CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23548/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di I. Kukarina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen., è inammissibile perché volto a proporre un'alternativa valutazione delle fonti di prova in relazione al giudizio di responsabilità, fondato su argomentazioni non manifestamente illogiche anche con riguardo alla sussistenza del dolo e alla inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. perché contrastata dalle evidenze di prova e non adeguatamente comprovata con riguardo alle situazioni di fatto che avrebbero determinato il mendacio davanti agli inquirenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, declaratoria che si estende al contenuto della memoria, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]