CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 24254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/10/2021 della Corte di appello di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Sassari, con sentenza del 7 ottobre 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. commesso il 21 maggio 2014 quando, sentito come teste davanti al giudice di pace di Nuoro in relazione alle modalità dell'incidente stradale denunciato da [OSCURATO:PERSONA] riferiva, contrariamente al vero, che l'auto [OSCURATO:PERSONA] nera condotta dal Balloi era stata investita dall'auto fiat 500, di colore verde, che arrivava da direzione di marcia opposta, attingendo il lato sinistro dell'autovettura Seat che, di conseguenza, usciva di strada colpendo un cordolo di cemento che provocava danni al lato destro della fiancata e al telaio. 2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia vizio di motivazione derivante dell'omesso apprezzamento della circostanza che l'autovettura Seat presentava danni anche sulla parte sinistra, danni che non erano stati cagionati dall'impatto contro il cordolo ma dall'impatto dell'auto 500 sul lato frontale sinistro, danno, comprovato dalle foto in atti e dalle risultanze della consulenza, elementi del tuti:o pretermessi nella ricostruzione compiuta dai giudici del merito trattandosi cli carenza idonea a disarticolarne il ragionamento in punto di responsabilità per il reato di falsa testimonianza. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La denuncia del vizio di omessa valutazione delle prove - che costituisce precipuo oggetto del ricorso - è manifestamente infondato. Premesso, infatti, che il vizio di travisamento della prova per omissione è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P, Rv. 278457), rileva il Collegio che la sentenza impugnata, e così quella di primo grado, si sono ,concentrate - ai fini della prova della falsa testimonianza resa dall'imputato nella ricostruzione delle modalità di un sinistro automobilistico che aveva coinvolto l'autovettura Seat nera condotta dal Balloi - proprio sull'analisi dei danni individuati sulla fiancata sinistra dell'autovettura e sulla parte frontale del veicolo. In particolare i giudici di appello (cfr. pag. 11 e 12 della sentenza impugnata), con motivazione completa perché condotta sulla base delle foto versate in atti e delle risultanze della consulenza tecnica - che aveva analizzato la tipologia dei danni riscontrati sull'autovettura e, fra questi, proprio quelli presenti sulla fiancata sinistra del veicolo - hanno escluso con argomentazioni logiche ed ineccepibili che i danni fossero compatibili con le modalità dell'incidente descritto dal Frongia - che era, poi, il tema della prova devolutagli nel corso del giudizio dinanzi al giudice di pace - perché incompatibili con l'impatto con un auto in movimento e, viceversa, sovrapponibili ai danni riportati dalla vettura in altro incidente (già liquidati e non riparati) oltre che sull'assenza di danni riconducibili ad un urto frontale fra auto in movimento. Netta la conclusione che i danni presenti sulla parte frontale dell'auto erano, invece, riconducibili ad un urto frontale contro un punto fisso, piuttosto che ad un impatto frontale o semifrontale con un veicolo in movimento descritto dall'imputato e, quindi, la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese in merito alle modalità dell'incidente. Le valutazioni del giudice di merito sono complete, perché fondate sulla compiuta disamina di tutto il materiale di prova; sviluppate con argomentazioni logicamente ineccepibili e giuridicamente corrette avendo valutato la pertinenza e rilevanza probatoria, rispetto ai fatti di causa, delle dichiarazioni rese dal Frongia, anche se, in concreto tali dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (Sez. 6, Sentenza n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507). 2.Irrilevante, in presenza di ricorso inammissibile e quindi della sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2022 Il Consiglierrè1atore DEPOS