si annovera tra i principi fondamentali del diritto comunitario, vieta non soltanto che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, ma anche che situazioni diverse siano trattate allo stesso modo, a meno che siffatti trattamenti non siano oggettivamente giustificati (v., in questo senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986, causa 91/85, Christ-Clemen e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2853, punto 10, e 28 giugno 1990, causa C‑174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2681, punto 25, e la giurisprudenza ivi citata). 82 Orbene, è giocoforza constatare che, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] effettivamente non ha trattato in modo diverso i partecipanti nella scelta della proporzione del valore delle vendite considerato, ma ha applicato una percentuale uniforme del 17% a tutte le imprese di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale approccio con il fatto che si trattava di un’infrazione unica e continuata. 83 Si pone dunque la questione se, alla luce della giurisprudenza richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] rinunciare ad applicare qualsiasi differenziazione tra i partecipanti all’infrazione e a prendere in considerazione le circostanze specifiche della fattispecie al fine di determinare la gravità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. 84 A questo riguardo, discende da una giurisprudenza consolidata che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 623, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 150).

Questa conclusione costituisce la conseguenza logica del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑62/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5057, punto 119). 85 Inoltre, da numerose sentenze della Corte e del Tribunale discende che la gravità dell’infrazione dev’essere oggetto di valutazione individuale che tenga conto di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 66 supra, punto 106, e 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4411, punto 33, e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2917, punti 83 e segg.).

Allo stesso modo, la Corte ha giudicato che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui aveva partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 90, e Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 429, e la giurisprudenza ivi citata). 86 Tuttavia, nella prassi giurisprudenziale del Tribunale, la valutazione delle circostanze individuali è effettuata non nell’ambito dell’accertamento della gravità dell’infrazione, vale a dire all’atto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2661, punti 100 e segg., confermata in sede d’impugnazione con sentenza della Corte 12 novembre 2009, causa C‑554/98 P, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta).

Pertanto, anche se nei passi delle sentenze BASF/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, citate dalla [OSCURATO:PERSONA], viene menzionato il termine «gravità», esso non attiene alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda, ma, di fatto, alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a tenere conto, rispettivamente, del ruolo di leader come circostanza aggravante (sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 280), e di un ruolo minore, più prossimo a quello di mediatore, come circostanza attenuante (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 214). 87 Tale giurisprudenza è tuttavia conforme alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 84 e

85. Infatti, in queste sentenze, il termine «gravità» è stato utilizzato in modo generale per descrivere l’intensità dell’infrazione, e non nel senso tecnico degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era libera di prendere in considerazione taluni aspetti della «gravità», ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, nell’ambito delle circostanze attenuanti ed aggravanti e non nel quadro della «gravità» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende. 88 Ciò avviene, in particolare, per la valutazione della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica e continuata commessa da diverse imprese.

A questo riguardo, la Corte ha confermato, relativamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3, in prosieguo: «gli orientamenti del 1998»), che la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese considerate dev’essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], punto 86 supra, punto 27).

Nell’ipotesi di un’infrazione unica e continuata, la nozione di «infrazione», come utilizzata negli orientamenti del 1998, si riferisce dunque all’infrazione globale che coinvolge diverse imprese e la «gravità» di tale infrazione unica è la medesima per tutti i partecipanti. 89 La sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], punto 86 supra, riguarda tuttavia gli orientamenti del 1998.

Gli orientamenti del 2006 hanno comportato un cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende.

In primo luogo, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («meno grave», «grave» e «molto grave»).

Il sistema attuale, che prevede una forcella compresa tra lo 0% e il 30%, consentirebbe una differenziazione più precisa in funzione della gravità delle infrazioni. 90 In secondo luogo, gli importi forfettari sono stati aboliti.

Adesso l’importo di base è calcolato sulla base del valore delle vendite, realizzate da ciascuna impresa individuale, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione.

Siffatta nuova metodologia consente dunque di tenere conto più facilmente dell’entità della partecipazione individuale di ciascuna impresa all’infrazione, nel quadro della valutazione della gravità della medesima.

Essa consente anche di tenere conto di un’eventuale diminuzione della gravità di un’infrazione unica nel corso del tempo. 91 In terzo luogo, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella sua prassi decisionale, essa non applica più necessariamente una percentuale unica a tutti i partecipanti ad un’infrazione del genere.

Infatti, nelle decisioni 1° ottobre 2008, C(2008) 5476, «[OSCURATO:PERSONA] waxes», relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/C.39.181 – Cere per candele), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 dicembre 2009 (GU C 295, pag. 17), e 11 novembre 2009, C(2009) 8682, «[OSCURATO:PERSONA] stabilisers», relativa ad un procedimento d’applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/38.589 – Stabilizzatori termici), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 novembre 2010 (GU C 307, pag. 9), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato percentuali diverse alle diverse categorie di partecipanti alle intese in questione, in funzione della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione.

In particolare, in quest’ultimo caso, è stata applicata una percentuale più elevata per le imprese che avevano partecipato non solo ad una fissazione dei prezzi, ma anche ad una suddivisione della clientela e/o del mercato. 92 Tuttavia, la nuova metodologia non impone un siffatto approccio.

Se la giurisprudenza citata ai precedenti punti 84 e 85 indica che devono essere prese in considerazione la gravità relativa della partecipazione all’infrazione e le circostanze particolari della fattispecie, resta consentito alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione degli orientamenti del 2006, procedere a siffatta presa in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione o nell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti.

Nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti quest’ultimo approccio, la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti deve tuttavia consentire di tenere conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica, nonché di un’eventuale variazione di tale gravità nel corso del tempo. 93 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato una percentuale unica del 17% per tutte le imprese di cui trattasi.

Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la gravità relativa della sua partecipazione è meno importante di quella di altre imprese implicate e che avrebbero dovuto essere prese in considerazione diverse circostanze specifiche o insolite, il suo argomento svolto a sostegno di tale affermazione sarà dunque esaminato nell’ambito degli addebiti relativi alla valutazione errata delle circostanze attenuanti ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a tutti gli elementi del cartello praticati nel periodo della sua partecipazione all’intesa e fa valere soltanto una minore intensità della sua implicazione.

Pertanto, occorre respingere la prima e la seconda parte del presente motivo e tenere conto degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame del sesto motivo (punti 125 e segg., infra). [OSCURATO:PERSONA] presunta violazione del principio di proporzionalità 94 Per quanto concerne la presunta violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale considera che, presa isolatamente, una percentuale del 17% non è sproporzionata rispetto alla responsabilità reale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione, che è consistita, in particolare, nella ripartizione del mercato e nella manipolazione della procedura ricorrendo alla presentazione di offerte.

Il punto 23 degli orientamenti del 2006 indica chiaramente che la proporzione da applicare per gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato si situerà generalmente «sui valori più alti previsti». [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata ad infliggere una percentuale del 17%, che si situa nella parte inferiore dei «valori più alti previsti».

Sul presunto difetto di motivazione 95 Per quanto concerne la quarta parte del presente motivo, è giocoforza constatare che la motivazione relativa alla fissazione dell’importo di base dell’ammenda effettivamente non è molto dettagliata.

Tuttavia, la Corte ha stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] adempie il suo obbligo di motivazione quando, nella sua [OSCURATO:PERSONA], precisa gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione commessa, senza essere tenuta ad inserirvi una spiegazione più dettagliata ovvero i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda (v. sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1181, punto 252, e giurisprudenza ivi citata). 96 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], al punto 542 della [OSCURATO:PERSONA], ha indicato i motivi che l’avevano condotta a concludere per la natura molto grave dell’infrazione, vale a dire la natura stessa delle restrizioni manifeste alla concorrenza che erano state constatate.

Inoltre, essa, nel medesimo punto, ha chiarito il motivo per cui non aveva esaminato l’estensione geografica e l’impatto dell’infrazione, facendo riferimento alla giurisprudenza in base alla quale, in caso di restrizioni flagranti, l’infrazione può essere qualificata come molto grave senza che sia necessario che simili comportamenti siano caratterizzati da un’estensione geografica o da un impatto particolare (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punti 84 e 85, e 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3033, punti 178 e 179).

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], alla luce di detta giurisprudenza, ha sufficientemente motivato la qualificazione dell’infrazione come «molto grave». 97 Tuttavia, in primo luogo, è auspicabile che la [OSCURATO:PERSONA] rafforzi la motivazione relativa al calcolo delle ammende per consentire alle imprese di conoscere dettagliatamente la modalità di calcolo dell’ammenda loro inflitta.

In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell’azione amministrativa e agevolare l’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell’ammenda irrogata (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9641, punto 46). 98 In secondo luogo, va rilevato che la giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferisce agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), e che essa risale al periodo precedente l’adozione degli orientamenti.

Gli orientamenti del 2006, tuttavia, hanno comportato un cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende.

In particolare, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («meno grave», «grave» e «molto grave») ed è stata introdotta una forcella compresa tra lo 0% e il 30% per consentire una differenziazione più precisa.

Inoltre, l’importo di base dell’ammenda è ormai «legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione» (punto 19 degli orientamenti del 2006).

Come regola generale, «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite» (punto 21).

Quanto agli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione, che «[p]er la loro stessa natura (...) costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza», la proporzione del valore delle vendite considerata va situata generalmente «sui valori più alti previsti» (punto 23). 99 Ciò considerato, in linea di principio la [OSCURATO:PERSONA] non può più limitarsi a motivare unicamente la qualificazione di un’infrazione come «molto grave» e non la scelta della proporzione delle vendite presa in considerazione.

Infatti, come sopra indicato, il corollario del potere discrezionale di cui si avvale la [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende è un obbligo di motivazione che consenta al singolo di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. 100 Nella fattispecie, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 543 della [OSCURATO:PERSONA], ha fissato questa percentuale ad un livello appena più elevato della metà di detta forcella, vale a dire al 17%, motivando la propria scelta solamente con la natura «molto grave» dell’infrazione.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito più dettagliatamente in che modo la qualificazione dell’infrazione come «molto grave» l’abbia indotta a fissare la percentuale al 17% e non ad una proporzione nettamente maggiore, «sui valori più alti previsti».

Detta motivazione può essere sufficiente soltanto nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] applichi un tasso molto prossimo al limite inferiore della forcella previsto per le restrizioni più gravi, che, inoltre, è molto favorevole alla ricorrente.

Infatti, in questo caso, non è necessaria una motivazione addizionale che vada oltre la motivazione inerente agli orientamenti.

Per contro, se avesse voluto applicare una percentuale più elevata, avrebbe dovuto fornire una motivazione più dettagliata, come ha fatto nelle decisioni «Carglass» (punti 669-678), «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» (punti 641-653). 101 Per quanto concerne la motivazione relativa alla fissazione della percentuale non differenziata al 17%, si può desumere dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul principio che la constatazione di un’infrazione unica e continua giustifica l’applicazione di una percentuale unica.

Detta constatazione è sufficientemente motivata e fondata (v. precedenti punti 39 e segg.). 102 Pertanto, la quarta parte del motivo dev’essere respinta. 103 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo nel suo complesso.

4. Sul quarto motivo, relativo alla mancanza di fondamento della moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 104 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto 24 degli orientamenti del 2006, che prevede la moltiplicazione sistematica dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione da parte di un’impresa, conferisce alla presunta durata dell’infrazione una portata sproporzionata rispetto agli altri fattori rilevanti, e segnatamente alla gravità dell’infrazione.

Siffatta disposizione non terrebbe dunque adeguatamente conto dell’esigenza che l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa sia adeguato al singolo caso e prevederebbe una formula di calcolo dell’ammenda che attribuisce un’importanza manifestamente sproporzionata alla durata dell’infrazione. 105 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di applicare un coefficiente di moltiplicazione che non superi il due.

In ogni caso, se il Tribunale confermasse una moltiplicazione per sette, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nel suo caso, la proporzione del valore delle vendite deve essere ricondotta per i primi cinque anni (dal 1997 al 2001) ad una percentuale massima del 5%, in quanto essa non avrebbe partecipato ai PDC nel corso di questi anni, e per gli ultimi due anni (vale a dire il 2002 e il 2003) ad una percentuale massima del 12%. 106 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di queste conclusioni.

Giudizio del Tribunale 107 Anche se la [OSCURATO:PERSONA] invoca una «mancanza di fondamento» con riguardo alla moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, essa non contesta che siffatta metodologia è fondata sul disposto degli orientamenti del 2006.

Pertanto, il presente motivo verte piuttosto sul difetto di proporzionalità del punto 24 degli orientamenti del 2006, ove si prevede siffatta moltiplicazione. 108 A questo riguardo, l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 si limita ad indicare che, «(p)er determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata», senza tuttavia precisare concretamente in che modo occorra tenere conto della durata.

Tale disposizione generale è stata precisata nei diversi orientamenti per il calcolo delle ammende.

Più specificamente, gli orientamenti del 1998 prevedevano, per le infrazioni di lunga durata (generalmente oltre i cinque anni) un aumento dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione del 10% per ciascun anno.

Per contro, la moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, prevista negli orientamenti del 2006, equivale ad un aumento dell’importo del 100% all’anno. 109 Siffatto approccio rappresenta un cambiamento fondamentale di metodologia per quanto concerne la presa in considerazione della durata dell’intesa.

L’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 tuttavia non osta a siffatta evoluzione.

È vero che la versione francese della disposizione sembra attribuire un ruolo secondario alla durata rispetto alla gravità ai fini della determinazione dell’importo delle ammende.

Per contro, altre versioni linguistiche, come quella inglese [«(…) regard shall be had both to the gravity and to the duration of the infringement»] e quella tedesca [«(…) ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren Dauer zu berücksichtigen»], indicano che tale disposizione attribuisce lo stesso peso alla gravità e alla durata dell’infrazione. 110 Per quanto riguarda le domande in subordine, è sufficiente constatare che, sebbene in passato la [OSCURATO:PERSONA] abbia talvolta tenuto conto dell’evoluzione nel tempo di un’infrazione in sede di aumento dell’importo dell’ammenda in ragione della durata, nessuna disposizione degli orientamenti del 2006 la obbliga ad applicare in tal caso un coefficiente di moltiplicazione non superiore a due o a ridurre la percentuale del valore delle vendite applicata in ragione della gravità.

Il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito, che non si possa concedere la riduzione oggetto della prima domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Con riguardo alla seconda domanda, essa verrà esaminata ai successivi punti 125 e segg. 111 Fatto salvo quest’ultimo punto, il quarto motivo dev’essere respinto.

5. Sul quinto motivo, relativo ad una mancanza di fondamento per l’imposizione di un importo supplementare 112 Nell’ambito di questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 113 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’inclusione di un importo supplementare in virtù del punto 25 degli orientamenti del 2006 viola il principio della parità di trattamento atteso che, a differenza di taluni altri destinatari della [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe concluso accordi sia di fissazione dei prezzi, sia di ripartizione del mercato.

Inoltre, le pratiche poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] non rientrerebbero nelle categorie di infrazione che possono giustificare l’inclusione di un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda. 114 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in considerazione del limitato grado di gravità dell’infrazione da essa commessa, la [OSCURATO:PERSONA] viola il principio di proporzionalità fissando l’importo supplementare al 17% del valore delle vendite. 115 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’imposizione di un importo supplementare del 17% era giustificata.

Giudizio del Tribunale 116 [OSCURATO:PERSONA] invoca una violazione del principio della parità di trattamento (prima parte) e del principio di proporzionalità (seconda parte) per quanto concerne il calcolo dell’importo supplementare.

A questo riguardo, il punto 25 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue: «[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione». 117 Per quanto concerne la prima parte del motivo, occorre osservare che il principio della parità di trattamento non è stato violato, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato lo stesso importo supplementare a tutti i destinatari della [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che hanno tutti partecipato all’infrazione unica e continuata che comprendeva la fissazione dei prezzi e/o la ripartizione del mercato.

Il disposto del punto 25 degli orientamenti del 2006 («inserirà», «inclura», «will include» e «fügt hinzu») mostra del resto che, per quanto riguarda le violazioni flagranti, l’imposizione di un importo supplementare è un’operazione automatica, che non presuppone la presenza di altri fattori.

Per il resto, si deve rinviare ai precedenti punti 81 e segg., in quanto il ragionamento ivi esposto si applica, mutatis mutandis, all’imposizione di un importo supplementare. 118 Con riguardo alla seconda parte del motivo, occorre rinviare al precedente punto 94, dove il Tribunale ha dichiarato che, presa isolatamente, una percentuale del 17% era proporzionata alla responsabilità reale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione.

Considerazioni analoghe si applicano all’importo supplementare, anch’esso fissato al 17%.

Inoltre, il Tribunale considera una percentuale del 17% appropriata al fine di garantire un adeguato effetto dissuasivo.

Il fatto che, per quanto concerne l’importo supplementare, la forcella prevista dagli orientamenti del 2006 vada dal 15 al 25% e non dallo 0 al 30% è privo di effetto a questo riguardo. 119 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto.

6. Sul sesto motivo, relativo all’esistenza di circostanze attenuanti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 120 La ricorrente fa valere che esistono diverse circostanze attenuanti che giustificano che, in virtù dei punti 20 e 29 degli orientamenti del 2006, la sua ammenda sia sostanzialmente ridotta.

La partecipazione limitata dell’impresa all’infrazione costituirebbe una siffatta circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nella fattispecie, essa non ha partecipato attivamente alla conclusione di accordi anticoncorrenziali, che non ha mai assistito ad una riunione il cui oggetto fosse quello di restringere la concorrenza, che non ha mai partecipato agli elementi più gravi dell’infrazione, vale a dire gli accordi scritti di fissazione dei prezzi e gli accordi sulle commissioni stipulati per traslochi di uffici, che non ha acconsentito a commissioni o emesso o richiesto PDC se non occasionalmente e in casi specifici, e per un numero molto limitato di clienti e di traslochi, e che non ha emesso o richiesto alcun PDC prima del 2002.

Ciononostante, il carattere limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione non sarebbe affatto stato preso in considerazione – né in sede di valutazione della gravità o della durata dell’infrazione né al fine dell’esame delle circostanze attenuanti. 121 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che diversi PDC sono stati chiesti da agenti della [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero chiaramente che i PDC erano ampiamente noti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] a tutti i livelli della gerarchia e addirittura richiesti da costoro. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe negare la sua responsabilità con riguardo alle pratiche dei PDC che sarebbero state utilizzate con il benestare, o su domanda, dei suoi propri agenti. 122 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono privi di rilevanza, inoperanti e/o ingannevoli.

Segnatamente, essa non ritiene che gli accordi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato siano meno gravi degli accordi scritti sui prezzi.

Giudizio del Tribunale 123 [OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanza attenuante.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esistono diverse circostanze che contraddistinguono l’infrazione che ha commesso da quella commessa da altre imprese interessate, che dimostrano il carattere limitato della sua partecipazione o che sono legate al comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] partecipazione alla stipula di accordi anticoncorrenziali 124 In primo luogo, con riguardo all’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato attivamente alla stipula degli accordi anticoncorrenziali di cui trattasi, occorre rilevare che la sua prima partecipazione documentata all’attuazione dell’accordo sulle commissioni risale effettivamente al 1997, mentre siffatte pratiche sono state introdotte negli anni ’80.

Tuttavia, questo elemento è pertinente solo nel quadro della questione se un’impresa abbia svolto un ruolo di capofila o di istigatore, ruolo che può essere considerato come circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli orientamenti del 2006.

Per contro, il fatto di non aver partecipato attivamente alla predisposizione degli accordi anticoncorrenziali di cui trattasi non costituisce, in sé, una circostanza attenuante.

Sul presunto carattere limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione 125 In secondo luogo, con riguardo al presunto carattere molto limitato della sua partecipazione all’infrazione, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato agli accordi scritti di fissazione dei prezzi, alle riunioni con oggetto anticoncorrenziale, alla fissazione ad hoc dei prezzi per un determinato trasloco e agli accordi sulle commissioni conclusi per traslochi di uffici.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte alle pratiche dei PDC solo tra il febbraio 2002 e il settembre 2003. 126 A questo riguardo, occorre osservare che, in forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti del 2006, al fine di beneficiare di una riduzione dell’ammenda a causa di circostanze attenuanti, l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale» e «dimostrare altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato».

Ebbene, tali condizioni non sono soddisfatte nella fattispecie. 127 Tuttavia, l’uso del termine «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è tassativo.

Inoltre, come è stato constatato nell’ambito del terzo motivo, le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione, almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti.

Infatti, tale obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere personale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 84).

I soli criteri enunciati al terzo trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità.

Di conseguenza, occorre valutare le circostanze particolari della fattispecie. 128 A questo proposito, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi si è evoluta nel tempo.

Gli accordi scritti sono stati applicati nella prima fase dell’infrazione, dal 1984 sino all’inizio degli anni ’90, e sono stati successivamente abbandonati.

La seconda fase dell’infrazione si caratterizza con il ricorso ai PDC e alle commissioni.

Di conseguenza, la proporzione del valore delle vendite da considerare in forza del punto 19 degli orientamenti del 2006 potrebbe, in linea di principio, essere modulata nel tempo.

Tale circostanza potrebbe anche giustificare una riduzione dell’ammenda in ragione delle circostanze attenuanti. 129 Orbene, occorre considerare che i comportamenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato non rappresentano infrazioni meno gravi degli accordi scritti di fissazione dei prezzi o della fissazione ad hoc di prezzi per determinati traslochi.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche i PDC e le commissioni avevano avuto effetti sui prezzi (v. punto 44 supra).

Allo stesso modo, nelle circostanze della fattispecie, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato agli accordi sulle commissioni stipulati per traslochi di uffici e la mancata partecipazione al sistema relativo ai PDC prima del febbraio 2002 sono piuttosto insignificanti per valutare la gravità dell’infrazione.

La stessa cosa vale per la mancata partecipazione alle riunioni con oggetto anticoncorrenziale, dato che l’intesa ha funzionato mediante meccanismi che rendevano inutili siffatte riunioni. 130 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente fissare una percentuale unica per tutta la durata dell’infrazione unica e continuata e non tenere conto dell’evoluzione di detta infrazione nel tempo come circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA] presunta autorizzazione dei comportamenti 131 In terzo luogo, per quanto concerne l’argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe autorizzato o incoraggiato la pratica dei PDC, occorre constatare che il punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006 prevede che «[l’] importo di base può essere diminuito (…) se il comportamento anticoncorrenziale dell’impresa è stato autorizzato o incoraggiato da pubbliche autorità o da testi di legge». 132 Orbene, il fascicolo non comporta alcun elemento che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto istituzione, ha autorizzato, incoraggiato o richiesto PDC.

Di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse ad incoraggiare o tollerare il sistema dei PDC, in quanto pregiudicava i suoi interessi.

Il fatto che taluni funzionari abbiano richiesto PDC per un trasloco in definitiva rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] non significherebbe che l’istituzione avesse conoscenza di tale pratica, né che vi avesse preso parte, atteso che occorre distinguere tra gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come istituzione. 133 Ammesso che un agente di un’istituzione abbia richiesto dei PDC, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che siffatte domande non potevano essere formulate in nome o su richiesta delle istituzioni, essendo manifestamente contrarie ai loro interessi finanziari.

Infatti, l’obbligo di fornire due o tre preventivi era diretto proprio a garantire un minimo di concorrenza e ad evitare che una sola impresa di traslochi potesse determinare unilateralmente il prezzo di un trasloco. 134 Inoltre, la semplice conoscenza del comportamento anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006.

Infatti, un’asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento. 135 In ogni caso, va necessariamente rilevato che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardano soltanto i PDC.

Orbene, la pratica dei PDC è solo una delle componenti di un’infrazione unica e continuata.

Gli argomenti sollevati non possono dunque in alcun caso giustificare il pagamento di commissioni. 136 Da ciò consegue che questi argomenti, e pertanto il sesto motivo nella sua interezza, devono essere respinti.

7. Sul settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi alla mancanza di imputabilità al gruppo [OSCURATO:PERSONA] delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] 137 Con il suo settimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione del massimale del 10% previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, per il motivo che quest’ultima non sarebbe stata a conoscenza delle pratiche anticoncorrenziali della sua controllata.

Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] contesta, più in generale, la possibilità che gli vengano imputate infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 138 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere l’unica persona giuridica che può essere considerata responsabile del comportamento adottato da alcuni dei suoi dipendenti.

Tuttavia, l’importo dell’ammenda supererebbe di oltre il 60% il suo fatturato globale.

Né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero responsabili di siffatte pratiche.

Le sue società controllanti non sarebbero mai state a conoscenza degli accordi occasionali sulle commissioni e sui PDC e non avrebbero neppure avuto motivo di sospettarne l’esistenza.

Nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad imputare alle società controllanti della [OSCURATO:PERSONA] una parte dell’infrazione commessa da quest’ultima, essa sostiene tuttavia che, nelle circostanze specifiche della fattispecie, non è conforme al principio di proporzionalità fissare il massimale del 10% alla luce del fatturato consolidato dell’[OSCURATO:PERSONA]. 139 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la responsabilità solidale delle ricorrenti con il motivo che le tre società controllanti erano tutte in una posizione che consentiva loro di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la Corte e il Tribunale avrebbero sovente descritto l’entità del potere di esercitare un’influenza determinante in termini nettamente più ristretti di quelli impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 394 della [OSCURATO:PERSONA]. 140 In secondo luogo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] fa notare che una nozione troppo ristretta del potere delle società controllanti di esercitare un’influenza determinante sulle loro controllate comporta una presunzione di responsabilità pressoché assoluta.

Di fatto, la loro responsabilità diverrebbe una responsabilità oggettiva (strict liability).

Soltanto dei semplici investitori finanziari, senza interesse a determinare il comportamento strategico delle società nelle quali hanno investito, sfuggirebbero a siffatta responsabilità. 141 In terzo luogo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] considera che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di un’autonomia di gestione completa e che nessuna delle tre società controllanti era a conoscenza delle pratiche di cui si tratta.

Esse non avrebbero dunque omesso di conformarsi al loro dovere di diligenza. 142 In quarto luogo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di avere adottato un approccio «asimmetrico» con riguardo alla responsabilità delle società controllanti nella fattispecie.

Per il periodo precedente l’8 settembre 2000, essa avrebbe ritenuto responsabili due società controllanti intermedie della [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), ma non il sig.

E., il proprietario definitivo a capo di questo gruppo.

Per contro, per il periodo decorrente dall’8 settembre 2000, essa avrebbe constatato non solo la responsabilità di queste due società controllanti intermedie, ma anche quella dell’[OSCURATO:PERSONA], il nuovo proprietario della [OSCURATO:PERSONA].

Atteso che l’[OSCURATO:PERSONA] possiede l’intero capitale di queste due società controllanti intermedie, ciò implicherebbe che i suoi azionisti siano di fatto responsabili per la totalità dell’infrazione. 143 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale 144 Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 (prima parte) e il principio di proporzionalità (seconda parte), infliggendole un’ammenda il cui ammontare supera il 10% del suo fatturato.

Atteso che la fondatezza della prima parte dipende dalla questione se si possa prendere in considerazione il fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] per la determinazione del massimale del 10% previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, occorre esaminare congiuntamente questa censura e il primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’impossibilità d’imputare le infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ai membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Sull’imputazione delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ai membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA] 145 Le regole di concorrenza dell’Unione riconoscono che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e 133, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4071, punto 290).

Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può dunque essere imputato ad un’altra allorché essa non decida in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma applichi, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di esse intercorrenti (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 117). 146 Si pone dunque la questione di sapere quando un’impresa non determina il suo comportamento sul mercato in modo autonomo, ma applica essenzialmente le direttive impartitele dalla sua società controllante. 147 A questo riguardo, dalla giurisprudenza emerge che devono essere cumulativamente soddisfatte due condizioni: da un lato, la società controllante deve essere in grado di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e, dall’altro, essa deve effettivamente esercitare siffatta influenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 145 supra, punto 137). 148 Quanto alla prima condizione, non vi è alcun dubbio che una società controllante può esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata allorché, come nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], essa possiede il 100% del suo capitale, vuoi direttamente vuoi indirettamente, mediante partecipazioni in altre società. 149 Con riguardo ai requisiti per provare l’esercizio effettivo da parte della controllante di un’influenza determinante sulla sua controllata, le ricorrenti ritengono che la responsabilità dell’infrazione possa essere imputata alla società controllante solo se, oltre al possesso dell’intero capitale sociale, essa era a conoscenza della pratiche sanzionate o aveva omesso di rispettare il suo obbligo di diligenza. 150 [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, al punto 386 della [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla giurisprudenza secondo la quale, nel caso particolare in cui una società controllante possieda il 100% del capitale della sua controllata autrice di un comportamento illecito, come nella fattispecie, esiste una presunzione relativa secondo la quale siffatta società controllante esercita un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑9925, punto 29, e sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑931, punti 961 e 984, e 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5049, punto 62). 151 Tale giurisprudenza è stata confermata dalla Corte nella sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8237).

Detta sentenza ha indicato, segnatamente, che, se era pur vero che la Corte, ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 150 supra, aveva menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze fossero state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento e non per subordinare l’applicazione della presunzione sopra menzionata alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (punto 62 della sentenza). 152 Nella fattispecie, le ricorrenti non sono riuscite a confutare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante, atteso che il loro argomento si fonda su considerazioni politiche e su semplici affermazioni, come la presunta autonomia di gestione della [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, dai punti 490 e 491 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che, per imputare all’[OSCURATO:PERSONA] la responsabilità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata esclusivamente sul possesso non contestato della totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ma anche su altri elementi di fatto, volti a dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. 153 Ad esempio, dal 1994 al settembre 2001 si sono tenute riunioni mensili tra la direzione della [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati della gestione operativa e finanziaria della controllata belga, nonché con il proprietario del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di quell’epoca, che era incaricato della gestione del gruppo e aveva la responsabilità generale della controllata belga.

Dal 6 settembre 2001 sino al settembre 2003 si sono altresì tenute riunioni informali tra la [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] incaricato della gestione del gruppo con la responsabilità generale della controllata belga. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto presentare diverse relazioni, segnatamente i bilanci annuali di gestione, alla [OSCURATO:PERSONA], dal 1° gennaio 1994 al 7 settembre 2000, nonché all’[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dall’8 settembre 2000, dunque nel periodo della sua partecipazione all’infrazione. 154 In circostanze del genere, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad imputare all’[OSCURATO:PERSONA] le infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto le ricorrenti costituiscono un’unica entità economica, e dunque un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.

Di conseguenza, il fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del massimale del 10%, previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003.

Ne consegue che le censure relative a siffatta presa in considerazione devono essere respinte.

Sul presunto approccio «asimmetrico» della [OSCURATO:PERSONA] 155 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di avere adottato un approccio «asimmetrico» ritenendo responsabile l’[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dalla data in cui essa ha acquisito il gruppo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dall’8 settembre 2000, mentre essa non ha ritenuto responsabile il precedente proprietario del gruppo [OSCURATO:PERSONA], sig.

E., per il periodo precedente l’8 settembre 2000. 156 Dato che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare responsabile dell’infrazione anche il sig.

E. sino al 7 settembre 2000, occorre sottolineare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto farlo, la circostanza che non lo abbia fatto non può essere invocata dalle ricorrenti per dimostrare l’illegittimità della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per estendere la responsabilità di un’infrazione ad una società controllante, oltre alla società direttamente implicata nel comportamento anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5169, punti 331 e 332).

Siffatto potere discrezionale implica parimenti che la [OSCURATO:PERSONA] può scegliere di indirizzare la decisione soltanto alle attuali controllanti dell’impresa interessata, e non ai precedenti proprietari del gruppo. 157 Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esteso la responsabilità per l’infrazione di cui trattasi neppure alla [OSCURATO:PERSONA], l’attuale società holding delle ricorrenti.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata come «asimmetrica». 158 Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] argomenti relativi al secondo capo di conclusioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] 159 Nelle sue conclusioni e nell’ambito del suo primo motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sembra affermare che, benché l’[OSCURATO:PERSONA] sia stata considerata responsabile solo per un importo di EUR 1,3 milioni, che riflette la sua responsabilità per una durata limitata, vale a dire con decorrenza dall’8 settembre 2000, essa di fatto è stata considerata responsabile per l’intero importo dell’ammenda, essendo proprietaria ed azionista della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 160 Siffatta affermazione non è idonea a rimettere in discussione la legittimità della [OSCURATO:PERSONA], posto che essa si limita a descrivere talune conseguenze che ne deriverebbero per l’[OSCURATO:PERSONA].

Questo capo di conclusioni deve dunque essere respinto.

Sul presunto carattere sproporzionato dell’ammenda 161 Per quanto concerne la seconda parte del motivo della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rinviare alle osservazioni formulate al precedente punto 94, secondo le quali la percentuale del 17% applicata è proporzionata alla responsabilità reale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione.

Il fatto che l’ammontare dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] superi il 10% del suo fatturato è privo di rilevanza, dato che siffatto importo resta nettamente al di sotto della soglia del 10% del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 162 Dalle considerazioni che precedono discende che il settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.

8. Sull’ottavo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi all’incapacità contributiva delle ricorrenti e ad uno sviamento di potere [OSCURATO:PERSONA] delle parti 163 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dai suoi conti annuali provvisori per l’esercizio concluso il 30 settembre 2007 emerge che l’importo dei suoi capitali propri, esclusa qualsiasi ammenda di cui essa fosse debitrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è negativo, che tale esercizio evidenzia una perdita di EUR 363 432 e che il suo margine lordo di autofinanziamento era negativo.

L’attivo della società sarebbe stato interamente impegnato.

Essa non sarebbe in grado di assicurarsi un finanziamento supplementare e dunque di pagare l’ammenda ad essa inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 164 A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conosceva la precarietà della sua situazione finanziaria, di modo che, infliggendole un’ammenda di un importo che essa manifestamente non era in grado di pagare e che determinerebbe il suo ritiro dal mercato, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di ridurre l’ammenda di un importo che rifletta principi analoghi a quelli applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Interdean e conclude che il Tribunale, in virtù degli artt. 58 e 65 del regolamento di procedura, voglia ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i fattori da essa presi in considerazione per concedere alla Interdean una riduzione del 70% dell’ammenda. 165 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] – che equivarrebbe a quasi due terzi del suo fatturato annuale realizzato nel 2006 e si avvicinerebbe addirittura al massimale assoluto del 10% previsto dal regolamento n. 1/2003 – è totalmente sproporzionata.

Ai sensi dei bilanci consolidati dell’[OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2006, il debito totale del gruppo era di 35 milioni di sterline (GBP).

L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre evidenziato una perdita sui risultati provenienti dalle attività ordinarie, al netto delle imposte, i suoi attivi materiali netti sarebbero negativi e tutti gli attivi sarebbero integralmente impegnati.

Di conseguenza, il gruppo non sarebbe in grado di pagare l’ammenda di EUR 3,49 milioni o di ottenere una garanzia bancaria per effettuare detto pagamento più avanti. 166 Nella sua replica, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, per quanto concerne la necessità di una domanda per l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tornare all’approccio adottato negli orientamenti del 1998 e considerare d’ufficio l’incapacità di pagare come un motivo di riduzione dell’ammenda, come avrebbe fatto in passato.

Inoltre, essa insiste sul fatto che la situazione finanziaria del gruppo si è ulteriormente deteriorata nel corso dell’esercizio concluso il 30 settembre 2007. 167 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale 168 Con il loro ultimo motivo, le ricorrenti fanno valere che, infliggendo loro un’ammenda che eccederebbe la loro capacità contributiva, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere, ha violato il punto 35 degli orientamenti del 2006 e il principio della parità di trattamento. 169 Per quanto riguarda il presunto sviamento di potere, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4023, punto 24, e la giurisprudenza citata). 170 Orbene, le ricorrenti non fanno valere, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto loro un’ammenda per perseguire fini diversi da quelli dichiarati, vale a dire attuare il diritto comunitario della concorrenza, o eludere una procedura specificamente prevista dal Trattato.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è inficiata da uno sviamento di potere. 171 Per quanto riguarda una riduzione dell’ammenda in virtù del punto 35 degli orientamenti del 2006, occorre osservare che siffatta riduzione è subordinata a tre condizioni cumulative, ossia: – la presentazione di una domanda nel corso della procedura amministrativa; – l’esistenza di un particolare contesto sociale ed economico; – la mancanza di capacità contributiva dell’impresa, la quale è tenuta a fornire gli elementi di prova oggettivi a dimostrazione che l’imposizione di un’ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la sua redditività economica e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore. 172 Orbene, è giocoforza constatare che almeno due di queste tre condizioni cumulative non sono soddisfatte.

Infatti, in primo luogo, contrariamente ad altre imprese interessate, le ricorrenti non hanno presentato alcuna domanda di riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva nel corso della procedura amministrativa, sebbene gli orientamenti del 2006 prevedano che tale domanda debba essere presentata.

In questo contesto, l’argomento vertente sul fatto che, secondo gli orientamenti del 1998, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto considerare d’ufficio l’incapacità di pagare come un motivo di riduzione dell’ammenda è privo di pertinenza, in quanto non è idoneo a fondare l’asserzione di una violazione degli orientamenti del 2006.

Nei limiti in cui siffatto argomento sia invocato al fine di affermare che, indipendentemente dal punto 35 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad esaminare d’ufficio la capacità contributiva delle imprese interessate, occorre osservare che siffatto obbligo non risulta dalla giurisprudenza. 173 In una lettera depositata in cancelleria il 6 agosto 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato la sua prassi concernente la necessità di presentare una domanda in forza del punto 35 degli orientamenti del 2006 durante la procedura amministrativa.

Tale domanda è stata respinta con decisione 23 settembre 2010, atteso che, contrariamente alle affermazioni di questa ricorrente, nelle cause da essa citate le domande erano state effettivamente presentate durante la procedura amministrativa.

Sebbene da un articolo della stampa emerga che la [OSCURATO:PERSONA] «intende modificare formalmente i suoi orientamenti», al fine di poter prendere in considerazione sviluppi intervenuti dopo l’adozione di una decisione, è giocoforza constatare che siffatta modifica non è ancora stata adottata.

In ogni caso, un cambiamento dell’interpretazione degli orientamenti del 2006 non potrebbe rendere illegale una decisione presa anteriormente a tale cambiamento. 174 In secondo luogo, le ricorrenti non hanno contestato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], al punto 651 della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale nella fattispecie manca «un particolare contesto sociale ed economico », ai sensi del punto 35 degli orientamenti. 175 Ciò premesso, e senza che sia necessario esaminare se nella fattispecie sia soddisfatta la terza condizione, vale a dire la presunta mancanza di capacità contributiva delle ricorrenti, è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni per l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006 non fossero soddisfatte. 176 Per quanto riguarda la censura vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, è sufficiente constatare che, diversamente dalla Interdean, le ricorrenti non hanno sollevato la questione della loro capacità contributiva nella fase della procedura amministrativa e che esse non hanno presentato una domanda volta ad ottenere una riduzione delle loro ammende per questo motivo.

Pertanto, la loro situazione non è paragonabile a quella della Interdean.

Ciò premesso, occorre osservare che la presentazione di una domanda volta ad ottenere una riduzione dell’ammenda non costituisce un semplice requisito formale, ma un requisito senza il quale non si può effettuare alcuna valutazione valida della situazione economica, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone in tal caso degli elementi pertinenti, come i dati interni dell’impresa interessata, che consentono di valutare la sua redditività economica. 177 Di conseguenza, l’ultimo motivo delle ricorrenti, nonché la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i fattori da essa presi in considerazione per concedere alla Interdean una riduzione dell’ammenda del 70 %, devono essere respinti. 178 Poiché tutti i motivi delle ricorrenti sono stati respinti, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese 179 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) I ricorsi sono respinti. 2) [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.

[OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto della controversia

2. Ricorrenti

3. Procedimento amministrativo

4. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto

1. Sul primo motivo, relativo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nozione di infrazione unica e continuata [OSCURATO:PERSONA] qualificazione del comportamento illecito di cui trattasi – Sull’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune – Sul contributo intenzionale della [OSCURATO:PERSONA] al piano complessivo – [OSCURATO:PERSONA] conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei comportamenti illeciti

2. Sul secondo motivo, relativo al calcolo del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul valore delle vendite pertinente Sui traslochi pagati da privati

3. Sul terzo motivo, vertente sull’applicazione di una percentuale del 17% al valore delle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’importo di base dell’ammenda inflittale. [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sull’obbligo di determinare l’importo di base dell’ammenda in funzione del ruolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] presunta violazione del principio di proporzionalità Sul presunto difetto di motivazione

4. Sul quarto motivo, relativo alla mancanza di fondamento della moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

5. Sul quinto motivo, relativo ad una mancanza di fondamento per l’imposizione di un importo supplementare [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

6. Sul sesto motivo, relativo all’esistenza di circostanze attenuanti [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] partecipazione alla stipula di accordi anticoncorrenziali Sul presunto carattere limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione [OSCURATO:PERSONA] presunta autorizzazione dei comportamenti

7. Sul settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi alla mancanza di imputabilità al gruppo [OSCURATO:PERSONA] delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sull’imputazione delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ai membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA] presunto approccio «asimmetrico» della [OSCURATO:PERSONA] argomenti relativi al secondo capo di conclusioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] presunto carattere sproporzionato dell’ammenda

8. Sull’ottavo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi all’incapacità contributiva delle ricorrenti e ad uno sviamento di potere [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sulle spese * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T‑204/08 e T‑212/08 [OSCURATO:PERSONA] NV e altri contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Concorrenza — Intese — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Manipolazione della presentazione delle offerte — Infrazione unica e continuata — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006» Massime della sentenza 1. Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Nozione (Art. 81, n. 1, CE) 2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 13) 3. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Principio di personalità delle sanzioni (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02) 4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Durata dell’infrazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02) 5. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Valutazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 25) 6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Valutazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 29) 7. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Circostanze attenuanti — Comportamento anticoncorrenziale autorizzato o incoraggiato da pubbliche autorità (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 29, ultimo trattino) 8. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione in ragione della situazione finanziaria dell’impresa — Presupposti (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, n. 35) 1. Sarebbe artificioso frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta, al contrario, di un’infrazione unica che si è progressivamente concretizzata sia in accordi sia in pratiche concordate. In circostanze del genere, un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione. Per provare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che l’impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. Infatti, le intese possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo se si è dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune. Inoltre, è soltanto se l’impresa, quando ha partecipato a siffatte intese, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa s’inseriva nell’accordo unico, che la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione all’accordo stesso. Dunque, affinché sia stabilita la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell’impresa a detto piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti. Con riguardo all’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune, la nozione di obiettivo comune non può essere determinata con un riferimento generico alla distorsione della concorrenza sul mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo comune rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio un nesso di complementarità, quali il periodo di applicazione, il contenuto (incluso il metodo utilizzato) e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione. (v. punti 33-37, 40) 2. Il punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, così recita: «Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa (…)». Da tale disposizione non emerge che soltanto il valore delle vendite risultante dalle operazioni realmente interessate dalle pratiche illecite può essere preso in considerazione per calcolare il pertinente valore delle vendite. Infatti, il disposto del punto 13 dei suddetti orientamenti fa riferimento alle «vendite [alle quali] l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce» e non alle «vendite oggetto dell’infrazione». La formulazione del punto 13 si riferisce dunque alle vendite realizzate sul mercato rilevante. Siffatta interpretazione è confortata dall’obiettivo perseguito dalle norme dell’Unione sulla concorrenza. Per determinare l’importo di base delle ammende da infliggersi nelle cause relative ad intese, la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di stabilire in ciascun caso quali siano le singole vendite oggetto dell’intesa. Infatti, un simile obbligo non è mai stato imposto dai giudici dell’Unione e nulla indica che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di imporselo nei summenzionati orientamenti. Inoltre, è inevitabile, nelle cause vertenti su intese, che sono per natura segrete, che determinati documenti attestanti ciascuna delle manifestazioni delle pratiche anticoncorrenziali non vengano scoperti. Inoltre, la quota di fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione è di natura tale da fornire un’indicazione corretta dell’entità della medesima sul mercato interessato. In particolare, il fatturato realizzato coi prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima per il normale gioco della concorrenza. (v. punti 61-66) 3. Qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse. Questa conclusione costituisce la conseguenza logica del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza. La gravità dell’infrazione dev’essere oggetto di valutazione individuale che tenga conto di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende. Il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda. Tuttavia, la valutazione delle circostanze individuali è effettuata non nell’ambito dell’accertamento della gravità dell’infrazione, vale a dire all’atto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] è libera di prendere in considerazione taluni aspetti della «gravità», ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, nell’ambito delle circostanze attenuanti ed aggravanti e non nel quadro della «gravità» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Gli orientamenti suddetti hanno comportato un cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende. In primo luogo, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («meno grave», «grave» e «molto grave»). Il sistema attuale, che prevede una forcella compresa tra lo 0% e il 30%, consentirebbe una differenziazione più precisa in funzione della gravità delle infrazioni. In secondo luogo, gli importi forfettari sono stati aboliti. Adesso l’importo di base è calcolato sulla base del valore delle vendite, realizzate da ciascuna impresa individuale, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione. Siffatta nuova metodologia consente dunque di tenere conto più facilmente dell’entità della partecipazione individuale di ciascuna impresa all’infrazione, nel quadro della valutazione della gravità della medesima. Essa consente anche di tenere conto di un’eventuale diminuzione della gravità di un’infrazione unica nel corso del tempo. Anche se devono essere prese in considerazione la gravità relativa della partecipazione all’infrazione e le circostanze particolari della fattispecie, resta consentito alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dei citati orientamenti, procedere a siffatta presa in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione o nell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti. Nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti quest’ultimo approccio, la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti deve tuttavia consentire di tenere conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica, nonché di un’eventuale variazione di tale gravità nel corso del tempo. (v. punti 84-87, 89-90, 92) 4. Con riferimento alla moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 si limita ad indicare che «(p)er determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata», senza tuttavia precisare concretamente in che modo occorra tenere conto della durata. La moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, prevista negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, equivale ad un aumento dell’importo del 100% all’anno. Siffatto approccio rappresenta un cambiamento fondamentale di metodologia per quanto concerne la presa in considerazione della durata dell’intesa. L’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 tuttavia non osta a siffatta evoluzione. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia talvolta tenuto conto dell’evoluzione nel tempo di un’infrazione in sede di aumento dell’importo dell’ammenda in ragione della durata, nessuna disposizione dei suddetti orientamenti la obbliga ad applicare in tal caso un coefficiente di moltiplicazione non superiore a due o a ridurre la percentuale del valore delle vendite applicata in ragione della gravità. (v. punti 107-110) 5. Il punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 prevede quanto segue: «[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione». Qualora la [OSCURATO:PERSONA] applichi lo stesso importo supplementare a tutti i destinatari della propria decisione, per il fatto che hanno tutti partecipato all’infrazione unica e continuata che comprendeva la fissazione dei prezzi e/o la ripartizione del mercato, il principio della parità di trattamento non risulta violato. Il disposto del punto 25 di tali orientamenti («inserirà», «inclura», «will include» e «fügt hinzu») mostra del resto che, per quanto riguarda le violazioni flagranti, l’imposizione di un importo supplementare è un’operazione automatica, che non presuppone la presenza di altri fattori. (v. punti 116-117) 6. In forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003, al fine di beneficiare di una riduzione dell’ammenda a causa di circostanze attenuanti, l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale» e «dimostra[re] altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato». Tuttavia, l’uso del termine «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 di detti orientamenti non è tassativo. Inoltre, le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione, almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Infatti, tale obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere personale. I soli criteri enunciati al terzo trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità. (v. punti 126-127) 7. Il punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 prevede che «[l’] importo di base può essere diminuito (…) se il comportamento anticoncorrenziale dell’impresa è stato autorizzato o incoraggiato da pubbliche autorità o da testi di legge». A tale riguardo, la semplice conoscenza del comportamento anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dall'istituzione, ai sensi del punto 29, ultimo trattino, di tali orientamenti. Infatti, un’asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento. (v. punti 131, 134) 8. Una riduzione dell’ammenda in virtù del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 è subordinata a tre condizioni cumulative, ossia: la presentazione di una domanda nel corso della procedura amministrativa, l’esistenza di un particolare contesto sociale ed economico e la mancanza di capacità contributiva dell’impresa, la quale è tenuta a fornire gli elementi di prova oggettivi a dimostrazione che l’imposizione di un’ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la sua redditività economica e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore. La presentazione di una domanda volta ad ottenere una riduzione dell’ammenda non costituisce un semplice requisito formale, ma un requisito senza il quale non si può effettuare alcuna valutazione valida della situazione economica, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone in tal caso degli elementi pertinenti, come i dati interni dell’impresa interessata, che consentono di valutare la sua redditività economica. (v. punti 171, 176) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 16 giugno 2011 ( * ) «Concorrenza – Intese – Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio – [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi – Ripartizione del mercato – Manipolazione della presentazione delle offerte – Infrazione unica e continuata – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006» Nelle cause riunite T‑204/08 e T‑212/08, [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in Zaventem (Belgio), rappresentata dagli avv.ti H. Gilliams e J. Bocken, ricorrente nella causa T‑204/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dall’avv. L. Gyselen, ricorrenti nella causa T‑212/08, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dalla sig. A. Bouquet, dalla sig.ra A. Antoniadis e dal sig. N. von Lingen, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), nonché, in subordine, una domanda d’annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, N. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 aprile 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto della controversia 1 Ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11 agosto 2009 (GU C 188, pag. 16), la [OSCURATO:PERSONA] NV ha partecipato ad un’intesa sul mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, vertente sulla fissazione diretta e indiretta dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee afferma che l’intesa ha funzionato per circa 19 anni (dall’ottobre 1984 al settembre 2003). I suoi membri avrebbero stabilito i prezzi, presentato falsi preventivi (cosiddetti «preventivi di comodo»; in prosieguo: i «PDC») ai clienti e si sarebbero risarciti reciprocamente per le offerte respinte mediante un sistema di compensazioni finanziarie (in prosieguo: le «commissioni»). 2. Ricorrenti 2 [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita il 7 maggio 1993 con la denominazione sociale [OSCURATO:PERSONA] NV ([OSCURATO:PERSONA]). La sua ragione sociale è stata modificata il 5 settembre 2002. Dal gennaio 1994 la società controllante al 100% della [OSCURATO:PERSONA] è la [OSCURATO:PERSONA], una società attiva nel settore dei servizi di traslochi e in cui il 100% delle azioni è posseduto dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Dall’8 settembre 2000, il 100 % delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] è detenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»). 3 Durante l’esercizio concluso il 30 settembre 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha realizzato un fatturato mondiale consolidato pari ad EUR 44 352 733. 3. Procedimento amministrativo 4 In base alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento di propria iniziativa, poiché disponeva di informazioni secondo cui talune società belghe, operanti nel settore dei traslochi internazionali, partecipavano ad accordi che potevano rientrare nell’ambito del divieto di cui all’art. 81 CE. 5 Di conseguenza, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204), nel settembre 2003 sono state effettuate verifiche presso la [OSCURATO:PERSONA] NV, la Interdean NV, la [OSCURATO:PERSONA] NV e la Ziegler SA. A seguito di tali verifiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sulla cooperazione»). [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la propria partecipazione agli accordi sulle commissioni e sui PDC, ha elencato i concorrenti coinvolti, in particolare un concorrente precedentemente ignoto ai servizi della [OSCURATO:PERSONA], e ha consegnato taluni documenti che confermavano le proprie dichiarazioni orali. 6 Conformemente all’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), sono state inviate varie richieste scritte di informazioni alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali, a concorrenti, nonché ad una organizzazione professionale. Il 18 ottobre 2006 la comunicazione degli addebiti è stata adottata e notificata a più società. Tutti i destinatari vi hanno risposto. I loro rappresentanti, ad eccezione di quelli della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto valere il loro diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], che erano accessibili soltanto nei locali di quest’ultima. L’accesso è stato loro accordato tra il 6 e il 29 novembre 2006. L’audizione si è svolta il 22 marzo 2007. 7 L’11 marzo 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] 8 [OSCURATO:PERSONA] afferma che i destinatari della [OSCURATO:PERSONA], tra cui le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno partecipato ad un’intesa nel settore dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, ovvero ne sono considerati responsabili. I partecipanti all’intesa avrebbero fissato prezzi, si sarebbero ripartiti i clienti e avrebbero manipolato la presentazione di offerte almeno dal 1984 al 2003. Di conseguenza, avrebbero commesso un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE. 9 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i servizi di cui trattasi comprendono sia il trasloco di beni di persone fisiche, privati o dipendenti di un’impresa o di un’istituzione pubblica, sia il trasloco di beni di imprese o di istituzioni pubbliche. Tali traslochi sarebbero caratterizzati dalla circostanza che il Belgio costituisce il loro luogo di partenza o di arrivo. Tenendo conto anche del fatto che tutte le società di traslochi internazionali in esame sono situate in Belgio e che l’attività dell’intesa si svolge in Belgio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il centro geografico dell’intesa fosse il Belgio. 10 Il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per i servizi internazionali di trasloco in Belgio è stato stimato dalla [OSCURATO:PERSONA] in EUR 41 milioni per l’anno 2002. Dato che essa ha valutato le dimensioni del settore in circa EUR 83 milioni, la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte è stata fissata intorno al 50%. 11 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartirsi il mercato contemporaneamente o successivamente sotto varie forme: accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di offerte di copertura (i PDC) e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancanza di offerte (le commissioni). 12 [OSCURATO:PERSONA] considera che tra il 1984 e l’inizio degli anni ’90 l’intesa ha funzionato in particolare sulla base di accordi scritti di fissazione dei prezzi. Parallelamente, sarebbero stati introdotti le commissioni e i PDC. Una commissione costituirebbe un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare senza ricevere una prestazione equivalente. Infatti, essa rappresenterebbe una somma di denaro che la società di trasloco che aveva ottenuto il contratto di trasloco internazionale doveva corrispondere ai concorrenti che non avevano ottenuto il contratto, sia che avessero anch’essi presentato un’offerta, sia che si fossero astenuti dal farlo. Si tratterebbe pertanto di una sorta di compensazione finanziaria per le società di trasloco che non avevano ottenuto il contratto. I membri dell’intesa avrebbero emesso fatture reciproche relative alle commissioni per le offerte respinte o non presentate, menzionando servizi fittizi, e l’importo di tali commissioni sarebbe stato fatturato ai clienti. [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale prassi va considerata come una fissazione indiretta di prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio. 13 I membri di detta intesa avrebbero anche cooperato per presentare PDC che avrebbero erroneamente indotto i clienti, vale a dire i datori di lavoro che pagavano il trasloco, a credere di poter scegliere in base a criteri fondati sulla concorrenza. Un PDC sarebbe un preventivo fittizio presentato al cliente, o alla persona che traslocava, da parte di una società di trasloco che non intendeva eseguire il trasloco. Con la presentazione di PDC, la società di trasloco che voleva ottenere il contratto (in prosieguo: la «società richiedente») si sarebbe adoperata affinché l’istituzione o l’impresa ricevesse più preventivi, o direttamente, o indirettamente tramite la persona che aveva l’intenzione di traslocare. A tale fine, la società richiedente avrebbe comunicato ai suoi concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio cui essi dovevano fatturare il servizio. Tale prezzo, maggiore rispetto al prezzo proposto dalla società richiedente, sarebbe stato successivamente comunicato nei PDC. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dato che un datore di lavoro sceglie normalmente la società di trasloco che offre il prezzo più basso, le società coinvolte nel medesimo trasloco internazionale sapevano in anticipo, in linea di principio, quale tra di esse avrebbe potuto ottenere il contratto per detto trasloco. 14 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il prezzo chiesto dalla società richiedente poteva essere più alto di quello che sarebbe stato altrimenti praticato, perché le altre società coinvolte nello stesso trasloco avrebbero presentato PDC nei quali figurava un prezzo indicato dalla società richiedente. A titolo di esempio, la [OSCURATO:PERSONA] cita, al punto 233 della [OSCURATO:PERSONA], una mail interna della [OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1997 che precisa: «[I]l cliente ha richiesto due [PDC], possiamo quindi chiedere un prezzo elevato». Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la presentazione di PDC ai clienti costituiva una manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, cosicché i prezzi indicati in tutte le offerte sarebbero stati deliberatamente più alti del prezzo della società richiedente e comunque superiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in un contesto concorrenziale. 15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali accordi sono stati dimostrati sino al 2003. A suo avviso, dette attività complesse avevano il medesimo oggetto di fissare i prezzi, di ripartire il mercato e di falsare in tal modo la concorrenza. 16 In conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il dispositivo della [OSCURATO:PERSONA], il cui art. 1 è formulato nel seguente modo: «Le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, [CE] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione di preventivi fasulli nell’arco dei periodi indicati: (…) g)      la [[OSCURATO:PERSONA]], dal 20 gennaio 1997 al 10 settembre 2003; con la [OSCURATO:PERSONA] (…) e la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 gennaio 1997 al 7 settembre 2000; con la [[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] […] e la [OSCURATO:PERSONA], dall’8 settembre 2000 al 10 settembre 2003; (…)». 17 Di conseguenza, all’art. 2, lett. i), della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda pari a EUR 3,49 milioni, di cui EUR 3 milioni per i quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono considerate responsabili in solido e EUR 1,3 milioni per i quali la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente, il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») sono considerate responsabili in solido. 18 Per calcolare l’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella [OSCURATO:PERSONA] la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Procedimento e conclusioni delle parti 19 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, le ricorrenti hanno proposto i ricorsi in esame. 20 Con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 5 marzo 2010 le cause T‑204/08 e T‑212/08 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della pronuncia della sentenza, in conformità dell’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale. 21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 28 aprile 2010. Con lettera depositata presso la cancelleria il 6 agosto 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riapertura della fase orale. Tale richiesta è stata respinta con decisione 23 settembre 2010. 22 Nella causa T‑204/08, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: –        annullare l’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA]; –        annullare l’art. 2 della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui le infligge un’ammenda di EUR 3,49 milioni; –        in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta con la [OSCURATO:PERSONA]; –        in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 23 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] invita il Tribunale ad ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i fattori da essa presi in considerazione per concedere alla Interdean una riduzione del 70 % dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. 24 Nella causa T‑212/08, l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concludono che il Tribunale voglia: –        annullare l’art. 2, lett. i), della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui le dichiara solidalmente responsabili della presunta infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE nel periodo compreso tra il gennaio 1997 e il settembre 2003; –        in subordine, annullare l’art. 2, lett. i) della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui non limita effettivamente la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA] all’importo di EUR 1,3 milioni; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 25 Nelle cause T‑204/08 e T‑212/08, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 26 [OSCURATO:PERSONA] solleva otto motivi volti all’annullamento della [OSCURATO:PERSONA] e alla revoca o alla riduzione dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sollevano due motivi, relativi all’assenza di imputabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e alla loro incapacità di pagare l’ammenda. Atteso che questi ultimi due motivi corrispondono, rispettivamente, alla prima parte del settimo motivo e all’ottavo motivo della [OSCURATO:PERSONA], occorre affrontarli nell’ambito dell’esame di tali censure. 1. Sul primo motivo, relativo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] 27 Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta di aver partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 28 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, al fine di imputarle la responsabilità dell’infrazione unica di cui alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire la prova, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva il comportamento illecito degli altri partecipanti, o che poteva ragionevolmente prevederlo e che era disposta ad accettarne il rischio, e, in secondo luogo, che le diverse pratiche descritte nella [OSCURATO:PERSONA] perseguivano obiettivi comuni e che la [OSCURATO:PERSONA] con il suo proprio comportamento aveva l’intenzione di contribuire a perseguire siffatti obiettivi. 29 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la sussistenza di tali requisiti. In primo luogo, essa non avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto menzione di alcuna prova documentale che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva, o doveva necessariamente conoscere, gli accordi sui prezzi e i PDC, allorché, con decorrenza dal 1997, ha talvolta acconsentito a commissioni. Sarebbe solo nel febbraio 2002 che essa avrebbe emesso o chiesto per la prima volta un PDC. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure partecipato a riunioni di natura anticoncorrenziale, nel corso delle quali sarebbe stato concluso un piano generale anticoncorrenziale. 30 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere di non aver partecipato né ad un piano generale, né ad un’infrazione «continuata». Essa non avrebbe preso parte ad alcuno degli accordi scritti di fissazione dei prezzi. Le commissioni alle quali avrebbe acconsentito sarebbero state volte a permettere ai singoli traslocatori di recuperare le spese sostenute per un determinato trasloco, e non a stabilire prezzi, a ripartirsi la clientela o a dividersi il mercato. Tali accordi sulle commissioni sarebbero stati saltuari e non applicabili in modo generale o automatico. I PDC sarebbero sempre stati ottenuti su domanda, o almeno con il consenso, della persona fisica che traslocava e sarebbero stati emessi soltanto dopo che il cliente aveva scelto l’impresa di traslochi. 31 [OSCURATO:PERSONA] contesta siffatte affermazioni e considera che, prendendo parte ad almeno due di tali accordi, la [OSCURATO:PERSONA] conosceva, o doveva necessariamente conoscere, il piano generale configurante l’infrazione unica. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’accordo scritto sui prezzi non ha alcuna incidenza sulla responsabilità ad essa imputabile per l’infrazione unica e continuata. Giudizio del Tribunale 32 Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta di aver commesso infrazioni all’art. 81 CE. Per contro, essa fa valere di non aver partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza occorre innanzitutto ricordare la nozione di infrazione unica e continuata. [OSCURATO:PERSONA] nozione di infrazione unica e continuata 33 Nella sentenza 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 82), la Corte ha affermato che sarebbe artificioso frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si tratta, al contrario, di un’infrazione unica che si è progressivamente concretizzata sia in accordi sia in pratiche concordate. 34 In circostanze del genere, un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, e diretti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, è responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 83). 35 Da tale sentenza risulta che, per provare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 87). 36 Infatti, le intese possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo se si è dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune. Inoltre, è soltanto se l’impresa, quando ha partecipato a siffatte intese, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa s’inseriva nell’accordo unico, che la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione all’accordo stesso (sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punti 4027 e 4112). 37 Da tale giurisprudenza emerge pertanto che, affinché sia stabilita la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell’impresa a detto piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti. 38 È dunque alla luce di queste condizioni che occorre esaminare il presente motivo. [OSCURATO:PERSONA] qualificazione del comportamento illecito di cui trattasi –       Sull’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune 39 Con riguardo, in primo luogo, all’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le imprese di cui trattasi miravano ad un unico scopo economico, ossia quello di falsare l’andamento dei prezzi. 40 Tuttavia, la nozione di obiettivo comune non può essere determinata con un riferimento generico alla distorsione della concorrenza sul mercato interessato dall’infrazione, dal momento che il pregiudizio per la concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo comune rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un settore economico, vietati dall’art. 81, n. 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica. Pertanto, ai fini della qualificazione di comportamenti diversi come infrazione unica e continuata, occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio un nesso di complementarità, quali il periodo di applicazione, il contenuto, incluso il metodo utilizzato e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti in questione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4949, punti 179‑181). 41 Nella fattispecie, dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge che l’obiettivo comune, perseguito in diversi modi che si inserivano in un piano complessivo, era quello di stabilire e mantenere un livello di prezzi elevato per la prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio e di ripartirsi tale mercato. Siffatto obiettivo comune è descritto dettagliatamente ai punti 314 e 322‑344 della [OSCURATO:PERSONA]. 42 Gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non sono idonei a rimettere in discussione tale constatazione. 43 A questo riguardo, occorre osservare che il sistema delle commissioni è un sistema di compensazioni che si inserisce nel quadro della ripartizione della clientela e che la predisposizione dei PDC è un elemento essenziale della ripartizione della clientela quando i clienti vogliono ricevere offerte da diversi partecipanti all’intesa. 44 Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], gli accordi relativi alle commissioni e ai PDC riguardavano i prezzi. Per quanto riguarda le commissioni, il loro numero e il loro livello erano stabiliti in anticipo, prima che le imprese di traslochi presentassero ai clienti i loro preventivi. Anche ammesso, come afferma la [OSCURATO:PERSONA], che i relativi importi non si sommassero direttamente al prezzo del trasloco, è inevitabile che essi dovessero figurare nei calcoli delle imprese e rincarare i loro servizi. Per quanto concerne i preventivi, il prezzo indicato nel preventivo «falso» era determinato dalla società che ne aveva fatto domanda ed accettato dalla società che predisponeva il PDC, il che consentiva alla prima di fissare il suo prezzo ad un livello più elevato di quello risultante dal libero gioco della concorrenza, prossimo al prezzo «falso» convenuto di comune accordo. Al punto 233 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato siffatto effetto sui prezzi della pratica dei PDC (v. precedente punto 14). 45 Entrambe le pratiche, come anche l’accordo scritto sui prezzi, perseguivano un obiettivo comune, ossia quello di restringere il gioco della concorrenza tra i partecipanti all’intesa, fissando un livello di prezzo più elevato di quello che sarebbe esistito in assenza degli accordi. Le commissioni versate ai concorrenti che non ottenevano il contratto costituivano un forte incentivo per astenersi dal proporre un prezzo competitivo e, scambiandosi informazioni sui loro preventivi nel quadro dei PDC, i partecipanti all’intesa hanno ristretto la concorrenza mediante i prezzi. Inoltre, l’accordo sui PDC consentiva ai partecipanti di mantenere i prezzi ad un livello superiore a quello che avrebbero praticato senza il medesimo. 46 Con riguardo agli argomenti secondo i quali i PDC venivano presentati solo quando il cliente aveva già fatto la sua scelta, occorre sottolineare che la persona in contatto con il fornitore, ad esempio l’agente della [OSCURATO:PERSONA], non è il vero cliente delle imprese di traslochi. Di fatto, spetta all’impresa o all’istituzione che paga il trasloco selezionare una società di traslochi. Numerose imprese e istituzioni pubbliche richiedono la presentazione di varie offerte proprio per riservarsi una possibilità di scelta. –       Sul contributo intenzionale della [OSCURATO:PERSONA] al piano complessivo 47 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contributo della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, non è contestato che essa ha partecipato a due delle tre pratiche descritte nella [OSCURATO:PERSONA], ossia l’accordo sulle commissioni e quello sui PDC. 48 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato all’accordo scritto sui prezzi. Orbene, se è vero che un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione con comportamenti ad essa propri può anche essere considerata responsabile per comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione, ciò vale solo per il periodo della sua partecipazione a siffatta infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 83). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata responsabile di comportamenti cessati più di cinque anni prima della sua adesione all’intesa. 49 Tuttavia, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato una violazione dell’art. 81, n. 1, CE da parte della [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 10 settembre 2003, periodo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a tutte le manifestazioni dell’intesa. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente tenuto conto del fatto che essa ha partecipato all’intesa solo dal 1997. 50 Inoltre, le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali gli accordi sulle commissioni e i PDC non erano applicati simultaneamente e i meccanismi vertenti sulle commissioni sono stati sporadici, sono prive di pertinenza atteso che, contrariamente a quanto asserito da tale ricorrente, queste pratiche perseguivano entrambe uno stesso obiettivo. –       [OSCURATO:PERSONA] conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei comportamenti illeciti 51 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’intesa, occorre rilevare che, nel corso della sua partecipazione, non ci sono state riunioni anticoncorrenziali. Tuttavia, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai assistito a siffatte riunioni non è determinante, in quanto il funzionamento dell’intesa mostra che i suoi membri non dovevano necessariamente partecipare alle riunioni per essere informati degli accordi sulle commissioni o sui PDC o per prendervi parte. Gli accordi erano generalmente conclusi per telefono, per posta elettronica e/o per telefax. 52 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] doveva necessariamente essere a conoscenza dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, atteso che la pratica delle commissioni e dei PDC si fondava su una cooperazione reciproca con partner che si alternavano in ciascuna occasione. Infatti, questo sistema poggiava sul principio «do ut des», per cui ciascuna impresa che pagava una commissione o emetteva un PDC si aspettava, in futuro, di potersi avvalere a sua volta di questo sistema e di ottenere commissioni o PDC. Pertanto, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], detti meccanismi non erano sporadici, ma presentavano un nesso di complementarità. 53 L’allegazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui essa non conosceva gli accordi scritti e non sapeva della pratica delle commissioni prima del 1997, è priva di pertinenza, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene la [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione soltanto con decorrenza da tale data. Al più tardi nel 1997, quando ha accettato la sua prima commissione, la [OSCURATO:PERSONA] ha appreso che non tutte le imprese esercitavano le loro attività in condizioni normali di concorrenza. Essa conosceva dunque i comportamenti illeciti, nonché l’obiettivo anticoncorrenziale perseguito dalle altre imprese. Ciò premesso, non è credibile che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto conoscenza della pratica dei PDC solo nel 2002. 54 Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’intesa. 55 Da quanto precede risulta che correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte all’infrazione unica e continuata descritta nella [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto. 2. Sul secondo motivo, relativo al calcolo del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 56 Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il valore delle vendite preso in considerazione per calcolare l’ammontare di base dell’ammenda. 57 In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per calcolare il valore delle vendite pertinente della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, può essere preso in considerazione solo il valore delle vendite risultante dai traslochi che sono stati realmente oggetto delle pratiche illecite – e non il fatturato complessivo realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato belga dei traslochi internazionali. 58 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il valore delle vendite pertinente non comprende il fatturato realizzato sui traslochi di privati, vale a dire di persone fisiche che devono sopportare personalmente le spese del loro trasloco. Sarebbe pacifico che, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], sia le commissioni sia i PDC non sono mai stati convenuti o applicati a traslochi di privati. [OSCURATO:PERSONA] spiega che, al punto 528 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato di non includere i servizi di traslochi militari nel valore delle vendite della Gosselin, in quanto questi non erano interessati dall’infrazione. Pertanto, neppure le vendite generate da traslochi di privati potrebbero essere prese in considerazione al fine di calcolare il valore delle vendite pertinente della [OSCURATO:PERSONA]. 59 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. Giudizio del Tribunale 60 [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione il calcolo del valore delle vendite pertinente e sostiene, in subordine, che tale valore non dovrebbe comprendere il fatturato realizzato sui traslochi pagati da soggetti privati. Sul valore delle vendite pertinente 61 Per quanto concerne il valore delle vendite da prendere in considerazione per calcolare l’importo di base dell’ammenda, contestato nella prima parte del motivo, il punto 13 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue: «Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa (…)». 62 Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], da tale disposizione non discende che soltanto il valore delle vendite risultante dai traslochi che sono stati realmente oggetto delle pratiche illecite può essere preso in considerazione per calcolare il valore delle vendite pertinente. 63 Infatti, il disposto del punto 13 degli orientamenti del 2006 fa riferimento alle «vendite [alle quali] l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce» e non alle «vendite oggetto dell’infrazione». La formulazione del punto 13 si riferisce dunque alle vendite realizzate sul mercato rilevante. Ciò risulta del resto molto chiaramente dalla versione tedesca del punto 6 degli orientamenti del 2006, che si riferisce all’«Umsatz auf den vom Verstoß betroffenen Märkten» (vendite realizzate sui mercati interessati dall’infrazione). A fortiori, il punto 13 non si riferisce soltanto ai casi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di prove documentali dell’infrazione. 64 Siffatta interpretazione è confortata dall’obiettivo perseguito dalle norme comunitarie sulla concorrenza. Infatti, l’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe che, per determinare l’importo di base delle ammende da infliggersi nelle cause relative ad intese, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a stabilire in ciascun caso quali siano le singole vendite oggetto dell’intesa. Siffatto obbligo non è mai stato imposto dai giudici dell’Unione e nulla indica che la [OSCURATO:PERSONA] avesse l’intenzione di imporselo negli orientamenti del 2006. 65 Inoltre, è inevitabile, nelle cause vertenti su intese, che sono per natura segrete, che determinati documenti attestanti ciascuna delle manifestazioni delle pratiche anticoncorrenziali non vengano scoperti. Nella fattispecie, sarebbe effettivamente impossibile trovare elementi relativi a ciascuno dei traslochi effettuati. [OSCURATO:PERSONA] conferma infatti nell’atto di ricorso che i « [PDC] e le commissioni non erano catalogati nei sistemi della ricorrente, di modo che solo le persone incaricate della pratica erano in grado di trovarli». 66 Infine, da una giurisprudenza costante emerge che la quota di fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione è di natura tale da fornire un’indicazione corretta dell’entità della medesima sul mercato interessato (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 121). In particolare, il fatturato realizzato coi prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima per il normale gioco della concorrenza (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑151/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑629, punto 643, e 8 luglio 2008, causa T‑50/03, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 84). Tale principio è stato ripreso negli orientamenti del 2006. 67 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto osservare che, contrariamente alla fattispecie, nella causa «Carglass» (Caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 25 luglio 2009 (GU C 173, pag. 13), la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato vendite pertinenti ai fini del calcolo dell’ammenda solo le vendite dei fornitori di vetro ai costruttori di automobili per le quali esistevano prove dirette dell’intesa. Tuttavia, occorre osservare che, al punto 663 della decisione «Carglass», la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul principio secondo il quale il fatto che non siano disponibili prove specifiche per ciascuna discussione vertente sui «clienti abituali di veicoli» non limita la determinazione del valore delle vendite ai soli clienti per i quali siano disponibili prove dirette, atteso che le pratiche collusive sono, per loro natura, accordi segreti e che le prove nella maggior parte dei casi, se non nella loro totalità, resteranno incomplete. Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente precisato tale principio ai punti 664‑667 di questa decisione, è giocoforza constatare che lo ha fatto unicamente per due periodi eccezionali all’inizio e alla fine del periodo d’infrazione, in quanto presumeva che, in tali periodi, i fornitori di vetro per automobili avessero modificato le loro offerte soltanto per una selezione di grandi clienti. Pertanto, l’approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale decisione non è contrario a quello applicato nella [OSCURATO:PERSONA]. 68 Inoltre, da una giurisprudenza costante emerge che decisioni concernenti altre cause rivestono un carattere meramente indicativo per quanto riguarda l’eventuale esistenza di una discriminazione, atteso che non è verosimile che le circostanze ad esse proprie, come i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi interessati, siano identiche (sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4405, punto 60). Alla luce delle circostanze enunciate ai punti 664-667 della decisione «Carglass», la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi sufficienti per concludere che nella fattispecie siffatte condizioni erano soddisfatte. 69 Conseguentemente, il primo capo del presente motivo dev’essere respinto. Sui traslochi pagati da privati 70 Per quanto concerne l’argomento dedotto in subordine, secondo il quale il valore pertinente delle vendite non dovrebbe comprendere il fatturato realizzato sui traslochi di privati, ossia non a carico di un terzo, occorre osservare che per traslochi di questo tipo non venivano mai predisposti PDC, in quanto un privato non avrebbe mai accettato di ricevere vari preventivi da una sola impresa di traslochi. I PDC sono stati utilizzati solo per i traslochi per i quali il datore di lavoro della persona che traslocava chiedeva di ottenere preventivi da parte di almeno un altro traslocatore come condizione alla presa a carico delle spese di trasloco. 71 Orbene, dal punto 537 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che taluni degli altri destinatari di tale decisione sembrano aver acconsentito a versare commissioni per traslochi internazionali pagati da privati. Pertanto, contrariamente ai traslochi militari per i quali la Gosselin interveniva come subappaltatore di traslocatori americani, non si può escludere che taluni traslochi privati siano stati oggetto dell’infrazione unica in discussione. Infatti, la differenza cruciale tra i traslochi militari e i traslochi di privati è che per i traslochi militari i partecipanti all’intesa non conducevano essi stessi le trattative commerciali e non avevano dunque alcuna influenza sul contratto principale. Siffatta garanzia strutturale, che esclude ogni potenziale incidenza, non esiste nel caso dei traslochi privati. Da ciò consegue che, escludendo una categoria di traslochi ma non l’altra, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio della parità di trattamento. 72 È vero che, per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che siano state convenute o applicate commissioni a traslochi pagati da soggetti privati. Tuttavia, accettare questo argomento significherebbe obbligare la [OSCURATO:PERSONA] ad includere nel valore delle vendite pertinente soltanto le singole vendite che sono state oggetto dell’intesa e per le quali dispone di prove documentali. Orbene, l’esistenza di siffatto obbligo è già stata esclusa nel quadro dell’esame della prima parte del presente motivo. 73 Conseguentemente, il secondo motivo deve essere respinto. 3. Sul terzo motivo, vertente sull’applicazione di una percentuale del 17% al valore delle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’importo di base dell’ammenda inflittale. 74 Questo motivo si articola in quattro parti. Le prime due parti vertono, rispettivamente, su una violazione dell’obbligo di determinare l’importo dell’ammenda sulla base del ruolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione e su una violazione del principio della parità di trattamento. Con la terza parte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la fissazione della percentuale al 17% viola il principio di proporzionalità. La quarta parte di questo motivo verte su un difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 75 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, secondo una giurisprudenza costante, un’ammenda deve riflettere fedelmente la gravità dell’infrazione effettivamente commessa da ciascuna impresa (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punto 280; 26 aprile 2007, cause T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑947, punto 429, e 12 settembre 2007, causa T‑36/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-110, punti 207 e 209). Nella fattispecie, diverse circostanze specifiche o insolite avrebbero dovuto essere prese in considerazione per valutare il livello di gravità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, essa prima del 2002 non avrebbe emesso o chiesto alcun PDC e non avrebbe mai preso parte agli accordi scritti che fissavano i prezzi e le altre condizioni per la prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque stabilito il ruolo individuale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle pratiche oggetto della [OSCURATO:PERSONA]. A causa di siffatta erronea valutazione, la proporzione del valore delle vendite considerata (17 %), e dunque l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero manifestamente eccessive. 76 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, rispetto agli accordi generali scritti sui prezzi che sono stati conclusi tra taluni degli altri destinatari della [OSCURATO:PERSONA], la natura dell’infrazione da essa commessa era radicalmente diversa e nettamente meno grave. Applicando la stessa proporzione del valore delle vendite (17 %) per calcolare sia l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sia quelle inflitte agli altri destinatari della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto violato il suo obbligo di fissare l’importo delle ammende senza discriminazione. 77 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto di prendere in considerazione il 17% del valore delle vendite conduce inevitabilmente ad un importo dell’ammenda che, sotto diversi profili, è manifestamente sproporzionato al grado effettivo di gravità del suo comportamento, ossia alla sua responsabilità reale, nonché alla gravità limitata e alla lieve incidenza economica dell’infrazione da essa commessa. 78 In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega che la [OSCURATO:PERSONA] non indica la ragione per la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato a tutti gli elementi dell’infrazione. La motivazione relativa alla fissazione della percentuale del valore delle vendite sarebbe insufficiente e contraddittoria. 79 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa avesse la facoltà di fissare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la medesima proporzione del valore delle vendite del 17% applicata agli altri partecipanti all’intesa, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato ad un’infrazione unica e continuata, idonea ad essere qualificata come infrazione molto grave all’art. 81 CE. Il ruolo individuale di un’impresa in un’infrazione non sarebbe preso in considerazione nella valutazione della gravità della medesima, bensì nell’adeguamento dell’ammenda, al fine di tenere conto di circostanze attenuanti e/o aggravanti. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere di aver assolto il suo obbligo di motivazione in quanto nella [OSCURATO:PERSONA] ha indicato gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione commessa. Giudizio del Tribunale 80 Nell’ambito di questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, l’applicazione, in sede di valutazione della gravità dell’infrazione, di una percentuale unica del 17% a tutte le imprese in causa. A questo riguardo occorre distinguere, segnatamente, due problematiche diverse, ossia, da una parte, la questione se il trattamento riservato a quest’ultima fosse appropriato rispetto a quello riservato agli altri partecipanti all’intesa (prima e seconda parte) e, dall’altra, la questione se, considerata isolatamente, la percentuale applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse proporzionata al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] (terza parte). Sull’obbligo di determinare l’importo di base dell’ammenda in funzione del ruolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] 81 Per quanto riguarda le prime due parti del motivo, che vanno trattate congiuntamente perché strettamente connesse, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo la quale il principio di non discriminazione o della parità di trattamento, che si annovera tra i principi fondamentali del diritto comunitario, vieta non soltanto che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso, ma anche che situazioni diverse siano trattate allo stesso modo, a meno che siffatti trattamenti non siano oggettivamente giustificati (v., in questo senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1986, causa 91/85, Christ-Clemen e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2853, punto 10, e 28 giugno 1990, causa C‑174/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 25, e la giurisprudenza ivi citata). 82 Orbene, è giocoforza constatare che, nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] effettivamente non ha trattato in modo diverso i partecipanti nella scelta della proporzione del valore delle vendite considerato, ma ha applicato una percentuale uniforme del 17% a tutte le imprese di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] giustifica tale approccio con il fatto che si trattava di un’infrazione unica e continuata. 83 Si pone dunque la questione se, alla luce della giurisprudenza richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse consentito alla [OSCURATO:PERSONA] rinunciare ad applicare qualsiasi differenziazione tra i partecipanti all’infrazione e a prendere in considerazione le circostanze specifiche della fattispecie al fine di determinare la gravità dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. 84 A questo riguardo, discende da una giurisprudenza consolidata che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 623, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 150). Questa conclusione costituisce la conseguenza logica del principio della personalità delle pene e delle sanzioni, secondo il quale un’impresa può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni in forza della normativa comunitaria sulla concorrenza (sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑62/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5057, punto 119). 85 Inoltre, da numerose sentenze della Corte e del Tribunale discende che la gravità dell’infrazione dev’essere oggetto di valutazione individuale che tenga conto di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 66 supra, punto 106, e 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411, punto 33, e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917, punti 83 e segg.). Allo stesso modo, la Corte ha giudicato che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui aveva partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, all’occorrenza, nel determinare l’ammenda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 90, e Bolloré e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 429, e la giurisprudenza ivi citata). 86 Tuttavia, nella prassi giurisprudenziale del Tribunale, la valutazione delle circostanze individuali è effettuata non nell’ambito dell’accertamento della gravità dell’infrazione, vale a dire all’atto della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, ma nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punti 100 e segg., confermata in sede d’impugnazione con sentenza della Corte 12 novembre 2009, causa C‑554/98 P, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta). Pertanto, anche se nei passi delle sentenze BASF/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, citate dalla [OSCURATO:PERSONA], viene menzionato il termine «gravità», esso non attiene alla determinazione dell’importo di base dell’ammenda, ma, di fatto, alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a tenere conto, rispettivamente, del ruolo di leader come circostanza aggravante (sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 280), e di un ruolo minore, più prossimo a quello di mediatore, come circostanza attenuante (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 75 supra, punto 214). 87 Tale giurisprudenza è tuttavia conforme alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 84 e 85. Infatti, in queste sentenze, il termine «gravità» è stato utilizzato in modo generale per descrivere l’intensità dell’infrazione, e non nel senso tecnico degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era libera di prendere in considerazione taluni aspetti della «gravità», ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, nell’ambito delle circostanze attenuanti ed aggravanti e non nel quadro della «gravità» ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende. 88 Ciò avviene, in particolare, per la valutazione della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica e continuata commessa da diverse imprese. A questo riguardo, la Corte ha confermato, relativamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3, in prosieguo: «gli orientamenti del 1998»), che la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese considerate dev’essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti (sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], punto 86 supra, punto 27). Nell’ipotesi di un’infrazione unica e continuata, la nozione di «infrazione», come utilizzata negli orientamenti del 1998, si riferisce dunque all’infrazione globale che coinvolge diverse imprese e la «gravità» di tale infrazione unica è la medesima per tutti i partecipanti. 89 La sentenza 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], punto 86 supra, riguarda tuttavia gli orientamenti del 1998. Gli orientamenti del 2006 hanno comportato un cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende. In primo luogo, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («meno grave», «grave» e «molto grave»). Il sistema attuale, che prevede una forcella compresa tra lo 0% e il 30%, consentirebbe una differenziazione più precisa in funzione della gravità delle infrazioni. 90 In secondo luogo, gli importi forfettari sono stati aboliti. Adesso l’importo di base è calcolato sulla base del valore delle vendite, realizzate da ciascuna impresa individuale, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione. Siffatta nuova metodologia consente dunque di tenere conto più facilmente dell’entità della partecipazione individuale di ciascuna impresa all’infrazione, nel quadro della valutazione della gravità della medesima. Essa consente anche di tenere conto di un’eventuale diminuzione della gravità di un’infrazione unica nel corso del tempo. 91 In terzo luogo, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che, nella sua prassi decisionale, essa non applica più necessariamente una percentuale unica a tutti i partecipanti ad un’infrazione del genere. Infatti, nelle decisioni 1° ottobre 2008, C(2008) 5476, «[OSCURATO:PERSONA] waxes», relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/C.39.181 – Cere per candele), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 dicembre 2009 (GU C 295, pag. 17), e 11 novembre 2009, C(2009) 8682, «[OSCURATO:PERSONA] stabilisers», relativa ad un procedimento d’applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/38.589 – Stabilizzatori termici), di cui una sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 novembre 2010 (GU C 307, pag. 9), la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato percentuali diverse alle diverse categorie di partecipanti alle intese in questione, in funzione della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione. In particolare, in quest’ultimo caso, è stata applicata una percentuale più elevata per le imprese che avevano partecipato non solo ad una fissazione dei prezzi, ma anche ad una suddivisione della clientela e/o del mercato. 92 Tuttavia, la nuova metodologia non impone un siffatto approccio. Se la giurisprudenza citata ai precedenti punti 84 e 85 indica che devono essere prese in considerazione la gravità relativa della partecipazione all’infrazione e le circostanze particolari della fattispecie, resta consentito alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione degli orientamenti del 2006, procedere a siffatta presa in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione o nell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti. Nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotti quest’ultimo approccio, la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti deve tuttavia consentire di tenere conto adeguatamente della gravità relativa della partecipazione ad un’infrazione unica, nonché di un’eventuale variazione di tale gravità nel corso del tempo. 93 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato una percentuale unica del 17% per tutte le imprese di cui trattasi. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la gravità relativa della sua partecipazione è meno importante di quella di altre imprese implicate e che avrebbero dovuto essere prese in considerazione diverse circostanze specifiche o insolite, il suo argomento svolto a sostegno di tale affermazione sarà dunque esaminato nell’ambito degli addebiti relativi alla valutazione errata delle circostanze attenuanti ad opera della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a tutti gli elementi del cartello praticati nel periodo della sua partecipazione all’intesa e fa valere soltanto una minore intensità della sua implicazione. Pertanto, occorre respingere la prima e la seconda parte del presente motivo e tenere conto degli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame del sesto motivo (punti 125 e segg., infra). [OSCURATO:PERSONA] presunta violazione del principio di proporzionalità 94 Per quanto concerne la presunta violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale considera che, presa isolatamente, una percentuale del 17% non è sproporzionata rispetto alla responsabilità reale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione, che è consistita, in particolare, nella ripartizione del mercato e nella manipolazione della procedura ricorrendo alla presentazione di offerte. Il punto 23 degli orientamenti del 2006 indica chiaramente che la proporzione da applicare per gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato si situerà generalmente «sui valori più alti previsti». [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata ad infliggere una percentuale del 17%, che si situa nella parte inferiore dei «valori più alti previsti». Sul presunto difetto di motivazione 95 Per quanto concerne la quarta parte del presente motivo, è giocoforza constatare che la motivazione relativa alla fissazione dell’importo di base dell’ammenda effettivamente non è molto dettagliata. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] adempie il suo obbligo di motivazione quando, nella sua [OSCURATO:PERSONA], precisa gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione commessa, senza essere tenuta ad inserirvi una spiegazione più dettagliata ovvero i dati numerici relativi al metodo di calcolo dell’ammenda (v. sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181, punto 252, e giurisprudenza ivi citata). 96 Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], al punto 542 della [OSCURATO:PERSONA], ha indicato i motivi che l’avevano condotta a concludere per la natura molto grave dell’infrazione, vale a dire la natura stessa delle restrizioni manifeste alla concorrenza che erano state constatate. Inoltre, essa, nel medesimo punto, ha chiarito il motivo per cui non aveva esaminato l’estensione geografica e l’impatto dell’infrazione, facendo riferimento alla giurisprudenza in base alla quale, in caso di restrizioni flagranti, l’infrazione può essere qualificata come molto grave senza che sia necessario che simili comportamenti siano caratterizzati da un’estensione geografica o da un impatto particolare (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punti 84 e 85, e 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033, punti 178 e 179). Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], alla luce di detta giurisprudenza, ha sufficientemente motivato la qualificazione dell’infrazione come «molto grave». 97 Tuttavia, in primo luogo, è auspicabile che la [OSCURATO:PERSONA] rafforzi la motivazione relativa al calcolo delle ammende per consentire alle imprese di conoscere dettagliatamente la modalità di calcolo dell’ammenda loro inflitta. In via più generale, ciò può contribuire alla trasparenza dell’azione amministrativa e agevolare l’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza anche di merito, che deve consentire allo stesso di valutare, oltre alla legittimità della decisione impugnata, la congruità dell’ammenda irrogata (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9641, punto 46). 98 In secondo luogo, va rilevato che la giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferisce agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), e che essa risale al periodo precedente l’adozione degli orientamenti. Gli orientamenti del 2006, tuttavia, hanno comportato un cambiamento fondamentale di metodologia per il calcolo delle ammende. In particolare, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («meno grave», «grave» e «molto grave») ed è stata introdotta una forcella compresa tra lo 0% e il 30% per consentire una differenziazione più precisa. Inoltre, l’importo di base dell’ammenda è ormai «legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione» (punto 19 degli orientamenti del 2006). Come regola generale, «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite» (punto 21). Quanto agli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione, che «[p]er la loro stessa natura (...) costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza», la proporzione del valore delle vendite considerata va situata generalmente «sui valori più alti previsti» (punto 23). 99 Ciò considerato, in linea di principio la [OSCURATO:PERSONA] non può più limitarsi a motivare unicamente la qualificazione di un’infrazione come «molto grave» e non la scelta della proporzione delle vendite presa in considerazione. Infatti, come sopra indicato, il corollario del potere discrezionale di cui si avvale la [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammende è un obbligo di motivazione che consenta al singolo di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. 100 Nella fattispecie, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA], al punto 543 della [OSCURATO:PERSONA], ha fissato questa percentuale ad un livello appena più elevato della metà di detta forcella, vale a dire al 17%, motivando la propria scelta solamente con la natura «molto grave» dell’infrazione. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito più dettagliatamente in che modo la qualificazione dell’infrazione come «molto grave» l’abbia indotta a fissare la percentuale al 17% e non ad una proporzione nettamente maggiore, «sui valori più alti previsti». Detta motivazione può essere sufficiente soltanto nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] applichi un tasso molto prossimo al limite inferiore della forcella previsto per le restrizioni più gravi, che, inoltre, è molto favorevole alla ricorrente. Infatti, in questo caso, non è necessaria una motivazione addizionale che vada oltre la motivazione inerente agli orientamenti. Per contro, se avesse voluto applicare una percentuale più elevata, avrebbe dovuto fornire una motivazione più dettagliata, come ha fatto nelle decisioni «Carglass» (punti 669-678), «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» (punti 641-653). 101 Per quanto concerne la motivazione relativa alla fissazione della percentuale non differenziata al 17%, si può desumere dalla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul principio che la constatazione di un’infrazione unica e continua giustifica l’applicazione di una percentuale unica. Detta constatazione è sufficientemente motivata e fondata (v. precedenti punti 39 e segg.). 102 Pertanto, la quarta parte del motivo dev’essere respinta. 103 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il terzo motivo nel suo complesso. 4. Sul quarto motivo, relativo alla mancanza di fondamento della moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 104 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto 24 degli orientamenti del 2006, che prevede la moltiplicazione sistematica dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione da parte di un’impresa, conferisce alla presunta durata dell’infrazione una portata sproporzionata rispetto agli altri fattori rilevanti, e segnatamente alla gravità dell’infrazione. Siffatta disposizione non terrebbe dunque adeguatamente conto dell’esigenza che l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa sia adeguato al singolo caso e prevederebbe una formula di calcolo dell’ammenda che attribuisce un’importanza manifestamente sproporzionata alla durata dell’infrazione. 105 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di applicare un coefficiente di moltiplicazione che non superi il due. In ogni caso, se il Tribunale confermasse una moltiplicazione per sette, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nel suo caso, la proporzione del valore delle vendite deve essere ricondotta per i primi cinque anni (dal 1997 al 2001) ad una percentuale massima del 5%, in quanto essa non avrebbe partecipato ai PDC nel corso di questi anni, e per gli ultimi due anni (vale a dire il 2002 e il 2003) ad una percentuale massima del 12%. 106 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di queste conclusioni. Giudizio del Tribunale 107 Anche se la [OSCURATO:PERSONA] invoca una «mancanza di fondamento» con riguardo alla moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, essa non contesta che siffatta metodologia è fondata sul disposto degli orientamenti del 2006. Pertanto, il presente motivo verte piuttosto sul difetto di proporzionalità del punto 24 degli orientamenti del 2006, ove si prevede siffatta moltiplicazione. 108 A questo riguardo, l’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 si limita ad indicare che, «(p)er determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata», senza tuttavia precisare concretamente in che modo occorra tenere conto della durata. Tale disposizione generale è stata precisata nei diversi orientamenti per il calcolo delle ammende. Più specificamente, gli orientamenti del 1998 prevedevano, per le infrazioni di lunga durata (generalmente oltre i cinque anni) un aumento dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione del 10% per ciascun anno. Per contro, la moltiplicazione per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, prevista negli orientamenti del 2006, equivale ad un aumento dell’importo del 100% all’anno. 109 Siffatto approccio rappresenta un cambiamento fondamentale di metodologia per quanto concerne la presa in considerazione della durata dell’intesa. L’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 tuttavia non osta a siffatta evoluzione. È vero che la versione francese della disposizione sembra attribuire un ruolo secondario alla durata rispetto alla gravità ai fini della determinazione dell’importo delle ammende. Per contro, altre versioni linguistiche, come quella inglese [«(…) regard shall be had both to the gravity and to the duration of the infringement»] e quella tedesca [«(…) ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren Dauer zu berücksichtigen»], indicano che tale disposizione attribuisce lo stesso peso alla gravità e alla durata dell’infrazione. 110 Per quanto riguarda le domande in subordine, è sufficiente constatare che, sebbene in passato la [OSCURATO:PERSONA] abbia talvolta tenuto conto dell’evoluzione nel tempo di un’infrazione in sede di aumento dell’importo dell’ammenda in ragione della durata, nessuna disposizione degli orientamenti del 2006 la obbliga ad applicare in tal caso un coefficiente di moltiplicazione non superiore a due o a ridurre la percentuale del valore delle vendite applicata in ragione della gravità. Il Tribunale ritiene, nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito, che non si possa concedere la riduzione oggetto della prima domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo alla seconda domanda, essa verrà esaminata ai successivi punti 125 e segg. 111 Fatto salvo quest’ultimo punto, il quarto motivo dev’essere respinto. 5. Sul quinto motivo, relativo ad una mancanza di fondamento per l’imposizione di un importo supplementare 112 Nell’ambito di questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] invoca una violazione del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 113 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’inclusione di un importo supplementare in virtù del punto 25 degli orientamenti del 2006 viola il principio della parità di trattamento atteso che, a differenza di taluni altri destinatari della [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe concluso accordi sia di fissazione dei prezzi, sia di ripartizione del mercato. Inoltre, le pratiche poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] non rientrerebbero nelle categorie di infrazione che possono giustificare l’inclusione di un importo supplementare nell’importo di base dell’ammenda. 114 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in considerazione del limitato grado di gravità dell’infrazione da essa commessa, la [OSCURATO:PERSONA] viola il principio di proporzionalità fissando l’importo supplementare al 17% del valore delle vendite. 115 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’imposizione di un importo supplementare del 17% era giustificata. Giudizio del Tribunale 116 [OSCURATO:PERSONA] invoca una violazione del principio della parità di trattamento (prima parte) e del principio di proporzionalità (seconda parte) per quanto concerne il calcolo dell’importo supplementare. A questo riguardo, il punto 25 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue: «[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15 % e il 25 % del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione». 117 Per quanto concerne la prima parte del motivo, occorre osservare che il principio della parità di trattamento non è stato violato, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato lo stesso importo supplementare a tutti i destinatari della [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che hanno tutti partecipato all’infrazione unica e continuata che comprendeva la fissazione dei prezzi e/o la ripartizione del mercato. Il disposto del punto 25 degli orientamenti del 2006 («inserirà», «inclura», «will include» e «fügt hinzu») mostra del resto che, per quanto riguarda le violazioni flagranti, l’imposizione di un importo supplementare è un’operazione automatica, che non presuppone la presenza di altri fattori. Per il resto, si deve rinviare ai precedenti punti 81 e segg., in quanto il ragionamento ivi esposto si applica, mutatis mutandis, all’imposizione di un importo supplementare. 118 Con riguardo alla seconda parte del motivo, occorre rinviare al precedente punto 94, dove il Tribunale ha dichiarato che, presa isolatamente, una percentuale del 17% era proporzionata alla responsabilità reale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione. Considerazioni analoghe si applicano all’importo supplementare, anch’esso fissato al 17%. Inoltre, il Tribunale considera una percentuale del 17% appropriata al fine di garantire un adeguato effetto dissuasivo. Il fatto che, per quanto concerne l’importo supplementare, la forcella prevista dagli orientamenti del 2006 vada dal 15 al 25% e non dallo 0 al 30% è privo di effetto a questo riguardo. 119 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto. 6. Sul sesto motivo, relativo all’esistenza di circostanze attenuanti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 120 La ricorrente fa valere che esistono diverse circostanze attenuanti che giustificano che, in virtù dei punti 20 e 29 degli orientamenti del 2006, la sua ammenda sia sostanzialmente ridotta. La partecipazione limitata dell’impresa all’infrazione costituirebbe una siffatta circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nella fattispecie, essa non ha partecipato attivamente alla conclusione di accordi anticoncorrenziali, che non ha mai assistito ad una riunione il cui oggetto fosse quello di restringere la concorrenza, che non ha mai partecipato agli elementi più gravi dell’infrazione, vale a dire gli accordi scritti di fissazione dei prezzi e gli accordi sulle commissioni stipulati per traslochi di uffici, che non ha acconsentito a commissioni o emesso o richiesto PDC se non occasionalmente e in casi specifici, e per un numero molto limitato di clienti e di traslochi, e che non ha emesso o richiesto alcun PDC prima del 2002. Ciononostante, il carattere limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione non sarebbe affatto stato preso in considerazione – né in sede di valutazione della gravità o della durata dell’infrazione né al fine dell’esame delle circostanze attenuanti. 121 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che diversi PDC sono stati chiesti da agenti della [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero chiaramente che i PDC erano ampiamente noti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] a tutti i livelli della gerarchia e addirittura richiesti da costoro. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe negare la sua responsabilità con riguardo alle pratiche dei PDC che sarebbero state utilizzate con il benestare, o su domanda, dei suoi propri agenti. 122 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono privi di rilevanza, inoperanti e/o ingannevoli. Segnatamente, essa non ritiene che gli accordi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato siano meno gravi degli accordi scritti sui prezzi. Giudizio del Tribunale 123 [OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato alcuna circostanza attenuante. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esistono diverse circostanze che contraddistinguono l’infrazione che ha commesso da quella commessa da altre imprese interessate, che dimostrano il carattere limitato della sua partecipazione o che sono legate al comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] partecipazione alla stipula di accordi anticoncorrenziali 124 In primo luogo, con riguardo all’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato attivamente alla stipula degli accordi anticoncorrenziali di cui trattasi, occorre rilevare che la sua prima partecipazione documentata all’attuazione dell’accordo sulle commissioni risale effettivamente al 1997, mentre siffatte pratiche sono state introdotte negli anni ’80. Tuttavia, questo elemento è pertinente solo nel quadro della questione se un’impresa abbia svolto un ruolo di capofila o di istigatore, ruolo che può essere considerato come circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli orientamenti del 2006. Per contro, il fatto di non aver partecipato attivamente alla predisposizione degli accordi anticoncorrenziali di cui trattasi non costituisce, in sé, una circostanza attenuante. Sul presunto carattere limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione 125 In secondo luogo, con riguardo al presunto carattere molto limitato della sua partecipazione all’infrazione, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato agli accordi scritti di fissazione dei prezzi, alle riunioni con oggetto anticoncorrenziale, alla fissazione ad hoc dei prezzi per un determinato trasloco e agli accordi sulle commissioni conclusi per traslochi di uffici. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte alle pratiche dei PDC solo tra il febbraio 2002 e il settembre 2003. 126 A questo riguardo, occorre osservare che, in forza del terzo trattino del punto 29 degli orientamenti del 2006, al fine di beneficiare di una riduzione dell’ammenda a causa di circostanze attenuanti, l’impresa di cui trattasi deve «fornire la prova che la propria partecipazione all’infrazione è stata sostanzialmente marginale» e «dimostrare altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato». Ebbene, tali condizioni non sono soddisfatte nella fattispecie. 127 Tuttavia, l’uso del termine «quali» indica che l’elenco delle circostanze di cui al punto 29 degli orientamenti del 2006 non è tassativo. Inoltre, come è stato constatato nell’ambito del terzo motivo, le circostanze particolari della fattispecie, segnatamente la partecipazione o meno di un’impresa a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, devono essere prese in considerazione, se non nella valutazione della gravità dell’infrazione, almeno nel quadro dell’adeguamento dell’importo di base in funzione delle circostanze attenuanti e aggravanti. Infatti, tale obbligo era una delle ragioni che hanno consentito alla Corte di affermare che la nozione di infrazione unica e continuata non contraddice il principio secondo il quale la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza ha un carattere personale (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 84). I soli criteri enunciati al terzo trattino di detto punto 29 non sono idonei a garantire tale possibilità. Di conseguenza, occorre valutare le circostanze particolari della fattispecie. 128 A questo proposito, è pacifico che l’infrazione di cui trattasi si è evoluta nel tempo. Gli accordi scritti sono stati applicati nella prima fase dell’infrazione, dal 1984 sino all’inizio degli anni ’90, e sono stati successivamente abbandonati. La seconda fase dell’infrazione si caratterizza con il ricorso ai PDC e alle commissioni. Di conseguenza, la proporzione del valore delle vendite da considerare in forza del punto 19 degli orientamenti del 2006 potrebbe, in linea di principio, essere modulata nel tempo. Tale circostanza potrebbe anche giustificare una riduzione dell’ammenda in ragione delle circostanze attenuanti. 129 Orbene, occorre considerare che i comportamenti ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato non rappresentano infrazioni meno gravi degli accordi scritti di fissazione dei prezzi o della fissazione ad hoc di prezzi per determinati traslochi. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche i PDC e le commissioni avevano avuto effetti sui prezzi (v. punto 44 supra). Allo stesso modo, nelle circostanze della fattispecie, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipato agli accordi sulle commissioni stipulati per traslochi di uffici e la mancata partecipazione al sistema relativo ai PDC prima del febbraio 2002 sono piuttosto insignificanti per valutare la gravità dell’infrazione. La stessa cosa vale per la mancata partecipazione alle riunioni con oggetto anticoncorrenziale, dato che l’intesa ha funzionato mediante meccanismi che rendevano inutili siffatte riunioni. 130 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente fissare una percentuale unica per tutta la durata dell’infrazione unica e continuata e non tenere conto dell’evoluzione di detta infrazione nel tempo come circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA] presunta autorizzazione dei comportamenti 131 In terzo luogo, per quanto concerne l’argomento relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe autorizzato o incoraggiato la pratica dei PDC, occorre constatare che il punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006 prevede che «[l’] importo di base può essere diminuito (…) se il comportamento anticoncorrenziale dell’impresa è stato autorizzato o incoraggiato da pubbliche autorità o da testi di legge». 132 Orbene, il fascicolo non comporta alcun elemento che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto istituzione, ha autorizzato, incoraggiato o richiesto PDC. Di fatto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun interesse ad incoraggiare o tollerare il sistema dei PDC, in quanto pregiudicava i suoi interessi. Il fatto che taluni funzionari abbiano richiesto PDC per un trasloco in definitiva rimborsato dalla [OSCURATO:PERSONA] non significherebbe che l’istituzione avesse conoscenza di tale pratica, né che vi avesse preso parte, atteso che occorre distinguere tra gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come istituzione. 133 Ammesso che un agente di un’istituzione abbia richiesto dei PDC, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sapere che siffatte domande non potevano essere formulate in nome o su richiesta delle istituzioni, essendo manifestamente contrarie ai loro interessi finanziari. Infatti, l’obbligo di fornire due o tre preventivi era diretto proprio a garantire un minimo di concorrenza e ad evitare che una sola impresa di traslochi potesse determinare unilateralmente il prezzo di un trasloco. 134 Inoltre, la semplice conoscenza del comportamento anticoncorrenziale non implicherebbe che tale comportamento sia stato implicitamente «autorizzato o incoraggiato» dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del punto 29, ultimo trattino, degli orientamenti del 2006. Infatti, un’asserita inerzia non può essere equiparata ad un atto positivo come un’autorizzazione o un incoraggiamento. 135 In ogni caso, va necessariamente rilevato che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] riguardano soltanto i PDC. Orbene, la pratica dei PDC è solo una delle componenti di un’infrazione unica e continuata. Gli argomenti sollevati non possono dunque in alcun caso giustificare il pagamento di commissioni. 136 Da ciò consegue che questi argomenti, e pertanto il sesto motivo nella sua interezza, devono essere respinti. 7. Sul settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi alla mancanza di imputabilità al gruppo [OSCURATO:PERSONA] delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] 137 Con il suo settimo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente preso in considerazione il fatturato della [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione del massimale del 10% previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, per il motivo che quest’ultima non sarebbe stata a conoscenza delle pratiche anticoncorrenziali della sua controllata. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] contesta, più in generale, la possibilità che gli vengano imputate infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 138 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere l’unica persona giuridica che può essere considerata responsabile del comportamento adottato da alcuni dei suoi dipendenti. Tuttavia, l’importo dell’ammenda supererebbe di oltre il 60% il suo fatturato globale. Né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA], né la [OSCURATO:PERSONA] sarebbero responsabili di siffatte pratiche. Le sue società controllanti non sarebbero mai state a conoscenza degli accordi occasionali sulle commissioni e sui PDC e non avrebbero neppure avuto motivo di sospettarne l’esistenza. Nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad imputare alle società controllanti della [OSCURATO:PERSONA] una parte dell’infrazione commessa da quest’ultima, essa sostiene tuttavia che, nelle circostanze specifiche della fattispecie, non è conforme al principio di proporzionalità fissare il massimale del 10% alla luce del fatturato consolidato dell’[OSCURATO:PERSONA]. 139 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la responsabilità solidale delle ricorrenti con il motivo che le tre società controllanti erano tutte in una posizione che consentiva loro di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la Corte e il Tribunale avrebbero sovente descritto l’entità del potere di esercitare un’influenza determinante in termini nettamente più ristretti di quelli impiegati dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 394 della [OSCURATO:PERSONA]. 140 In secondo luogo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] fa notare che una nozione troppo ristretta del potere delle società controllanti di esercitare un’influenza determinante sulle loro controllate comporta una presunzione di responsabilità pressoché assoluta. Di fatto, la loro responsabilità diverrebbe una responsabilità oggettiva (strict liability). Soltanto dei semplici investitori finanziari, senza interesse a determinare il comportamento strategico delle società nelle quali hanno investito, sfuggirebbero a siffatta responsabilità. 141 In terzo luogo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] considera che la [OSCURATO:PERSONA] godeva di un’autonomia di gestione completa e che nessuna delle tre società controllanti era a conoscenza delle pratiche di cui si tratta. Esse non avrebbero dunque omesso di conformarsi al loro dovere di diligenza. 142 In quarto luogo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di avere adottato un approccio «asimmetrico» con riguardo alla responsabilità delle società controllanti nella fattispecie. Per il periodo precedente l’8 settembre 2000, essa avrebbe ritenuto responsabili due società controllanti intermedie della [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), ma non il sig. E., il proprietario definitivo a capo di questo gruppo. Per contro, per il periodo decorrente dall’8 settembre 2000, essa avrebbe constatato non solo la responsabilità di queste due società controllanti intermedie, ma anche quella dell’[OSCURATO:PERSONA], il nuovo proprietario della [OSCURATO:PERSONA]. Atteso che l’[OSCURATO:PERSONA] possiede l’intero capitale di queste due società controllanti intermedie, ciò implicherebbe che i suoi azionisti siano di fatto responsabili per la totalità dell’infrazione. 143 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. Giudizio del Tribunale 144 Con questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 23 del regolamento n. 1/2003 (prima parte) e il principio di proporzionalità (seconda parte), infliggendole un’ammenda il cui ammontare supera il 10% del suo fatturato. Atteso che la fondatezza della prima parte dipende dalla questione se si possa prendere in considerazione il fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] per la determinazione del massimale del 10% previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, occorre esaminare congiuntamente questa censura e il primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’impossibilità d’imputare le infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ai membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Sull’imputazione delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ai membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA] 145 Le regole di concorrenza dell’Unione riconoscono che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e 133, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4071, punto 290). Il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può dunque essere imputato ad un’altra allorché essa non decida in modo autonomo quale debba essere il proprio comportamento sul mercato, ma applichi, in sostanza, le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici tra di esse intercorrenti (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 117). 146 Si pone dunque la questione di sapere quando un’impresa non determina il suo comportamento sul mercato in modo autonomo, ma applica essenzialmente le direttive impartitele dalla sua società controllante. 147 A questo riguardo, dalla giurisprudenza emerge che devono essere cumulativamente soddisfatte due condizioni: da un lato, la società controllante deve essere in grado di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata e, dall’altro, essa deve effettivamente esercitare siffatta influenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 145 supra, punto 137). 148 Quanto alla prima condizione, non vi è alcun dubbio che una società controllante può esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata allorché, come nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], essa possiede il 100% del suo capitale, vuoi direttamente vuoi indirettamente, mediante partecipazioni in altre società. 149 Con riguardo ai requisiti per provare l’esercizio effettivo da parte della controllante di un’influenza determinante sulla sua controllata, le ricorrenti ritengono che la responsabilità dell’infrazione possa essere imputata alla società controllante solo se, oltre al possesso dell’intero capitale sociale, essa era a conoscenza della pratiche sanzionate o aveva omesso di rispettare il suo obbligo di diligenza. 150 [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, al punto 386 della [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulla giurisprudenza secondo la quale, nel caso particolare in cui una società controllante possieda il 100% del capitale della sua controllata autrice di un comportamento illecito, come nella fattispecie, esiste una presunzione relativa secondo la quale siffatta società controllante esercita un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata (v., in tal senso, sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punto 29, e sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punti 961 e 984, e 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 62). 151 Tale giurisprudenza è stata confermata dalla Corte nella sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237). Detta sentenza ha indicato, segnatamente, che, se era pur vero che la Corte, ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 150 supra, aveva menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della propria controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze fossero state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento e non per subordinare l’applicazione della presunzione sopra menzionata alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante (punto 62 della sentenza). 152 Nella fattispecie, le ricorrenti non sono riuscite a confutare la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante, atteso che il loro argomento si fonda su considerazioni politiche e su semplici affermazioni, come la presunta autonomia di gestione della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, dai punti 490 e 491 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che, per imputare all’[OSCURATO:PERSONA] la responsabilità della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata esclusivamente sul possesso non contestato della totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ma anche su altri elementi di fatto, volti a dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA]. 153 Ad esempio, dal 1994 al settembre 2001 si sono tenute riunioni mensili tra la direzione della [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati della gestione operativa e finanziaria della controllata belga, nonché con il proprietario del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di quell’epoca, che era incaricato della gestione del gruppo e aveva la responsabilità generale della controllata belga. Dal 6 settembre 2001 sino al settembre 2003 si sono altresì tenute riunioni informali tra la [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] incaricato della gestione del gruppo con la responsabilità generale della controllata belga. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto presentare diverse relazioni, segnatamente i bilanci annuali di gestione, alla [OSCURATO:PERSONA], dal 1° gennaio 1994 al 7 settembre 2000, nonché all’[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dall’8 settembre 2000, dunque nel periodo della sua partecipazione all’infrazione. 154 In circostanze del genere, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad imputare all’[OSCURATO:PERSONA] le infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto le ricorrenti costituiscono un’unica entità economica, e dunque un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Di conseguenza, il fatturato dell’[OSCURATO:PERSONA] può essere preso in considerazione ai fini della determinazione del massimale del 10%, previsto all’art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Ne consegue che le censure relative a siffatta presa in considerazione devono essere respinte. Sul presunto approccio «asimmetrico» della [OSCURATO:PERSONA] 155 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di avere adottato un approccio «asimmetrico» ritenendo responsabile l’[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dalla data in cui essa ha acquisito il gruppo [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dall’8 settembre 2000, mentre essa non ha ritenuto responsabile il precedente proprietario del gruppo [OSCURATO:PERSONA], sig. E., per il periodo precedente l’8 settembre 2000. 156 Dato che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare responsabile dell’infrazione anche il sig. E. sino al 7 settembre 2000, occorre sottolineare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto farlo, la circostanza che non lo abbia fatto non può essere invocata dalle ricorrenti per dimostrare l’illegittimità della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dalla giurisprudenza emerge che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per estendere la responsabilità di un’infrazione ad una società controllante, oltre alla società direttamente implicata nel comportamento anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punti 331 e 332). Siffatto potere discrezionale implica parimenti che la [OSCURATO:PERSONA] può scegliere di indirizzare la decisione soltanto alle attuali controllanti dell’impresa interessata, e non ai precedenti proprietari del gruppo. 157 Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esteso la responsabilità per l’infrazione di cui trattasi neppure alla [OSCURATO:PERSONA], l’attuale società holding delle ricorrenti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata come «asimmetrica». 158 Di conseguenza, tale censura dev’essere respinta. [OSCURATO:PERSONA] argomenti relativi al secondo capo di conclusioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] 159 Nelle sue conclusioni e nell’ambito del suo primo motivo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sembra affermare che, benché l’[OSCURATO:PERSONA] sia stata considerata responsabile solo per un importo di EUR 1,3 milioni, che riflette la sua responsabilità per una durata limitata, vale a dire con decorrenza dall’8 settembre 2000, essa di fatto è stata considerata responsabile per l’intero importo dell’ammenda, essendo proprietaria ed azionista della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 160 Siffatta affermazione non è idonea a rimettere in discussione la legittimità della [OSCURATO:PERSONA], posto che essa si limita a descrivere talune conseguenze che ne deriverebbero per l’[OSCURATO:PERSONA]. Questo capo di conclusioni deve dunque essere respinto. Sul presunto carattere sproporzionato dell’ammenda 161 Per quanto concerne la seconda parte del motivo della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rinviare alle osservazioni formulate al precedente punto 94, secondo le quali la percentuale del 17% applicata è proporzionata alla responsabilità reale della [OSCURATO:PERSONA] nell’infrazione. Il fatto che l’ammontare dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] superi il 10% del suo fatturato è privo di rilevanza, dato che siffatto importo resta nettamente al di sotto della soglia del 10% del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 162 Dalle considerazioni che precedono discende che il settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. 8. Sull’ottavo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi all’incapacità contributiva delle ricorrenti e ad uno sviamento di potere [OSCURATO:PERSONA] delle parti 163 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dai suoi conti annuali provvisori per l’esercizio concluso il 30 settembre 2007 emerge che l’importo dei suoi capitali propri, esclusa qualsiasi ammenda di cui essa fosse debitrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], è negativo, che tale esercizio evidenzia una perdita di EUR 363 432 e che il suo margine lordo di autofinanziamento era negativo. L’attivo della società sarebbe stato interamente impegnato. Essa non sarebbe in grado di assicurarsi un finanziamento supplementare e dunque di pagare l’ammenda ad essa inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 164 A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] conosceva la precarietà della sua situazione finanziaria, di modo che, infliggendole un’ammenda di un importo che essa manifestamente non era in grado di pagare e che determinerebbe il suo ritiro dal mercato, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento. A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di ridurre l’ammenda di un importo che rifletta principi analoghi a quelli applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Interdean e conclude che il Tribunale, in virtù degli artt. 58 e 65 del regolamento di procedura, voglia ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i fattori da essa presi in considerazione per concedere alla Interdean una riduzione del 70% dell’ammenda. 165 Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] – che equivarrebbe a quasi due terzi del suo fatturato annuale realizzato nel 2006 e si avvicinerebbe addirittura al massimale assoluto del 10% previsto dal regolamento n. 1/2003 – è totalmente sproporzionata. Ai sensi dei bilanci consolidati dell’[OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2006, il debito totale del gruppo era di 35 milioni di sterline (GBP). L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre evidenziato una perdita sui risultati provenienti dalle attività ordinarie, al netto delle imposte, i suoi attivi materiali netti sarebbero negativi e tutti gli attivi sarebbero integralmente impegnati. Di conseguenza, il gruppo non sarebbe in grado di pagare l’ammenda di EUR 3,49 milioni o di ottenere una garanzia bancaria per effettuare detto pagamento più avanti. 166 Nella sua replica, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, per quanto concerne la necessità di una domanda per l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tornare all’approccio adottato negli orientamenti del 1998 e considerare d’ufficio l’incapacità di pagare come un motivo di riduzione dell’ammenda, come avrebbe fatto in passato. Inoltre, essa insiste sul fatto che la situazione finanziaria del gruppo si è ulteriormente deteriorata nel corso dell’esercizio concluso il 30 settembre 2007. 167 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. Giudizio del Tribunale 168 Con il loro ultimo motivo, le ricorrenti fanno valere che, infliggendo loro un’ammenda che eccederebbe la loro capacità contributiva, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in uno sviamento di potere, ha violato il punto 35 degli orientamenti del 2006 e il principio della parità di trattamento. 169 Per quanto riguarda il presunto sviamento di potere, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4023, punto 24, e la giurisprudenza citata). 170 Orbene, le ricorrenti non fanno valere, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto loro un’ammenda per perseguire fini diversi da quelli dichiarati, vale a dire attuare il diritto comunitario della concorrenza, o eludere una procedura specificamente prevista dal Trattato. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è inficiata da uno sviamento di potere. 171 Per quanto riguarda una riduzione dell’ammenda in virtù del punto 35 degli orientamenti del 2006, occorre osservare che siffatta riduzione è subordinata a tre condizioni cumulative, ossia: –        la presentazione di una domanda nel corso della procedura amministrativa; –        l’esistenza di un particolare contesto sociale ed economico; –        la mancanza di capacità contributiva dell’impresa, la quale è tenuta a fornire gli elementi di prova oggettivi a dimostrazione che l’imposizione di un’ammenda pregiudicherebbe irrimediabilmente la sua redditività economica e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore. 172 Orbene, è giocoforza constatare che almeno due di queste tre condizioni cumulative non sono soddisfatte. Infatti, in primo luogo, contrariamente ad altre imprese interessate, le ricorrenti non hanno presentato alcuna domanda di riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva nel corso della procedura amministrativa, sebbene gli orientamenti del 2006 prevedano che tale domanda debba essere presentata. In questo contesto, l’argomento vertente sul fatto che, secondo gli orientamenti del 1998, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto considerare d’ufficio l’incapacità di pagare come un motivo di riduzione dell’ammenda è privo di pertinenza, in quanto non è idoneo a fondare l’asserzione di una violazione degli orientamenti del 2006. Nei limiti in cui siffatto argomento sia invocato al fine di affermare che, indipendentemente dal punto 35 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad esaminare d’ufficio la capacità contributiva delle imprese interessate, occorre osservare che siffatto obbligo non risulta dalla giurisprudenza. 173 In una lettera depositata in cancelleria il 6 agosto 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento per il motivo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato la sua prassi concernente la necessità di presentare una domanda in forza del punto 35 degli orientamenti del 2006 durante la procedura amministrativa. Tale domanda è stata respinta con decisione 23 settembre 2010, atteso che, contrariamente alle affermazioni di questa ricorrente, nelle cause da essa citate le domande erano state effettivamente presentate durante la procedura amministrativa. Sebbene da un articolo della stampa emerga che la [OSCURATO:PERSONA] «intende modificare formalmente i suoi orientamenti», al fine di poter prendere in considerazione sviluppi intervenuti dopo l’adozione di una decisione, è giocoforza constatare che siffatta modifica non è ancora stata adottata. In ogni caso, un cambiamento dell’interpretazione degli orientamenti del 2006 non potrebbe rendere illegale una decisione presa anteriormente a tale cambiamento. 174 In secondo luogo, le ricorrenti non hanno contestato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], al punto 651 della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale nella fattispecie manca «un particolare contesto sociale ed economico », ai sensi del punto 35 degli orientamenti. 175 Ciò premesso, e senza che sia necessario esaminare se nella fattispecie sia soddisfatta la terza condizione, vale a dire la presunta mancanza di capacità contributiva delle ricorrenti, è a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condizioni per l’applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006 non fossero soddisfatte. 176 Per quanto riguarda la censura vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, è sufficiente constatare che, diversamente dalla Interdean, le ricorrenti non hanno sollevato la questione della loro capacità contributiva nella fase della procedura amministrativa e che esse non hanno presentato una domanda volta ad ottenere una riduzione delle loro ammende per questo motivo. Pertanto, la loro situazione non è paragonabile a quella della Interdean. Ciò premesso, occorre osservare che la presentazione di una domanda volta ad ottenere una riduzione dell’ammenda non costituisce un semplice requisito formale, ma un requisito senza il quale non si può effettuare alcuna valutazione valida della situazione economica, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone in tal caso degli elementi pertinenti, come i dati interni dell’impresa interessata, che consentono di valutare la sua redditività economica. 177 Di conseguenza, l’ultimo motivo delle ricorrenti, nonché la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i fattori da essa presi in considerazione per concedere alla Interdean una riduzione dell’ammenda del 70 %, devono essere respinti. 178 Poiché tutti i motivi delle ricorrenti sono stati respinti, il ricorso deve essere integralmente respinto. Sulle spese 179 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) I ricorsi sono respinti. 2) [OSCURATO:PERSONA] NV, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011. [OSCURATO:PERSONA] 1.  Oggetto della controversia 2.  Ricorrenti 3.  Procedimento amministrativo 4.  [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto 1.  Sul primo motivo, relativo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all’infrazione unica e continuata descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] nozione di infrazione unica e continuata [OSCURATO:PERSONA] qualificazione del comportamento illecito di cui trattasi –  Sull’esistenza di un piano complessivo che persegue un obiettivo comune –  Sul contributo intenzionale della [OSCURATO:PERSONA] al piano complessivo –  [OSCURATO:PERSONA] conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei comportamenti illeciti 2.  Sul secondo motivo, relativo al calcolo del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul valore delle vendite pertinente Sui traslochi pagati da privati 3.  Sul terzo motivo, vertente sull’applicazione di una percentuale del 17% al valore delle vendite realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire l’importo di base dell’ammenda inflittale. [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sull’obbligo di determinare l’importo di base dell’ammenda in funzione del ruolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] presunta violazione del principio di proporzionalità Sul presunto difetto di motivazione 4.  Sul quarto motivo, relativo alla mancanza di fondamento della moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 5.  Sul quinto motivo, relativo ad una mancanza di fondamento per l’imposizione di un importo supplementare [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 6.  Sul sesto motivo, relativo all’esistenza di circostanze attenuanti [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] partecipazione alla stipula di accordi anticoncorrenziali Sul presunto carattere limitato della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’infrazione [OSCURATO:PERSONA] presunta autorizzazione dei comportamenti 7.  Sul settimo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi alla mancanza di imputabilità al gruppo [OSCURATO:PERSONA] delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sull’imputazione delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] ai membri del gruppo [OSCURATO:PERSONA] presunto approccio «asimmetrico» della [OSCURATO:PERSONA] argomenti relativi al secondo capo di conclusioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] presunto carattere sproporzionato dell’ammenda 8.  Sull’ottavo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], relativi all’incapacità contributiva delle ricorrenti e ad uno sviamento di potere [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sulle spese * Lingua processuale: l’inglese.