CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2022
Cassazione n. 07317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Paolo SANTUCCI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza, pronunciata in data 4 giugno 2022, con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 23 marzo 2022 in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. e dell'art. 273 cod. proc. pen. I giudici di merito non avrebbero effettuato una valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza la cui sussistenza era necessaria per dimostrare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen.; la motivazione sarebbe, infatti, esclusivamente fondata su un unico indizio desunto dall'intestazione al SANTUCCI delle quote sociali della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avvenuta in data 3 febbraio 2020 con conseguente violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. 2.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 512-bis cod. pen. in assenza di elementi da cui dedure la commissione da parte del ricorrente di una condotta istigatrice o comunque volta ad indurre il destinatario della misura di prevenzione ad intestargli il bene, non essendo la mera consapevolezza della fittizietà dell'intestazione elemento sufficiente a perfezionare la fattispecie rubricata. 2.2. Secondo il ricorrente la sussistenza dell'elemento materiale del reato di interposizione fittizia sarebbe esclusa dal fatto che, al momento della cessione di quote in favore del SANTUCCI, la misura di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo era stata annullata con decreto emesso dalla Corte di Cassazione. 2.3. I giudici del Riesame avrebbero ignorato la doglianza difensiva con la quale veniva affermata la carenza indiziaria in ordine alla consapevolezza da parte del SANTUCCI del trasferimento in suo favore delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la motivazione sarebbe, inoltre, priva di ogni valutazione della versione difensiva resa dall'indagato nel corso dell'interrogatorio dell'Il maggio 2022 (in tale occasione l'indagato ha riferito di non sapere nulla dell'acquisto di tali quote, essendosi limitato a fare da prestanome per l'amministrazione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3. Il ricorrente con il secondo motivo di impugnazione lamenta la mancanza di motivazione. La motivazione è manifestamente illogica e contradditona nella parte in cui ha utilizzato quanto riferito dal SANTUCCI in ordine alla paura nutrita dallo stesso perché consapevole di aver stretto rapporti con la 'ndrangheta al fine di dimostrare la sussistenza dell'aggravante dell'intimidazione mafiosa, valutazione che si pone in contrasto logico con quanto affermato nella medesima ordinanza in ordine all'accettazione da parte del SANTUCCI di «far parte di un meccanismo complessivo di illiceità in modo stabile e duraturo» (vedi pag. 7 del provvedimento oggetto di ricorso). Le due affermazioni si pongono in palese contrasto logico perché il medesimo soggetto non può determinarsi ad agevolare in modo stabile e duraturo una cosca di stampo mafioso ed al contempo essere vittima dell'associazione stessa. I giudici di merito hanno, infine, affermato in modo illogico e contraddittorio che [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo è ricorso ad un soggetto estraneo al suo contesto familiare di origini non calabresi per procedere alle operazioni elusive, affermazione che per logica dovrebbe dimostrare l'assoluta estraneità del SANTUCCI al contesto criminale oggetto di indagine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 1. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente nonché della sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari. Deve essere, inoltre, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di c:olpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). 2. Il primo ed il secondo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che gli stessi attengono alla analisi della condotta oggetto di imputazione provvisoria, da diverse prospettive, comunque tutte tendenti a contestare il ruolo del ricorrente e si caratterizzano per l'articolazione di una serie di argomentazioni che, sebbene approfondite, si caratterizzano all'evidenza per la proposizione di una diversa prospettazione delle circostanze già ampiamente esaminate dal giudice di merito. In tal senso occorre considerare come, quanto al ruolo specifico da lui svolto in relazione agli interessi della consorteria criminale facente capo all'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ometta di confrontarsi con le ampie argomentazioni rese dal Tribunale, in piena assonanza con l'ordinanza genetica, nel ricostruire metodi di azione ed organizzazione per giungere alla realizzazione di condotte oggettivamente caratterizzate da trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare la locale di 'ndrangheta capeggiata dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal Carzo.2.1. Evidenzia il Collegio come, con riferimento al capo 7) d'incOlpazione (intestazione fittizia aggravata dall'agevolazione dell'associazione mafiosa, della società zio Melo), l'ordinanza impugnata abbia ben illustrato gli elementi da cui si ricava che detta società, esercente l'attività di laboratorio di pastificio, panificazione e forno, fosse in realtà riferibile a [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto interponente. Invero, le condotte contestate sono due, una per l'acquisto di parte delle quote dal cedente [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'altra per la loro cessione a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], negozi giuridici accompagnati dall'assunzione e poi dalla dimissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore. Nelle stesse date, anche gli altri soci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), acquistavano e cedevano le loro quote. L'ordinanza impugnata evidenzia, in particolare, che (vedi pagg. da 4 a 6): [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non aver mai visto il commercialista Silvestri né il SANTUCCI e che sui propri conti non è mai confluito denaro proveniente da tale attività, precisando altresì che i redditi da lei percepiti dalla zio Melo nel 2020 erano da lavoro dipendente; - la cessione delle quote a SANTUCCI è avvenuta al valore nominale benché dal bilancio 2018 risultasse il volume di affari di euro 659.422,00; - SANTUCCI ha dichiarato di non avere avuto il denaro sufficiente per pagare le quote e di non aver neppure saputo di averle acquistate; di non conoscere il commercialista Silvestri né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA]; di essere stato pagato per la sua opera 500 euro al mese da tali Bruno o Sebastiano, il ragioniere di [OSCURATO:PERSONA] - tutti i soci, sostanzialmente ignari delle vicende societarie, altro non erano che interposti di [OSCURATO:PERSONA] il quale continuava ad intervenire direttamente per conto della società [OSCURATO:PERSONA]; - i fornitori ed il commercialista della predetta compagine societaria contattavano [OSCURATO:PERSONA] per ottenere informazioni inerenti all'attività della [OSCURATO:PERSONA]; - il programma criminoso è ampiamente rivelato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove quest'ultimo, parlando di quote, afferma esplicitamente: «deve essere intanto una vendita con la tracciabilità come è stata pagata non solo l'atto ... se le oggi come oggi se la compra ... e cio vuole il passaggio di denaro ... ci vuole fatta per bene ... cioè, sennò si vede che è un passaggio fittizio, no ?» (RIT 4888/16, prog. 1487 del 10/11/2016). Il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto la natura fittizia del trasferimento oggetto della contestazione, ricostruendo puntualmente le intervenute vicende ed evidenziando che i temi d'incolpazione risultano solidamente fondati sulla documentazione in sequestro e narrativamente sostenuti dalle conversazioni intercettate, i giudici del riesame hanno desunto da tale compendio indiziario che il SANTUCCI si è posto come soggetto interponente rispetto ad [OSCURATO:PERSONA] come socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl.; in particolare appare evidente scrive il Tribunale - che «senza il suo fattivo apporto, in concorso con gli altri interposti, l'interponente non avrebbe potuto continuare l'attività imprenditoriale in esame» (vedi pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Tale complesso ed articolato insieme di elementi gravemente indiziari è stato esplicitamente preso in considerazione dal Tribunale per ricostruire e riscontrare la piena consapevolezza da parte del SANTUCCI del contesto nel quale si inseriva la sua attività, la caratura mafiosa dell'[OSCURATO:PERSONA], la oggettiva contribuzione agli interessi della consorteria criminale dallo stesso capeggiata, con diretta e persuasiva considerazione del chiaro configurarsi nel caso in esame sia dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. che dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. Tra gli indici oggettivi dell'interposizione, capaci anche di Far superare le deduzioni difensive in merito ad un preteso difetto dell'elemento soggettivo del reato contestato in capo al ricorrente, il Tribunale ha evidenziate il significativo spessore criminale dell'interponente [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che il SANTUCCI è «un soggetto venuto in contatto ed in affari con [OSCURATO:PERSONA] e con altri sodali per un tempo significativo, accettando da questi incarichi remunerati in nero benché sapesse che erano tacciati di mafiosità nel quartiere» (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata) come peraltro ammesso dallo stesso SANTUCCI nel corso del suo interrogatorio. Da qui la argomentata conclusione secondo la quale, il ricorrente, con la propria condotta, consentiva all'[OSCURATO:PERSONA] di portare avanti operazioni economiche, eludendo la normativa in materia di misure di prevenzione nella piena consapevolezza della «carriera criminale» del predetto co-indagato in ambito imprenditoriale, attesa la notorietà delle misure di prevenzione patrimoniali che lo avevano colpito (una addirittura, quella del Cafe de Paris di via Veneto a Roma, di pubblico dominio). Deve esser richiamato, in proposito, il principio assolutamente consolidato secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo; il terzo fittiziamente interposto, pertanto, risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019). È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (nel caso di specie dall'[OSCURATO:PERSONA]), mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà del fatto criminoso e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01). 2.3. La difesa non si confronta compiutamente con tali rilevanti elementi, tra i molti evidenziati dal Tribunale del riesame, e si limita ad affermare una non meglio motivata estraneità del ricorrente, senza fornire alcuna valida e convincente giustificazione ed ipotesi ricostruttiva alternativa in ordine al coinvolgimento del SANTUCCI nel complesso meccanismo di trasferimento fraudolento di valori descritto dall'ordinanza impugnata in modo logico, lineare, e privo di aporie. Il ricorrente, dunque, si limita a proporre una propria interpretazione dei comportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, ma semplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale dei dati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell'incidenza delle condotte poste in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti né con la fase cautelare in corso, né con l'ampia mole di elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale. 2.4. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. in considerazione della mancanza di gravi indizi da cui desumere la realizzazione da parte del SANTUCCI di condotte istigatrici volte ad indurre l'[OSCURATO:PERSONA] ad intestargli il bene è infondata; i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui rispondono, a titolo di concorso nel reato di interposizione fittizia, coloro che, in modo convergente e previa intesa, ne hanno consapevolmente favorito o agevolato la condotta elusiva accrescendone le probabilità di realizzazione (vedi Sez. 2, n. 4450 del 08/01/2019, Tomaselli, Rv. 276304 - 02, in motivazione; Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 - 01). 2.5. Infondata è anche la doglianza con cui la difesa eccepisce che la misura di prevenzione applicata all'[OSCURATO:PERSONA] è stata annullata in data anteriore all'intestazione della società [OSCURATO:PERSONA] al SANTUCCI; la motivazione impugnata è, infatti, conforme all'orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, lo scopo elusivo che c:onnota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito. (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; Sez. 2, n.22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01; Sez. 2, n. 25608 del 22/04/2022, Monfreda, non massimata). Si tratta, infatti, di un reato di pericolo astratto a consumazione istantanea con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto ovvero la pendenza del relativo procedimento (vedi Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 - 01). Conseguenza di tale qualificazione è la sufficienza, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; di conseguenza la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ente e su base parziale, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio- temporale. (vedi Sez. 2, n. 12871 del 09/0:3/2016, Mandalari, Rv. 266661 - 01). 2.6. In relazione al secondo motivo di ricorso occorre evidenziare che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano, considerato che la censura indicata nel secondo motivo ricorso è diretta a contestare una valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Peraltro nel caso di specie i giudici del riesame hanno valorizzato, con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste, che il SANTUCCI, proprio in considerazione della consapevolezza della mafiosità del sodalizio criminale rappresentato dall'[OSCURATO:PERSONA] e da lui agevolato con la condotta di interposizione rubricata, nutriva un forte timore nei confronti dei suoi pericolosi interlocutori, timore del tutto giustificato in considerazione del fatto che al SANTLICCI non viene contestata una condotta partecipativa all'associazione ma esclusivamente un apporto concorsuale alla realizzazione dei reati-fine della cosca di 'ndrangheta in esame. 3. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q