Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27105/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e Villarodin per i reati di riciclaggio tentato (e non consumato, come ritenuto dal primo giudice) e ricettazione, rideterminando la pena in due anni di reclusione e 2.400 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione del reato sub A) quale riciclaggio tentato e all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.: non vi era la prova che fosse stato il ricorrente ad alterare i monili detenuti e il versamento della somma di 500 euro era una dimostrazione tangibile del suo ravvedimento.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato.

4.1. La difesa ha contestato che dalla sola detenzione dei beni provento di furto si potesse evincere che Gashi avesse svolto sugli stessi un'attività di alterazione e manipolazione, ma ha obliterato che il riciclaggio dei numerosissimi monili ed altri oggetti nella sua disponibilità gli è stato contestato per il trasferimento e l'occultamento dei preziosi di provenienza delittuosa, destinati alla fusione.

La Corte ha ritenuto sussistente il riciclaggio, sia pure nella forma tentata, valorizzando anche le dichiarazioni dell'imputato, in procinto di portare gli oggetti al banco metalli per rivenderli e, quindi, di sostituire i preziosi con il denaro, compiendo così una delle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità).

4.2. E' priva di ogni fondamento la doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice di merito l'apprezzamento circa la integralità del risarcimento del danno, condizione necessaria per l'applicazione di detta attenuante (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dei). 2023, Bojic, Rv. 284224; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368).

Con incensurabile e conforme valutazione entrambi i giudici di merito hanno affermato che "l'utilitaristico versamento di euro 500,00 alla [OSCURATO:PERSONA]" non fosse certamente idoneo ai fini del riconoscimento della invocata circostanza, a fronte del valore dei beni riciclati.

5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Torino, emessa ad esito del giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] e Villarodin per i reati di riciclaggio tentato (e non consumato, come ritenuto dal primo giudice) e ricettazione, rideterminando la pena in due anni di reclusione e 2.400 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla qualificazione del reato sub A) quale riciclaggio tentato e all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.: non vi era la prova che fosse stato il ricorrente ad alterare i monili detenuti e il versamento della somma di 500 euro era una dimostrazione tangibile del suo ravvedimento. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo generico e manifestamente infondato. 4.1. La difesa ha contestato che dalla sola detenzione dei beni provento di furto si potesse evincere che Gashi avesse svolto sugli stessi un'attività di alterazione e manipolazione, ma ha obliterato che il riciclaggio dei numerosissimi monili ed altri oggetti nella sua disponibilità gli è stato contestato per il trasferimento e l'occultamento dei preziosi di provenienza delittuosa, destinati alla fusione. La Corte ha ritenuto sussistente il riciclaggio, sia pure nella forma tentata, valorizzando anche le dichiarazioni dell'imputato, in procinto di portare gli oggetti al banco metalli per rivenderli e, quindi, di sostituire i preziosi con il denaro, compiendo così una delle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità). 4.2. E' priva di ogni fondamento la doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice di merito l'apprezzamento circa la integralità del risarcimento del danno, condizione necessaria per l'applicazione di detta attenuante (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dei). 2023, Bojic, Rv. 284224; Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368). Con incensurabile e conforme valutazione entrambi i giudici di merito hanno affermato che "l'utilitaristico versamento di euro 500,00 alla [OSCURATO:PERSONA]" non fosse certamente idoneo ai fini del riconoscimento della invocata circostanza, a fronte del valore dei beni riciclati. 5. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
Sentenza Cassazione n. 27105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris