Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25495/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controU.Y. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 270/2024depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025M.J. ha convenuto in giudizio U.Y. ,chiedendo lo scioglimento dell'unione civile contratta il 17 dicembre2016, in virtù della volontà già manifestata all’ufficiale di statocivile in data 9 agosto 2018.

La controparte, pur non opponendosiallo scioglimento dell'unione, ha chiesto in via riconvenzionale ilriconoscimento di assegno, che il Tribunale di Pordenone hariconosciuto, con sentenza del 29 gennaio 2020, nella misura dieuro 550,00 mensili.L'impugnazione proposta dalla parte onerata è stata accoltadalla Corte d'appello di Trieste, che con sentenza del 22 luglio 2020ha respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno e ladomanda di restituzione delle somme corrisposte nel corso delgiudizio.U.Y. ha proposto ricorso per cassazione che la Corte dilegittimità, a sezioni unite, con sentenza del 27 dicembre 2023 n.35969 ha accolto, rinviando alla Corte d’appello di Trieste, indiversa composizione, per un nuovo accertamento dei presuppostinecessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi inrelazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensionedella durata del rapporto al periodo di convivenza che ha precedutola costituzione dell'unione civile, enunciando il seguente principio didiritto: «In caso di scioglimento dell'unione civile conclusa ai sensidell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata delrapporto - individuata dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970(richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione deipresupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno infavore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia ingrado di procurarseli - si estende anche al periodo di convivenza difatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché2 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anterioreall'entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016».La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza oggi impugnata,nel tenere conto che la convivenza tra le due donne è iniziata nelnovembre 2013, ha attribuito rilevanza ad alcuni elementi fattuali.In particolare, ha rilevato la disparità economica tra le parti, attesoche la controricorrente è dipendente del MIUR (ATA) con stipendiodi 1.300,00 euro mensili e un risparmio di 90.000,00 euro incomune con il padre e vive in un casa in locazione per il canone dieuro 650,00 mensili, mentre la ricorrente gode di uno stipendioeuro 5.000,00 mensili, oltre ad avere casa di proprietà, edisponibilità in denaro di euro 200.000,00; il giudice d’appello havalorizzato il carattere assistenziale – compensativo del contributo,per i sacrifici sostenuti e per la perdita di chance lavorativanell’ambito della convivenza, in relazione al trasferimento aPordenone della U.Y. , atteso che la società per la quale ellalavorava in precedenza aveva ceduto il ramo d’azienda ad altrasocietà che ne aveva assorbito i dipendenti stabilizzandoli, e hariconosciuto un assegno nella misura di euro 550,00 mensili.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione M.J. affidandosi a tre motivi.

U.Y. ha svoltodifese con controricorso e sono state depositate memorie daentrambe le parti.

Il Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell’art.360, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo esegnatamente della circostanza che la controricorrente si fossetrasferita a Pordenone già da disoccupata e non avrebbe persoalcuna chance lavorativa a seguito del trasferimento.3 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/20251.2- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; degli artt.2697e 2729 comma 1, 2112 c.c.; dell’art. 5 della legge 223/1991 es.m.i.; dell’ art. 47 L 428/1990 e s.m.i.

La ricorrente rileva che nonè stato allegato e nemmeno provato alcun elemento che induca ateorizzare che la controparte, già somministrata a termine pressoGEC s.p.a. dall’Agenzia interinale [OSCURATO:SOCIETA]. da cui era stataassunta, sarebbe sicuramente transitata presso la cessionariaGE.[OSCURATO:SOCIETA]1.-3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360n. 3 c.p.c. la violazione degli artt.112,115 e 116 cpc; degli artt.2697 e 2729 comma 1 c.c. e dell’art 5 L.898/1970.

La ricorrentededuce che Corte d’appello ha errato nell’applicare il criterioperequativo assistenziale, avendo la richiedente l’assegnoun’occupazione a tempo indeterminato ed essendo giovane e privadi figli da accudire.

Altresì non è corretta la valutazione dellafunzione compensativa, posto che non vi è stata alcuna perdita dichance, e non avendo la richiedente contribuito alla formazione delpatrimonio della sua partner ovvero al suo successo professionale.2.- Le censure possono esaminarsi congiuntamente, emalgrado taluni profili di inammissibilità, hanno parzialefondamento.2.1.- La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbeerrato nel ricostruire i fatti materiali perché non ha considerato chela convivenza era cominciata nel novembre 2013, e allorché laU.Y. si trasferiva a Pordenone, ella era già disoccupata, titolare diindennità di disoccupazione (NASPI), in quanto era cessato il lavoroa termine che svolgeva a Venezia.

Non furono dunque dimissionivolontarie collegate alla convivenza, ma una cessazione delrapporto di lavoro; le dimissioni avvennero invece soltanto il27.10.2015, ovvero due anni dopo l’inizio della convivenza a4 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025Pordenone rassegnate nei confronti dell’Agenzia interinale per ilLavoro [OSCURATO:SOCIETA]. dalla quale era stata somministrata pressol’utilizzatore [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva in seguito ceduto il ramo diazienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. che ne aveva assorbito i dipendentidedicati al ramo ceduto).

Queste le uniche dimissioni che furonorassegnate, non per andare a convivere con essa ricorrente -postoche la convivenza era iniziata due anni prima- bensì per aderireall’offerta di lavorare dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l’Istituto IPSIA “LinoZanussi” a Pordenone, per incrementare l’anzianità necessaria amaturare i requisiti di anzianità per conseguire il posto di ruolo e ilrapporto a tempo indeterminato con il MIUR, poi da leieffettivamente conseguito.

La ricorrente deduce inoltre che mancala prova che la U.Y. sarebbe stata stabilizzata nel precedenterapporto di lavoro, già a tempo determinato.

Rileva ancora che laresistente ha in atto un’occupazione a tempo indeterminato e nonha contribuito alla formazione del patrimonio di essa ricorrente néa quello familiare; il legame ha avuto durata inferiore ai cinqueanni senza alcun apporto alla conduzione familiare o al patrimoniodella coppia (inesistente), e la richiedente è giovane, in salute,senza figli o familiari con disabilità da accudire.3.- In queste difese si rilevano diversi profili diinammissibilità, alcuni dei quali messi in evidenza anche dalProcuratore generale.La ricorrente, per certi versi, non si confronta con la ragionedecisoria e non evidenzia un fatto storico decisivo di cui sia statoomesso l'esame, quanto piuttosto censura le valutazioni che laCorte d'appello ha operato sui fatti.La Corte d'appello di Trieste sintetizza la vicenda affermandoche la U.Y.

«ebbe a trasferirsi per convivere con la M.J. aPordenone e, quindi, si dimise dal posto di lavoro di natura privatain zona di Venezia per impiegarsi a Pordenone nel settore5 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025pubblico.» La Corte di merito non ha quindi affermato che lacessazione volontaria dal rapporto di lavoro avvenne nel 2013 (alladata di inizio della convivenza) e che le dimissioni fossero staterassegnate per trasferirsi a Pordenone; si è limitata a rilevare che èpacifico il fatto che la parte richiedente assegno si è trasferita aPordenone in ragione della convivenza, che si dimise dal posto dilavoro privato (riscossione tasse automobilistiche) in zona Veneziae che optò per il lavoro pubblico (ATA in una scuola).

Da qui hatratto la conclusione che le dimissioni erano collegate allaconvivenza, non necessariamente al suo inizio, ma alla convivenzain sé, che si svolgeva in luogo diverso da quello del rapporto dilavoro.

In tal modo ha correttamente tenuto conto, in conformità alprincipio di diritto enunciato da questa Corte a sezioni unite, anchedegli eventi antecedenti alla formalizzazione della unione (17dicembre 2016), poiché negare rilevanza alla convivenza di fattotra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nellacostituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione haavuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 del2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell'art. 8della CEDU, oltre che in un'ingiustificata discriminazione a dannodelle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincoloformale non ha potuto concretizzarsi se non a seguitodell'introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa dellaprecedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare ilriconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.4.- Non vi è quindi un fatto decisivo che la Corte di meritoabbia omesso di rilevare, dal momento che nella ricostruzioneoperata dal giudice d’appello è indifferente la circostanza che icontratti di lavoro a tempo determinato in ambito privato fosserodue, il primo cessato per scadenza nel 2013 e il secondo perdimissioni volontarie nel 2015.

Nella valutazione della Corte il fatto6 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025ritenuto decisivo è che l'impiego a tempo determinato presso lasocietà che curava la riscossione delle tasse automobilistiche fossein zona Venezia mentre la convivenza si svolgeva a Pordenone eche nell’attuale impiego pubblico in ambito scolastico ella abbia«limitate prospettive di carriera», avendo perso la chance distabilizzazione nel precedente impiego (dopo la cessione del ramodi azienda), «occasione di lavoro di certo più redditizia sotto ilprofilo dello stipendio e carriera, nonché della possibilità dicoabitare con i genitori in località prossima al posto di lavoro».

Ed èsignificativo che entrambe le parti, nel ricorso e nel controricorso,riferiscano gli stessi fatti, offrendo però una ricostruzione diversadelle ragioni della dimissione.

Secondo la ricorrente, nel 2015 laU.Y. si sarebbe dimessa per inseguire l'obiettivo di essereassunta presso il MIUR con un contratto a tempo indeterminato;secondo la controricorrente, ella si sarebbe dimessa perchél'impiego era a Venezia ed era incompatibile con la convivenza.4.1.- Pertanto, il fatto in sé non è stato né travisato, né èstato omesso il suo esame; piuttosto si è valutato che le dimissionivolontarie dal lavoro a Venezia -in qualunque data siano avvenute-fossero collegate alla convivenza a Pordenone.

Trattandosi di unavalutazione resa dalla Corte e non di un fatto, inteso come fattostorico, non può essere rimessa in discussione in sede dilegittimità, così come non può essere rimessa in discussione lavalutazione delle prove in generale ed in particolare sul punto cheesse dimostrerebbero la perdita di chance di stabilizzazione chehanno avuto altri dipendenti della società che curava la riscossionedella tasse automobilistiche presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., cui erastato ceduto il ramo d’azienda.4.2.- Deve qui ricordarsi che la perdita di chance consistenella perdita della possibilità di un risultato vantaggioso e non nellacertezza dello stesso; pertanto, pur costituendo una entità7 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025patrimoniale a sé stante (v.

Cass. 11058/2025, Cass. 21045/2024;Cass. 1884/2022), è cosa diversa dalla certezza che la U.Y.sarebbe stata assunta; è pertanto inconferente il rilievo in ordinealla mancata prova sulla certezza della stabilizzazione.Tuttavia, è corretto affermare che la perdita di una chancelavorativa, di per sé sola, non basta ad integrare i presupposti perl’assegno per lo scioglimento dell’unione civile.5.- Su questi punti si coglie effettivamente un errore di diritto-e non per omesso esame di fatto decisivo- censurato dallaricorrente laddove (pag. 38-39 del ricorso) deduce che la Corte dimerito avrebbe erroneamente applicato l’art. 5 comma 6 dellalegge sul divorzio, e ritenuto sussistente tanto il requisitoassistenziale che quello compensativo «per i sacrifici fattinell’ambito della convivenza e di conseguenza il diritto della U.Y.a ricevere assegno di concorso al mantenimento» sul presuppostodi una sussistente disparità economica tra le parti, posto che laodierna controricorrente «gode di stipendio mensile di circa 1.300€, ha disponibilità in denaro unitamente con il padre di circa € 90mila ed abita in alloggio in locazione con canone di circa € 650mensili.

La M.J. gode di entrate mensili da attività lavorativaper circa € 5.000, vive in alloggio di sua proprietà ed hadisponibilità in denaro per circa 200 mila €».6.- Dando per accertato, poiché questo è giudizio di meritoche non può discutersi in sede di legittimità, che la U.Y. abbiafatto un sacrificio, e cioè perduto una chance di un lavoro conmigliori prospettive reddituali, occorreva anche accertare, ai finidel riconoscimento di assegno conseguente allo scioglimentodell’unione civile, e non di mantenimento - così erroneamentedenominato dalla Corte di merito (assegno di concorso almantenimento)- se ciò in concreto integrasse, in primo luogo, ilrequisito assistenziale, senza darlo per scontato sulla base della8 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025rilevata disparità economica tra le parti, ed inoltre la sussistenzadel requisito compensativo-perequativo.6.1.- Secondo il diritto vivente elaborato nella disciplina delmatrimonio, assegno divorzile e assegno di mantenimento sonodue istituti diversi.Il secondo, che presuppone il perdurare del vincolomatrimoniale pur nella condizione separativa, è fondato sullapersistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed ècorrelato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cuitendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se nonpuò estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canonedell'ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado diprocurarsi da solo (Cass. n. 234/2025).

L’assegno di divorzio,invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugiintraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo disolidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza dellaautoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale,sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano aciascuno di vivere in autonomia e con dignità.6.2.- La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio èquindi diversa da quella dell’assegno di separazione e non rispondealla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparitàeconomica tra le parti; diversamente si farebbe riemerge il criteriodel diritto a mantenere il medesimo tenore di vita proprio dellaconvivenza matrimoniale -in questo caso dell’unione civile- ormaiabbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre, comeperaltro chiaramente esplicitato anche dalla citata sentenza asezioni unite n. 35969/2023, «va ribadito il carattereintrinsecamente relativo del parametro della inadeguatezza».7.- In tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale puòparlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l’ex9 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare lenormali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente edignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con laconseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado ilragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio diautoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio.

Lasola funzione assistenziale può giustificare l’assegno divorzile, main tal caso l’assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteridi cui all’art. 438 c.c. (Cass. 19306/2023); diversamente, overicorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrioeconomico sia conseguenza delle scelte fatte nella vitamatrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedentedimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune odell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.Si opera quindi una complessiva ponderazione dell'interastoria della coppia, rendendo anche una prognosi futura, oveparità e solidarietà si coniugano con il principio diautoresponsabilità, svincolando l’assegno dal criterio del tenore divita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato alcontributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass.22/03/2023, n.8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824; Cass. 18/1/2024n. 1897; Cass. n. 26520 del 11/10/2024; Cass. n.32354 del13/12/2024).7.1.- Questi principi sono senz’altro valevoli anche in tema diassegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento della unionecivile.L’unione civile disegnata dal nostro legislatore consente diformalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra duepersone legate da una relazione omoaffettiva, è istituto diverso dalmatrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce lafase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come10 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025l’assegno di mantenimento; ad essa si applica però -per espressadisposizione di legge- il comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio,secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema discioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio.7.2.- La Corte di merito avrebbe dovuto quindi verificare, aifini del requisito assistenziale, se le risorse, attuali e potenziali, dicui gode la U.Y. fossero sufficienti (o meno) ad assicurarle unavita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vitapiù basso di quello che le risorse della sua partner le avrebberoconsentito.Ciò non si coglie nella sentenza impugnata, nella quale siaccertano soltanto, da un lato, la disparità economica tra le parti,secondo un astratto calcolo aritmetico, pur se la richiedentel’assegno è dotata di mezzi e ha un lavoro nel pubblico impiegoassistito dalla garanzia della stabilità, e, dall’altro, il sacrificio diuna prospettiva di carriera, ma non si accerta se si fossedeterminato o aggravato uno squilibrio economico-patrimonialeprima inesistente, ovvero di minori proporzioni (Cass. n. 22738 del11/08/2021) e se l’attuale condizione della richiedente, appenaquarantaquattrenne, esiga effettivamente, per raggiungere lasoglia di una dignitosa esistenza, l’apporto della sua ex compagna.8.- Quanto alla funzione compensativa, essa presuppone nonsoltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realisticheoccasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo,esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, esegnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personaledell'altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio;il richiedente è così tenuto a dimostrare di aver contribuito inmaniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in viaesclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia edei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e11 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass.n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n.35385 del 18/12/2023).8.1.- Anche questo accertamento è mancato nella sentenzadella Corte d’appello e cioè che il sacrificio sia stato fatto perragioni altruistiche e solidali, per potere meglio contribuire albenessere materiale morale della formazione sociale così costituitae consentire all'altro partner di potersi maggiormente dedicare allacarriera e alla produzione di reddito.

In altre parole, quando siparla di funzione compensativa dell'assegno di divorzio, si valutanon soltanto il sacrificio che uno dei due abbia fatto, ma lo scopo eil frutto di questo sacrificio, perché la condotta di ciascuno dei duedeve essere coerente con quello che è l'impianto solidaristicoproprio non soltanto del matrimonio ma anche dell'unione civile,formazione sociale connotata da doveri di assistenza morale emateriale al pari del matrimonio.8.2.- Anche l'unione civile, quale «specifica formazionesociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benchérappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dalparadigma della famiglia come società naturale che su di esso sifonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegnopluralistico dei modelli familiari che si registra a seguitodell’evoluzione sociale e dei costumi.La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà avalore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile dimanifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazioneaffettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccolacomunità di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizionetra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre sceltealtruistiche, atteso che è possibile l’inserimento di soggetti debolidei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani.12 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025Nulla esclude infatti che anche nella unione civile vi sianofigli, biologici o in stepchild adoption, a maggior ragione se essa ècostituita da due donne (cfr.

Corte Cost. n. 68/2025), o soggettianziani di cui prendersi cura.

Ciò rende ancora più facilmenteapplicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàper valutare la funzione compensativa dell’assegno divorzile inrelazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svoltiall’interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le qualisono state operate scelte comportanti rinunce professionali.9.- Anche questo era un punto esplicitato nella sentenza dirinvio laddove si è demandato alla Corte di merito non di tenereconto del fatto in sé che le parti avevano convissuto alcuni anniprima di contrarre unione civile, ma di accertare «i presuppostinecessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi inrelazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensionedella durata del rapporto al periodo di convivenza che ha precedutola costituzione dell'unione civile», verificando se l'eventualesquilibrio esistente all'atto dello scioglimento del vincolo dipendessedalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivisein costanza di rapporto, con il sacrificio delle aspettativeprofessionali e reddituali di una delle parti, in funzionedell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare; e nell'ambito ditale verifica, tenere conto del ruolo di cruciale importanza delladurata del rapporto, quale fattore di valutazione del contributofornito da ciascun unito civilmente alla formazione del patrimoniocomune e di quello dell'altro coniuge, oltre che delle effettivepotenzialità professionali e reddituali sussistenti al momento dellacessazione del vincolo.10.- In sintesi, può dirsi che, per le ragioni sopra esposte, èmancato nella sentenza oggi impugnata il pieno adempimento delmandato conferito dalle sezioni unite di questa Corte, nonché una13 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025piena e corretta applicazione dell’art.5 comma 6 della legge898/1970.

Da ciò consegue, in accoglimento per quanto di ragionedel ricorso, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e ilrinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per unnuovo esame, attenendosi al seguente principio di diritto:Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quantoavviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove,previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente,se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.

Mentre la prima va individuata nella inadeguatezzadi mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nellaimpossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, laseconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dallescelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delleaspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzionedell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto dettosacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo alménage domestico e alla formazione del patrimonio comune edell’altra parte.

Con la precisazione che la sola funzioneassistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, chein questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì aquanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’aventediritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, cheassorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributofornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed allaformazione del patrimonio comune, nonché di quello personaledell’altra parte.

P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa sul puntola sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste in14 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, il 10/09/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controU.Y. , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 270/2024depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025M.J. ha convenuto in giudizio U.Y. ,chiedendo lo scioglimento dell'unione civile contratta il 17 dicembre2016, in virtù della volontà già manifestata all’ufficiale di statocivile in data 9 agosto 2018. La controparte, pur non opponendosiallo scioglimento dell'unione, ha chiesto in via riconvenzionale ilriconoscimento di assegno, che il Tribunale di Pordenone hariconosciuto, con sentenza del 29 gennaio 2020, nella misura dieuro 550,00 mensili.L'impugnazione proposta dalla parte onerata è stata accoltadalla Corte d'appello di Trieste, che con sentenza del 22 luglio 2020ha respinto la domanda di riconoscimento dell'assegno e ladomanda di restituzione delle somme corrisposte nel corso delgiudizio.U.Y. ha proposto ricorso per cassazione che la Corte dilegittimità, a sezioni unite, con sentenza del 27 dicembre 2023 n.35969 ha accolto, rinviando alla Corte d’appello di Trieste, indiversa composizione, per un nuovo accertamento dei presuppostinecessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi inrelazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensionedella durata del rapporto al periodo di convivenza che ha precedutola costituzione dell'unione civile, enunciando il seguente principio didiritto: «In caso di scioglimento dell'unione civile conclusa ai sensidell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata delrapporto - individuata dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970(richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione deipresupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno infavore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia ingrado di procurarseli - si estende anche al periodo di convivenza difatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché2 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anterioreall'entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016».La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza oggi impugnata,nel tenere conto che la convivenza tra le due donne è iniziata nelnovembre 2013, ha attribuito rilevanza ad alcuni elementi fattuali.In particolare, ha rilevato la disparità economica tra le parti, attesoche la controricorrente è dipendente del MIUR (ATA) con stipendiodi 1.300,00 euro mensili e un risparmio di 90.000,00 euro incomune con il padre e vive in un casa in locazione per il canone dieuro 650,00 mensili, mentre la ricorrente gode di uno stipendioeuro 5.000,00 mensili, oltre ad avere casa di proprietà, edisponibilità in denaro di euro 200.000,00; il giudice d’appello havalorizzato il carattere assistenziale – compensativo del contributo,per i sacrifici sostenuti e per la perdita di chance lavorativanell’ambito della convivenza, in relazione al trasferimento aPordenone della U.Y. , atteso che la società per la quale ellalavorava in precedenza aveva ceduto il ramo d’azienda ad altrasocietà che ne aveva assorbito i dipendenti stabilizzandoli, e hariconosciuto un assegno nella misura di euro 550,00 mensili.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione M.J. affidandosi a tre motivi. U.Y. ha svoltodifese con controricorso e sono state depositate memorie daentrambe le parti. Il Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell’art.360, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo esegnatamente della circostanza che la controricorrente si fossetrasferita a Pordenone già da disoccupata e non avrebbe persoalcuna chance lavorativa a seguito del trasferimento.3 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/20251.2- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.; degli artt.2697e 2729 comma 1, 2112 c.c.; dell’art. 5 della legge 223/1991 es.m.i.; dell’ art. 47 L 428/1990 e s.m.i. La ricorrente rileva che nonè stato allegato e nemmeno provato alcun elemento che induca ateorizzare che la controparte, già somministrata a termine pressoGEC s.p.a. dall’Agenzia interinale [OSCURATO:SOCIETA]. da cui era stataassunta, sarebbe sicuramente transitata presso la cessionariaGE.[OSCURATO:SOCIETA]1.-3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360n. 3 c.p.c. la violazione degli artt.112,115 e 116 cpc; degli artt.2697 e 2729 comma 1 c.c. e dell’art 5 L.898/1970. La ricorrentededuce che Corte d’appello ha errato nell’applicare il criterioperequativo assistenziale, avendo la richiedente l’assegnoun’occupazione a tempo indeterminato ed essendo giovane e privadi figli da accudire. Altresì non è corretta la valutazione dellafunzione compensativa, posto che non vi è stata alcuna perdita dichance, e non avendo la richiedente contribuito alla formazione delpatrimonio della sua partner ovvero al suo successo professionale.2.- Le censure possono esaminarsi congiuntamente, emalgrado taluni profili di inammissibilità, hanno parzialefondamento.2.1.- La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbeerrato nel ricostruire i fatti materiali perché non ha considerato chela convivenza era cominciata nel novembre 2013, e allorché laU.Y. si trasferiva a Pordenone, ella era già disoccupata, titolare diindennità di disoccupazione (NASPI), in quanto era cessato il lavoroa termine che svolgeva a Venezia. Non furono dunque dimissionivolontarie collegate alla convivenza, ma una cessazione delrapporto di lavoro; le dimissioni avvennero invece soltanto il27.10.2015, ovvero due anni dopo l’inizio della convivenza a4 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025Pordenone rassegnate nei confronti dell’Agenzia interinale per ilLavoro [OSCURATO:SOCIETA]. dalla quale era stata somministrata pressol’utilizzatore [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva in seguito ceduto il ramo diazienda alla [OSCURATO:SOCIETA]. che ne aveva assorbito i dipendentidedicati al ramo ceduto). Queste le uniche dimissioni che furonorassegnate, non per andare a convivere con essa ricorrente -postoche la convivenza era iniziata due anni prima- bensì per aderireall’offerta di lavorare dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l’Istituto IPSIA “LinoZanussi” a Pordenone, per incrementare l’anzianità necessaria amaturare i requisiti di anzianità per conseguire il posto di ruolo e ilrapporto a tempo indeterminato con il MIUR, poi da leieffettivamente conseguito. La ricorrente deduce inoltre che mancala prova che la U.Y. sarebbe stata stabilizzata nel precedenterapporto di lavoro, già a tempo determinato. Rileva ancora che laresistente ha in atto un’occupazione a tempo indeterminato e nonha contribuito alla formazione del patrimonio di essa ricorrente néa quello familiare; il legame ha avuto durata inferiore ai cinqueanni senza alcun apporto alla conduzione familiare o al patrimoniodella coppia (inesistente), e la richiedente è giovane, in salute,senza figli o familiari con disabilità da accudire.3.- In queste difese si rilevano diversi profili diinammissibilità, alcuni dei quali messi in evidenza anche dalProcuratore generale.La ricorrente, per certi versi, non si confronta con la ragionedecisoria e non evidenzia un fatto storico decisivo di cui sia statoomesso l'esame, quanto piuttosto censura le valutazioni che laCorte d'appello ha operato sui fatti.La Corte d'appello di Trieste sintetizza la vicenda affermandoche la U.Y. «ebbe a trasferirsi per convivere con la M.J. aPordenone e, quindi, si dimise dal posto di lavoro di natura privatain zona di Venezia per impiegarsi a Pordenone nel settore5 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025pubblico.» La Corte di merito non ha quindi affermato che lacessazione volontaria dal rapporto di lavoro avvenne nel 2013 (alladata di inizio della convivenza) e che le dimissioni fossero staterassegnate per trasferirsi a Pordenone; si è limitata a rilevare che èpacifico il fatto che la parte richiedente assegno si è trasferita aPordenone in ragione della convivenza, che si dimise dal posto dilavoro privato (riscossione tasse automobilistiche) in zona Veneziae che optò per il lavoro pubblico (ATA in una scuola). Da qui hatratto la conclusione che le dimissioni erano collegate allaconvivenza, non necessariamente al suo inizio, ma alla convivenzain sé, che si svolgeva in luogo diverso da quello del rapporto dilavoro. In tal modo ha correttamente tenuto conto, in conformità alprincipio di diritto enunciato da questa Corte a sezioni unite, anchedegli eventi antecedenti alla formalizzazione della unione (17dicembre 2016), poiché negare rilevanza alla convivenza di fattotra persone del medesimo sesso, successivamente sfociata nellacostituzione di un'unione civile, per il solo fatto che la relazione haavuto inizio in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 76 del2016, si tradurrebbe inevitabilmente in una violazione dell'art. 8della CEDU, oltre che in un'ingiustificata discriminazione a dannodelle coppie omosessuali, il cui proposito di contrarre un vincoloformale non ha potuto concretizzarsi se non a seguitodell'introduzione della disciplina delle unioni civili, a causa dellaprecedente mancanza di un quadro giuridico idoneo ad assicurare ilriconoscimento del relativo status e dei diritti ad esso collegati.4.- Non vi è quindi un fatto decisivo che la Corte di meritoabbia omesso di rilevare, dal momento che nella ricostruzioneoperata dal giudice d’appello è indifferente la circostanza che icontratti di lavoro a tempo determinato in ambito privato fosserodue, il primo cessato per scadenza nel 2013 e il secondo perdimissioni volontarie nel 2015. Nella valutazione della Corte il fatto6 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025ritenuto decisivo è che l'impiego a tempo determinato presso lasocietà che curava la riscossione delle tasse automobilistiche fossein zona Venezia mentre la convivenza si svolgeva a Pordenone eche nell’attuale impiego pubblico in ambito scolastico ella abbia«limitate prospettive di carriera», avendo perso la chance distabilizzazione nel precedente impiego (dopo la cessione del ramodi azienda), «occasione di lavoro di certo più redditizia sotto ilprofilo dello stipendio e carriera, nonché della possibilità dicoabitare con i genitori in località prossima al posto di lavoro». Ed èsignificativo che entrambe le parti, nel ricorso e nel controricorso,riferiscano gli stessi fatti, offrendo però una ricostruzione diversadelle ragioni della dimissione. Secondo la ricorrente, nel 2015 laU.Y. si sarebbe dimessa per inseguire l'obiettivo di essereassunta presso il MIUR con un contratto a tempo indeterminato;secondo la controricorrente, ella si sarebbe dimessa perchél'impiego era a Venezia ed era incompatibile con la convivenza.4.1.- Pertanto, il fatto in sé non è stato né travisato, né èstato omesso il suo esame; piuttosto si è valutato che le dimissionivolontarie dal lavoro a Venezia -in qualunque data siano avvenute-fossero collegate alla convivenza a Pordenone. Trattandosi di unavalutazione resa dalla Corte e non di un fatto, inteso come fattostorico, non può essere rimessa in discussione in sede dilegittimità, così come non può essere rimessa in discussione lavalutazione delle prove in generale ed in particolare sul punto cheesse dimostrerebbero la perdita di chance di stabilizzazione chehanno avuto altri dipendenti della società che curava la riscossionedella tasse automobilistiche presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., cui erastato ceduto il ramo d’azienda.4.2.- Deve qui ricordarsi che la perdita di chance consistenella perdita della possibilità di un risultato vantaggioso e non nellacertezza dello stesso; pertanto, pur costituendo una entità7 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025patrimoniale a sé stante (v. Cass. 11058/2025, Cass. 21045/2024;Cass. 1884/2022), è cosa diversa dalla certezza che la U.Y.sarebbe stata assunta; è pertanto inconferente il rilievo in ordinealla mancata prova sulla certezza della stabilizzazione.Tuttavia, è corretto affermare che la perdita di una chancelavorativa, di per sé sola, non basta ad integrare i presupposti perl’assegno per lo scioglimento dell’unione civile.5.- Su questi punti si coglie effettivamente un errore di diritto-e non per omesso esame di fatto decisivo- censurato dallaricorrente laddove (pag. 38-39 del ricorso) deduce che la Corte dimerito avrebbe erroneamente applicato l’art. 5 comma 6 dellalegge sul divorzio, e ritenuto sussistente tanto il requisitoassistenziale che quello compensativo «per i sacrifici fattinell’ambito della convivenza e di conseguenza il diritto della U.Y.a ricevere assegno di concorso al mantenimento» sul presuppostodi una sussistente disparità economica tra le parti, posto che laodierna controricorrente «gode di stipendio mensile di circa 1.300€, ha disponibilità in denaro unitamente con il padre di circa € 90mila ed abita in alloggio in locazione con canone di circa € 650mensili. La M.J. gode di entrate mensili da attività lavorativaper circa € 5.000, vive in alloggio di sua proprietà ed hadisponibilità in denaro per circa 200 mila €».6.- Dando per accertato, poiché questo è giudizio di meritoche non può discutersi in sede di legittimità, che la U.Y. abbiafatto un sacrificio, e cioè perduto una chance di un lavoro conmigliori prospettive reddituali, occorreva anche accertare, ai finidel riconoscimento di assegno conseguente allo scioglimentodell’unione civile, e non di mantenimento - così erroneamentedenominato dalla Corte di merito (assegno di concorso almantenimento)- se ciò in concreto integrasse, in primo luogo, ilrequisito assistenziale, senza darlo per scontato sulla base della8 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025rilevata disparità economica tra le parti, ed inoltre la sussistenzadel requisito compensativo-perequativo.6.1.- Secondo il diritto vivente elaborato nella disciplina delmatrimonio, assegno divorzile e assegno di mantenimento sonodue istituti diversi.Il secondo, che presuppone il perdurare del vincolomatrimoniale pur nella condizione separativa, è fondato sullapersistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed ècorrelato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cuitendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se nonpuò estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canonedell'ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado diprocurarsi da solo (Cass. n. 234/2025). L’assegno di divorzio,invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugiintraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo disolidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza dellaautoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale,sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano aciascuno di vivere in autonomia e con dignità.6.2.- La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio èquindi diversa da quella dell’assegno di separazione e non rispondealla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparitàeconomica tra le parti; diversamente si farebbe riemerge il criteriodel diritto a mantenere il medesimo tenore di vita proprio dellaconvivenza matrimoniale -in questo caso dell’unione civile- ormaiabbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre, comeperaltro chiaramente esplicitato anche dalla citata sentenza asezioni unite n. 35969/2023, «va ribadito il carattereintrinsecamente relativo del parametro della inadeguatezza».7.- In tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale puòparlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l’ex9 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare lenormali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente edignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con laconseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado ilragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio diautoresponsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio. Lasola funzione assistenziale può giustificare l’assegno divorzile, main tal caso l’assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteridi cui all’art. 438 c.c. (Cass. 19306/2023); diversamente, overicorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrioeconomico sia conseguenza delle scelte fatte nella vitamatrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedentedimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune odell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.Si opera quindi una complessiva ponderazione dell'interastoria della coppia, rendendo anche una prognosi futura, oveparità e solidarietà si coniugano con il principio diautoresponsabilità, svincolando l’assegno dal criterio del tenore divita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato alcontributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass.22/03/2023, n.8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824; Cass. 18/1/2024n. 1897; Cass. n. 26520 del 11/10/2024; Cass. n.32354 del13/12/2024).7.1.- Questi principi sono senz’altro valevoli anche in tema diassegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento della unionecivile.L’unione civile disegnata dal nostro legislatore consente diformalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra duepersone legate da una relazione omoaffettiva, è istituto diverso dalmatrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce lafase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come10 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025l’assegno di mantenimento; ad essa si applica però -per espressadisposizione di legge- il comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio,secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema discioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio.7.2.- La Corte di merito avrebbe dovuto quindi verificare, aifini del requisito assistenziale, se le risorse, attuali e potenziali, dicui gode la U.Y. fossero sufficienti (o meno) ad assicurarle unavita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vitapiù basso di quello che le risorse della sua partner le avrebberoconsentito.Ciò non si coglie nella sentenza impugnata, nella quale siaccertano soltanto, da un lato, la disparità economica tra le parti,secondo un astratto calcolo aritmetico, pur se la richiedentel’assegno è dotata di mezzi e ha un lavoro nel pubblico impiegoassistito dalla garanzia della stabilità, e, dall’altro, il sacrificio diuna prospettiva di carriera, ma non si accerta se si fossedeterminato o aggravato uno squilibrio economico-patrimonialeprima inesistente, ovvero di minori proporzioni (Cass. n. 22738 del11/08/2021) e se l’attuale condizione della richiedente, appenaquarantaquattrenne, esiga effettivamente, per raggiungere lasoglia di una dignitosa esistenza, l’apporto della sua ex compagna.8.- Quanto alla funzione compensativa, essa presuppone nonsoltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realisticheoccasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo,esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, esegnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personaledell'altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio;il richiedente è così tenuto a dimostrare di aver contribuito inmaniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in viaesclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia edei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e11 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass.n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n.35385 del 18/12/2023).8.1.- Anche questo accertamento è mancato nella sentenzadella Corte d’appello e cioè che il sacrificio sia stato fatto perragioni altruistiche e solidali, per potere meglio contribuire albenessere materiale morale della formazione sociale così costituitae consentire all'altro partner di potersi maggiormente dedicare allacarriera e alla produzione di reddito. In altre parole, quando siparla di funzione compensativa dell'assegno di divorzio, si valutanon soltanto il sacrificio che uno dei due abbia fatto, ma lo scopo eil frutto di questo sacrificio, perché la condotta di ciascuno dei duedeve essere coerente con quello che è l'impianto solidaristicoproprio non soltanto del matrimonio ma anche dell'unione civile,formazione sociale connotata da doveri di assistenza morale emateriale al pari del matrimonio.8.2.- Anche l'unione civile, quale «specifica formazionesociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benchérappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dalparadigma della famiglia come società naturale che su di esso sifonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegnopluralistico dei modelli familiari che si registra a seguitodell’evoluzione sociale e dei costumi.La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà avalore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile dimanifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazioneaffettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccolacomunità di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizionetra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre sceltealtruistiche, atteso che è possibile l’inserimento di soggetti debolidei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani.12 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025Nulla esclude infatti che anche nella unione civile vi sianofigli, biologici o in stepchild adoption, a maggior ragione se essa ècostituita da due donne (cfr. Corte Cost. n. 68/2025), o soggettianziani di cui prendersi cura. Ciò rende ancora più facilmenteapplicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàper valutare la funzione compensativa dell’assegno divorzile inrelazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svoltiall’interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le qualisono state operate scelte comportanti rinunce professionali.9.- Anche questo era un punto esplicitato nella sentenza dirinvio laddove si è demandato alla Corte di merito non di tenereconto del fatto in sé che le parti avevano convissuto alcuni anniprima di contrarre unione civile, ma di accertare «i presuppostinecessari per il riconoscimento dell'assegno, da valutarsi inrelazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall'estensionedella durata del rapporto al periodo di convivenza che ha precedutola costituzione dell'unione civile», verificando se l'eventualesquilibrio esistente all'atto dello scioglimento del vincolo dipendessedalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivisein costanza di rapporto, con il sacrificio delle aspettativeprofessionali e reddituali di una delle parti, in funzionedell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare; e nell'ambito ditale verifica, tenere conto del ruolo di cruciale importanza delladurata del rapporto, quale fattore di valutazione del contributofornito da ciascun unito civilmente alla formazione del patrimoniocomune e di quello dell'altro coniuge, oltre che delle effettivepotenzialità professionali e reddituali sussistenti al momento dellacessazione del vincolo.10.- In sintesi, può dirsi che, per le ragioni sopra esposte, èmancato nella sentenza oggi impugnata il pieno adempimento delmandato conferito dalle sezioni unite di questa Corte, nonché una13 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025piena e corretta applicazione dell’art.5 comma 6 della legge898/1970. Da ciò consegue, in accoglimento per quanto di ragionedel ricorso, la cassazione sul punto della sentenza impugnata e ilrinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per unnuovo esame, attenendosi al seguente principio di diritto:Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quantoavviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove,previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente,se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezzadi mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nellaimpossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, laseconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dallescelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delleaspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzionedell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto dettosacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo alménage domestico e alla formazione del patrimonio comune edell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzioneassistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, chein questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì aquanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’aventediritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, cheassorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributofornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed allaformazione del patrimonio comune, nonché di quello personaledell’altra parte. P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa sul puntola sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste in14 di 15Oscuramento disposto Numero registro generale 17503/2024Numero sezionale 2942/2025Numero di raccolta generale 25495/2025Data pubblicazione 17/09/2025diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, il 10/09/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI15 di 15