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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42193/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 24955/2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza del 28 ottobre 2020 del Tribunale di Lagonegro che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile; Considerato che è stata depositata rinunzia al ricorso, a firma del difensore e procuratore speciale dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere e nsor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 24955/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza del 28 ottobre 2020 del Tribunale di Lagonegro che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile; Considerato che è stata depositata rinunzia al ricorso, a firma del difensore e procuratore speciale dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere e nsor
Sentenza Cassazione n. 42193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris