CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 26243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27/04/2026, il Tribunale di Catania, in funzione diriesame, respingeva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, cheaveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degliarresti domiciliari con l’applicazione dello strumento elettronico di controllo, inluogo di quella della custodia cautelare in carcere richiesta.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha propostoricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deducevizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Osserva che la motivazione del provvedimento impugnato è manifestamenteillogica, oltre che carente, nella parte in cui, per superare la presunzione relativadi adeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha valorizzato chel’associazione finalizzata al narcotraffico è costituita da soggetti facenti partedello stesso nucleo familiare, sia pure allargato; che non è dato comprendereperché siffatto dato debba avere una qualsivoglia valenza in sede di scelta dellamisura cautelare; che, d’altronde, lo stesso Tribunale ha riconosciuto che inastratto misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari sarebbe stata quellaintramuraria, tenuto conto della gravità dei fatti, desunta dagli ingentiquantitativi di sostanza stupefacente trattata, trasportata, anche via mare, dallaSpagna in Italia; che, dunque, tali elementi non sono stati adeguatamenteconsiderati dal Tribunale, che si è limitato a valorizzare il rapporto familiareesistente tra alcuni (e solo tra alcuni) degli appartenenti all’associazione dedita alnarcotraffico; che, peraltro, nemmeno è stato considerato il ruolo concretamentesvolto dallo [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della compagine criminale, certamente nonsecondario, visto che si occupava del recupero crediti delle precedenti cessioni,che aveva investito nel traffico illecito una cospicua somma di denaro, che avevaeseguito trasporti di ingenti quantitativi di stupefacente, oltre che di denaro eche gestiva la cassa sociale; che, infine, è errato il riferimento al lasso temporaledi esecuzione della misura in atto durante il quale non si sono registrateviolazioni, atteso che l’ordinanza cautelare non è stata eseguita a gennaio, comeerroneamente affermato dal Tribunale, ma il 10/02/2026.3. In data 17/06/2026, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorsoo, in subordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è ormaiconsolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso pervizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui interessa –all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità,in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che ad essoineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensitàdelle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducononella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con laconseguenza che il controllo di legittimità deve limitarsi a riscontrare l’esistenzadi un apparato argomentativo logicamente strutturato, senza che sia consentitala verifica della sua rispondenza, sotto il profilo della maggiore o minorepersuasività, alle acquisizioni processuali, atteso che queste ultime sono censurenon riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicatedalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez.4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015,Miccichè, Rv. 262948 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400 – 01).1.2. Va, altresì, ribadito che la disciplina di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezzaper uno dei delitti ivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto dicui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quantoalla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta dellamisura (quomodo della stessa) (Sez. 3, n. 9428 del 11/02/2025, Zaccaria, nonmass.). In presenza di tali reati, dunque, il giudice deve considerare sussistentile esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura intramuraria, ove non consti laprova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo esecondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcatacustodia cautelare in carcere, che si traduce nell’onere di dar semplicemente attodella inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia allegato elementi disegno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante, in quanto ilgiudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare lapresunzione.1.3. L’ordinanza impugnata, dopo aver condiviso la valutazione del primogiudice in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico dello [OSCURATO:PERSONA],rinviando al contenuto del provvedimento coercitivo, ha ricordato brevemente gliesiti dell’attività di indagine, che ha consentito, soprattutto attraverso un’attivitàdi captazione telefonica e ambientale, corroborata dagli arresti in flagranza dialcuni indagati e dal sequestro di considerevoli quantitativi di droga, di disvelarel’esistenza di un’associazione criminale transnazionale, diretta e promossa daAlessandro Cammarata, dedita all’illecita coltivazione, detenzione e spaccio disostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, la cui attività si sviluppavatra il territorio della provincia di Catania e la Spagna, dove il gruppo gestiva unapiantagione di marijuana di vaste dimensioni.Con specifico riferimento alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale hamenzionato i contenuti delle conversazioni intercettate da cui emerge che lostesso collaborava attivamente e in piena sinergia con gli altri sodali e con ilCammarata per il raggiungimento degli scopi del sodalizio, occupandosi i) delrecupero crediti delle precedenti cessioni, ii) dell’esecuzione di trasporti di ingentiquantitativi di stupefacente, oltre che di denaro e iii) della gestione della cassasociale, evidenziando, altresì, che iiii) aveva investito nel traffico illecito unacospicua somma di denaro.Il Tribunale del riesame, dunque, ha confermato la sussistenza in capo alloStorniolo di un pericolo serio, attuale e concreto di recidiva, anche alla luce dellapresunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., stigmatizzando la gravità e lanatura dei fatti in contestazione, di elevatissimo allarme sociale e relativi altraffico transnazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, posti inessere dall’indagato con non comune professionalità e notevole organizzazione,in stretta collaborazione con coindagati, con modalità sintomatiche di specificaprofessionalità e capacità a delinquere, protrattisi per un significativo lasso ditempo e sino a epoca recente.Nell’esaminare, infine, il profilo dell’adeguatezza della misura,specificamente trattato nell’atto di gravame, i giudici del riesame hanno, poi,affermato che, sebbene la misura di massimo rigore fosse in astratto quellaproporzionata alla gravità dei fatti, le caratteristiche dell’associazione criminale inesame, costituita in prevalenza da persone del medesimo nucleo familiare, lospecifico ruolo dello [OSCURATO:PERSONA], in uno alla risalenza dei precedenti penali edall’efficace applicazione, dal mese di gennaio, della misura degli arrestidomiciliari, consentivano di stimare idonea la misura meno afflittiva in atto.1.4. Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo del Tribunale delriesame non sia conforme ai principi di diritto sopra esposti, che esigono unarigorosa e congrua motivazione in ordine agli elementi che consentono ilsuperamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Il ragionamento si rivela, invero, affetto da intrinseca contraddizione logicaladdove stigmatizza, da un lato, ai fini dell’attualità e concretezza del pericolo direcidiva, l’articolata organizzazione del sodalizio, che gestiva in proprio, conspirito imprenditoriale, la coltivazione in Spagna di una piantagione di vastedimensioni, curandone tutte le fasi compreso il trasporto, commercializzavaingenti quantitativi di droga, con elevati costi e notevoli profitti, potendo contareanche su una «rete di comunicazione a circuito chiuso» per sfuggire alleintercettazioni delle forze dell’ordine (pag. 2) e la spiccata professionalità ecapacità a delinquere dello [OSCURATO:PERSONA], che svolgeva il suo ruolo in strettacollaborazione con il capo del sodalizio; dall’altro, ai fini della scelta della misura,ne sminuisce la portata, attribuendo valenza, senza congrua giustificazione, allacircostanza che il gruppo criminale fosse costituito in prevalenza da persone dellostesso nucleo familiare, al ruolo specifico svolto dallo [OSCURATO:PERSONA] e dalla risalenzadei precedenti penali – in contrasto con quanto poco prima affermato sulla suaspiccata professionalità e capacità a delinquere e sul rapporto di fiducia che lolegava al capo del sodalizio – e alla mera osservanza delle prescrizioni relativealla misura meno afflittiva in atto, nonostante l’estrema esiguità del periodo diosservazione.2. Alla luce delle considerazioni svolte l’ordinanza impugnata va, dunque,annullata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio, secondo leindicazioni sopra esposte P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatania competente ai sensi dell’articolo 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]