CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, non avendo la CTR considerato che la sentenza n. 682/2017 emessa dalla stessa Commissione e assunta dai giudici d'appello a fondamento del proprio convincimento, non era passata in giudicato. Essa, inoltre, non aveva tenuto conto della circostanza, del pari allegata dai contribuenti, che la sentenza della CTP n. 342/6/11, anch'essa posta a base della decisione impugnata, era stata annullata dalla CTR con sentenza n. 564/4/12. Ancora, la CTR aveva omesso di considerare il "fatto decisivo", allegato dai contribuenti, costituito dalla sentenza della stessa Commissione, n. 564/5/2012 la quale aveva accolto le loro istanze, confermando la rendita pari a euro 136,88 da essi utilizzata come base imponibile per la determinazione dell'ICI. La sentenza impugnata non avrebbe neppure considerato la perizia di parte dalla quale risultava che vi era stata un'erronea individuazione degli immobili.RGN 28301/2020 Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, nonché dell'art. 74, comma 1, I. n. 342 del 2000, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Sotto il primo profilo, si sostiene che la CTR, ai fini della valutazione della base imponibile, avrebbe erroneamente applicato l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992 il quale si riferisce agli immobili non iscritti in catasto e posseduto da un'impresa e dispone che il valore è quello contabile. Poiché l'immobile dei contribuenti era già accatastato doveva applicarsi il comma 2 dell'art. 5, non potendosi perciò tenere conto di altri coefficienti oltre a quelli indicati in tale disposizione. Sotto il secondo profilo, si rileva che i giudici d'appello non avrebbero tenuto conto del fatto che le variazioni della rendita dell'immobile non erano mai state notificate ai contribuenti né alla loro dante causa. La notifica era stata effettuata nei confronti di soggetti diversi e ciò aveva precluso ai ricorrenti di far valere le proprie ragioni. Occorre preliminarmente rilevare che l'Ufficio, nel controricorso, ha affermato che l'immobile de quo era iscritto in catasto fin dal 1975 con una rendita pari a lire 265.000, riferita al triennio 1937/39. A seguito della revisione generale degli estimi, ai sensi del d.P.R. n. 604 del 1973, ai fini dell'aggiornamento al biennio 1988/89, in data 1.12.2008 l'Agenzia aggiornava la rendita di detto immobile, in quanto non più attuale, sulla base dei coefficienti stabiliti per l'intera Provincia. L'aggiornamento delle rendite catastali relative ad unità appartenenti alla categoria D/1 venne effettuato applicando il coefficiente K (determinato in base alle indagini di mercato dei valori immobiliari per unità similari nella zona, come disposto d.P.R. n. 604 del 1973), pari ad euro 950. Nello specifico, ciò portò a determinare la rendita dell'immobile dei contribuenti in euro 130.017,00 (euro 136,86 x euro 950). Avverso tale aggiornamento i contribuenti avevano presentato ricorso alla CTP di Salerno che, con sentenza n. 46/18/2012 depositata RGN 28301/2020 il 2 marzo 2012, passata in giudicato, lo aveva dichiarato inammissibile. Quanto alla sentenza della CTP n. 402/13/2006 richiamata dai ricorrenti, essa aveva ad oggetto una controversia relativa ad avvisi di accertamento ICI concernenti gli anni dal 1999 al 2003. Con riferimento alla eccepita omessa notifica del nuovo classamento e rendita catastale, l'Ufficio rileva che essa era stata notificata agli intestatari catastali dell'immobile e in caso di eventuali errori dei dati catastali, era obbligo della parte presentare le domande di volture con le esatte indicazioni degli intestatari. I motivi, in quanto connessi, sono suscettibili di trattazione congiunta. Essi devono essere disattesi, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere in parte corretta nei termini che seguono. Giova innanzitutto rilevare come, mediante l'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad ICI per gli anni dal 2012 al 2015, i contribuenti abbiano evocato la violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1992. Tale disposizione ha ad oggetto la determinazione della base imponibile ai fini ICI e stabilisce che «Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52» del d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro. Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe invece erroneamente fatto applicazione del comma 3, il quale si riferisce agli immobili classificati in categoria D, non iscritti in catasto e per i quali è previsto che il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti dal medesimo previsti. Questa Corte ha statuito che in tema d'ICI, l'art. 74 della legge n. 342 del 2000, «nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della RGN 28301/2020 rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili .di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., n. 4613 del 2018; n. 2017 n. 14402; Cass. 2016 n. 18056; 2016 n. 12330; Cass. 2012 n. 12753; Sez. U, Sentenza n. 3160/11; Cass.23600/11). La notificazione della rendita attribuita costituisce, dunque, il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'IC; e ciò con riguardo anche alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata. Si è infatti affermato che «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione RGN 28301/2020 dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (Cass., sez. 5, n. 13443 del 27/07/2012, Rv. 623510 - 01; sez. 5, n. 22653 del 11/09/2019, Rv. 655070 - 01). Si è pertanto specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr. 12029 del 25 maggio 2009; n. 16031/2009; Cass.n. 4335 del 2015 Cass. ord. n. 14773 del 2011; Cass. n. 23600 del 2011; 12753 del 2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011; Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 12320/2016; n. 12753/2014; n. 9203/2007; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. n. 14402 del 2017). Tornando alla vicenda in esame, i contribuenti sostengono di contestare la determinazione della base imponibile effettuata dal Comune ai fini della quantificazione dell'ICI per gli anni dal 2012 al 2015, ma in realtà le censure da essi mosse si appuntano sulla errata determinazione della rendita catastale e specificamente sulla sua rivalutazione, assenta mente effettuata applicando un «coefficiente K». Tali censure, tuttavia, avrebbero dovuto costituire oggetto di autonoma e tempestiva impugnazione, laddove, invece, i contribuenti si sono limitati ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione in relazione all'ICI, senza impugnare l'atto di variazione della rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio, come sarebbe stato loro onere, con la conseguenza che l'attribuzione della rendita è divenuta definitiva.RGN 28301/2020 La disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000 dispone che la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comportando l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale (Cass., Sez. 5, n. 4613 del 2018; sez. 5, n. 25550 del 2014; n. 2010, n. 10571 e n. 2007, n. 9203). Pertanto, ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, i contribuenti avrebbero dovuto impugnare l'atto di rideterminazione della rendita. Non avendovi provveduto, essa è divenuta definitiva (Cass., sez. 5, n. 18998 del 2019). Occorre, altresì, considerare che l'art. 5, comma 2 d.lgs. n. 504 del 1997 stabilisce la regola generale secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cd. messa in atti). Pertanto, correttamente l'Amministrazione comunale ha determinato la base imponibile ai fini ICI per gli anni dal 2012 al 2015 sulla base del provvedimento modificativo della rendita catastale il quale, come risulta dalla visura catastale, è datato 10 dicembre 2008 e risulta "messo in atti" il 12 dicembre 2008. In senso contrario non rileva la sentenza definitiva della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 402/2006 e neppure la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 564/4/2012, entrambe richiamate dai contribuenti, dal momento che tali pronunce riguardano avvisi di accertamento relativi ad anni di imposta anteriori a quelli qui in esame e comunque antecedenti all'intervenuta variazione della rendita catastale del 2008, riferendosi la prima pronuncia a ICI per gli anni dal 1999 al 2003, e la seconda ad ICI per gli anni dal 2005 al 2008.RGN 28301/2020 Neppure assume rilevanza il precedente di questa Corte richiamato dai ricorrenti (Cass., sez. 5, n. 8852 del 14/04/2010) avendo esso ad oggetto la determinazione della base imponibile ai fini ICI (effettuata moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente K, in applicazione del comma 3 dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1992), laddove nel caso di specie le censure attengono alla rideterminazione (non già della base imponibile, ma) della rendita catastale operata dall'Agenzia del territorio. Per ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato e i contribuenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis