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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44222/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del locale Tribunale, che l'ha ritenuto responsabile di due episodi di truffa.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione e inosservanza di norme di legge, per essere stata ritenuta perfezionata nei modi, discutibili, della compiuta giacenza la notifica del verbale dell'udienza, in cui era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; 2) vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i due reati di truffa; 3) vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.

Inosservanza degli artt. 69, 131 bis c.p., 445, comma 2, c.p.p. e 167 c.p.; 4) inosservanza di norme di legge in relazione agli artt. 163 e 133 c.p., 445, comma 2, c.p.p. e 167 c.p..

Vizi della motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, che, in primo luogo, ha affermato che la notifica del verbale dell'udienza, in cui era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., era stata validamente effettuata mediante la procedura della c.d. compiuta giacenza.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 31992 del 5/3/2018, Rv. 273313) insegna che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza.

Nel caso in esame l'imputato, per un verso, ha erroneamente affermato che non sarebbe rituale la notifica avvenuta con la compiuta giacenza e, per altro verso, non ha indicato le ragioni da cui desumere una mancata effettiva conoscenza da parte sua della notifica del verbale di udienza in questione.

Il che comporta che la doglianza è priva di specificità. 2.2 Quanto all'affermazione della responsabilità, il Collegio territoriale, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e delle indagini compiute, ha ritenuto l'imputato autore delle condotte truffaldine, rimarcando, in particolare, che erano intestate a lui le carte postepay, su cui sono stati effettuati i pagamenti.A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.3 Deve poi rilevarsi che nessun vizio inficia la sentenza impugnata là dove ha affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., essendo la trattativa stata condotta on line.

Questa Corte (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893) ha già avuto modo di affermare che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente. 2.4 Immune da vizi è anche la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., fondata sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui due specifici contro il patrimonio.

Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo. 2.5 Deve infine considerarsi che la Corte territoriale, nel ritenere congrua la pena determinata dal primo giudice, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti tanto alla recidiva che all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., ha motivato anche in ordine alla richiesta dell'imputato di dare prevalenza alle attenuanti generiche; richiesta che non ha quindi ritenuto accoglibile, essendo la pena non ulteriormente riducibile ma congrua rispetto alla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, anche specifici. 2.6 La doglianza sulla mancata motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena è priva di specificità, essendosi l'imputato limitato ad affermare che i precedenti erano distanti nel tempo e sarebbero da ritenere estinti ex art. 445 c.p.p., senza tuttavia specificamente indicare tutte le condizioni richieste dall'art. 445 c.p.p. per la verificazione dell'effetto estintivo, quali, ad es., la pena inflitta con le precedenti sentenze di patteggiamento.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del locale Tribunale, che l'ha ritenuto responsabile di due episodi di truffa. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione e inosservanza di norme di legge, per essere stata ritenuta perfezionata nei modi, discutibili, della compiuta giacenza la notifica del verbale dell'udienza, in cui era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; 2) vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i due reati di truffa; 3) vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. Inosservanza degli artt. 69, 131 bis c.p., 445, comma 2, c.p.p. e 167 c.p.; 4) inosservanza di norme di legge in relazione agli artt. 163 e 133 c.p., 445, comma 2, c.p.p. e 167 c.p.. Vizi della motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, che, in primo luogo, ha affermato che la notifica del verbale dell'udienza, in cui era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., era stata validamente effettuata mediante la procedura della c.d. compiuta giacenza. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 5, n. 31992 del 5/3/2018, Rv. 273313) insegna che sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della "vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza. Nel caso in esame l'imputato, per un verso, ha erroneamente affermato che non sarebbe rituale la notifica avvenuta con la compiuta giacenza e, per altro verso, non ha indicato le ragioni da cui desumere una mancata effettiva conoscenza da parte sua della notifica del verbale di udienza in questione. Il che comporta che la doglianza è priva di specificità. 2.2 Quanto all'affermazione della responsabilità, il Collegio territoriale, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e delle indagini compiute, ha ritenuto l'imputato autore delle condotte truffaldine, rimarcando, in particolare, che erano intestate a lui le carte postepay, su cui sono stati effettuati i pagamenti.A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.3 Deve poi rilevarsi che nessun vizio inficia la sentenza impugnata là dove ha affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., essendo la trattativa stata condotta on line. Questa Corte (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Rv. 269893) ha già avuto modo di affermare che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente. 2.4 Immune da vizi è anche la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., fondata sulla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui due specifici contro il patrimonio. Così argomentando e, dunque, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., il Collegio territoriale si è conformato all'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590), secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo. 2.5 Deve infine considerarsi che la Corte territoriale, nel ritenere congrua la pena determinata dal primo giudice, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti tanto alla recidiva che all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., ha motivato anche in ordine alla richiesta dell'imputato di dare prevalenza alle attenuanti generiche; richiesta che non ha quindi ritenuto accoglibile, essendo la pena non ulteriormente riducibile ma congrua rispetto alla personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, anche specifici. 2.6 La doglianza sulla mancata motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena è priva di specificità, essendosi l'imputato limitato ad affermare che i precedenti erano distanti nel tempo e sarebbero da ritenere estinti ex art. 445 c.p.p., senza tuttavia specificamente indicare tutte le condizioni richieste dall'art. 445 c.p.p. per la verificazione dell'effetto estintivo, quali, ad es., la pena inflitta con le precedenti sentenze di patteggiamento. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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