CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2021
Cassazione n. 36403/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, rigettava l'istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta a carico del ricorrente, ritenendo che lo stesso dovesse ritenersi pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. b) del d.lgs 159 del 2011 come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: non sarebbe stato dimostrato che il proposto vivesse abitualmente con i proventi del delitto dato che i reati emergenti dal casellario (un furto tentato, una rapina tentata ed una rapina impropria non giustificavano tale conclusione. Si deduceva inoltre che non sarebbe stata dimostrata l'origine illecita dei beni confiscati, tenuto conto della inconciliabilità della data di deposito dei fondi sul conto corrente con quella in cui erano stati consumati i reati contro il patrimonio; né era stato considerato, quanto al giudizio di sproporzione, ed alla allegata liceità dei depositi presenti sui libretti al portatore intestati alla Cozzella, moglie del proposto, che corretti investimenti avrebbero potuto plausibilmente moltiplicare le iniziali provviste. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1.In via preliminare il collegio ribadisce che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura di prevenzione fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021 ) Rv. 280145 - 03). Si ribadisce inoltre che le misure dì prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, a condizione che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che ricorrano le condizioni indicate dai Giudici di palazzo della Consulta, ovvero che il proposto (a) si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, (b) che dagli stessi abbia tratto un profitto, (c) e che tale profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, Sentenza n. 12001 del 15/01/2020 Cc. (dep. 10/04/2020 ) Rv. 278681 - 01) 1.2. Deve essere inoltre riaffermato che nella giurisdizione di "prevenzione" le contestazioni post giudicato in ordine alla persistenza della condizione di pericolosità dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 devono essere proposte con lo strumento della revocazione previsto dall'art. 28 D.Igs n. 159 del 2011 e non l'incidente di esecuzione, previsto per il procedimento "penale" (Sez. 2, Sentenza n. 33641 del 13/10/2020 Cc. (dep. 27/11/2020 ) Rv. 279970 - 01) Si intende cioè dare continuità all'orientamento che valorizza la specialità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale come risulta confermato dal fatto che i rimedi post- giudicato previsti dal D.Igs n. 159 del 2011 sono "speciali" e diversi da quelli "ordinari". Si ribadisce pertanto che «pur non potendosi negare l'esistenza del generale principio per cui la «competenza esecutiva», intesa come titolarità del potere/dovere di regolamentare eventuali questioni interpretative del giudicato che incidano su diritti soggettivi è da riconoscersi anche nel sistema della prevenzione - in quanto attributo coessenziale alla funzione giurisdizionale - non può - al contempo - riconoscersi l'applicabilità al settore tipico della prevenzione delle singole disposizioni procedimentali contenute nel codice di rito penale in tema di esecuzione, posto che il rinvio alle previsioni di cui all'art.666 cod. proc. pen. (in quanto compatibili) è, come si è detto, dettato dal legislatore del [OSCURATO:PERSONA] per la fase della cognizione (art. 7 co.9 Cod.Ant.) e non riguarda, pertanto, la fase esecutiva» (Sez. 1, Sentenza n. 34027 del 01/10/2020 Cc. - dep. 01/12/2020- Rv. 279997, § 3.3.). Con ricostruzione che il collegio condivide sì è affermato che «nel corpus normativo rappresentato dal d.lgs. n.159 del 2011 il riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale è stato operato - in ragione della collocazione topografica e della ratio sottesa- a fini di 'integrazione' delle disposizioni dettate per la fase della cognizione (art. 7 co.9 del d.lgs. n.159/2011), il che esclude che sia stata in tal modo normativizzata - con trasposizione della disciplina penalistica nel codice antimafia - la fase procedimentale della «esecuzione» delle misure di prevenzione. Va ripreso, in particolare, il contenuto del citato arresto n.40765 del 2018, ove si è affermato che la procedura dell'incidente di esecuzione non è tipizzata in via generale nel sistema procedurale delle misure di prevenzione, sistema che conosce una pluralità di procedimenti esecutivi, posteriori al giudicato e nel cui ambito - peraltro - l'organo esecutivo è identificato, in prima battuta, nel Questore, ai sensi dell'art. 11 co.1 Cod.Ant., per le misure personali. I procedimenti in questione sono : a) la domanda di revoca o modifica della misura personale di cui all'art.11 co.2, con competenza attribuita all organo che ha emanato il provvedimento ; b) le autorizzazioni ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale, con competenza attribuita al Presidente del Tribunale invididuato per la fase di cognizione ; c) la revocazione della confisca definitiva, prevista dall'art.28, con competenza attribuita alla Corte di Appello individuata ai sensi dell'art.11 cod.proc.pen.; d) la riabilitazione prevista dall'art. 70, con competenza attribuita alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura di prevenzione; e) le domande di tutela del credito inciso da confisca di cui alla legge n.228 del 2012, attribuite alla competenza del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca; f) le particolari procedure di ammissione dei crediti nell'ambito della composizione dello stato passivo in caso di misure patrimoniali di cui all'art.59; g) la procedura di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art.43» (Sez. 1, Sentenza n. 34027 del 01/10/2020 § 3.3). Non si ritiene - di contro - che il rimedio esperibile per far valere il difetto originario dei presupposti per applicare la confisca di prevenzione per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 sia l'incidente di esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 36582 del 28/10/2020 Cc. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280183 - 01). Seguendo tale linea interpretativa si importerebbero nello speciale procedimento di prevenzione i rimedi post giudicato "ordinar"; né a sostegno di tale tesi possono ritenersi decisivi il difetto di garanzie correlato alla sussistenza di un termine decadenziale per proporre la revocazione o la diversità tra i rimedi previsti per le misure personali rispetto a quelli previsti per le misure patrimoniali correlata alla identificazione nella revocazione dello strumento per contestare la confisca. Ma soprattutto non si ritiene che il giudizio in ordine alla eventuale persistenza della condizione di pericolosità (successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità) si risolva in una mera "presa d'atto" della amputazione dell'art. 1 del D.Igs n. 159 del 2011 con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della lett. a) (contra Sez. 6, Sentenza n. 36582 del 28/10/2020) Invero, richiamate le condivisibili valutazioni in ordine all'esistenza nel giudizio di prevenzione di un sistema di rimedi post giudicato "speciale" si osserva che la sentenza n. 24 del 2019 impone al giudice della "revisione" un giudizio complesso, che non si risolve in una "mera presa d'atto", ma implica una analitica rivalutazione delle prove funzionale alla verifica della possibile classificazione della pericolosità generica nell'archetipo descritto dall'art. 1 lett. b) del d.lgs n. 159 del 2011. Ovvero alla verifica della sussistenza di una condizione di pericolosità correlata alla commissione di delitti in un significativo arco temporale, che abbiano generato profitti che costituiscano quantomeno una rilevante, fonte di reddito. Si tratta di un giudizio complesso che richiede il massimo delle garanzie processuali: sicché, anche valutando questo aspetto "sostanziale", si presenta come maggiormente adeguato l'istituto della revocazione che consente la "riapertura" del processo. Infine, si ritiene che non osta a tale interpretazione la lettera dell'art. 28 del [OSCURATO:PERSONA]: si riafferma infatti che «la indicazione dei casi tipici di revocazione di cui all'art.28 co.1 non esaurisca le esigenze di rivedibilità del provvedimento definitivo emesso in sede di prevenzione» come è confermato dal dato acquisito della necessità di considerare l'ipotesi aggiuntiva di revisione cd. europea (sent. n.113 del 2011 C.cost.) anche nel settore in parola (v. Sez. I n. 50919 del 13.7.2018, rv 274878; Sez. V n. 4463 del 15.11.2011), «il che ulteriormente sostiene la tesi per cui la. necessarie integrazioni sistematiche ai contenuti delle previsioni di legge sono da realizzarsi nell'ambito della disciplina di settore, tendenzialmente esaustiva, e non in ambiti procedimentali del tutto diversi» (Sez. 1, Sentenza n. 34027 del 01/10/2020 Cc. (dep. 01/12/2020 ) Rv. 279997, § 4). 1.3. Il ricorrente fondava l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione allegando che nel giudizio di cognizione era stata rilevata solo la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 1 lett a) del d.lgs n. 152 del 2011 e non quella dei presupposti richiesti dalla lett.b) dello stesso articolo, gli unici legittimanti il vincolo di prevenzione dopo l'intervento caducatorio effettuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 2019. Si premette che il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione di una confisca di prevenzione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo. (Sez. 1, Sentenza n. 39601 del 19/06/2019 Cc. Rv. 276874) Ebbene, nel caso in esame, il collegio rileva: (a) in primo luogo che con l'istanza di revocazione si reiterano argomentb' già proposti nel giudizio di cognizione che si era concluso con la sentenza n. 36216/2017 della Cassazione. Nonostante tale sentenza sia stata emessa in epoca precedente alla sentenza del Giudice delle Leggi n. 24 del 2019, dalla sua motivazione emerge con chiarezza la omogeneità degli argomenti, in allora allegati, con quelli nuovamente proposti in questa sede circa la mancanza di prova in ordine alla pericolosità sociale e circa l'assenza di un consistente flusso di redditi di provenienza illecita (pag. 2 § 2.1.2. e pag. 7 della sentenza n. 36216de1 2017; Sez. 1, Sentenza n. 39601 del 19/06/2019, Rv. 276874). (b) A ciò si aggiunge che la Corte di appello, con motivazione accurata e persuasiva, rilevava nuovamente che dalle prove raccolte emergeva, contrariamente a quanto dedotto, sia la costante dedizione dello Schiraldi alla consumazione di reati contro il patrimonio, sia la correlazione temporale degli acquisti dei beni confiscati con la manifestazione della pericolosità. Circostanze che venivano ritenute - legittimamente - univocamente indicative del fatto che l'attività illecita rilevata costituiva una componente significativa del reddito dello Schiraldi (pag. 4 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione accurata, persuasiva, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla corte di legittimità, che con le emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.4. Non ha alcuna rilevanza invece la mancata identificazione del nesso eziologico tra beni confiscati e i delitti consumati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità. Il presupposto per la confisca di prevenzione infatti non è il nesso di derivazione del bene con l'attività illecita che contribuisce a definire la condizione di pericolosità, ma la sproporzione del patrimonio rispetto ai proventi di derivazione lecita (Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015 Cc. (dep. 21/07/2015 ) Rv. 264461; Sez. 5, Sentenza n. 33038 del 08/06/2017 Cc. (dep. 06/07/2017 ) Rv. 271217) . Nel caso in esame tale requisito risultava ampiamente dimostrato nel corso del giudizio di merito e non erano emersi elementi di novità idonei a sostenere la richiesta di revocazione della misura contestata. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro