CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 26570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dai GIP TRIBUNALE di CATANZARO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le ccinclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su denuncia di conflitto di compe.tenza territorile, avanzata dalla Procura della Repubblica pressa il Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 30, comma 2, Cod. proc. pen., trasmetteva copia degli atti del procedimento penale a carica di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati per il reato di cui.agli artt. 74 commi 1, 2, 3 d.P.R. 9 ottobre - 1990, n. 398 e 61 bis cod. pen. e reati fine, per la risoluzione del conflitto di competenzd davanti alla Corte di cassazione, indicendo, in parte motiva, quale competente a decidere il Tribunale di Palmi ovvero il Tribunale 'di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Locri, invero, con sentenza del 26 settembre 2024, aveva' dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore dei Tribunale d;Castrovillari, in relazione ai • capi C), C2), C5), C7) e C8) dell'imputazione, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, del Pubblico ministero presso il Tribunale dei capol'uogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice -competente. 2.1. Motiva il Tribunale di Locri la decisione per la connessione del reato di cui al capo C) :actt. 74 dammi 1, 2, 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 398 e 61 bis cod. peri. con fatti accertati nella provincia di [OSCURATO:PERSONA], in Puglia, in [OSCURATO:PERSONA], in Spagna, in Albania e in Marocco dal gennaio 2012 al giugno - 2013- ex art. '12 cod. proc: pen. ai reati fipe contestati al capi C2), C5), C7) é C8) dell'imputazione -artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/9, accertati rispettivamente a Castroviilari in data 26 febbraio 2013, a Brindisi in data 5 febbraio 2013, in Oria (BR) in data 17 aprile 2013, in Castrovillari e territori limitrofi in data 20 maggio 2013- osservando che il locus commissi delicti sia individuato in [OSCURATO:PERSONA], in Puglia, in [OSCURATO:PERSONA], in Spagna, in Albania e in Marocdò dal gennaio 2012 ai giugno 2013. 24,1. Evidenzia il Tribunale di Locri che l'imputazione . come formulata non consente di individuare in maniera certa il centro decisionale preminente. dei sodalizio, soccorrendo il principio che, in caso di pluralità di reati connessi, ()ve non sia possibile individuare con certezza il luogo di commissione del reato più grave, devono prendersi in considerazione, ai sensi dell'art. 16 cod. proc .. pen.„ gli altri reati connessi in ordine decrescente, individuando; in virtù di tale principio, quello di cui al capo C2). 2.1.2. Rileva il Tribunale dì Locri che l'eccezione di Incompetenza era stata oiì.. sollevata innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dalla difesa che ha reiterato l'eccezione innanzi al Tribunale di Locri. 3..11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, su denuncia di conflitto di 'competenza territoriale ex art. 30, comma 2, cod. proc.. per., del .Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], trasmetteVa gli atti alla torte di cassazione per la risoluzione de! conflitto di competenza atteso che, nell'informativa della Guardia di Finanza, Gruppo G.i.c.o. Sezione G.O.A. di Catanzaro datata 23 febbraio 201.6 (v. pag. 96), - "si segnala che l'attività intercettiva consenta di appurare carne centra decisionale della ciansorteria Parisi-Camillò-Bellocco sia da rinvenirsi nel territorio di Plati (RC), benché ìi consorzio criminoso sia caratterizzato da propaggini operanti anche Sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] (RC), Guardavalle (CZ) e in altre parti del territorio -nazionale 7 si evidenziano contatti, ad esempio, in Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia per la commercializzazione della sostanza stupefacente dal Sudamerica". 3.1. Evidenzia il Giudice per la indagini ,preliminari del Tribunale di Catanzaro che dagli atti emerge come la competenza si radicherebbe in capo al Tribunale delluogo in cui il consorzio criminoso ha disvelato la propria .base operativa, organizzativa .e programmatica, ovverosia presso il luogo in cui di fatto operavanb i fratelli Bellocco, individuabile in [OSCURATO:PERSONA] (RC), dirnodoché si radicherebbe la competenza del Tribunale di Palmi. 3.2. In via suppletiva, l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Catanzaro, richiamando' l'argomento del Pubblico ministero istante che .evidenzia che essendo stati contestati più .reati connessi connotati da pari gravità (le fattispecie di cui agli artt. 110 cod. -peri. e 74 d.P.R. 309/90), occorre fare riferimento al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. peri. (non risultando risolutivo quello di cui al comma 2, in presenza di più coimputati), indica la competenza territoriale del Tribunale di. [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dei Pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui E.41'art. 335 cod. proc. pere 4. Con requisitone scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione., [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo che la Corte di cessazione dichlaii iC competenza del Tribunale di Palmi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In rito va dichiarata l'amrnissibilità del conflitto. 1.1. Ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giuiici ordinari "prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto" e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza,. l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo sionific.ato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituire dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal • punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo. 1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di .due Giudici, ovvero il Tribunale di Locri ed 'il Giudice -per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, di prendere la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi dei procedimento panie. 2. Nel merito va dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va premesso che "In tema di reati assocízitivi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede. la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti ce,po al .sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pacturn scel2ris", . quanto quello in Cui si è effettivamente manifestata e realì7zata 3l'operatività della struttura" (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 01). Ciò, indipendentemente .dalla coincidenza dì tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodaiizìo, che rileva solo se consente di individuare il luogo in 'cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione dei gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui !:2 avvenuta una parte dell'azione o -dell'omissione (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-01). 4. Nei caso in esame, pur essendo incontroverso che una parte degli indagati del presente procedimento, gravitando nella sfera di operatività del [OSCURATO:PERSONA], aveva come centro dei propri interessi criminali il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che fa parte della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e ricade nella competenza del Tribuneic ' di palmi, tale dato indiziarlo non appare decisivo per l'indMcluazione dell'autorità giudiziaria competente a procedere, attese le molteplici ramificazione te.rritoria4 del gruppo di Soggetti in esame. G.li indagati, infatti, operavano in un ambito territoriale estremamente variegato, tante è vero che il IOCUS C0111177iSs;. detiCti dei reati per cui si procede .veniva individuato non soltanto nel territorio calabrese ma anche in altre aree reoionali e internazionali, tra cui alcuni Paesi sudamericani, l'Albania, la Spagna e il Marocco, che rendevano, quantomeno allo stato, difficile - se non impossibile - individuare il centro operativo degli interessi illeciti oggetto dì vaglio giurisdizionale. Tali difficoltà, investigative e processuale, peraltro, appaiono evidenti alla luce della complessa sequenza procedimentale sfociata nel conflitto di competenza del quale è stata investita. questa Corte. In questa cornice, l'unica soluzione processuale percorribile è quella di individuare la competenza sulla base del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che comporta_ l'attribuz'one della competenza a procedere al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi evidenziare che, nel caso di specie, l'unico criterio idoneo a consentire di individuare l'autorità giudiziaria competente è quello relativo al luogo in cui ha sede l'ufficio dei pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. orde, pen., rispetto al quale non assumono un rilievo decisivo ie eventuali, successive, iscrizioni dei concorrenti nei registri di altri uffici requirenti. Non può, in proposito, • non richiamarsi il principio di diritto secondo cui: cIi criterio residuale di determinazione della competenza per territorio di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pere, che fe. riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che -per primo ha iscritto la notizia di reato, ne attribuisce la cognizione allo stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti i cuinominativi siano stati successivamente iscritti nel registro delle notizie di reato da altri uffici del pubblico ministero, poiché ha riguardo alla "notitia . crirninis" oggettivamente considerata» (Sez. 1, n, 417 del 08/10/2025, d-ep. 2026, GIP Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289068 - 01). Si muove, a ben vedere,. nella stessa direzione ermeneutica li seguente principio di diritto «li criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, che ha riferimento al luogo. ove ha sede l'ufficio dei pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, .attribuisce la cognizione ad uno stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nei reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di diversi uffici dei -pubblico ministero, perché ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata» (Se..z. 1, o. 44182 del 15/10/2009, Monder, Rv. 245675 - 01), 5, Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare la competenza a procedere nel • presente procedimento nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui occOrre trasmettere gli atti, P.Q.M P.Q.M