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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14177/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1979De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Esposito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Iuorio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Iuorio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Moscardino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Savarese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Treglia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/06/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante ilne bis in idem ed il rigetto degli altri ricorsi;udite le conclusioni dell’avv.: [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e De GennaroPasquale; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e LeopoldoPerone per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv.[OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], perSavarese [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] perIuorio [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 30/06/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale partenopeo in data 23/04/2024, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena, per quel che qui interessa, nei confronti diIuorio [OSCURATO:PERSONA], condannato per più episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanzestupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/90 con l’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capi 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24) in continuazione con altra sentenza della Corte di appello diNapoli del 22/06/2023, in anni dodici e mesi otto di reclusione.1.2.

La Corte di appello, inoltre, ha rideterminato la pena nei confronti: EspositoMichele, condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) ritenendo lacondotta contestata, consumata a far data dal 2016, fino a marzo 2017; MoscardinoSavana, condannata per il delitto di cui all’art 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) a far data dalnovembre 2016 sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per singoli episodi di spaccio di sostanzestupefacenti (capi 8 e 9), escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanticomuni; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen. (capo 2) con condotta commessa da novembre 2019 a marzo2020, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate;[OSCURATO:PERSONA], condannata per i delitti di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/90 e 416 bis cod.pen. (capi 1 e 2), con condotte a far data dal 23/09/2019 al 21/02/2020, escludendo laqualità di cui al comma 1 dell’art. 74 cit.1.3.

La Corte di appello, poi, valutato positivamente il comportamento processualedegli imputati, ha ridotto la pena nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delittodi cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) con condotta posta in essere da ottobre 2016, amarzo 2017 e art. 73 d.p.r. 309/90 ( capi 10, 20, 21); [OSCURATO:PERSONA], condannato per idelitti di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capi 1 e 23) con condotta tenuta da ottobre 2016, al25/01/2027 e per i delitti di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 ( capo 25), in relazione a questiultimi, esclusa l’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen., con le già concesse attenuantigeneriche, prevalenti sulle aggravanti diverse da quelle ex art. 416 bis.1 cod. pen.; IuorioCristofaro condannato per più i delitti di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 (capi 3, 4, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 20, 21, 24).1.4.

La Corte di appello, infine, ha confermato la pena di anni sei di reclusione inflittarispettivamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati per il delitto di cuiall’art. 74 d.p.r. 309/90 ( capo 1); [OSCURATO:PERSONA] condannato per il delitto di cui all’art.74 d.p.r. 309/90 con condotta da dicembre 2016, a marzo 2017 (capo 1)) e SavareseArsenio condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 ( capo 1) con condottacommessa fino ad aprile 2017, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1. cod.pen.2.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso:2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, con un unico atto di impugnazionea firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge e vizio e di motivazione(art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 74 d.p.r. 309/90 per avere laCorte di merito omesso di rispondere alle doglianze difensive con le quali si contestava ilgiudizio di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1), siccome basato suintercettazioni in cui si faceva riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA] (e non a [OSCURATO:PERSONA]);2.2. violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.),in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata risposta alle censuredifensive con le quali si contestava il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia iquali avrebbero reso dichiarazioni generiche e inattendibili, senza considerare che i dueimputati erano entrambi incensurati e non erano stati sorpresi in occasione dei blitz nellepiazze di spaccio;2.3. violazione di legge di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) cod.proc. pen. ) in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b)ed e) cod. proc. pen.), in relazione all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1).3.1.

Assume il ricorrente che il giudizio di responsabilità per detto reato sarebbeinconciliabile con la ritenuta colpevolezza anche in ordine al delitto di cui all’art. 74d.p.r.309/90 (capo 1), non potendosi configurare la “simultanea” appartenenza delprevenuto all’associazione dedita al narcotraffico denominata “piazza dei carcerati” ed aquella di cui al capo 23) che dalla prima si riforniva.Il ricorrente contesta, poi, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato essendorimasta indimostrata la coscienza e volontà di aderire ad entrambi i consorzi criminali.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorsodeducono:4.1.

Omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenutapartecipazione al delitto associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 2) ed allamancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale.La Corte di merito avrebbe fondato il giudizio di responsabilità di De GennaroGaetano sulle dichiarazioni, non riscontrate, del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ilquale aveva descritto l’attività del ricorrente attribuendogli un ruolo (gestione della droga edelle estorsioni) confliggente con quanto descritto nel capo di imputazione in cui non sifaceva riferimento alla sua appartenenza al gruppo dedito al narcotraffico, ma ad unacondotta volta a favorire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso di valutare il dato della commissione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], di furti in territori diversi e distanti da quello in cui si ipotizzava lapartecipazione associativa e la reggenza del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], dopo l’arresto delSautto; la Corte di merito, inoltre, avrebbe travisato il contenuto delle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito delle conseguenzedell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e quelle intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], moglie di DeGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dimostravano come l’unica condottaascrivibile all’imputato fosse quella di favorire [OSCURATO:PERSONA].

Per tali ragioni il ricorrentecontesta la mancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale,avuto riguardo alle caratteristiche dell’apporto da lui fornito e diretto verso il singolo: SauttoGennaro detto Genny, e non a potenziare la struttura organizzativa.4.2.

Analoghe doglianze vengono proposte da [OSCURATO:PERSONA] il quale deducetravisamento della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale non avrebbe affatto riscontrato il contenutodi intercettazioni dalle quali era stata inferita la affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito avrebbe poi omesso di considerare adeguatamente il narrato di altricollaboratori (in particolare [OSCURATO:PERSONA]) che dimostravano l’estraneità di De GennaroPasquale alla compagine associativa; deduce travisamento della prova con riferimento alcontenuto di intercettazioni relative a condotte riguardanti il recupero del debito contrattoda [OSCURATO:PERSONA] su ordine del [OSCURATO:PERSONA] ed il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA].

Episodi che,contrariamente a quanto affermato in sentenza, non costituirebbero estrinsecazione delprogramma associativo.Infine, anche [OSCURATO:PERSONA] censura l’errore di diritto consistente nellamancata riqualificazione della condotta di partecipazione associativa in favoreggiamentopersonale.5. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.81 e 133 cod. pen. : la Corte di appello nel riformare la sentenza di primo grado a seguitodi concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., avrebbe erroneamente determinato la penafinale omettendo di indicare, in relazione ai reati satellite, gli incrementi di pena pecuniaria.Aggiunge che il giudice di appello, ritenuta la continuazione con altra sentenza dellaCorte di appello di Napoli (n. 8502 del 22/6/2023, irr. il 06/11/2023) e individuato nel capo13) di cui al presente procedimento ( art. 73, commi 1 e 6, d.p.r. 309/90 aggravato ex art.416 bis.1 cod. pen.) il reato più grave, avrebbe erroneamente calcolato l’aumento di pena atitolo di continuazione esterna in anni sei e mesi otto di reclusione, applicando il criterio delcumulo materiale, senza procedere alla riduzione di un terzo per il rito abbreviato; lamentainfine una disparità di trattamento con riferimento agli aumenti di pena a titolo dicontinuazione per i reati satellite, avuto riguardo alle consimili posizioni dei coimputatiMoscardino e [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA] condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1)con condotta commessa da dicembre 2016 a marzo 2017 deduce mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione avendo la Corte di merito omesso dirispondere alle doglianze difensive con le quali era stata contestata l’affermazione diresponsabilità per la partecipazione all’associazione di cui al capo 1) siccome ricavataprove inconducenti (gli squilli al telefono) e su racconti dei collaboratori, generici e privi diriscontri, e comunque insufficienti a determinare il giudizio di colpevolezza.7. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce:7.1. vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto dicui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) avendo il giudice di appello omesso di rispondere alladoglianza difensiva, con cui si contestava la ritenuta partecipazione del ricorrenteall’associazione criminale sino all’anno 2017 posto che, ad avviso della difesa, ladissociazione dell’imputato doveva farsi risalire all’anno 2016, come riferito daicollaboratori di giustizia, a nulla rilevando il contenuto delle intercettazioni che, in quantoantitetiche rispetto alle dichiarazioni dei pentiti, sarebbero inconferenti.7.2.

Violazione di legge penale processuale e sostanziale con riguardo allavalutazione del contributo conoscitivo dei collaboratori di giustizia i quali, diversamente daquanto ritenuto in sentenza, collocavano l’attività di pusher di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2014 –2016.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un solo ricorso articolato su un unicomotivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza digiustificazione in ordine agli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione interna erichiamano sul punto il principio affermato dalle Sez.

Unite con sent. n. 47127 del24/06/2021, Rv. 282269 secondo cui “Nel caso di reato continuato, il giudice neldeterminare la pena complessiva oltre a individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite”.9. [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 (capo 1),commesso da novembre 2016 ad aprile 2017 e per i delitti fine di cui agli artt. 73 d.p.r.309/90 (capi 8 e 9), con il primo motivo deduce:8.1. contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), avendo laCorte di merito escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen., sia nella forma dell’agevolazione mafiosa che del metodo mafioso, per la scarsaconsapevolezza delle condotte agevolative e per la giovane età della ricorrente, ritenendotuttavia provata la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’associazione finalizzata al traffico distupefacenti.Ad avviso della difesa la condotta della ricorrente non si inseriva in una logicaconsortile ma sarebbe espressione di un contributo meramente occasionale prestato infavore dell’attività lavorativa della madre.8.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod., proc.pen.), per avere la Corte di appello sovrapposto le posizioni processuali di MoscardinoNatascia (madre della ricorrente) la quale percepiva sporadici compensi per l’attività dispaccio, e quella di [OSCURATO:PERSONA] (figlia) che fungeva solo da tramite comunicativooccasionale della prima.

In sostanza, la sentenza di appello nel motivare sullaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento a circostanze (la percezionedi sporadici compensi) riferibili, invece, a [OSCURATO:PERSONA].8.3.

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avendo la Corte di merito posto a fondamentodella affermazione di responsabilità della ricorrente, intercettazioni il cui significato eradiverso da quanto ritenuto in sentenza (conv. n. 2981 del 25 marzo 2017, conv. del 13 – 16marzo 2017, omessa valutazione delle conversazioni del 22 – 27 marzo 2017).

L’esamedel materiale intercettivo da parte del giudice di merito sarebbe stato frammentario edavrebbe impedito di cogliere la portata complessiva del quadro probatorio.8.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.),in relazione all’art. 74 d.p.r. 309/90 per avere la Corte di merito confermato il giudizio diresponsabilità sulla base di dati probatori privi di reale valenza dimostrativa in relazione alruolo svolto dalla ricorrente nell’organizzazione criminale, al contributo apportato dallastessa ai fini della vita e del perseguimento degli scopi dell’associazione, alla consapevoleadesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma criminoso, al suo inserimento organiconella struttura associativa, essendo gli elementi probatori utilizzati, al più, dimostrativi diuna partecipazione occasionale a singoli episodi delittuosi.8.5.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.),in relazione alla ritenuta partecipazione della ricorrente al delitto associativo, siccomericavata dalla conversazione n. 2981 intercettata il 25/03/2017 definita dal giudice diappello “emblematica”, senza alcuna spiegazione sul perché detta conversazione dovesseconsiderarsi così significativamente dimostrativa della condotta partecipativa.8.6.

Con il successivo motivo deduce vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc.pen.) per avere la Corte di merito, omesso di spiegare quale fosse la portata dimostrativadi altre conversazioni che la Corte si è limitata a riprodurre in sentenza, rispetto aglielementi costitutivi del delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90.8.7.

Con il settimo motivo lamenta vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc.pen.), per avere la Corte di appello omesso di vagliare le argomentazioni difensive con lequali era stata evidenziata la situazione di precarietà economica della ricorrente che mal siconciliava con la ritenuta percezione di compensi per le attività illecite.8.8.

Con l’ottavo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione ( art. 606 lett. e)cod. proc. pen.) in relazione alla mancata valutazione dell’attendibilità del collaboratoreIuorio [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale la difesa aveva evidenziato criticità soprattutto conriguardo alla tempistica delle dichiarazioni, rese dopo l’arresto della ricorrente.9. [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti di ricorso, uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Perone, l’altro a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], propone i seguenti motivi di ricorso:9.1. violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta partecipativa della ricorrente all’associazione criminale di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 (capo 1).

Assume la Difesa che laCorte di appello avrebbe ricostruito la condotta della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del narrato dicollaboratori di giustizia che la stessa Corte di merito avrebbe ritenuto, in parte, noncredibili valutando le prove in maniera difforme da quanto ricostruito dal primo giudiceposto che la sentenza di appello ha fatto risalire la condotta partecipativa della Brancaccionon all’anno 2013, come ritenuto in primo grado, ma ad epoca successiva e cioè al periododi latitanza del marito [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] – 21/02/2020).

Ad avviso della Difesa laCorte di appello avrebbe travisato il significato delle intercettazioni attribuendogli uncontenuto difforme da quello reale e pertanto non sarebbe affatto dimostrata la condottapartecipativa della ricorrente all’associazione criminale contestata.Nell’ambito di tale motivo (primo motivo di entrambi i ricorsi), la ricorrente censuraanche la pregnanza dell’apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia le cui propalazionisarebbero generiche e prive di riscontri esterni (così le dichiarazioni del collaboratoreMontesano, generiche e smentite dalle dichiarazioni di altri collaboratori; quelle di LobascioCiro anch’esse generiche, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prive di riferimentiad episodi specifici).

La Corte di merito, poi, avrebbe svalorizzato il contenuto delledichiarazioni dl collaboratore Masi sull’assunto che questi non poteva conoscere ledinamiche criminali se non sino al 2016, circostanza questa comune anche ad altridichiaranti ritenuti, invece, credibili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

La Corte di merito avrebbeanche travisato il contenuto delle intercettazioni non emergendo dalle conversazionicaptate, né la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’episodio del recupero del credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che nessuno di conversanti ha mai riconosciuto aBrancaccio [OSCURATO:PERSONA] un potere decisionale nella vicenda; né l’episodio del pestaggio diPetitto [OSCURATO:PERSONA], avulso dalle dinamiche associative.Lamenta, ancora, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento allapregnanza probatoria attribuita al rinvenimento, indosso alla prevenuta, dei “pizzini” in cuierano annotati dati relativi al traffico di stupefacenti che, lungi dal costituire elementodimostrativo della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’associazione criminale, dimostravanola necessità per [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento veniva arrestato, di liberarsi deidocumenti.La Corte territoriale avrebbe anche omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] nonera stata destinataria di provvedimenti giurisdizionali prima di quello sub iudice e che dopol’arresto del marito ([OSCURATO:PERSONA]), la piazza di spaccio risultava gestita da altraconsorteria criminale sicché non poteva affermarsi che ella avesse assunto il ruolo delmarito.9.2.

Con il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, la Difesa deduce violazionedi legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) c) ed e) cod. proc.pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta partecipativa al delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen. (capo 2) posto che dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], la piazza dispaccio risultava governata, in esclusiva, dal gruppo Gallo – [OSCURATO:PERSONA], segno che il clanSautto - [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di operare; inoltre, la Corte avrebbe valorizzato a finidimostrativi della partecipazione ex art. 416 bis cod. pen., elementi comprovanti il diversoreato di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 senza che le intercettazioni dessero conto della condottamateriale da costei posta in essere.9.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza, illogicità manifesta econtraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge in relazione all’art. 649 cod.proc. pen. ( art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello rigettato larichiesta di declaratoria di non doversi procedere per divieto di bis in idem, in presenza diimputazioni quella di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) e quella di cui all’art. 416 bis cod.pen. (capo 2), tra loro sovrapponibili.

Evidenzia, a tal proposito, che [OSCURATO:PERSONA] procedimento era stato prosciolto dal delitto di cui all’art. 74 cit. poiché dettacondotta era stata ritenuta assorbita in quella contestata ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen.in altro procedimento definito con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli indata 22/06/2023 (procedimento [OSCURATO:PERSONA] 1), mentre la ricorrente, sol perché imputatadi detti reati nel medesimo procedimento, non aveva beneficiato del proscioglimento.9.4.

Con il quarto motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza e contraddittorietà dellamotivazione nonché violazione di legge ( art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen.), in relazionealla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen., ravvisata daentrambi i giudici di merito sia sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa che del metodomafioso senza alcun approfondimento in ordine al dolo specifico che deve supportare lafinalità agevolativa e senza indicare elementi concreti dimostrativi del ricorso a modalitàesecutive mafiose.9.5.

Con il quinto motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.p.r. 309/90 dell’esserel’associazione armata, avuto riguardo alla mancanza di motivazione del profilo soggettivodell’aggravante, dato dalla necessaria consapevolezza (o da ignoranza colposa) delladotazione di armi.9.5.

Con il sesto motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito giustificato l’entità della pena facendoriferimento esclusivamente alla gravità del fatto, senza motivare sull’aumento operato perla continuazione con il reato di cui all’art. 74 cit., limitandosi ad effettuare un calcoloaritmetico.9.6.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi di doglianza sovrapponibili a quelli avanzatidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla contestazione della efficacia probatoria degli episodiviolenti in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare la partecipazione della ricorrente alsodalizio criminale, trattandosi di vicende avulse dal contesto associativo.

Privo di rilievosarebbe poi il ritrovamento dei “pizzini” indosso alla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’arresto delmarito, data l’esigenza del [OSCURATO:PERSONA] di liberarsene.9.7.

Con il secondo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della condotta partecipativa della ricorrenteall’associazione mafiosa contesta al capo 2).9.8.

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche lamentando anche ladisparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha beneficiato di unapena più mite.10. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1),con il primo motivo deduce :10.1. violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen.), in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito altraffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/90- capo1) posto che l’attività dellostesso non si collocava nel sistema della piazze di spaccio “dei carcerati” o piazza“autonoma” che il clan [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto ricostruito in sentenza, avevamesso in piedi per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti, ma gestiva l’attività dispaccio “al telefono” e cioè con modalità che sfuggivano al sistema di protezione econtrollo ipotizzati in sentenza.Inoltre, sottolinea la Difesa, il ricorrente, per come riferito dai collaboratori, cercava dirifornirsi dello stupefacente anche da “altri canali”, segno che il vincolo di esclusività per leforniture, ritenuto dai giudici di appello espressione del reciproco vincolo di solidarietàrispetto al clan, non sussisteva ed anzi era visto da [OSCURATO:PERSONA] come un’imposizione e nonun vantaggio.

Entrambi questi aspetti ( modalità di spaccio e assenza di vincolo distabilità), non sarebbero stati adeguatamente scrutinati dalla Corte di appello che, nelrispondere alle doglianze difensive, avrebbe richiamato un’intercettazione, invero,dimostrativa di un singolo episodio di spaccio e citato una giurisprudenza relativa alrapporto tra fornitore e spacciatore al minuto, non pertinente rispetto al caso di specie incui viene in rilievo la diversa figura dell’acquirente ed ove il rapporto con il fornitore nonsarebbe dotato di stabilità.La Corte di merito avrebbe omesso di approfondire il dato dell’affectio societatis, tantopiù che la sentenza impugnata ha considerevolmente ridotto la durata della partecipazione(da sette ad un anno) ed ha affermato (pag. 71) che [OSCURATO:PERSONA] “agiva senza l’intimaconvinzione di aderire all’associazione”, sicché la sua condotta non avrebbe potuto esserequalificata ai sensi dell’art 74 d.p.r. 309/90.10.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipedel sodalizio criminoso di cui al all’art. 74 d.p.r.309/90, anziché ravvisare, in assenza di unvincolo stabile e della condivisione volontaria e permanente degli scopi dell’associazione,più reati ex art. 73 d.p.r. 309/90, ovvero il concorso esterno, posto che il dato valorizzato insentenza del c.d.

“affidamento commerciale”, in forza del quale è stata configurata lafattispecie associativa, sarebbe smentito dal fatto che il vincolo di esclusività costituivaun’imposizione e non era voluto da [OSCURATO:PERSONA] il quale tentava di sottrarvisi subendo ancheconseguenze negative.10.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà dellamotivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), in relazione alla mancata riqualificazione deifatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, avendo la Corte di appello omesso didifferenziare la posizione del ricorrente rispetto a quella di altri consociati partecipi deldelitto associativo, in conformità con i principi affermati dalle Sez.

U. con la sentenza n.27727 del 14/12/2023, dep. 2024 , Rv. 286581 secondo cui “In tema di concorso dipersone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico puòconfigurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato dicui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti dialtro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.”10.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa,sia sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa che del metodo mafioso.La Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la finalitàagevolatrice del clan [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], pur subendo egli il vincolo di esclusività, a fronte diuna provata divergenza di interessi; e non avrebbe spiegato in che modo [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe avvalso della forza intimidatrice del clan posto che egli effettuava la vendita disostanza stupefacente “al telefono”.10.5.

Con il quinto motivo deduce mancanza di motivazione (art 606 lett. e) cod. proc.pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti dell’essere l’associazionearmata e del numero di partecipanti ( art. 74, commi 3 e 4, d.p.r. 309/90), avendo la Cortedi appello ritenuto provate entrambe le aggravanti, aumentando poi la pena solo perl’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, senza adeguatamente motivare in relazione alcoefficiente psicologico ma in virtù di un automatismo probatorio non consentito, a frontedella posizione rivestita dal ricorrente il quale, come detto, si poneva in una condizione deltutto peculiare.10.6.

Con il sesto motivo lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avereil giudice di merito negato le attenuanti generiche pur in presenza di elementipositivamente valutabili (la confessione) e determinato la pena in misura non attestata sulminimo edittale, nonostante la considerevole riduzione del periodo di consumazione delreato.10.7.

Con il settimo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 240 bis cod. pen., avendo i giudicidi appello disposto la confisca del patrimonio immobiliare e di un’autovettura appartenentiad [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le specifiche censure ed allegazioni difensive cheavevano evidenziato come la durata della partecipazione associativa fosse stata ridottasicché in ossequio al criterio della “ ragionevolezza temporale” affermato da Sez.

U. n.27421/2021, Rv. 281561, la Corte di appello avrebbe dovuto anche delimitarediversamente il perimetro della confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.p.r.309/90, [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’aggravante mafiosa e [OSCURATO:PERSONA] conriferimento all’aumento per la continuazione sono parzialmente fondati pertanto lasentenza impugnata va annullata, su tali capi e punti, con rinvio.1.1.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono basati su motiviinfondati e vanno rigettati.1.2.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De GennaroPasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sono basati su motivi inparte non consentiti in quanto volti a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorioin assenza di reali travisamenti; in parte manifestamente infondati e vanno pertanto,dichiarati inammissibili.2.

Partendo dalla disamina di questi ultimi ricorsi preme precisare che l'analiticaesplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui alprecedente “ritenuto in fatto”), in uno con la tecnica argomentativa della sentenza d'appelloche, con dovizia di particolari ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro inipotesi, sostanzialmente, di c.d.

“doppia conforme”, consente in questa sede di evidenziarecomuni profili di inammissibilità, trasversali alle varie questioni dedotte con le diversedoglianze, in termini funzionali rispetto all'esposizione delle ragioni sottese alla presentedecisione.2.1.

In particolare occorre evidenziare, in primo luogo, che i ricorsi, ove sindacanol'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti e alle responsabilità degliimputati sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. oltre a esseremeramente ripetitivi dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto conmotivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica(ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Rv. 287790 - 01, inmotivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01), le censure sono statedifatti dedotte per motivi diversi da quelli proponibili in sede di legittimità.Esse sono costituite perlopiù da doglianze in fatto, con le quali si prospettano ancheerronee valutazioni della prova da parte del giudice di merito, non scandite dallanecessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.E’ comune a tutti i ricorsi il tentativo di sostituire a quella del giudice di merito una diversavalutazione tanto degli elementi probatori dichiarativi, con particolare riferimento alledichiarazioni rese dai c.d. collaboratori di giustizia, quanto degli esiti delle comunicazionicaptate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra contraddittorio omanifestamente illogico.2.2.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, cit. ; Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Rv. 282337 - 01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione delsignificato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, comesostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delleindagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamentodella prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenutoin modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n.10897 del 29/01/2025, cit.; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 - 01).2.3.

Altre censure, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto conla ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.

Come costantemente affermato dallaCorte di legittimità, la funzione tipica dell'impugnazione è difatti quella della criticaargomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso lapresentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.),devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggonoogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cuidispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame,non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destinaall'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto eammesso (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso: Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, cit., Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01).3.

Per ragioni di ordine logico, la disamina delle censure avrà a oggetto preliminarmente ledoglianze afferenti l'accertamento della responsabilità per le ascritte fattispecie, compresele ritenute circostanze aggravanti con la precisazione che nel caso di specie ci si trova difronte ad una «doppia conforme», poiché il giudice di appello ricostruiti i plurimi sodalizi dicui in rubrica, operanti in diverse piazze di spaccio afferenti a Caivano e a zone limitrofe,ha confermato le responsabilità degli imputati appellanti e sul punto non rinuncianti, quantoal nucleo essenziale delle contestazioni, ridimensionando solo sotto il profilo temporalealcune condotte partecipative, rendendo sul punto una motivazione coerente, nonmanifestamente illogica e rispondente alle doglianze difensive.3.1.

Orbene, passando alla disamina degli specifici ricorsi, devono evidenziarsi i plurimiprofili d'inammissibilità delle doglianze nelle quali si articola l'impugnazione propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati per il delitto di cuiall’art. 74 d.p.r. 309/90) (capo 1) i quali ripropongono questioni già sollevate in gradoappello ed ivi puntualmente disattese dalla Corte di merito che, alle pagg. 41 e segg. dellasentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento circa il giudiziodi responsabilità di entrambi i ricorrenti, ponendo a base della decisione elementi probatoridi indiscutibile pregnanza: intercettazioni dirette, relative ad entrambi gli imputati chedimostravano l’operatività di entrambi i ricorrenti quali “pusher” nel mercato dello spaccioriferibile all’ associazione [OSCURATO:PERSONA], secondo il collaudato sistema degli “squilli”; l’esito diperquisizioni e le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMasi, intranei al clan camorristico e dunque in grado di fornire informazioni riconducibili alpatrimonio conoscitivo di tutti gli associati (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921 –04).3.3.

In particolare, quanto alla credibilità dei collaboranti, i giudici di merito ne hannovagliato sia la attendibilità intrinseca, avuto riguardo al ruolo svolto in senoall’organizzazione camorristica di appartenenza, sia la credibilità soggettiva avuto riguardoalla pronunce divenute irrevocabili che sul loro narrato avevano fondato la decisione, sia iriscontri esterni posto che, come detto, tali dichiarazioni sono risultate convergenti sulnucleo essenziale del racconto (cioè la frenetica attività di pusher svolta dai due ricorrentiall’interno della piazza di spaccio definita “dei carcerati” riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA]) econfermate da intercettazioni.Quanto ai riscontri va precisato che l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non pone alcunalimitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere inelementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano ingrado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di elemento diprova.

I riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire dafonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della"circolarità", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, sestessa, ma non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una provaautosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quantola prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità; pertantoper riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminatonella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché può consistere in elementi diprova sia rappresentativa che logica, e può ugualmente consistere in un'altra chiamata incorreità, anche eventualmente de relato, a condizione che la stessa sia totalmenteautonoma ed avulsa rispetto alla prima.Ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque avere valenzaindividualizzante, devono cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, maanche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato.Alla luce di quanto esposto emerge che tali principi sono stati rispettati nel presenteprocedimento dai giudici di merito.

Conseguentemente la valutazione del contenuto e delladisposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., "unitamente agli altrielementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispetto delle normeprocessuali che regolano la valutazione della prova (Sez. 1 n. 46954 del 04/11/2004 Rv.230592 - 01).3.3.

Il motivo sul trattamento sanzionatorio è palesemente infondato sol che si consideriche la Corte di appello ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanticomuni e irrogato una pena attestata sul minimo edittale.Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA].4.

I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e De GennaroPasquale sono aspecifici.4.1.

Secondo quanto affermato dal Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv.268822 – 01), “i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quandorisultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra ladecisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo “non puòignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Rv.259425).Più in particolare, si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi chesi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso percassazione i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti omemorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Rv. 244181).

E non ècomunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appellovengano aggiunte frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramenteassertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso ilprovvedimento “attaccato” e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto alpercorso logico seguito dal giudice di merito(Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv.254584).4.2.

Nella specie, i ricorrenti ripropongono le stesse censure avanzate in grado di appelloed ivi disattese con corrette argomentazioni logico- giuridiche sollecitando la Corte dilegittimità a rivalutare il contenuto delle intercettazioni con un’operazione di rilettura nonconsentita.Ed invero, la Corte di merito con riferimento alla affermazione di responsabilità dei duericorrenti per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., posto in essere nel periodo di latitanzadi [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato (pagg. 62 e segg. della sentenza impugnata) lapregnanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], intraneo al clan con unruolo di primo piano, il quale aveva spiegato che dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], tutta l’attività digestione della droga e delle estorsioni a Caivano, nel [OSCURATO:PERSONA], veniva svolta da unragazzo di Secondigliano detto “Ninotto” e cioè da [OSCURATO:PERSONA] (consuocero diSautto).Dette dichiarazioni soggettivamente credibili, sono risultate oggettivamente riscontratedalle intercettazioni pertinentemente richiamate dalla Corte di merito in cui gli interlocutoricommentando l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], affermavano che nulla sarebbe cambiatoperché dello spaccio si sarebbero occupati “Paki e Ninotto” (e cioè i [OSCURATO:PERSONA] padre efiglio); a ciò si aggiunga che la Corte di merito, a riprova della intraneità dei [OSCURATO:PERSONA] alclan [OSCURATO:PERSONA] ( capo 2), ha significativamente richiamato due episodi relativi al recupero, suordine di [OSCURATO:PERSONA], di un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quello delpestaggio di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA], sintomatici del ruolooperativo svolto dagli stessi all’interno dell’associazione ed ha sottolineato come elementodi assoluto rilievo, il rinvenimento, indosso a [OSCURATO:PERSONA], all’esito della perquisizionepersonale, di appunti costituenti la contabilità riferibile al sostentamento degli affiliati in cuifiguravano anche i nomi dei ricorrenti “ Paki e Ninotto” .4.3.

Egualmente manifestamente infondato è il motivo che contesta la qualificazionegiuridica del fatto ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 378 cod. pen.La Corte di appello, ricostruita la condotta dei [OSCURATO:PERSONA], non contestata in fattonemmeno dai ricorrenti, ha escluso che la stessa potesse essere qualificata comefavoreggiamento personale, avuto riguardo tanto all’orientamento giurisprudenziale cheesclude la configurabilità del delitto di favoreggiamento nel caso in cui non sia cessata laconsumazione del reato permanente ( presupposto) ravvisandosi in tal caso, lapartecipazione o il concorso esterno a seconda che sia dimostrato o meno lo stabileinserimento del soggetto nella struttura associativa (Sez.

F. 27720 del 05/03/2013, Rv.255622), tanto all’orientamento che ammette la configurabilità del favoreggiamento inrelazione ad un reato presupposto di carattere permanente ancora in essere (nella specie,associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico) evidenziando come nel casoconcreto, la condotta di ausilio dei [OSCURATO:PERSONA] si fosse tradotta nel sostegno oincoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario (Sez. 1,n. 6905 del 11/11/2003, dep. 18/02/2004, Rv. 229990 – 01: Sez. 6, n. 27720 del05/03/2013, Rv. 255622 – 01), in quanto le condotte riferibili ai [OSCURATO:PERSONA] dimostravanola loro permanente e duratura “messa a disposizione” per ogni attività del sodaliziocriminoso e non si esaurivano nella accertata attività di sostegno alla latitanza del [OSCURATO:PERSONA],ma si estendevano alla condotta di spaccio e ad episodi collaterali, posti in essere suordine di [OSCURATO:PERSONA], a sostegno degli interessi del clan, sia pure per un periodo limitato ( cfr.pag. 65 della sentenza impugnata).Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi dei [OSCURATO:PERSONA].5.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.5.1.

Il primo, in appello, aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, limitandosi adinsistere sulla rimodulazione della pena, pertanto il motivo con il quale, in questa sede, siduole della omessa motivazione in punto di aumenti per la continuazione interna èindeducibile perché nuovo, dovendosi peraltro rilevare che la Corte di appello harideterminato in melius gli incrementi a titolo di continuazione interna (cfr. pag. 29 dellasentenza impugnata).5.2.

Parimenti indeducibile perché nuovo il motivo proposto nell’interesse di TregliaVeronica, la quale in appello non aveva posto censure in ordine agli aumenti per lacontinuazione interna, con l’ulteriore specificazione che anche in questo caso la Corte dimerito ha proceduto ad una rimodulazione in melius della pena, riducendo gli incrementiper la continuazione, al minimo (cfr. pag. 100 della sentenza impugnata).In via generale preme ricordare che nella sentenza citata nel ricorso ( Sez.

U. n. 47127 del24/06/2021, Rv. 286269) il Supremo consesso ha specificato che il grado di impegnomotivazionale richiesto in relazione ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità deglistessi tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra lepene anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall’art. 81 cod. pen. e che non sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dellepene, tutti questi profili risultano soddisfatti nel caso di specie.Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.6.

Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del delitto di cuiall’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1).La Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione, elementi di significativavalenza probatoria (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori: pag.82 e segg. dellasentenza impugnata.), dimostrativi dell’inserimento del prevenuto nel collaudato sistema dispaccio proprio della “piazza dei carcerati” evidenziando che egli partecipava ai turni,comunicava con i sodali mediante il sistema degli “squilli”, garantiva stabile e continuativacollaborazione.La Corte si è dunque conformata alla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio,secondo cui ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio,ed in particolare dell’”affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periododi osservazione delle condotte criminose che può essere anche breve (nella specie dadicembre 2016 a marzo 2017) purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza diun sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benchéper un periodo di tempo limitato ( fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censurela sentenza impugnata che, attraverso l’analisi del contenuto di dialoghi intercettati, avevaritenuto non significativa la circostanza che l’attività criminosa avesse formato oggetto diun’osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi diconferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza deiconversanti, l’uso di riferimenti di non immediata intellegibilità, e l’esistenza di debiti giàaccumulati: Sez. 4, n. 56570 del 19/12/2019, Rv. 278440).7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.7.1.

La Corte di appello ha premesso ( pag. 8 della sentenza impugnata) che l’esistenza diun sistema organizzato di spaccio in territorio di Caivano controllato dal clan camorristicodenominato [OSCURATO:PERSONA], era già stata accertata con sentenze irrevocabili (da ultimola sentenza del GIP del Tribunale di Napoli in data 26/07/2021, sostanzialmenteconfermata dalla Corte di appello di Napoli in data 22/06/2023, divenuta irrevocabile erelativa al procedimento “[OSCURATO:PERSONA] 1”, che vedeva [OSCURATO:PERSONA], succeduto aCeccarelli [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo di capo assoluto del clan nel 2014).Il procedimento in oggetto, denominato “[OSCURATO:PERSONA] 2”, ha quindi confermato l’esistenzadi un sistema organizzato di spaccio nel territorio di Caivano, controllato sempre dalgruppo camorristico [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] mediante due modalità : le “ piazze dei carcerati”gestite direttamente dal clan e controllate dall’organizzazione e le “piazze autonome”,gestite da gruppi criminali subordinati al clan che operavano con una certa autonomia, masotto la protezione e il controllo economico del sodalizio.

Il sistema che prevedeva chequeste piazze dovessero rifornirsi esclusivamente attraverso i canali del clan o pagare uncanone fisso, come evidenziato dai giudici di merito, apportava vantaggi reciproci in quantoil clan introitava profitti senza esporsi direttamente ai rischi dello spaccio che venivanotrasferiti ai capi piazza, mentre questi ultimi avevano accesso al mercato della droga egodevano di protezione da concorrenti esterni.La Corte di merito, come il primo giudice, hanno dato conto, quindi, della sussistenza didue associazioni distinte per composizione personale, epoca e ambito di operatività,rilevando come l’accertata, e non contestata, appartenenza del ricorrente alla “piazzaautonoma” di spaccio facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] (capo 23), non escludessel’appartenenza del ricorrente anche alla “ piazza dei carcerati“ dalla quale essa si rifornivapoiché le due associazioni, dedite entrambe al narcotraffico nel medesimo territorio (all’interno del palazzo B2/6), avevano struttura e composizione diverse, gestivano lospaccio ripartendo l’attività secondo orari e ambiti merceologici distinti sicché non è affattoillogica o incongrua la conclusione dei giudici merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’attivitàdi spaccio per l’una e per l’altra associazione con condotte distinte ed autonome.Occorre infatti ribadire che in tema di associazione per delinquere finalizzata a narcotraffici,il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizionicontrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitoriall'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono ingruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatticostituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune delconseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolosvolto nell'economia del fenomeno associativo(Sez. 6, n. 2851 del 16/12/2003, dep. 2024,Rv. 229510 – 01).È possibile, infatti, la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quandouna delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllooppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008, Rv.240470 – 01; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259810 – 01).7.2.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esse sono risultate tutt’altro chegeneriche essendo riscontrate dalle intercettazioni che hanno dato conto del sistema diconsegna tramite “squilli” tipico della “piazza dei carcerati”.

A ciò sono state affiancateconversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati appartenenti all’associazione di cui alcapo 1) pertinentemente richiamate in sentenza, in cui si discuteva di consegne e didenaro (cfr. pagg. 48 e segg. della sentenza impugnata).8.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono basati su motivi in partegenerici, in parte infondati e vanno rigettati.8.1.

Va precisato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa (avv. [OSCURATO:PERSONA]), non sirinviene alcun “insanabile contrasto” tra i percorsi argomentativi delle sentenze di primo esecondo grado per avere, i giudici di merito, diversamente individuato il lasso temporale dipartecipazione della ricorrente all’associazione criminale, posto che entrambe le decisionihanno riconosciuto la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dedito alnarcotraffico, limitandosi la sentenza di appello a circoscrivere temporalmente talepartecipazione al periodo successivo all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA])e fino 21/02/2020.La Corte di merito, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori ha dunque applicato ilprincipio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, posto che un giudizio diinattendibilità con riferimento ad alcune parti del racconto, non compromette la credibilitàdel dichiarante ove le dichiarazioni attendibili e adeguatamente riscontrate, non abbianoun'interferenza fattuale e logica con quella parte del narrato ritenuta inattendibile (Sez. 6, n.35327 del 18/07/2013 Rv. 256097 – 01).

E ancora, in tema di chiamata di correo, si èaffermato che l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per ilprincipio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità conriferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, acondizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narratoritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, perconclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessacredibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultatasmentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dalloro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona alui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilitàsoggettiva del dichiarante ( Sez.6, n. 25266 del 03/04/2017, Rv. 270153 – 01).Nella specie la Corte di appello si è limitata a precisare che la partecipazione dellaBrancaccio al sodalizio criminale, era iniziata a partire dal periodo successivo all’arresto diSautto [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e si era protratta fino 21/02/2020 poiché, spiegala sentenza, solo con riferimento a tale periodo le dichiarazioni dei collaboratori cheriferivano della partecipazione della donna all’associazione criminale, si avvalevano diriscontri oggettivi dati dal rinvenimento indosso alla [OSCURATO:PERSONA] dei “ pizzini” recanti nomi ecifre che documentavano la contabilità dell’associazione dedita al narcotraffico e recavanoanche nomi di soggetti già condannati per art. 74 d.p.r. 309/90 e per art. 416 bis cod. pen.,percettori di stipendio che attestavano il passaggio di consegne da [OSCURATO:PERSONA], allamoglie, definita dai collaboratori, con dichiarazioni convergenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IuorioVincenzo) “donna potente” esperta nel narcotraffico con ruolo adesivo a quello del marito (cfr. pagg. 52 e segg. della sentenza impugnata).La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha: a) ripercorso le risultanzeprocessuali; spiegato perché le dichiarazioni dei collaboratori dovevano considerarsidel loro racconto posto che contrariamente a quanto asserito nel ricorso, i collaboratorihanno riferito di episodi specifici (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata); b) chiarito inmodo non manifestamente illogico – con riferimento collaboratore Masi che aveva cessatola partecipazione nel 2016- le ragioni per cui il suo narrato non assumeva rilievo; c)valorizzato correttamente l'episodio del ritrovamento dei pizzini che la difesa non contestain fatto, censurandone piuttosto la valenza probatoria; d) rappresentato il contesto generalein cui la partecipazione della ricorrente doveva collocarsi; e) richiamato gli episodi violentiin danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] spiegando perché la ricostruzionealternativa proposta dalla Difesa che asseriva la natura lecita del credito di [OSCURATO:PERSONA], fossesmentita dalle intercettazioni che dimostravano come la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] invece legata agli affari illeciti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 53 e 54 della sentenzaimpugnata) e che [OSCURATO:PERSONA] era stato “pestato” per avere mancato di rispetto allafamiglia [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale trama argomentativa nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputata,che, da una parte, non si è confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato,e, dall'altra, ha sollecitato una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorioacquisito.Le censure dedotte con il primo motivo di entrambi i ricorsi, si sviluppano infatti sul pianodella ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazionedelle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che afar emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.,dovendosi ribadire che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, lasentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che sirisolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consideratimaggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacitàesplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n.47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148).Nel caso esaminato, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alleargomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazioneanalitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, ditalché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.8.2.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi,avendo la Corte di appello indicato gli elementi in forza dei quali doveva ritenersi provata laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 2).La donna infatti, come già detto, al momento dell’arresto del marito, prendeva il suo postoall’interno dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], associazione che, come dimostrato dalcontenuto dei pizzini che recavano i nomi di soggetti, percettori di stipendio, già condannatiperché partecipi dell’associazione mafiosa di cui al capo 2) e dagli episodi violenti posti inessere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emblematici del clima di “ rispetto” di cui godeva lafamiglia [OSCURATO:PERSONA], evidenziavano che l’associazione era operativa non solo nel settore deglistupefacenti ma anche in attività diverse (cfr. pagg. 1077, 1078 della sentenza di primogrado e pagg. 8 e 58 della sentenza di appello).8.3.

Infondato è il rilievo difensivo che deduce l’impossibilità del concorso tra il delitto di cuiall'articolo 416 bis c.p. e quello di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90.Secondo la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “I reati diassociazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei benigiuridici tutelati, rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni diassoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusionedello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ne consegue che uno stesso soggetto ben può fareparte del sodalizio mafioso restando estraneo all'attività criminosa nel campo deglistupefacenti, o viceversa può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico distupefacenti e non prender parte agli altri settori di attività e soprattutto non avvalersi delcosiddetto metodo mafioso” (Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Rv. 231972 – 01)Le Sezioni Unite ( sent. n. 1149 del 25/09/2008, dep 2009, Rv. 241883 – 01) hannoaffermato “ I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso,concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanzestupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione direati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi”Questa stessa Sezione (Sentenza n. 36692 del 22/05/2012, Rv. 253892 – 01) ha precisatoche “ I soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti nellaconsapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, concorrono anche inquest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla realizzazione di una dellefinalità tipiche del predetto sodalizio criminale”.Ebbene, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi ponendo inevidenza che l’associazione per delinquere di stampo camorristico denominata clan [OSCURATO:PERSONA], della quale a partire da settembre 2019 è provato faceva parte la [OSCURATO:PERSONA],era dedita ad una serie di reati: estorsioni, detenzione e porto di armi, spaccio di sostanzestupefacenti, diverse ed ulteriori rispetto a quella dedita al traffico di stupefacenti di cui alcapo 1).In siffatta condizione non vi è alcun dubbio, per le ragioni esposte, che sia ravvisabileconcorso tra i due reati associativi contestati ai capi 1) e 2).Ha specificato la Corte di merito (pag. 58 della sentenza impugnata) che le condotte di cuial capo 2) erano diverse da quelle attinenti il settore degli stupefacenti, realizzate nelmedesimo contesto temporale a partire dalla latitanza del [OSCURATO:PERSONA] a nulla rilevandol’intervenuto proscioglimento di quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 (capo1) in ragione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., per essere lo stesso giàstato condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22/06/2023), irrevocabile.Infatti, con riferimento alla pozione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato il giudice di appello,manca un precedente giudicato e ciò esclude in radice la possibilità di un proscioglimentoex art. 649 cod. proc. pen. (cfr. pag. 1078 della sentenza di primo grado).

Va altresìprecisato che nemmeno può condividersi la prospettazione difensiva circa un possibileassorbimento della condotta di cui al capo 1), in quella di cui al capo 2) in quanto, comecorrettamente rilevato dal giudice di merito, le due condotte presentano profili diversi sottoil profilo storico naturalistico, avuto riguardo agli episodi dei pestaggi, al pagamento dellemensilità agli affiliati ed al mantenimento della famiglie dei detenuti, elementi chedimostrano la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., e lo distinguono daquello descritto al capo 1).Si è trattato quindi di una condotta partecipativa successiva all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] cui la contestazione associativa si profila del tutto differente rispetto alla fattispecierinvenibile.Vale la pena precisare, infatti, che l’identità del fatto va valutata in termini empirici laddovela condotta già giudicata o da giudicare è la stessa e dunque integri il medesimo fattostorico, non potrà che ravvisarsi il bis in idem (se il reato è già stato giudicato ) ol’assorbimento; diversamente, laddove la condotta come ricostruita in fatto, sia eterogenearispetto a quella oggetto del precedente giudicato (o da giudicare), non potrà parlarsi di népreclusione né di assorbimento.8.4.

Infondato è anche il quarto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], concernentel’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.p.r.309/90 ritenuta sussistente sia nella forma della finalità agevolatrice posto che l’attività dispaccio, come rilevato dai giudici di merito, era funzionale alla vita dell’associazione e laBrancaccio, inserita in entrambe le compagini associative con ruolo di spicco, avevanecessariamente consapevolezza del fatto che il narcotraffico fosse destinato anche adagevolare il clan, costituendo la sua principale fonte di reddito (cfr. pag. 118 della sentenzadi primo grado e pag. 35 della sentenza impugnata); sia nella forma del metodo mafioso,avuto riguardo alla natura oggettiva dell’aggravante che si trasmette a tutti i concorrenti nelreato, anche se non utilizzatori, sempre che siano stati a conoscenza del metodo o loabbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa ( Sez.

U. n. 8545 del19/12/2019, dep.2020, Rv. 278734 – 01).Nella specie, i giudici di merito hanno rilevato come l’associazione dedita al narcotraffico dicui al capo 1) si avvalesse della forza di intimidazione del clan camorristico diappartenenza nell’acquisizione delle piazze di spaccio, nelle modalità di controllo dellagestione del traffico della droga, nella costituzione di un vero e proprio monopolio dellospaccio attraverso il sistema delle piazze di spaccio dei carcerati ed autonome ( cfr. pagg.118 della sentenza di primo grado e pag. 36 della sentenza impugnata).

L’aggravantecorrettamente è stata attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto che ricopriva unaposizione di rilievo all’interno di entrambe le compagini associative e conosceva ledinamiche operative dell’organizzazione criminale.8.5.

Del pari infondata la doglianza difensiva concernente l’aggravante di cui al comma 4dell’art. 74 d.p.r 309/90.Ed invero, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, exart. 74, quarto comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, pur se, diversamente da quellaprevista dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso,richiede unicamente la disponibilità di armi da parte del sodalizio, non esigendo anche lacorrelazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dalla consorteria, implica, però,necessariamente la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale delsoggetto che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 263694 – 01)Con particolare riferimento alla associazione per delinquere finalizzata allo spaccio distupefacenti, è stato affermato che “l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata) può essere riconosciuta in capo ai partecipidel sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto,che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen.,quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità dellearmi da parte dell'associazione(Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Rv. 266041 – 01).In relazione a tale profilo deve altresì rammentarsi che, secondo il disposto dell'art. 59,comma secondo, cod. pen., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenzadell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplicidimensioni del traffico distupefacenti gestito dall'organizzazione (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, dep. 1994, Rv.199907).A tali principi si è rifatto il giudice di merito ( cfr. pag. 123 e segg. della sentenza di primogrado e pag. 36 della sentenza impugnata) che ha sottolineato come il dato delladisponibilità di armi da parte del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], risultasse dalleconvergenti dichiarazioni dei collaboratori sicché il sodalizio dedito al narcotraffico che,come detto, costituiva emanazione del clan [OSCURATO:PERSONA], implica che anche talesodalizio che peraltro si occupava della più lucrosa attività del clan, fosse dotato di armi ela [OSCURATO:PERSONA] che aveva un ruolo di spicco all’interno dell’associazione dedita alnarcotraffico ed era la moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di rilievo all’internodell’associazione, era a conoscenza di detta dotazione.8.6.

Quanto al trattamento sanzionatorio, contestato tanto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], non si rinvengono i denunciati vizi di omessa o illogica motivazione, avendo laCorte di merito esercitato il proprio potere discrezionale, nella determinazione della pena,avendo riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed in particolare al ruolo svoltodalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio criminoso di cui al capo 1), ai compiticoncretamente svolti, diversi da quelli di altri associati semplicemente “turnisti”, conspecifica indicazione della pena base dell’aumento praticato per la continuazione con ildelitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. di entità talmente esigua (anni uno), da non richiedereuna più dettagliata motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 –01).

Va, infatti, ribadito che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazionespecifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal casoescluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01).8.7.

La Corte di merito ha poi giustificato il diniego delle attenuanti generiche, in ossequioai dettami della giurisprudenza di legittimità per l’assenza di elementi positivi valutabili(pag. 38 della sentenza impugnata).E’ principio consolidato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalitàdel soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamentederiva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, n. 281590 ).Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi avanzati nell’interesse della Brancacciovanno pertanto respinti.9.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.9.1.

La Corte di appello ha ben motivato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di cui al capo 1) fondato su intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori che nehanno descritto il conclamato ruolo di pusher.Non si ravvisano le criticità denunciate nel ricorso posto che, per una porzione temporale(anni 2014 – 2016), il dato della partecipazione all’associazione è stato ricavato dalleconvergenti dichiarazioni dei collaboratori che indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale soggettodeputato alle “consegne” e, per la porzione finale (fino alla sua dissociazione avvenutanel 2017 con l’accesso al Sert) dal contenuto di intercettazioni telefoniche all’evidenzasignificative del collaudato inserimento nel “sistema” ( pag. 92 della sentenza impugnata).Si tratta di fonti probatorie che, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non sipongono in contrasto tra loro, ma univocamente attestano lo svolgimento da parte diSavarese di uno specifico ruolo all’interno dell’associazione, in un lasso temporaledeterminato.10.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.10.1.

Il ricorrente non pone questioni sull’affermazione di responsabilità, ma in ordine alladeterminazione della pena all’esito dell’applicazione dell’istituto della continuazioneesterna.Egli ha concordato la pena in appello con riferimento al capo 13 (reato più grave), conaumento di pena a titolo di continuazione interna per i delitti di cui ai capi8,9,10,11,12,14,15,20,24.Il motivo con cui si denuncia il difetto motivazionale in relazione ai singoli aumenti di penapecuniaria e quello che contesta l’eccessività dell’aumento di pena detentiva ( mesi 6) atitolo di continuazione interna, sono inammissibili.

In tema di “patteggiamento in appello" exart. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della penaconcordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso cheil negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nelladecisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalitàdella pena (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv. 275234 – 01).10.2.

Fondata è, invece, la censura con la quale si deduce violazione di legge (art. 81 cod.pen.) in relazione al’incremento operato per la continuazione c.d. esterna.La Corte di merito ha applicato la continuazione esterna con altro reato ( art. 416 bis cod.pen.) giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli irrevocabile il 06/11/2023 edha aumentato la pena concordata (anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 dimulta), di anni 6 e mesi 8 di reclusione ( la stessa pena irrogata per il reato già giudicato)giungendo alla pena finale di anni 12 mesi 4 di reclusione così operando un cumulomateriale delle pene in violazione dell’art. 81, comma 3, cod. pen.Ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice è tenuto ad individuare la violazione più grave, conl'unico limite di determinarla, conformemente alla finalità dell'istituto, in misuracomplessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola delcumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati (Sez.

U, n.4460 del 19/01/1994, Rv. 196894 – 01).

La sentenza impugnata non ha osservato talecriterio e va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appellodi Napoli, per la rideterminazione della pena stabilita in aumento per continuazione c.d.esterna.11.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La ricorrente impugna la sentenza con riguardo all’affermazione dir responsabilità per ildelitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1), segnalando diversi profili di illogicità dellamotivazione.11.1.

In linea teorica non si rinviene vizio di motivazione per la ritenuta partecipazione aduna compagine associativa, da un canto, e la esclusione della aggravantedell’agevolazione e del metodo mafioso, dall’altro, non essendovi incompatibilità tra le dueconclusioni.[OSCURATO:PERSONA].

U. (sent. n. 40982 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273937- 01 in motivazione), hannoevidenziato la differenza strutturale tra elementi costitutivi del reato e circostanze, inragione di quanto emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 56, 62, 84 cod. pen. e la libertàdel legislatore di configurare determinate ipotesi come elementi costitutivi o circostanziali.Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., all’ordinarioelemento psicologico che caratterizza il reato associativo, si deve aggiungere la rilevanzadella finalità specifica per giustificare l’aggravamento sanzionatorio, e cioè la presenza deldolo specifico che, nel caso esaminato, la Corte di merito ha escluso per l’assenza disufficienti elementi dimostrativi del coefficiente psicologico, pur ritenendo la ricorrentepartecipe del delitto associativo, delitto che non richiede ai fini della sua integrazione, unafinalità specifica.La considerazione che la circostanza è applicabile alla fattispecie delittuosa di cui all’art.416 bis cod. pen. già perfetta nei suoi elementi costitutivi, consente di ritenere, in astratto,configurabile la fattispecie associativa integrata nei suoi elementi essenziali, qualora difettil’ulteriore finalità della realizzazione di un evento specifico che si aggiunge a quello tipicodella fattispecie.La Corte di merito, conformandosi a tali principi ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipedel delitto associativo di cui al capo 1) di cui a breve si dirà, pur escludendo la circostanzaaggravante della finalità agevolatrice e del metodo mafioso, motivando sulla mancanza dielementi di fatto che dimostrassero la rappresentazione da parte della stessa, dellafunzionalizzazione della sua condotta, all’agevolazione del sodalizio criminale e laconsapevolezza da parte della stessa dell’ utilizzo del metodo mafioso (Sez. 4, n. 5136 del02/02/2022, Rv. 282602),11.2. ll ricorso è, comunque, fondato e va pertanto accolto con riguardo alla imputazioneassociativa.Non è revocabile in dubbio che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzataall'attività di narcotraffico possa essere desunta anche dalla commissione di singoli episodicriminosi.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del reato diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde infatti dal numero di volte in cuiil singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodiocriminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazionedi cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del03/07/2013, Rv. 257800 - 01).Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado diruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative edi crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autoredi fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 261379).

Ogni qualvolta cioè l’inserimento nell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 sia provato in forza delcoinvolgimento dell’agente in singoli episodi di traffico occorre cioè o che la reiterazionedelle condotte sia tale da dimostrare ex se la partecipazione stabile ovvero che gli episodisiano significativi di un coinvolgimento non nei soli traffici ex art. 73 ma nell’intero sodalizio.Di tale consolidato orientamento ermeneutico non ha fatto buon governo la Corte di meritoallorchè ha affermato l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria criminale, inconsiderazione del contenuto della captazione del 25 marzo 2017, nella quale MoscardinoNatascia (madre della ricorrente) sollecitava la figlia, in occasione delle consegne, a farsipagare immediatamente.

Se non che il riferimento al “ lavoro vostro”, valorizzato insentenza, ed il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di stupefacenti della madrese possono dirsi dimostrativi della vicinanza personale della ricorrente a MoscardinoNatascia e del suo coinvolgimento in un un'attività di narcotraffico, non possono ritenersicomprovanti - secondo parametri di comune esperienza e ragionevolezza - l'adesione dellaricorrente all'organizzazione criminosa sia perché manca l’individuazione della reiterazionecostante delle condotte illecite commesse sia della particolare significatività di quei fatti.La partecipazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata ad attività dinarcotraffico presuppone difatti la prova del pactum sceleris, dunque della messa adisposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, e di un rapporto di collaborazionestabile e continuativo ai fini del perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con lacoscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, di contribuire al suo mantenimento e difavorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga.Prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cuiall'art. 74 d.p.er. n. 309 del 1990 che, per quanto appena evidenziato ed anche tenutoconto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], valorizzate in sentenza cheassociava la condotta di [OSCURATO:PERSONA], a quella della madre, senza però spiegarne ilruolo specifico, non risulta essere stata adeguatamente data nella decisione in verifica.Muovendo proprio da questi elementi, le critiche concernente la omessa valutazioneunitaria del materiale probatorio e l’omessa valutazione delle argomentazioni difensive conle quali si evidenziava il ruolo meramente occasionale della ricorrente, nonché la violazionedi legge per non avere la Corte individuato gli elementi costitutivi della fattispecie sonofondate; pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento a talecapo, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per larideterminazione della pena in ordine ai restanti reati già irrevocabili.12.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, solo in parte, fondato.12.1.

Il primo motivo con il quale si contesta il giudizio di responsabilità in ordine allacondotta partecipativa al sodalizio criminale ex art. 74 d.p.r. 309/90 di cui al capo 1 ), per laridotta durata della stessa e per avere il ricorrente gestito una piazza di spaccio “altelefono”, mira a prefigurare una alternativa lettura delle fonti di prova, estranea alsindacato di legittimità senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di emerito e senza che si ravvisi un realecontrasto con la consolidata giurisprudenza in tema di partecipazione ad associazionededita al traffico di sostanze stupefacenti.La Corte di appello ha indicato l’inizio della condotta partecipativa del ricorrente, “almeno apartire dall’anno 2016” (anziché nel 2013 come il primo giudice) e fino al 2017 ,valorizzando in tal senso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Masi, Montesano,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) tutti intranei al clan e dunque a conoscenzadelle dinamiche del gruppo, i quali hanno definito con precisione ed in maniera concorde lecaratteristiche dell’attività di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione:egli gestiva a partire dall’anno 2016 una fiorente piazza di spaccio ( “piazza al telefono”)che si riforniva dal clan [OSCURATO:PERSONA] (e non solo) avvalendosi della collaborazione di unospacciatore, [OSCURATO:PERSONA].La precisazione di ordine temporale non ha condotto alla riforma della decisione di primogrado, come sostenuto nel ricorso, per cui non si pone una problema di motivazionerafforzata, dovendosi rammentare che in tema di impugnazioni, il giudice di appello èlibero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie ilsignificato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo dispiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che,solo nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, imponeanche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata (Sez.4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005, Rv. 232441 – 01).La gestione, poi, della piazza di spaccio “al telefono“ da parte di [OSCURATO:PERSONA], e cioè con unamodalità esecutiva particolare, non rende inconfigurabile la partecipazione al sodaliziocriminoso per “l’assenza di territorialità”, come sostenuto nel ricorso.

La Corte di appello hainfatti specificato che [OSCURATO:PERSONA] gestiva la propria piazza di spaccio, rifornendosi all’ingrossodi cocaina dal clan [OSCURATO:PERSONA] con continuità dal 2016 e sino al 2017, aveva la sua baseoperativa presso il bar “Moschino”, ove riceveva gli ordini ed ove organizzava lo smerciotramite pusher, l’attività era di notevoli dimensioni economiche tanto che, come riferito daicollaboratori, il ricorrente smerciava 300 gr. di cocaina a settimana, aveva la piazza dispaccio “a telefono” più forte di Caivano e con i proventi dello spaccio aveva acquistatodiversi appartamenti.La Corte di appello ha poi rimarcato che il sistematico rifornimento di cocaina di Espositodai fratelli [OSCURATO:PERSONA] con i quali, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, intercorreva unrapporto stabile e continuativo tanto da godere di un certo affidamento nell’acquisto dipartite di droga, come dimostrato non solo dalle dichiarazioni dei citati collaboratori, maanche dall’intercettazione n. 682 del 20/03/2017 pertinentemente richiamata a pag. 71della sentenza impugnata (cfr. anche pagg. 1052 e segg.della sentenza di primo grado),dimostrava lo stabile inserimento del ricorrente all’interno della compagine associativa.La Corte di appello ha infatti correttamente ricordato, richiamando i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, che “integra la condotta di partecipazione ad un'associazionefinalizzata al traffico il lecito di sostanze stupefacenti i l costante e continuoapprovvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare unostabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di unvincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattualedelle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programmacriminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450 – 01; Sez. 5, n. 33139 del28/09/2020, Rv. 280450 – 01).Né vale a scalfire tale considerazione la circostanza, valorizzata dalla difesa, che Espositosi riforniva di droga anche tramite “canali alternativi”, poiché la condotta di partecipazione aun'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è caratterizzata dalladisponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio, di tal chesi determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa (Sez. 4, n. 3398 del14/12/2023 dep. 2024, Rv. 285702).La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito, in maniera condivisibile, come integri lacondotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, taleda determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nelconsumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far partedell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del finecomune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016,Rv. 265764; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Rv. 257798).Si è spiegato in giurisprudenza come non ostino alla configurazione di un vincoloassociativo né la circostanza che il rapporto di fornitura possa non essere esclusivo, né laesistenza di conflitti e dissidi tra fornitore e acquirente, essendo compatibile con la logicaassociativa "la compresenza di posizioni potenzialmente antagoniste, che trovano unalinea comune per soddisfare i rispettivi interessi, pur correlati a prospettive diverse.

Proprioil rapporto tra fornitore e cliente può valere a rappresentare tale situazione, che risulta deltutto compatibile con l'azione del sodalizio e che nel contempo può dare vita a contrasti econflitti, destinati spesso a far cessare il vincolo associativo" (cosi, Sez. 6, n. 566 del29/10/2015, citata).La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi e dato atto di avere valutato tuttele osservazioni della difesa che concernevano principalmente il problema della mancanzadi affectio societatis per la mancanza di vincolo di esclusività, per la mancanza del profilodella territorialità e della stabilità del vincolo, elementi che, con molta precisione, come sidesume da tutto quanto detto in precedenza, sono stati affrontati con motivazione congrua,e non certo concisa, ed immune da manifeste illogicità.Nè incide sulla tenuta logica della motivazione, l’espressione usata dalla Corte di appello apag. 71 della sentenza impugnata in cui si dice che [OSCURATO:PERSONA] agiva senza “l’intimaconvinzione” di aderire all’associazione.

Si tratta di un passaggio motivazionale“virgolettato” con il quale la Corte ha inteso rimarcare l’irrilevanza di uno stato psicologicointeriore, in termini naturalistici, posto che la volontà, giuridicamente rilevante, di aderirealla associazione, è stata individuata avuto riguardo alle modalità della condotta e cioè alreiterato, considerevole acquisto di droga dai [OSCURATO:PERSONA] che, come sottolineato dalla Corte diappello, rendeva manifesta la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di aderire all’associazione e ne garantival’operatività.12.2.

Circa, poi, la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo, laCorte di appello a pagg. 72 e segg. della sentenza impugnata, richiamata la giurisprudenzadi legittimità, ha precisato che l’acquisto stabile dal clan [OSCURATO:PERSONA] di ingenti quantitativi dicocaina da immettere nella propria piazza di spaccio, la più importante piazza di spaccio“al telefono” di Caivano, dimostrava l’esistenza dell’affectio societatis tipica della condottapartecipativa poiché garantiva al clan un sostegno economico concreto, assicurando unconsistente guadagno e la permanenza in vita della societas sceleris.La Corte di appello ha dunque dato adeguata risposta anche alla doglianza difensiva quiriproposta con la quale si chiedeva la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 110, 73d.p.r. 309/90.Del resto è regola giurisprudenziale ormai assodata che in tema di associazione perdelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anchesul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che laricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza, dioperare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti allarealizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.

Il dolo, poi, deldelitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di parteciparestabile e permanente.Nella specie, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un acquirente all’ingrosso ed avesse affari didimensioni economiche consistenti con il clan, oltre che direttamente con [OSCURATO:PERSONA] dal qualesi riforniva, per poi smerciare la droga tramite una propria piazza di spaccio, organizzatacol sistema degli accordi telefonici, mediante propri pusher, costituisce la seria piattaformafattuale, del tutto ignorata dai motivi di ricorso, che segnala a tutto tondo l'emersione di unachiara rappresentazione del vincolo permanente, con un ruolo significativo tra i partecipantidella associazione, dei quali logicamente fa parte l'imputato, proprio per la sua attività distabile acquirente all’ingrosso di cocaina, da un lato e di fornitore al minuto dall’altro,collocato nell’ambito della sistema organizzato delle piazze di spaccio di Caivano.L’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile,infatti, anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditoriche la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia laconsapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione,contribuendo con i ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio dellasostanza stupefacente (Sez. 6, n. 36785 del 02/07/2003, Rv. 226689 – 01; Sez. 6, n. 7957del 05/12/2003, dep. 2004, Rv. 228483 – 01)12.3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che, richiamate le Sez.

U. n.27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 – 01 secondo cui “In tema di concorso dipersone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico puòconfigurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato dicui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti dialtro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.”, lamenta lamancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90.La Corte di merito, a pag. 74 della sentenza impugnata ha fornito congrua risposta alladoglianza difensiva, qui riproposta, rimarcando come i fatti esaminati, date lecaratteristiche strutturali ed operative della piazza di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] e ledimensioni del narcotraffico, per ingenti importi, come riferito di collaboratori, escludesserola configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.p.r. 309/890, riferibile, invero,ad associazioni dedite al “piccolo spaccio” (Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Rv. 270397 -01).12.4.

Il quarto motivo con il quale si contesta l’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’aggravante dicui all’art. 416 bis.1 cod. pen., sia in termini di finalizzazione agevolatrice del clan mafiosoSautto – [OSCURATO:PERSONA], sia quale utilizzo del metodo mafioso, è fondato.In via di principio non si esclude che vi possa essere una oggettiva relazione diadeguatezza tra il singolo fatto delittuoso e la finalità di agevolazione perseguitadall'agente.

E’ stato infatti affermato (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Rv.269715 – 01), che “la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego delmetodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delittoposto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, èconfigurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309del 1990”; (nella fattispecie, la Corte ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da partedei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle"piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nellafinalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di unmonopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppocriminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).Ed ancora, in senso analogo si è affermato che “l’aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1cod. pen.), è configurabile anche con riferimento al delitto associativo di cui all'art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”; (fattispecie in cui la circostanza è stata ritenuta sussistenteper essere stata garantita la presenza monopolistica dell'associazione dedita alnarcotraffico nel territorio controllato da un sodalizio mafioso, nel contesto della strategia diestensione delle attività criminose di quest'ultimo) (Sez. 1 , n. 45335 del 14/07/2023, Rv.285719 – 02).Tuttavia, nel caso esaminato ciò che manca, ai fini della applicazione della citataaggravante, è un adeguato sforzo motivazionale avendo il giudice di appello effettuato, sulpunto, una valutazione cumulativa senza considerare il ruolo particolare rivestito daEsposito [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90, quale stabileacquirente mosso anche da un proprio personale interesse; si è accomunata la posizionedel ricorrente a quella di altri coimputati come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cherivestivano posizioni assai diverse all’interno dell’associazione perché stabilmente intraneealla stessa e con ruoli di rilievo, senza spiegare da quali elementi della condotta,considerati dalla giurisprudenza elementi rivelatori del substrato psicologico che animal’agente ( Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017, Rv. 271662; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, inmotivazione; Sez. 3, n. 36364 del 2015, non massimata; Sez. 6, n. 31405 del 07/06, 2017,non massimata) dovesse ricavarsi il dolo specifico e cioè la finalità agevolatrice perseguitadall'autore del delitto, non essendo sufficiente il richiamo alla semplice contestualitàambientale, specie quando come nel caso in esame, vengono in considerazione tipologiedelittuose di solito concretanti forme di contiguità o di fiancheggiamento della criminalitàorganizzata considerato che il dolo in questione non coincide nella mera consapevolezzadel carattere mafioso del proprio interlocutore, ma nella volontà specifica di agire alloscopo di agevolare l'attività del sodalizio mafioso (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep.2018, Rv. 273538 – 01).Anche l’attribuzione della citata aggravante nella forma oggettiva dell’utilizzo del metodo èsfornita di adeguata motivazione avuto riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA].Va detto, per vero, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema «lacircostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico disoggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nellacommissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamarealla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio dichi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, Rv.257065).Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stataesplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo dicoartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione diassoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.Tuttavia, l’avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. è nozione che sidetermina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipomafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nellacondizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; proprio in applicazione di dettoprincipio, la Corte di legittimità ha escluso che l'aggravante in questione potesse essereriferita ai componenti di un'associazione dedita al narco-traffico avendo riguardo al modulodi funzionamento interno del sodalizio o alla presenza nello stesso di soggetti partecipianche ad una organizzazione di tipo mafioso (Sez. 6, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015,Rv. 262093 – 01).Ciò detto, la sentenza impugnata non ha indicato, da quali elementi potesse desumersil’impiego da parte di [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell’attività di spaccio, della forzaintimidatrice tipicamente mafiosa.Ciò detto, la sentenza impugnata va annullata, sul punto, con rinvio restando respinti irimanenti motivi e definitiva l’affermazione di responsabilità12.5.

Il motivo concernente l’aggravante di cui all’art. 74, commi 3 e 4, d.p.r. 309/90 èindeducibile per carenza di interesse.La Corte di appello, diversamente dal primo giudice, nell’effettuare il calcolo della pena nonha ritenuto alcuna aggravante diversa da quella indicata all’art. 416 bis. 1 cod. pen. (per laquale ha operato un incremento di pena di anni 3 e mesi sei di reclusione) pertanto, nonavendo la circostanza indicata a pag. 36 della sentenza impugnata, avuto alcuna influenzasulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., non si ravvisa l’interessedell’imputato all’impugnazione (Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, Rv. 255071 – 01; Sez. 5,n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 275618 – 02).12.6.

Reiterativo di doglianze già proposte in sede di appello ed ivi disattese con corretteargomentazioni giuridiche è il sesto motivo.La Corte di merito ha ben motivato sull’entità della pena, fissata in misura di pocosuperiore al minimo edittale e sul diniego delle attenuanti generiche dovendosi ricordareche, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglivalutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione,dellespecifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021dep. 2022, Rv. 282693 – 01).Nella specie la Corte di merito, oltre a sottolineare il disvalore della condotta posta inessere dall’imputato, ha espresso un giudizio negativo sulla personalità del ricorrenterilevando significativamente che lo stesso, pur avendo una stabile attività lavorativa, si eradedicato all’illecito per raggiungere “facili e sostanziosi guadagni” con ciò esaltando laparticolare intensità del dolo.12.

Il motivo sulla confisca è generico e manifestamente infondato.12.1.

La Corte di merito, nel ridimensionare la durata della partecipazione dell’Espositoall’associazione di cui al capo 1), limitata al periodo 2016 – 2017, ha applicato i principidella giurisprudenza di legittimità in materia di confisca allargata.In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., come è quella in esame,vertendosi in tema di reati c.d. spia, la presunzione di illegittima acquisizione da partedell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attivitàeconomica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale,dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati inun periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239del 23/01/2024 , Rv. 286594 –01 ).

Si è anche stabilito come in tema sequestro preventivofinalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultima si giustifica se, enei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fontedi profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che siintendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare.(Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Rv. 286847 – 01).La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppone, infatti, unicamente che i benida acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indirettadell'interessato, se questi siastato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd.

"reatispia" tassativamente indicati, e che dettibeni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiaratoovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep.2022 Rv. 282687 – 01; Se. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Rv.280986 - 01).12.2.

Ciò detto, nel caso esaminato la Corte di appello a fronte del ridimensionamentotemporale della condotta partecipativa, ha revocato la confisca con riferimento ad unimmobile il cui acquisto risaliva al 2014, epoca assai antecedente alla consumazione delreato ( 2016 – 2017) ed ha confermato la confisca di beni immobili e di un’autovettura dilusso rilevando che rispetto a tali beni il ricorrente non aveva allegato elementi idonei asuperare la presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale (cfr. pag. 78della sentenza impugnata e pagg. 1135 e segg. della sentenza di primo grado).Con il ricorso la difesa si è limitata a contestare la statuizione sulla confisca lamentando lamancata valutazione del ridimensionamento temporale dell’accusa.

La censura è genericae non si confronta con il dato della intervenuta riduzione della confisca ( pag. 78),limitandosi a reiterare le medesime doglianze avanzate in grado di appello ( circa laconsistenza dei lavori di sopraelevazione e l’acquisto dell’autovettura Audi A6 con unfinanziamento) puntualmente esaminate dalla Corte di appello di appello senza nullaallegare ai fini del superamento della detta presunzione di illecita accumulazione,presunzione iuris tantum che trova la sua giustificazione di politica criminale nell'assunto, inlinea di massima logicamente ragionevole, per cui il soggetto che abbia commesso unreato grave ed idoneo a generare profitti, se dispone di somme sproporzionate al proprioreddito lecito, è probabile che le abbia realizzate illegalmente (Sez.

U, n. 27421 del25/02/2021, Rv. 281561 – 01; Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Rv. 286847 – 01).13.

Per tutte le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata senzarinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.p.r.309/90, per non aver commesso il fatto, con trasmissione degli atti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Napoli per la determinazione della pena; va annullata nei confronti diEsposito [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli e rigetto nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’aumento di pena a titolo di continuazione esterna, con rinvio per nuovogiudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli e rigetto nel resto delricorso. .I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De GennaroPasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] salvatore, [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiaratiinammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, per non aver commesso il fatto edispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per ladeterminazione della pena.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EspositoMichele, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1. cod. pen., conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigettanel resto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all’aumento dipena determinato a titolo di continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto,ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara irrevocabile l’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannaal pagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De GennaroGaetano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così deciso il 17/03/2026Il consigliere est.

Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1979De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Esposito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Iuorio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Iuorio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Moscardino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Savarese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Treglia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/06/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto riguardante ilne bis in idem ed il rigetto degli altri ricorsi;udite le conclusioni dell’avv.: [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e De GennaroPasquale; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e LeopoldoPerone per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv.[OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], perSavarese [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] perIuorio [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 30/06/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riformadella sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale partenopeo in data 23/04/2024, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena, per quel che qui interessa, nei confronti diIuorio [OSCURATO:PERSONA], condannato per più episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanzestupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/90 con l’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capi 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24) in continuazione con altra sentenza della Corte di appello diNapoli del 22/06/2023, in anni dodici e mesi otto di reclusione.1.2. La Corte di appello, inoltre, ha rideterminato la pena nei confronti: EspositoMichele, condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) ritenendo lacondotta contestata, consumata a far data dal 2016, fino a marzo 2017; MoscardinoSavana, condannata per il delitto di cui all’art 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) a far data dalnovembre 2016 sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per singoli episodi di spaccio di sostanzestupefacenti (capi 8 e 9), escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanticomuni; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen. (capo 2) con condotta commessa da novembre 2019 a marzo2020, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate;[OSCURATO:PERSONA], condannata per i delitti di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/90 e 416 bis cod.pen. (capi 1 e 2), con condotte a far data dal 23/09/2019 al 21/02/2020, escludendo laqualità di cui al comma 1 dell’art. 74 cit.1.3. La Corte di appello, poi, valutato positivamente il comportamento processualedegli imputati, ha ridotto la pena nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delittodi cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) con condotta posta in essere da ottobre 2016, amarzo 2017 e art. 73 d.p.r. 309/90 ( capi 10, 20, 21); [OSCURATO:PERSONA], condannato per idelitti di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capi 1 e 23) con condotta tenuta da ottobre 2016, al25/01/2027 e per i delitti di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 ( capo 25), in relazione a questiultimi, esclusa l’aggravante dell’art. 416 bis.1 cod. pen., con le già concesse attenuantigeneriche, prevalenti sulle aggravanti diverse da quelle ex art. 416 bis.1 cod. pen.; IuorioCristofaro condannato per più i delitti di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 (capi 3, 4, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 20, 21, 24).1.4. La Corte di appello, infine, ha confermato la pena di anni sei di reclusione inflittarispettivamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati per il delitto di cuiall’art. 74 d.p.r. 309/90 ( capo 1); [OSCURATO:PERSONA] condannato per il delitto di cui all’art.74 d.p.r. 309/90 con condotta da dicembre 2016, a marzo 2017 (capo 1)) e SavareseArsenio condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 ( capo 1) con condottacommessa fino ad aprile 2017, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1. cod.pen.2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso:2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, con un unico atto di impugnazionea firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono violazione di legge e vizio e di motivazione(art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 74 d.p.r. 309/90 per avere laCorte di merito omesso di rispondere alle doglianze difensive con le quali si contestava ilgiudizio di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo 1), siccome basato suintercettazioni in cui si faceva riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA] (e non a [OSCURATO:PERSONA]);2.2. violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.),in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata risposta alle censuredifensive con le quali si contestava il giudizio di attendibilità dei collaboratori di giustizia iquali avrebbero reso dichiarazioni generiche e inattendibili, senza considerare che i dueimputati erano entrambi incensurati e non erano stati sorpresi in occasione dei blitz nellepiazze di spaccio;2.3. violazione di legge di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) cod.proc. pen. ) in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b)ed e) cod. proc. pen.), in relazione all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1).3.1. Assume il ricorrente che il giudizio di responsabilità per detto reato sarebbeinconciliabile con la ritenuta colpevolezza anche in ordine al delitto di cui all’art. 74d.p.r.309/90 (capo 1), non potendosi configurare la “simultanea” appartenenza delprevenuto all’associazione dedita al narcotraffico denominata “piazza dei carcerati” ed aquella di cui al capo 23) che dalla prima si riforniva.Il ricorrente contesta, poi, la sussistenza dell’elemento psicologico del reato essendorimasta indimostrata la coscienza e volontà di aderire ad entrambi i consorzi criminali.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto di ricorsodeducono:4.1. Omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenutapartecipazione al delitto associativo di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 2) ed allamancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale.La Corte di merito avrebbe fondato il giudizio di responsabilità di De GennaroGaetano sulle dichiarazioni, non riscontrate, del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ilquale aveva descritto l’attività del ricorrente attribuendogli un ruolo (gestione della droga edelle estorsioni) confliggente con quanto descritto nel capo di imputazione in cui non sifaceva riferimento alla sua appartenenza al gruppo dedito al narcotraffico, ma ad unacondotta volta a favorire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito, inoltre, avrebbe omesso di valutare il dato della commissione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], di furti in territori diversi e distanti da quello in cui si ipotizzava lapartecipazione associativa e la reggenza del clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], dopo l’arresto delSautto; la Corte di merito, inoltre, avrebbe travisato il contenuto delle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito delle conseguenzedell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e quelle intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], moglie di DeGennaro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dimostravano come l’unica condottaascrivibile all’imputato fosse quella di favorire [OSCURATO:PERSONA]. Per tali ragioni il ricorrentecontesta la mancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale,avuto riguardo alle caratteristiche dell’apporto da lui fornito e diretto verso il singolo: SauttoGennaro detto Genny, e non a potenziare la struttura organizzativa.4.2. Analoghe doglianze vengono proposte da [OSCURATO:PERSONA] il quale deducetravisamento della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale non avrebbe affatto riscontrato il contenutodi intercettazioni dalle quali era stata inferita la affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito avrebbe poi omesso di considerare adeguatamente il narrato di altricollaboratori (in particolare [OSCURATO:PERSONA]) che dimostravano l’estraneità di De GennaroPasquale alla compagine associativa; deduce travisamento della prova con riferimento alcontenuto di intercettazioni relative a condotte riguardanti il recupero del debito contrattoda [OSCURATO:PERSONA] su ordine del [OSCURATO:PERSONA] ed il pestaggio di [OSCURATO:PERSONA]. Episodi che,contrariamente a quanto affermato in sentenza, non costituirebbero estrinsecazione delprogramma associativo.Infine, anche [OSCURATO:PERSONA] censura l’errore di diritto consistente nellamancata riqualificazione della condotta di partecipazione associativa in favoreggiamentopersonale.5. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.81 e 133 cod. pen. : la Corte di appello nel riformare la sentenza di primo grado a seguitodi concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., avrebbe erroneamente determinato la penafinale omettendo di indicare, in relazione ai reati satellite, gli incrementi di pena pecuniaria.Aggiunge che il giudice di appello, ritenuta la continuazione con altra sentenza dellaCorte di appello di Napoli (n. 8502 del 22/6/2023, irr. il 06/11/2023) e individuato nel capo13) di cui al presente procedimento ( art. 73, commi 1 e 6, d.p.r. 309/90 aggravato ex art.416 bis.1 cod. pen.) il reato più grave, avrebbe erroneamente calcolato l’aumento di pena atitolo di continuazione esterna in anni sei e mesi otto di reclusione, applicando il criterio delcumulo materiale, senza procedere alla riduzione di un terzo per il rito abbreviato; lamentainfine una disparità di trattamento con riferimento agli aumenti di pena a titolo dicontinuazione per i reati satellite, avuto riguardo alle consimili posizioni dei coimputatiMoscardino e [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA] condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1)con condotta commessa da dicembre 2016 a marzo 2017 deduce mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione avendo la Corte di merito omesso dirispondere alle doglianze difensive con le quali era stata contestata l’affermazione diresponsabilità per la partecipazione all’associazione di cui al capo 1) siccome ricavataprove inconducenti (gli squilli al telefono) e su racconti dei collaboratori, generici e privi diriscontri, e comunque insufficienti a determinare il giudizio di colpevolezza.7. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce:7.1. vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto dicui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) avendo il giudice di appello omesso di rispondere alladoglianza difensiva, con cui si contestava la ritenuta partecipazione del ricorrenteall’associazione criminale sino all’anno 2017 posto che, ad avviso della difesa, ladissociazione dell’imputato doveva farsi risalire all’anno 2016, come riferito daicollaboratori di giustizia, a nulla rilevando il contenuto delle intercettazioni che, in quantoantitetiche rispetto alle dichiarazioni dei pentiti, sarebbero inconferenti.7.2. Violazione di legge penale processuale e sostanziale con riguardo allavalutazione del contributo conoscitivo dei collaboratori di giustizia i quali, diversamente daquanto ritenuto in sentenza, collocavano l’attività di pusher di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2014 –2016.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un solo ricorso articolato su un unicomotivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza digiustificazione in ordine agli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione interna erichiamano sul punto il principio affermato dalle Sez. Unite con sent. n. 47127 del24/06/2021, Rv. 282269 secondo cui “Nel caso di reato continuato, il giudice neldeterminare la pena complessiva oltre a individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite”.9. [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 (capo 1),commesso da novembre 2016 ad aprile 2017 e per i delitti fine di cui agli artt. 73 d.p.r.309/90 (capi 8 e 9), con il primo motivo deduce:8.1. contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), avendo laCorte di merito escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen., sia nella forma dell’agevolazione mafiosa che del metodo mafioso, per la scarsaconsapevolezza delle condotte agevolative e per la giovane età della ricorrente, ritenendotuttavia provata la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’associazione finalizzata al traffico distupefacenti.Ad avviso della difesa la condotta della ricorrente non si inseriva in una logicaconsortile ma sarebbe espressione di un contributo meramente occasionale prestato infavore dell’attività lavorativa della madre.8.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod., proc.pen.), per avere la Corte di appello sovrapposto le posizioni processuali di MoscardinoNatascia (madre della ricorrente) la quale percepiva sporadici compensi per l’attività dispaccio, e quella di [OSCURATO:PERSONA] (figlia) che fungeva solo da tramite comunicativooccasionale della prima. In sostanza, la sentenza di appello nel motivare sullaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento a circostanze (la percezionedi sporadici compensi) riferibili, invece, a [OSCURATO:PERSONA].8.3. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avendo la Corte di merito posto a fondamentodella affermazione di responsabilità della ricorrente, intercettazioni il cui significato eradiverso da quanto ritenuto in sentenza (conv. n. 2981 del 25 marzo 2017, conv. del 13 – 16marzo 2017, omessa valutazione delle conversazioni del 22 – 27 marzo 2017). L’esamedel materiale intercettivo da parte del giudice di merito sarebbe stato frammentario edavrebbe impedito di cogliere la portata complessiva del quadro probatorio.8.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.),in relazione all’art. 74 d.p.r. 309/90 per avere la Corte di merito confermato il giudizio diresponsabilità sulla base di dati probatori privi di reale valenza dimostrativa in relazione alruolo svolto dalla ricorrente nell’organizzazione criminale, al contributo apportato dallastessa ai fini della vita e del perseguimento degli scopi dell’associazione, alla consapevoleadesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma criminoso, al suo inserimento organiconella struttura associativa, essendo gli elementi probatori utilizzati, al più, dimostrativi diuna partecipazione occasionale a singoli episodi delittuosi.8.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.),in relazione alla ritenuta partecipazione della ricorrente al delitto associativo, siccomericavata dalla conversazione n. 2981 intercettata il 25/03/2017 definita dal giudice diappello “emblematica”, senza alcuna spiegazione sul perché detta conversazione dovesseconsiderarsi così significativamente dimostrativa della condotta partecipativa.8.6. Con il successivo motivo deduce vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc.pen.) per avere la Corte di merito, omesso di spiegare quale fosse la portata dimostrativadi altre conversazioni che la Corte si è limitata a riprodurre in sentenza, rispetto aglielementi costitutivi del delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90.8.7. Con il settimo motivo lamenta vizio di motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc.pen.), per avere la Corte di appello omesso di vagliare le argomentazioni difensive con lequali era stata evidenziata la situazione di precarietà economica della ricorrente che mal siconciliava con la ritenuta percezione di compensi per le attività illecite.8.8. Con l’ottavo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione ( art. 606 lett. e)cod. proc. pen.) in relazione alla mancata valutazione dell’attendibilità del collaboratoreIuorio [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale la difesa aveva evidenziato criticità soprattutto conriguardo alla tempistica delle dichiarazioni, rese dopo l’arresto della ricorrente.9. [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti di ricorso, uno a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Perone, l’altro a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], propone i seguenti motivi di ricorso:9.1. violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta partecipativa della ricorrente all’associazione criminale di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 (capo 1). Assume la Difesa che laCorte di appello avrebbe ricostruito la condotta della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del narrato dicollaboratori di giustizia che la stessa Corte di merito avrebbe ritenuto, in parte, noncredibili valutando le prove in maniera difforme da quanto ricostruito dal primo giudiceposto che la sentenza di appello ha fatto risalire la condotta partecipativa della Brancaccionon all’anno 2013, come ritenuto in primo grado, ma ad epoca successiva e cioè al periododi latitanza del marito [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] – 21/02/2020). Ad avviso della Difesa laCorte di appello avrebbe travisato il significato delle intercettazioni attribuendogli uncontenuto difforme da quello reale e pertanto non sarebbe affatto dimostrata la condottapartecipativa della ricorrente all’associazione criminale contestata.Nell’ambito di tale motivo (primo motivo di entrambi i ricorsi), la ricorrente censuraanche la pregnanza dell’apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia le cui propalazionisarebbero generiche e prive di riscontri esterni (così le dichiarazioni del collaboratoreMontesano, generiche e smentite dalle dichiarazioni di altri collaboratori; quelle di LobascioCiro anch’esse generiche, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prive di riferimentiad episodi specifici). La Corte di merito, poi, avrebbe svalorizzato il contenuto delledichiarazioni dl collaboratore Masi sull’assunto che questi non poteva conoscere ledinamiche criminali se non sino al 2016, circostanza questa comune anche ad altridichiaranti ritenuti, invece, credibili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La Corte di merito avrebbeanche travisato il contenuto delle intercettazioni non emergendo dalle conversazionicaptate, né la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’episodio del recupero del credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], posto che nessuno di conversanti ha mai riconosciuto aBrancaccio [OSCURATO:PERSONA] un potere decisionale nella vicenda; né l’episodio del pestaggio diPetitto [OSCURATO:PERSONA], avulso dalle dinamiche associative.Lamenta, ancora, carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento allapregnanza probatoria attribuita al rinvenimento, indosso alla prevenuta, dei “pizzini” in cuierano annotati dati relativi al traffico di stupefacenti che, lungi dal costituire elementodimostrativo della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’associazione criminale, dimostravanola necessità per [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento veniva arrestato, di liberarsi deidocumenti.La Corte territoriale avrebbe anche omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] nonera stata destinataria di provvedimenti giurisdizionali prima di quello sub iudice e che dopol’arresto del marito ([OSCURATO:PERSONA]), la piazza di spaccio risultava gestita da altraconsorteria criminale sicché non poteva affermarsi che ella avesse assunto il ruolo delmarito.9.2. Con il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, la Difesa deduce violazionedi legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett. b) c) ed e) cod. proc.pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta partecipativa al delitto di cuiall’art. 416 bis cod. pen. (capo 2) posto che dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], la piazza dispaccio risultava governata, in esclusiva, dal gruppo Gallo – [OSCURATO:PERSONA], segno che il clanSautto - [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di operare; inoltre, la Corte avrebbe valorizzato a finidimostrativi della partecipazione ex art. 416 bis cod. pen., elementi comprovanti il diversoreato di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 senza che le intercettazioni dessero conto della condottamateriale da costei posta in essere.9.3. Con il terzo motivo di ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza, illogicità manifesta econtraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge in relazione all’art. 649 cod.proc. pen. ( art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello rigettato larichiesta di declaratoria di non doversi procedere per divieto di bis in idem, in presenza diimputazioni quella di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1) e quella di cui all’art. 416 bis cod.pen. (capo 2), tra loro sovrapponibili. Evidenzia, a tal proposito, che [OSCURATO:PERSONA] procedimento era stato prosciolto dal delitto di cui all’art. 74 cit. poiché dettacondotta era stata ritenuta assorbita in quella contestata ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen.in altro procedimento definito con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli indata 22/06/2023 (procedimento [OSCURATO:PERSONA] 1), mentre la ricorrente, sol perché imputatadi detti reati nel medesimo procedimento, non aveva beneficiato del proscioglimento.9.4. Con il quarto motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza e contraddittorietà dellamotivazione nonché violazione di legge ( art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen.), in relazionealla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen., ravvisata daentrambi i giudici di merito sia sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa che del metodomafioso senza alcun approfondimento in ordine al dolo specifico che deve supportare lafinalità agevolativa e senza indicare elementi concreti dimostrativi del ricorso a modalitàesecutive mafiose.9.5. Con il quinto motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione allaritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.p.r. 309/90 dell’esserel’associazione armata, avuto riguardo alla mancanza di motivazione del profilo soggettivodell’aggravante, dato dalla necessaria consapevolezza (o da ignoranza colposa) delladotazione di armi.9.5. Con il sesto motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta carenza di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito giustificato l’entità della pena facendoriferimento esclusivamente alla gravità del fatto, senza motivare sull’aumento operato perla continuazione con il reato di cui all’art. 74 cit., limitandosi ad effettuare un calcoloaritmetico.9.6. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi di doglianza sovrapponibili a quelli avanzatidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla contestazione della efficacia probatoria degli episodiviolenti in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare la partecipazione della ricorrente alsodalizio criminale, trattandosi di vicende avulse dal contesto associativo. Privo di rilievosarebbe poi il ritrovamento dei “pizzini” indosso alla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’arresto delmarito, data l’esigenza del [OSCURATO:PERSONA] di liberarsene.9.7. Con il secondo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della condotta partecipativa della ricorrenteall’associazione mafiosa contesta al capo 2).9.8. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento altrattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche lamentando anche ladisparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha beneficiato di unapena più mite.10. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1),con il primo motivo deduce :10.1. violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen.), in relazione alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito altraffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/90- capo1) posto che l’attività dellostesso non si collocava nel sistema della piazze di spaccio “dei carcerati” o piazza“autonoma” che il clan [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto ricostruito in sentenza, avevamesso in piedi per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti, ma gestiva l’attività dispaccio “al telefono” e cioè con modalità che sfuggivano al sistema di protezione econtrollo ipotizzati in sentenza.Inoltre, sottolinea la Difesa, il ricorrente, per come riferito dai collaboratori, cercava dirifornirsi dello stupefacente anche da “altri canali”, segno che il vincolo di esclusività per leforniture, ritenuto dai giudici di appello espressione del reciproco vincolo di solidarietàrispetto al clan, non sussisteva ed anzi era visto da [OSCURATO:PERSONA] come un’imposizione e nonun vantaggio. Entrambi questi aspetti ( modalità di spaccio e assenza di vincolo distabilità), non sarebbero stati adeguatamente scrutinati dalla Corte di appello che, nelrispondere alle doglianze difensive, avrebbe richiamato un’intercettazione, invero,dimostrativa di un singolo episodio di spaccio e citato una giurisprudenza relativa alrapporto tra fornitore e spacciatore al minuto, non pertinente rispetto al caso di specie incui viene in rilievo la diversa figura dell’acquirente ed ove il rapporto con il fornitore nonsarebbe dotato di stabilità.La Corte di merito avrebbe omesso di approfondire il dato dell’affectio societatis, tantopiù che la sentenza impugnata ha considerevolmente ridotto la durata della partecipazione(da sette ad un anno) ed ha affermato (pag. 71) che [OSCURATO:PERSONA] “agiva senza l’intimaconvinzione di aderire all’associazione”, sicché la sua condotta non avrebbe potuto esserequalificata ai sensi dell’art 74 d.p.r. 309/90.10.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), avendo la Corte di appello ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipedel sodalizio criminoso di cui al all’art. 74 d.p.r.309/90, anziché ravvisare, in assenza di unvincolo stabile e della condivisione volontaria e permanente degli scopi dell’associazione,più reati ex art. 73 d.p.r. 309/90, ovvero il concorso esterno, posto che il dato valorizzato insentenza del c.d. “affidamento commerciale”, in forza del quale è stata configurata lafattispecie associativa, sarebbe smentito dal fatto che il vincolo di esclusività costituivaun’imposizione e non era voluto da [OSCURATO:PERSONA] il quale tentava di sottrarvisi subendo ancheconseguenze negative.10.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà dellamotivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), in relazione alla mancata riqualificazione deifatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90, avendo la Corte di appello omesso didifferenziare la posizione del ricorrente rispetto a quella di altri consociati partecipi deldelitto associativo, in conformità con i principi affermati dalle Sez. U. con la sentenza n.27727 del 14/12/2023, dep. 2024 , Rv. 286581 secondo cui “In tema di concorso dipersone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico puòconfigurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato dicui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti dialtro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.”10.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa,sia sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa che del metodo mafioso.La Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la finalitàagevolatrice del clan [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], pur subendo egli il vincolo di esclusività, a fronte diuna provata divergenza di interessi; e non avrebbe spiegato in che modo [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe avvalso della forza intimidatrice del clan posto che egli effettuava la vendita disostanza stupefacente “al telefono”.10.5. Con il quinto motivo deduce mancanza di motivazione (art 606 lett. e) cod. proc.pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti dell’essere l’associazionearmata e del numero di partecipanti ( art. 74, commi 3 e 4, d.p.r. 309/90), avendo la Cortedi appello ritenuto provate entrambe le aggravanti, aumentando poi la pena solo perl’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, senza adeguatamente motivare in relazione alcoefficiente psicologico ma in virtù di un automatismo probatorio non consentito, a frontedella posizione rivestita dal ricorrente il quale, come detto, si poneva in una condizione deltutto peculiare.10.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avereil giudice di merito negato le attenuanti generiche pur in presenza di elementipositivamente valutabili (la confessione) e determinato la pena in misura non attestata sulminimo edittale, nonostante la considerevole riduzione del periodo di consumazione delreato.10.7. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione all’art. 240 bis cod. pen., avendo i giudicidi appello disposto la confisca del patrimonio immobiliare e di un’autovettura appartenentiad [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le specifiche censure ed allegazioni difensive cheavevano evidenziato come la durata della partecipazione associativa fosse stata ridottasicché in ossequio al criterio della “ ragionevolezza temporale” affermato da Sez. U. n.27421/2021, Rv. 281561, la Corte di appello avrebbe dovuto anche delimitarediversamente il perimetro della confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui all’art. 74 d.p.r.309/90, [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’aggravante mafiosa e [OSCURATO:PERSONA] conriferimento all’aumento per la continuazione sono parzialmente fondati pertanto lasentenza impugnata va annullata, su tali capi e punti, con rinvio.1.1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono basati su motiviinfondati e vanno rigettati.1.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De GennaroPasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sono basati su motivi inparte non consentiti in quanto volti a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorioin assenza di reali travisamenti; in parte manifestamente infondati e vanno pertanto,dichiarati inammissibili.2. Partendo dalla disamina di questi ultimi ricorsi preme precisare che l'analiticaesplicitazione dei singoli motivi di ricorso nell'esposizione dei fatti processuali (di cui alprecedente “ritenuto in fatto”), in uno con la tecnica argomentativa della sentenza d'appelloche, con dovizia di particolari ha anche confutato le singole deduzioni difensive, peraltro inipotesi, sostanzialmente, di c.d. “doppia conforme”, consente in questa sede di evidenziarecomuni profili di inammissibilità, trasversali alle varie questioni dedotte con le diversedoglianze, in termini funzionali rispetto all'esposizione delle ragioni sottese alla presentedecisione.2.1. In particolare occorre evidenziare, in primo luogo, che i ricorsi, ove sindacanol'apparato motivazionale inerente all'accertamento dei fatti e alle responsabilità degliimputati sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. oltre a esseremeramente ripetitivi dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale ha risposto conmotivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica(ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, Rv. 287790 - 01, inmotivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01), le censure sono statedifatti dedotte per motivi diversi da quelli proponibili in sede di legittimità.Esse sono costituite perlopiù da doglianze in fatto, con le quali si prospettano ancheerronee valutazioni della prova da parte del giudice di merito, non scandite dallanecessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.E’ comune a tutti i ricorsi il tentativo di sostituire a quella del giudice di merito una diversavalutazione tanto degli elementi probatori dichiarativi, con particolare riferimento alledichiarazioni rese dai c.d. collaboratori di giustizia, quanto degli esiti delle comunicazionicaptate, con riferimento a un apparato motivazionale che non si mostra contraddittorio omanifestamente illogico.2.2. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessaall'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione delcontenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazionecon cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, cit. ; Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Rv. 282337 - 01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione delsignificato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, comesostanzialmente propongono tutti i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delleindagini tecniche, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamentodella prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenutoin modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n.10897 del 29/01/2025, cit.; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 - 01).2.3. Altre censure, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto conla ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata. Come costantemente affermato dallaCorte di legittimità, la funzione tipica dell'impugnazione è difatti quella della criticaargomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso lapresentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.),devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggonoogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cuidispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame,non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destinaall'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto eammesso (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per laquale è previsto e ammesso: Sez. 4, n. 10897 del 29/01/2025, cit., Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 - 01).3. Per ragioni di ordine logico, la disamina delle censure avrà a oggetto preliminarmente ledoglianze afferenti l'accertamento della responsabilità per le ascritte fattispecie, compresele ritenute circostanze aggravanti con la precisazione che nel caso di specie ci si trova difronte ad una «doppia conforme», poiché il giudice di appello ricostruiti i plurimi sodalizi dicui in rubrica, operanti in diverse piazze di spaccio afferenti a Caivano e a zone limitrofe,ha confermato le responsabilità degli imputati appellanti e sul punto non rinuncianti, quantoal nucleo essenziale delle contestazioni, ridimensionando solo sotto il profilo temporalealcune condotte partecipative, rendendo sul punto una motivazione coerente, nonmanifestamente illogica e rispondente alle doglianze difensive.3.1. Orbene, passando alla disamina degli specifici ricorsi, devono evidenziarsi i plurimiprofili d'inammissibilità delle doglianze nelle quali si articola l'impugnazione propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (condannati per il delitto di cuiall’art. 74 d.p.r. 309/90) (capo 1) i quali ripropongono questioni già sollevate in gradoappello ed ivi puntualmente disattese dalla Corte di merito che, alle pagg. 41 e segg. dellasentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento circa il giudiziodi responsabilità di entrambi i ricorrenti, ponendo a base della decisione elementi probatoridi indiscutibile pregnanza: intercettazioni dirette, relative ad entrambi gli imputati chedimostravano l’operatività di entrambi i ricorrenti quali “pusher” nel mercato dello spaccioriferibile all’ associazione [OSCURATO:PERSONA], secondo il collaudato sistema degli “squilli”; l’esito diperquisizioni e le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMasi, intranei al clan camorristico e dunque in grado di fornire informazioni riconducibili alpatrimonio conoscitivo di tutti gli associati (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921 –04).3.3. In particolare, quanto alla credibilità dei collaboranti, i giudici di merito ne hannovagliato sia la attendibilità intrinseca, avuto riguardo al ruolo svolto in senoall’organizzazione camorristica di appartenenza, sia la credibilità soggettiva avuto riguardoalla pronunce divenute irrevocabili che sul loro narrato avevano fondato la decisione, sia iriscontri esterni posto che, come detto, tali dichiarazioni sono risultate convergenti sulnucleo essenziale del racconto (cioè la frenetica attività di pusher svolta dai due ricorrentiall’interno della piazza di spaccio definita “dei carcerati” riferibile al clan [OSCURATO:PERSONA]) econfermate da intercettazioni.Quanto ai riscontri va precisato che l'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non pone alcunalimitazione per quanto riguarda l'individuazione dei riscontri, che possono consistere inelementi di qualsivoglia natura purché, pur non avendo autonoma forza probante, siano ingrado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di elemento diprova. I riscontri debbono essere indipendenti dalla chiamata, e cioè devono provenire dafonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno della"circolarità", da evitare, cioè, che sia la stessa chiamata a convalidare, in definitiva, sestessa, ma non occorre che il riscontro esterno abbia lo spessore di una provaautosufficiente, perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quantola prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità; pertantoper riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminatonella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché può consistere in elementi diprova sia rappresentativa che logica, e può ugualmente consistere in un'altra chiamata incorreità, anche eventualmente de relato, a condizione che la stessa sia totalmenteautonoma ed avulsa rispetto alla prima.Ai fini del giudizio di condanna, i riscontri devono comunque avere valenzaindividualizzante, devono cioè riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, maanche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato.Alla luce di quanto esposto emerge che tali principi sono stati rispettati nel presenteprocedimento dai giudici di merito. Conseguentemente la valutazione del contenuto e delladisposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., "unitamente agli altrielementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispetto delle normeprocessuali che regolano la valutazione della prova (Sez. 1 n. 46954 del 04/11/2004 Rv.230592 - 01).3.3. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è palesemente infondato sol che si consideriche la Corte di appello ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanticomuni e irrogato una pena attestata sul minimo edittale.Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA].4. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e De GennaroPasquale sono aspecifici.4.1. Secondo quanto affermato dal Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv.268822 – 01), “i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quandorisultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n.28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra ladecisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo “non puòignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Rv.259425).Più in particolare, si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi chesi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso percassazione i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti omemorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione delprovvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Rv. 244181). E non ècomunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appellovengano aggiunte frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramenteassertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso ilprovvedimento “attaccato” e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto alpercorso logico seguito dal giudice di merito(Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv.254584).4.2. Nella specie, i ricorrenti ripropongono le stesse censure avanzate in grado di appelloed ivi disattese con corrette argomentazioni logico- giuridiche sollecitando la Corte dilegittimità a rivalutare il contenuto delle intercettazioni con un’operazione di rilettura nonconsentita.Ed invero, la Corte di merito con riferimento alla affermazione di responsabilità dei duericorrenti per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., posto in essere nel periodo di latitanzadi [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato (pagg. 62 e segg. della sentenza impugnata) lapregnanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], intraneo al clan con unruolo di primo piano, il quale aveva spiegato che dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], tutta l’attività digestione della droga e delle estorsioni a Caivano, nel [OSCURATO:PERSONA], veniva svolta da unragazzo di Secondigliano detto “Ninotto” e cioè da [OSCURATO:PERSONA] (consuocero diSautto).Dette dichiarazioni soggettivamente credibili, sono risultate oggettivamente riscontratedalle intercettazioni pertinentemente richiamate dalla Corte di merito in cui gli interlocutoricommentando l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], affermavano che nulla sarebbe cambiatoperché dello spaccio si sarebbero occupati “Paki e Ninotto” (e cioè i [OSCURATO:PERSONA] padre efiglio); a ciò si aggiunga che la Corte di merito, a riprova della intraneità dei [OSCURATO:PERSONA] alclan [OSCURATO:PERSONA] ( capo 2), ha significativamente richiamato due episodi relativi al recupero, suordine di [OSCURATO:PERSONA], di un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quello delpestaggio di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA], sintomatici del ruolooperativo svolto dagli stessi all’interno dell’associazione ed ha sottolineato come elementodi assoluto rilievo, il rinvenimento, indosso a [OSCURATO:PERSONA], all’esito della perquisizionepersonale, di appunti costituenti la contabilità riferibile al sostentamento degli affiliati in cuifiguravano anche i nomi dei ricorrenti “ Paki e Ninotto” .4.3. Egualmente manifestamente infondato è il motivo che contesta la qualificazionegiuridica del fatto ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 378 cod. pen.La Corte di appello, ricostruita la condotta dei [OSCURATO:PERSONA], non contestata in fattonemmeno dai ricorrenti, ha escluso che la stessa potesse essere qualificata comefavoreggiamento personale, avuto riguardo tanto all’orientamento giurisprudenziale cheesclude la configurabilità del delitto di favoreggiamento nel caso in cui non sia cessata laconsumazione del reato permanente ( presupposto) ravvisandosi in tal caso, lapartecipazione o il concorso esterno a seconda che sia dimostrato o meno lo stabileinserimento del soggetto nella struttura associativa (Sez. F. 27720 del 05/03/2013, Rv.255622), tanto all’orientamento che ammette la configurabilità del favoreggiamento inrelazione ad un reato presupposto di carattere permanente ancora in essere (nella specie,associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico) evidenziando come nel casoconcreto, la condotta di ausilio dei [OSCURATO:PERSONA] si fosse tradotta nel sostegno oincoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario (Sez. 1,n. 6905 del 11/11/2003, dep. 18/02/2004, Rv. 229990 – 01: Sez. 6, n. 27720 del05/03/2013, Rv. 255622 – 01), in quanto le condotte riferibili ai [OSCURATO:PERSONA] dimostravanola loro permanente e duratura “messa a disposizione” per ogni attività del sodaliziocriminoso e non si esaurivano nella accertata attività di sostegno alla latitanza del [OSCURATO:PERSONA],ma si estendevano alla condotta di spaccio e ad episodi collaterali, posti in essere suordine di [OSCURATO:PERSONA], a sostegno degli interessi del clan, sia pure per un periodo limitato ( cfr.pag. 65 della sentenza impugnata).Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi dei [OSCURATO:PERSONA].5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.5.1. Il primo, in appello, aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, limitandosi adinsistere sulla rimodulazione della pena, pertanto il motivo con il quale, in questa sede, siduole della omessa motivazione in punto di aumenti per la continuazione interna èindeducibile perché nuovo, dovendosi peraltro rilevare che la Corte di appello harideterminato in melius gli incrementi a titolo di continuazione interna (cfr. pag. 29 dellasentenza impugnata).5.2. Parimenti indeducibile perché nuovo il motivo proposto nell’interesse di TregliaVeronica, la quale in appello non aveva posto censure in ordine agli aumenti per lacontinuazione interna, con l’ulteriore specificazione che anche in questo caso la Corte dimerito ha proceduto ad una rimodulazione in melius della pena, riducendo gli incrementiper la continuazione, al minimo (cfr. pag. 100 della sentenza impugnata).In via generale preme ricordare che nella sentenza citata nel ricorso ( Sez. U. n. 47127 del24/06/2021, Rv. 286269) il Supremo consesso ha specificato che il grado di impegnomotivazionale richiesto in relazione ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità deglistessi tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra lepene anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previstidall’art. 81 cod. pen. e che non sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dellepene, tutti questi profili risultano soddisfatti nel caso di specie.Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.6. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del delitto di cuiall’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1).La Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione, elementi di significativavalenza probatoria (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori: pag.82 e segg. dellasentenza impugnata.), dimostrativi dell’inserimento del prevenuto nel collaudato sistema dispaccio proprio della “piazza dei carcerati” evidenziando che egli partecipava ai turni,comunicava con i sodali mediante il sistema degli “squilli”, garantiva stabile e continuativacollaborazione.La Corte si è dunque conformata alla giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio,secondo cui ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio,ed in particolare dell’”affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periododi osservazione delle condotte criminose che può essere anche breve (nella specie dadicembre 2016 a marzo 2017) purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza diun sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benchéper un periodo di tempo limitato ( fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censurela sentenza impugnata che, attraverso l’analisi del contenuto di dialoghi intercettati, avevaritenuto non significativa la circostanza che l’attività criminosa avesse formato oggetto diun’osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi diconferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza deiconversanti, l’uso di riferimenti di non immediata intellegibilità, e l’esistenza di debiti giàaccumulati: Sez. 4, n. 56570 del 19/12/2019, Rv. 278440).7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.7.1. La Corte di appello ha premesso ( pag. 8 della sentenza impugnata) che l’esistenza diun sistema organizzato di spaccio in territorio di Caivano controllato dal clan camorristicodenominato [OSCURATO:PERSONA], era già stata accertata con sentenze irrevocabili (da ultimola sentenza del GIP del Tribunale di Napoli in data 26/07/2021, sostanzialmenteconfermata dalla Corte di appello di Napoli in data 22/06/2023, divenuta irrevocabile erelativa al procedimento “[OSCURATO:PERSONA] 1”, che vedeva [OSCURATO:PERSONA], succeduto aCeccarelli [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo di capo assoluto del clan nel 2014).Il procedimento in oggetto, denominato “[OSCURATO:PERSONA] 2”, ha quindi confermato l’esistenzadi un sistema organizzato di spaccio nel territorio di Caivano, controllato sempre dalgruppo camorristico [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] mediante due modalità : le “ piazze dei carcerati”gestite direttamente dal clan e controllate dall’organizzazione e le “piazze autonome”,gestite da gruppi criminali subordinati al clan che operavano con una certa autonomia, masotto la protezione e il controllo economico del sodalizio. Il sistema che prevedeva chequeste piazze dovessero rifornirsi esclusivamente attraverso i canali del clan o pagare uncanone fisso, come evidenziato dai giudici di merito, apportava vantaggi reciproci in quantoil clan introitava profitti senza esporsi direttamente ai rischi dello spaccio che venivanotrasferiti ai capi piazza, mentre questi ultimi avevano accesso al mercato della droga egodevano di protezione da concorrenti esterni.La Corte di merito, come il primo giudice, hanno dato conto, quindi, della sussistenza didue associazioni distinte per composizione personale, epoca e ambito di operatività,rilevando come l’accertata, e non contestata, appartenenza del ricorrente alla “piazzaautonoma” di spaccio facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] (capo 23), non escludessel’appartenenza del ricorrente anche alla “ piazza dei carcerati“ dalla quale essa si rifornivapoiché le due associazioni, dedite entrambe al narcotraffico nel medesimo territorio (all’interno del palazzo B2/6), avevano struttura e composizione diverse, gestivano lospaccio ripartendo l’attività secondo orari e ambiti merceologici distinti sicché non è affattoillogica o incongrua la conclusione dei giudici merito secondo cui [OSCURATO:PERSONA] svolgeva l’attivitàdi spaccio per l’una e per l’altra associazione con condotte distinte ed autonome.Occorre infatti ribadire che in tema di associazione per delinquere finalizzata a narcotraffici,il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizionicontrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitoriall'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono ingruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatticostituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune delconseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolosvolto nell'economia del fenomeno associativo(Sez. 6, n. 2851 del 16/12/2003, dep. 2024,Rv. 229510 – 01).È possibile, infatti, la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quandouna delle associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllooppure sia a questa legata da vincolo federativo (Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008, Rv.240470 – 01; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259810 – 01).7.2. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, esse sono risultate tutt’altro chegeneriche essendo riscontrate dalle intercettazioni che hanno dato conto del sistema diconsegna tramite “squilli” tipico della “piazza dei carcerati”. A ciò sono state affiancateconversazioni captate tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati appartenenti all’associazione di cui alcapo 1) pertinentemente richiamate in sentenza, in cui si discuteva di consegne e didenaro (cfr. pagg. 48 e segg. della sentenza impugnata).8. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono basati su motivi in partegenerici, in parte infondati e vanno rigettati.8.1. Va precisato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa (avv. [OSCURATO:PERSONA]), non sirinviene alcun “insanabile contrasto” tra i percorsi argomentativi delle sentenze di primo esecondo grado per avere, i giudici di merito, diversamente individuato il lasso temporale dipartecipazione della ricorrente all’associazione criminale, posto che entrambe le decisionihanno riconosciuto la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale dedito alnarcotraffico, limitandosi la sentenza di appello a circoscrivere temporalmente talepartecipazione al periodo successivo all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA])e fino 21/02/2020.La Corte di merito, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori ha dunque applicato ilprincipio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, posto che un giudizio diinattendibilità con riferimento ad alcune parti del racconto, non compromette la credibilitàdel dichiarante ove le dichiarazioni attendibili e adeguatamente riscontrate, non abbianoun'interferenza fattuale e logica con quella parte del narrato ritenuta inattendibile (Sez. 6, n.35327 del 18/07/2013 Rv. 256097 – 01). E ancora, in tema di chiamata di correo, si èaffermato che l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per ilprincipio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità conriferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, acondizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narratoritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, perconclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessacredibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultatasmentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dalloro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona alui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilitàsoggettiva del dichiarante ( Sez.6, n. 25266 del 03/04/2017, Rv. 270153 – 01).Nella specie la Corte di appello si è limitata a precisare che la partecipazione dellaBrancaccio al sodalizio criminale, era iniziata a partire dal periodo successivo all’arresto diSautto [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e si era protratta fino 21/02/2020 poiché, spiegala sentenza, solo con riferimento a tale periodo le dichiarazioni dei collaboratori cheriferivano della partecipazione della donna all’associazione criminale, si avvalevano diriscontri oggettivi dati dal rinvenimento indosso alla [OSCURATO:PERSONA] dei “ pizzini” recanti nomi ecifre che documentavano la contabilità dell’associazione dedita al narcotraffico e recavanoanche nomi di soggetti già condannati per art. 74 d.p.r. 309/90 e per art. 416 bis cod. pen.,percettori di stipendio che attestavano il passaggio di consegne da [OSCURATO:PERSONA], allamoglie, definita dai collaboratori, con dichiarazioni convergenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IuorioVincenzo) “donna potente” esperta nel narcotraffico con ruolo adesivo a quello del marito (cfr. pagg. 52 e segg. della sentenza impugnata).La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha: a) ripercorso le risultanzeprocessuali; spiegato perché le dichiarazioni dei collaboratori dovevano considerarsidel loro racconto posto che contrariamente a quanto asserito nel ricorso, i collaboratorihanno riferito di episodi specifici (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata); b) chiarito inmodo non manifestamente illogico – con riferimento collaboratore Masi che aveva cessatola partecipazione nel 2016- le ragioni per cui il suo narrato non assumeva rilievo; c)valorizzato correttamente l'episodio del ritrovamento dei pizzini che la difesa non contestain fatto, censurandone piuttosto la valenza probatoria; d) rappresentato il contesto generalein cui la partecipazione della ricorrente doveva collocarsi; e) richiamato gli episodi violentiin danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] spiegando perché la ricostruzionealternativa proposta dalla Difesa che asseriva la natura lecita del credito di [OSCURATO:PERSONA], fossesmentita dalle intercettazioni che dimostravano come la posizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] invece legata agli affari illeciti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 53 e 54 della sentenzaimpugnata) e che [OSCURATO:PERSONA] era stato “pestato” per avere mancato di rispetto allafamiglia [OSCURATO:PERSONA].Rispetto a tale trama argomentativa nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputata,che, da una parte, non si è confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato,e, dall'altra, ha sollecitato una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorioacquisito.Le censure dedotte con il primo motivo di entrambi i ricorsi, si sviluppano infatti sul pianodella ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazionedelle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che afar emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.,dovendosi ribadire che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, lasentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che sirisolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consideratimaggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacitàesplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n.47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148).Nel caso esaminato, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alleargomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazioneanalitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, ditalché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.8.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorsi,avendo la Corte di appello indicato gli elementi in forza dei quali doveva ritenersi provata laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] anche per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (capo 2).La donna infatti, come già detto, al momento dell’arresto del marito, prendeva il suo postoall’interno dell’associazione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], associazione che, come dimostrato dalcontenuto dei pizzini che recavano i nomi di soggetti, percettori di stipendio, già condannatiperché partecipi dell’associazione mafiosa di cui al capo 2) e dagli episodi violenti posti inessere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emblematici del clima di “ rispetto” di cui godeva lafamiglia [OSCURATO:PERSONA], evidenziavano che l’associazione era operativa non solo nel settore deglistupefacenti ma anche in attività diverse (cfr. pagg. 1077, 1078 della sentenza di primogrado e pagg. 8 e 58 della sentenza di appello).8.3. Infondato è il rilievo difensivo che deduce l’impossibilità del concorso tra il delitto di cuiall'articolo 416 bis c.p. e quello di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90.Secondo la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “I reati diassociazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata altraffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei benigiuridici tutelati, rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni diassoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusionedello spaccio di sostanze stupefacenti. Ne consegue che uno stesso soggetto ben può fareparte del sodalizio mafioso restando estraneo all'attività criminosa nel campo deglistupefacenti, o viceversa può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico distupefacenti e non prender parte agli altri settori di attività e soprattutto non avvalersi delcosiddetto metodo mafioso” (Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Rv. 231972 – 01)Le Sezioni Unite ( sent. n. 1149 del 25/09/2008, dep 2009, Rv. 241883 – 01) hannoaffermato “ I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso,concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanzestupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione direati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi”Questa stessa Sezione (Sentenza n. 36692 del 22/05/2012, Rv. 253892 – 01) ha precisatoche “ I soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti nellaconsapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, concorrono anche inquest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla realizzazione di una dellefinalità tipiche del predetto sodalizio criminale”.Ebbene, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi ponendo inevidenza che l’associazione per delinquere di stampo camorristico denominata clan [OSCURATO:PERSONA], della quale a partire da settembre 2019 è provato faceva parte la [OSCURATO:PERSONA],era dedita ad una serie di reati: estorsioni, detenzione e porto di armi, spaccio di sostanzestupefacenti, diverse ed ulteriori rispetto a quella dedita al traffico di stupefacenti di cui alcapo 1).In siffatta condizione non vi è alcun dubbio, per le ragioni esposte, che sia ravvisabileconcorso tra i due reati associativi contestati ai capi 1) e 2).Ha specificato la Corte di merito (pag. 58 della sentenza impugnata) che le condotte di cuial capo 2) erano diverse da quelle attinenti il settore degli stupefacenti, realizzate nelmedesimo contesto temporale a partire dalla latitanza del [OSCURATO:PERSONA] a nulla rilevandol’intervenuto proscioglimento di quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 74 d.p.r 309/90 (capo1) in ragione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., per essere lo stesso giàstato condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22/06/2023), irrevocabile.Infatti, con riferimento alla pozione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato il giudice di appello,manca un precedente giudicato e ciò esclude in radice la possibilità di un proscioglimentoex art. 649 cod. proc. pen. (cfr. pag. 1078 della sentenza di primo grado). Va altresìprecisato che nemmeno può condividersi la prospettazione difensiva circa un possibileassorbimento della condotta di cui al capo 1), in quella di cui al capo 2) in quanto, comecorrettamente rilevato dal giudice di merito, le due condotte presentano profili diversi sottoil profilo storico naturalistico, avuto riguardo agli episodi dei pestaggi, al pagamento dellemensilità agli affiliati ed al mantenimento della famiglie dei detenuti, elementi chedimostrano la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., e lo distinguono daquello descritto al capo 1).Si è trattato quindi di una condotta partecipativa successiva all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] cui la contestazione associativa si profila del tutto differente rispetto alla fattispecierinvenibile.Vale la pena precisare, infatti, che l’identità del fatto va valutata in termini empirici laddovela condotta già giudicata o da giudicare è la stessa e dunque integri il medesimo fattostorico, non potrà che ravvisarsi il bis in idem (se il reato è già stato giudicato ) ol’assorbimento; diversamente, laddove la condotta come ricostruita in fatto, sia eterogenearispetto a quella oggetto del precedente giudicato (o da giudicare), non potrà parlarsi di népreclusione né di assorbimento.8.4. Infondato è anche il quarto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], concernentel’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.p.r.309/90 ritenuta sussistente sia nella forma della finalità agevolatrice posto che l’attività dispaccio, come rilevato dai giudici di merito, era funzionale alla vita dell’associazione e laBrancaccio, inserita in entrambe le compagini associative con ruolo di spicco, avevanecessariamente consapevolezza del fatto che il narcotraffico fosse destinato anche adagevolare il clan, costituendo la sua principale fonte di reddito (cfr. pag. 118 della sentenzadi primo grado e pag. 35 della sentenza impugnata); sia nella forma del metodo mafioso,avuto riguardo alla natura oggettiva dell’aggravante che si trasmette a tutti i concorrenti nelreato, anche se non utilizzatori, sempre che siano stati a conoscenza del metodo o loabbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa ( Sez. U. n. 8545 del19/12/2019, dep.2020, Rv. 278734 – 01).Nella specie, i giudici di merito hanno rilevato come l’associazione dedita al narcotraffico dicui al capo 1) si avvalesse della forza di intimidazione del clan camorristico diappartenenza nell’acquisizione delle piazze di spaccio, nelle modalità di controllo dellagestione del traffico della droga, nella costituzione di un vero e proprio monopolio dellospaccio attraverso il sistema delle piazze di spaccio dei carcerati ed autonome ( cfr. pagg.118 della sentenza di primo grado e pag. 36 della sentenza impugnata). L’aggravantecorrettamente è stata attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto che ricopriva unaposizione di rilievo all’interno di entrambe le compagini associative e conosceva ledinamiche operative dell’organizzazione criminale.8.5. Del pari infondata la doglianza difensiva concernente l’aggravante di cui al comma 4dell’art. 74 d.p.r 309/90.Ed invero, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, exart. 74, quarto comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, pur se, diversamente da quellaprevista dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso,richiede unicamente la disponibilità di armi da parte del sodalizio, non esigendo anche lacorrelazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dalla consorteria, implica, però,necessariamente la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale delsoggetto che le detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 263694 – 01)Con particolare riferimento alla associazione per delinquere finalizzata allo spaccio distupefacenti, è stato affermato che “l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata) può essere riconosciuta in capo ai partecipidel sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto,che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen.,quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità dellearmi da parte dell'associazione(Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Rv. 266041 – 01).In relazione a tale profilo deve altresì rammentarsi che, secondo il disposto dell'art. 59,comma secondo, cod. pen., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenzadell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplicidimensioni del traffico distupefacenti gestito dall'organizzazione (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, dep. 1994, Rv.199907).A tali principi si è rifatto il giudice di merito ( cfr. pag. 123 e segg. della sentenza di primogrado e pag. 36 della sentenza impugnata) che ha sottolineato come il dato delladisponibilità di armi da parte del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], risultasse dalleconvergenti dichiarazioni dei collaboratori sicché il sodalizio dedito al narcotraffico che,come detto, costituiva emanazione del clan [OSCURATO:PERSONA], implica che anche talesodalizio che peraltro si occupava della più lucrosa attività del clan, fosse dotato di armi ela [OSCURATO:PERSONA] che aveva un ruolo di spicco all’interno dell’associazione dedita alnarcotraffico ed era la moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di rilievo all’internodell’associazione, era a conoscenza di detta dotazione.8.6. Quanto al trattamento sanzionatorio, contestato tanto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], non si rinvengono i denunciati vizi di omessa o illogica motivazione, avendo laCorte di merito esercitato il proprio potere discrezionale, nella determinazione della pena,avendo riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed in particolare al ruolo svoltodalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio criminoso di cui al capo 1), ai compiticoncretamente svolti, diversi da quelli di altri associati semplicemente “turnisti”, conspecifica indicazione della pena base dell’aumento praticato per la continuazione con ildelitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. di entità talmente esigua (anni uno), da non richiedereuna più dettagliata motivazione (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 –01). Va, infatti, ribadito che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazionespecifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal casoescluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01).8.7. La Corte di merito ha poi giustificato il diniego delle attenuanti generiche, in ossequioai dettami della giurisprudenza di legittimità per l’assenza di elementi positivi valutabili(pag. 38 della sentenza impugnata).E’ principio consolidato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalitàdel soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamentederiva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, n. 281590 ).Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi avanzati nell’interesse della Brancacciovanno pertanto respinti.9. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.9.1. La Corte di appello ha ben motivato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ildelitto di cui al capo 1) fondato su intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori che nehanno descritto il conclamato ruolo di pusher.Non si ravvisano le criticità denunciate nel ricorso posto che, per una porzione temporale(anni 2014 – 2016), il dato della partecipazione all’associazione è stato ricavato dalleconvergenti dichiarazioni dei collaboratori che indicavano [OSCURATO:PERSONA] quale soggettodeputato alle “consegne” e, per la porzione finale (fino alla sua dissociazione avvenutanel 2017 con l’accesso al Sert) dal contenuto di intercettazioni telefoniche all’evidenzasignificative del collaudato inserimento nel “sistema” ( pag. 92 della sentenza impugnata).Si tratta di fonti probatorie che, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non sipongono in contrasto tra loro, ma univocamente attestano lo svolgimento da parte diSavarese di uno specifico ruolo all’interno dell’associazione, in un lasso temporaledeterminato.10. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.10.1. Il ricorrente non pone questioni sull’affermazione di responsabilità, ma in ordine alladeterminazione della pena all’esito dell’applicazione dell’istituto della continuazioneesterna.Egli ha concordato la pena in appello con riferimento al capo 13 (reato più grave), conaumento di pena a titolo di continuazione interna per i delitti di cui ai capi8,9,10,11,12,14,15,20,24.Il motivo con cui si denuncia il difetto motivazionale in relazione ai singoli aumenti di penapecuniaria e quello che contesta l’eccessività dell’aumento di pena detentiva ( mesi 6) atitolo di continuazione interna, sono inammissibili. In tema di “patteggiamento in appello" exart. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della penaconcordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso cheil negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nelladecisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalitàdella pena (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv. 275234 – 01).10.2. Fondata è, invece, la censura con la quale si deduce violazione di legge (art. 81 cod.pen.) in relazione al’incremento operato per la continuazione c.d. esterna.La Corte di merito ha applicato la continuazione esterna con altro reato ( art. 416 bis cod.pen.) giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli irrevocabile il 06/11/2023 edha aumentato la pena concordata (anni 5 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 dimulta), di anni 6 e mesi 8 di reclusione ( la stessa pena irrogata per il reato già giudicato)giungendo alla pena finale di anni 12 mesi 4 di reclusione così operando un cumulomateriale delle pene in violazione dell’art. 81, comma 3, cod. pen.Ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice è tenuto ad individuare la violazione più grave, conl'unico limite di determinarla, conformemente alla finalità dell'istituto, in misuracomplessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola delcumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati (Sez. U, n.4460 del 19/01/1994, Rv. 196894 – 01). La sentenza impugnata non ha osservato talecriterio e va pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appellodi Napoli, per la rideterminazione della pena stabilita in aumento per continuazione c.d.esterna.11. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.La ricorrente impugna la sentenza con riguardo all’affermazione dir responsabilità per ildelitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 (capo 1), segnalando diversi profili di illogicità dellamotivazione.11.1. In linea teorica non si rinviene vizio di motivazione per la ritenuta partecipazione aduna compagine associativa, da un canto, e la esclusione della aggravantedell’agevolazione e del metodo mafioso, dall’altro, non essendovi incompatibilità tra le dueconclusioni.[OSCURATO:PERSONA]. U. (sent. n. 40982 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273937- 01 in motivazione), hannoevidenziato la differenza strutturale tra elementi costitutivi del reato e circostanze, inragione di quanto emerge dalle disposizioni di cui agli artt. 56, 62, 84 cod. pen. e la libertàdel legislatore di configurare determinate ipotesi come elementi costitutivi o circostanziali.Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., all’ordinarioelemento psicologico che caratterizza il reato associativo, si deve aggiungere la rilevanzadella finalità specifica per giustificare l’aggravamento sanzionatorio, e cioè la presenza deldolo specifico che, nel caso esaminato, la Corte di merito ha escluso per l’assenza disufficienti elementi dimostrativi del coefficiente psicologico, pur ritenendo la ricorrentepartecipe del delitto associativo, delitto che non richiede ai fini della sua integrazione, unafinalità specifica.La considerazione che la circostanza è applicabile alla fattispecie delittuosa di cui all’art.416 bis cod. pen. già perfetta nei suoi elementi costitutivi, consente di ritenere, in astratto,configurabile la fattispecie associativa integrata nei suoi elementi essenziali, qualora difettil’ulteriore finalità della realizzazione di un evento specifico che si aggiunge a quello tipicodella fattispecie.La Corte di merito, conformandosi a tali principi ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipedel delitto associativo di cui al capo 1) di cui a breve si dirà, pur escludendo la circostanzaaggravante della finalità agevolatrice e del metodo mafioso, motivando sulla mancanza dielementi di fatto che dimostrassero la rappresentazione da parte della stessa, dellafunzionalizzazione della sua condotta, all’agevolazione del sodalizio criminale e laconsapevolezza da parte della stessa dell’ utilizzo del metodo mafioso (Sez. 4, n. 5136 del02/02/2022, Rv. 282602),11.2. ll ricorso è, comunque, fondato e va pertanto accolto con riguardo alla imputazioneassociativa.Non è revocabile in dubbio che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzataall'attività di narcotraffico possa essere desunta anche dalla commissione di singoli episodicriminosi. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del reato diassociazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde infatti dal numero di volte in cuiil singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodiocriminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazionedi cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850 del03/07/2013, Rv. 257800 - 01).Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado diruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative edi crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autoredi fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, Rv. 261379). Ogni qualvolta cioè l’inserimento nell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 sia provato in forza delcoinvolgimento dell’agente in singoli episodi di traffico occorre cioè o che la reiterazionedelle condotte sia tale da dimostrare ex se la partecipazione stabile ovvero che gli episodisiano significativi di un coinvolgimento non nei soli traffici ex art. 73 ma nell’intero sodalizio.Di tale consolidato orientamento ermeneutico non ha fatto buon governo la Corte di meritoallorchè ha affermato l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria criminale, inconsiderazione del contenuto della captazione del 25 marzo 2017, nella quale MoscardinoNatascia (madre della ricorrente) sollecitava la figlia, in occasione delle consegne, a farsipagare immediatamente. Se non che il riferimento al “ lavoro vostro”, valorizzato insentenza, ed il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei traffici di stupefacenti della madrese possono dirsi dimostrativi della vicinanza personale della ricorrente a MoscardinoNatascia e del suo coinvolgimento in un un'attività di narcotraffico, non possono ritenersicomprovanti - secondo parametri di comune esperienza e ragionevolezza - l'adesione dellaricorrente all'organizzazione criminosa sia perché manca l’individuazione della reiterazionecostante delle condotte illecite commesse sia della particolare significatività di quei fatti.La partecipazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata ad attività dinarcotraffico presuppone difatti la prova del pactum sceleris, dunque della messa adisposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, e di un rapporto di collaborazionestabile e continuativo ai fini del perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con lacoscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, di contribuire al suo mantenimento e difavorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga.Prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cuiall'art. 74 d.p.er. n. 309 del 1990 che, per quanto appena evidenziato ed anche tenutoconto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], valorizzate in sentenza cheassociava la condotta di [OSCURATO:PERSONA], a quella della madre, senza però spiegarne ilruolo specifico, non risulta essere stata adeguatamente data nella decisione in verifica.Muovendo proprio da questi elementi, le critiche concernente la omessa valutazioneunitaria del materiale probatorio e l’omessa valutazione delle argomentazioni difensive conle quali si evidenziava il ruolo meramente occasionale della ricorrente, nonché la violazionedi legge per non avere la Corte individuato gli elementi costitutivi della fattispecie sonofondate; pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento a talecapo, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per larideterminazione della pena in ordine ai restanti reati già irrevocabili.12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, solo in parte, fondato.12.1. Il primo motivo con il quale si contesta il giudizio di responsabilità in ordine allacondotta partecipativa al sodalizio criminale ex art. 74 d.p.r. 309/90 di cui al capo 1 ), per laridotta durata della stessa e per avere il ricorrente gestito una piazza di spaccio “altelefono”, mira a prefigurare una alternativa lettura delle fonti di prova, estranea alsindacato di legittimità senza una pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di emerito e senza che si ravvisi un realecontrasto con la consolidata giurisprudenza in tema di partecipazione ad associazionededita al traffico di sostanze stupefacenti.La Corte di appello ha indicato l’inizio della condotta partecipativa del ricorrente, “almeno apartire dall’anno 2016” (anziché nel 2013 come il primo giudice) e fino al 2017 ,valorizzando in tal senso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Masi, Montesano,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) tutti intranei al clan e dunque a conoscenzadelle dinamiche del gruppo, i quali hanno definito con precisione ed in maniera concorde lecaratteristiche dell’attività di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA] in seno all’associazione:egli gestiva a partire dall’anno 2016 una fiorente piazza di spaccio ( “piazza al telefono”)che si riforniva dal clan [OSCURATO:PERSONA] (e non solo) avvalendosi della collaborazione di unospacciatore, [OSCURATO:PERSONA].La precisazione di ordine temporale non ha condotto alla riforma della decisione di primogrado, come sostenuto nel ricorso, per cui non si pone una problema di motivazionerafforzata, dovendosi rammentare che in tema di impugnazioni, il giudice di appello èlibero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie ilsignificato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo dispiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che,solo nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, imponeanche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata (Sez.4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005, Rv. 232441 – 01).La gestione, poi, della piazza di spaccio “al telefono“ da parte di [OSCURATO:PERSONA], e cioè con unamodalità esecutiva particolare, non rende inconfigurabile la partecipazione al sodaliziocriminoso per “l’assenza di territorialità”, come sostenuto nel ricorso. La Corte di appello hainfatti specificato che [OSCURATO:PERSONA] gestiva la propria piazza di spaccio, rifornendosi all’ingrossodi cocaina dal clan [OSCURATO:PERSONA] con continuità dal 2016 e sino al 2017, aveva la sua baseoperativa presso il bar “Moschino”, ove riceveva gli ordini ed ove organizzava lo smerciotramite pusher, l’attività era di notevoli dimensioni economiche tanto che, come riferito daicollaboratori, il ricorrente smerciava 300 gr. di cocaina a settimana, aveva la piazza dispaccio “a telefono” più forte di Caivano e con i proventi dello spaccio aveva acquistatodiversi appartamenti.La Corte di appello ha poi rimarcato che il sistematico rifornimento di cocaina di Espositodai fratelli [OSCURATO:PERSONA] con i quali, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, intercorreva unrapporto stabile e continuativo tanto da godere di un certo affidamento nell’acquisto dipartite di droga, come dimostrato non solo dalle dichiarazioni dei citati collaboratori, maanche dall’intercettazione n. 682 del 20/03/2017 pertinentemente richiamata a pag. 71della sentenza impugnata (cfr. anche pagg. 1052 e segg.della sentenza di primo grado),dimostrava lo stabile inserimento del ricorrente all’interno della compagine associativa.La Corte di appello ha infatti correttamente ricordato, richiamando i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, che “integra la condotta di partecipazione ad un'associazionefinalizzata al traffico il lecito di sostanze stupefacenti i l costante e continuoapprovvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare unostabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di unvincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattualedelle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programmacriminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450 – 01; Sez. 5, n. 33139 del28/09/2020, Rv. 280450 – 01).Né vale a scalfire tale considerazione la circostanza, valorizzata dalla difesa, che Espositosi riforniva di droga anche tramite “canali alternativi”, poiché la condotta di partecipazione aun'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è caratterizzata dalladisponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio, di tal chesi determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa (Sez. 4, n. 3398 del14/12/2023 dep. 2024, Rv. 285702).La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito, in maniera condivisibile, come integri lacondotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, taleda determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nelconsumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far partedell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del finecomune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016,Rv. 265764; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Rv. 257798).Si è spiegato in giurisprudenza come non ostino alla configurazione di un vincoloassociativo né la circostanza che il rapporto di fornitura possa non essere esclusivo, né laesistenza di conflitti e dissidi tra fornitore e acquirente, essendo compatibile con la logicaassociativa "la compresenza di posizioni potenzialmente antagoniste, che trovano unalinea comune per soddisfare i rispettivi interessi, pur correlati a prospettive diverse. Proprioil rapporto tra fornitore e cliente può valere a rappresentare tale situazione, che risulta deltutto compatibile con l'azione del sodalizio e che nel contempo può dare vita a contrasti econflitti, destinati spesso a far cessare il vincolo associativo" (cosi, Sez. 6, n. 566 del29/10/2015, citata).La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi e dato atto di avere valutato tuttele osservazioni della difesa che concernevano principalmente il problema della mancanzadi affectio societatis per la mancanza di vincolo di esclusività, per la mancanza del profilodella territorialità e della stabilità del vincolo, elementi che, con molta precisione, come sidesume da tutto quanto detto in precedenza, sono stati affrontati con motivazione congrua,e non certo concisa, ed immune da manifeste illogicità.Nè incide sulla tenuta logica della motivazione, l’espressione usata dalla Corte di appello apag. 71 della sentenza impugnata in cui si dice che [OSCURATO:PERSONA] agiva senza “l’intimaconvinzione” di aderire all’associazione. Si tratta di un passaggio motivazionale“virgolettato” con il quale la Corte ha inteso rimarcare l’irrilevanza di uno stato psicologicointeriore, in termini naturalistici, posto che la volontà, giuridicamente rilevante, di aderirealla associazione, è stata individuata avuto riguardo alle modalità della condotta e cioè alreiterato, considerevole acquisto di droga dai [OSCURATO:PERSONA] che, come sottolineato dalla Corte diappello, rendeva manifesta la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di aderire all’associazione e ne garantival’operatività.12.2. Circa, poi, la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo, laCorte di appello a pagg. 72 e segg. della sentenza impugnata, richiamata la giurisprudenzadi legittimità, ha precisato che l’acquisto stabile dal clan [OSCURATO:PERSONA] di ingenti quantitativi dicocaina da immettere nella propria piazza di spaccio, la più importante piazza di spaccio“al telefono” di Caivano, dimostrava l’esistenza dell’affectio societatis tipica della condottapartecipativa poiché garantiva al clan un sostegno economico concreto, assicurando unconsistente guadagno e la permanenza in vita della societas sceleris.La Corte di appello ha dunque dato adeguata risposta anche alla doglianza difensiva quiriproposta con la quale si chiedeva la riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 110, 73d.p.r. 309/90.Del resto è regola giurisprudenziale ormai assodata che in tema di associazione perdelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anchesul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che laricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza, dioperare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti allarealizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. Il dolo, poi, deldelitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di parteciparestabile e permanente.Nella specie, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un acquirente all’ingrosso ed avesse affari didimensioni economiche consistenti con il clan, oltre che direttamente con [OSCURATO:PERSONA] dal qualesi riforniva, per poi smerciare la droga tramite una propria piazza di spaccio, organizzatacol sistema degli accordi telefonici, mediante propri pusher, costituisce la seria piattaformafattuale, del tutto ignorata dai motivi di ricorso, che segnala a tutto tondo l'emersione di unachiara rappresentazione del vincolo permanente, con un ruolo significativo tra i partecipantidella associazione, dei quali logicamente fa parte l'imputato, proprio per la sua attività distabile acquirente all’ingrosso di cocaina, da un lato e di fornitore al minuto dall’altro,collocato nell’ambito della sistema organizzato delle piazze di spaccio di Caivano.L’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile,infatti, anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditoriche la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia laconsapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione,contribuendo con i ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio dellasostanza stupefacente (Sez. 6, n. 36785 del 02/07/2003, Rv. 226689 – 01; Sez. 6, n. 7957del 05/12/2003, dep. 2004, Rv. 228483 – 01)12.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che, richiamate le Sez. U. n.27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 – 01 secondo cui “In tema di concorso dipersone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico puòconfigurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato dicui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti dialtro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.”, lamenta lamancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.p.r. 309/90.La Corte di merito, a pag. 74 della sentenza impugnata ha fornito congrua risposta alladoglianza difensiva, qui riproposta, rimarcando come i fatti esaminati, date lecaratteristiche strutturali ed operative della piazza di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] e ledimensioni del narcotraffico, per ingenti importi, come riferito di collaboratori, escludesserola configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.p.r. 309/890, riferibile, invero,ad associazioni dedite al “piccolo spaccio” (Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Rv. 270397 -01).12.4. Il quarto motivo con il quale si contesta l’attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’aggravante dicui all’art. 416 bis.1 cod. pen., sia in termini di finalizzazione agevolatrice del clan mafiosoSautto – [OSCURATO:PERSONA], sia quale utilizzo del metodo mafioso, è fondato.In via di principio non si esclude che vi possa essere una oggettiva relazione diadeguatezza tra il singolo fatto delittuoso e la finalità di agevolazione perseguitadall'agente. E’ stato infatti affermato (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Rv.269715 – 01), che “la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego delmetodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delittoposto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, èconfigurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309del 1990”; (nella fattispecie, la Corte ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da partedei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle"piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nellafinalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di unmonopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppocriminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).Ed ancora, in senso analogo si è affermato che “l’aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio1991, n. 152, convertito, con modifiche, in legge 12 luglio 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.1cod. pen.), è configurabile anche con riferimento al delitto associativo di cui all'art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309”; (fattispecie in cui la circostanza è stata ritenuta sussistenteper essere stata garantita la presenza monopolistica dell'associazione dedita alnarcotraffico nel territorio controllato da un sodalizio mafioso, nel contesto della strategia diestensione delle attività criminose di quest'ultimo) (Sez. 1 , n. 45335 del 14/07/2023, Rv.285719 – 02).Tuttavia, nel caso esaminato ciò che manca, ai fini della applicazione della citataaggravante, è un adeguato sforzo motivazionale avendo il giudice di appello effettuato, sulpunto, una valutazione cumulativa senza considerare il ruolo particolare rivestito daEsposito [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90, quale stabileacquirente mosso anche da un proprio personale interesse; si è accomunata la posizionedel ricorrente a quella di altri coimputati come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cherivestivano posizioni assai diverse all’interno dell’associazione perché stabilmente intraneealla stessa e con ruoli di rilievo, senza spiegare da quali elementi della condotta,considerati dalla giurisprudenza elementi rivelatori del substrato psicologico che animal’agente ( Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017, Rv. 271662; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, inmotivazione; Sez. 3, n. 36364 del 2015, non massimata; Sez. 6, n. 31405 del 07/06, 2017,non massimata) dovesse ricavarsi il dolo specifico e cioè la finalità agevolatrice perseguitadall'autore del delitto, non essendo sufficiente il richiamo alla semplice contestualitàambientale, specie quando come nel caso in esame, vengono in considerazione tipologiedelittuose di solito concretanti forme di contiguità o di fiancheggiamento della criminalitàorganizzata considerato che il dolo in questione non coincide nella mera consapevolezzadel carattere mafioso del proprio interlocutore, ma nella volontà specifica di agire alloscopo di agevolare l'attività del sodalizio mafioso (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep.2018, Rv. 273538 – 01).Anche l’attribuzione della citata aggravante nella forma oggettiva dell’utilizzo del metodo èsfornita di adeguata motivazione avuto riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA].Va detto, per vero, che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema «lacircostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico disoggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nellacommissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamarealla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio dichi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto» (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, Rv.257065).Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stataesplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo dicoartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione diassoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.Tuttavia, l’avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. è nozione che sidetermina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipomafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nellacondizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; proprio in applicazione di dettoprincipio, la Corte di legittimità ha escluso che l'aggravante in questione potesse essereriferita ai componenti di un'associazione dedita al narco-traffico avendo riguardo al modulodi funzionamento interno del sodalizio o alla presenza nello stesso di soggetti partecipianche ad una organizzazione di tipo mafioso (Sez. 6, n. 1783 del 29/10/2014, dep. 2015,Rv. 262093 – 01).Ciò detto, la sentenza impugnata non ha indicato, da quali elementi potesse desumersil’impiego da parte di [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dell’attività di spaccio, della forzaintimidatrice tipicamente mafiosa.Ciò detto, la sentenza impugnata va annullata, sul punto, con rinvio restando respinti irimanenti motivi e definitiva l’affermazione di responsabilità12.5. Il motivo concernente l’aggravante di cui all’art. 74, commi 3 e 4, d.p.r. 309/90 èindeducibile per carenza di interesse.La Corte di appello, diversamente dal primo giudice, nell’effettuare il calcolo della pena nonha ritenuto alcuna aggravante diversa da quella indicata all’art. 416 bis. 1 cod. pen. (per laquale ha operato un incremento di pena di anni 3 e mesi sei di reclusione) pertanto, nonavendo la circostanza indicata a pag. 36 della sentenza impugnata, avuto alcuna influenzasulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., non si ravvisa l’interessedell’imputato all’impugnazione (Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013, Rv. 255071 – 01; Sez. 5,n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 275618 – 02).12.6. Reiterativo di doglianze già proposte in sede di appello ed ivi disattese con corretteargomentazioni giuridiche è il sesto motivo.La Corte di merito ha ben motivato sull’entità della pena, fissata in misura di pocosuperiore al minimo edittale e sul diniego delle attenuanti generiche dovendosi ricordareche, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglivalutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione,dellespecifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021dep. 2022, Rv. 282693 – 01).Nella specie la Corte di merito, oltre a sottolineare il disvalore della condotta posta inessere dall’imputato, ha espresso un giudizio negativo sulla personalità del ricorrenterilevando significativamente che lo stesso, pur avendo una stabile attività lavorativa, si eradedicato all’illecito per raggiungere “facili e sostanziosi guadagni” con ciò esaltando laparticolare intensità del dolo.12. Il motivo sulla confisca è generico e manifestamente infondato.12.1. La Corte di merito, nel ridimensionare la durata della partecipazione dell’Espositoall’associazione di cui al capo 1), limitata al periodo 2016 – 2017, ha applicato i principidella giurisprudenza di legittimità in materia di confisca allargata.In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., come è quella in esame,vertendosi in tema di reati c.d. spia, la presunzione di illegittima acquisizione da partedell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attivitàeconomica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale,dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati inun periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239del 23/01/2024 , Rv. 286594 –01 ). Si è anche stabilito come in tema sequestro preventivofinalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultima si giustifica se, enei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fontedi profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che siintendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare.(Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Rv. 286847 – 01).La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppone, infatti, unicamente che i benida acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indirettadell'interessato, se questi siastato dichiarato colpevole di uno dei cc.dd. "reatispia" tassativamente indicati, e che dettibeni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiaratoovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep.2022 Rv. 282687 – 01; Se. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Rv.280986 - 01).12.2. Ciò detto, nel caso esaminato la Corte di appello a fronte del ridimensionamentotemporale della condotta partecipativa, ha revocato la confisca con riferimento ad unimmobile il cui acquisto risaliva al 2014, epoca assai antecedente alla consumazione delreato ( 2016 – 2017) ed ha confermato la confisca di beni immobili e di un’autovettura dilusso rilevando che rispetto a tali beni il ricorrente non aveva allegato elementi idonei asuperare la presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale (cfr. pag. 78della sentenza impugnata e pagg. 1135 e segg. della sentenza di primo grado).Con il ricorso la difesa si è limitata a contestare la statuizione sulla confisca lamentando lamancata valutazione del ridimensionamento temporale dell’accusa. La censura è genericae non si confronta con il dato della intervenuta riduzione della confisca ( pag. 78),limitandosi a reiterare le medesime doglianze avanzate in grado di appello ( circa laconsistenza dei lavori di sopraelevazione e l’acquisto dell’autovettura Audi A6 con unfinanziamento) puntualmente esaminate dalla Corte di appello di appello senza nullaallegare ai fini del superamento della detta presunzione di illecita accumulazione,presunzione iuris tantum che trova la sua giustificazione di politica criminale nell'assunto, inlinea di massima logicamente ragionevole, per cui il soggetto che abbia commesso unreato grave ed idoneo a generare profitti, se dispone di somme sproporzionate al proprioreddito lecito, è probabile che le abbia realizzate illegalmente (Sez. U, n. 27421 del25/02/2021, Rv. 281561 – 01; Sez. 6, n. 30633 del 01/07/2024, Rv. 286847 – 01).13. Per tutte le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata senzarinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.p.r.309/90, per non aver commesso il fatto, con trasmissione degli atti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Napoli per la determinazione della pena; va annullata nei confronti diEsposito [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli e rigetto nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all’aumento di pena a titolo di continuazione esterna, con rinvio per nuovogiudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli e rigetto nel resto delricorso. .I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De GennaroPasquale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] salvatore, [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiaratiinammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90, per non aver commesso il fatto edispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per ladeterminazione della pena. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EspositoMichele, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1. cod. pen., conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigettanel resto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all’aumento dipena determinato a titolo di continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto,ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabile l’affermazione diresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condannaal pagamento delle spese processuali.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De GennaroGaetano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così deciso il 17/03/2026Il consigliere est. Il presidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris