CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11/09/2025, la Corte di appello di Napoli, a seguito diannullamento con rinvio operato con sentenza n. 7493 del 2025 della Quarta Sezione diquesta Corte, ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, proposta da[OSCURATO:PERSONA], in regime inframurario e di arresti domiciliari tra il 27 ottobre 2009 e il 6luglio 2010, segnatamente prima in carcere (dal 27 ottobre 2009 all'11 novembre 2009), poi,agli arresti domiciliari (dall'11 novembre 2009 al 29 gennaio 2010), di nuovo in carcere (dal29 gennaio 2010 al 6 giugno 2010), infine agli arresti domiciliari (dal 7 giugno 2010 al 6 luglio2010).2. Per una migliore intelligibilità della impugnazione proposta in sede di legittimità, devepremettersi che la vicenda processuale che vede coinvolta [OSCURATO:PERSONA] prende lemosse dalla sua ritenuta partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata allaclonazione di carte di credito, accusa dalla quale è stata assolta, ai sensi dell’art. 530,comma 2, cod. proc. pen., con la formula “per non aver commesso il fatto”, con sentenza delTribunale di Napoli del 16/03/2016, divenuta irrevocabile il 16/07/2016, che ha dichiaratol’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati fine di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231del 2007, contestati ai capi 2, 3, 16, 17, 19 e 74.La ricorrente chiedeva quindi la riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. peressere stata privata della libertà, in carcere e agli arresti domiciliari.La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 29/07/2024 accoglieva l’istanza e laCorte di cassazione adita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la sentenza soprarichiamata, annullava la pronuncia poiché non si era confrontata con le circostanze di fattoemerse nelle indagini, vale a dire che la ricorrente era risultata intestataria di un'utenzatelefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata, che nel corsodelle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007 pressol'abitazione ove la donna viveva con [OSCURATO:PERSONA] erano stati rinvenuti un modulo dirichiesta di carte di credito presso banche on-line, alcune carte di debito/credito intestate adaltri soggetti e ben 103 supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazionedelle carte. Seguiva il rinvio per nuovo giudizio affinchè i giudici di merito, confrontandosi conle complessive emergenze istruttorie, escludessero ovvero accertassero l’esistenza dicondotte colpose concausative della restrizione della libertà personale da parte dellaricorrente, e, in ipotesi affermativa, accertassero il grado della colpa, che, ove lieve, potevaacquistare rilevanza ai fini del quantum debeatur.3. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, sollevando due doglianze.3.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.314 cod. proc. pen., dell’art. 627 cod. proc. pen. e della intangibilità del giudicato, nonchéomessa motivazione.Lamenta la difesa che la Corte di appello, nell’ordinanza impugnata, aveva aggirato iprincipi espressi nella sentenza di annullamento resa in sede di legittimità, dal momento chei giudici del rinvio avrebbero dovuto motivare in ordine alla esistenza di condotte colpose daparte della ricorrente, stabilendone, in caso affermativo, il grado ai fini del quantum debeatur,non essendovi alcuna indicazione sull’an debeatur, non avendo il Ministero dell’Economia edelle Finanze in alcun modo eccepito il diritto della ricorrente all’ottenimento dellariparazione per ingiusta detenzione, contestando soltanto il quantum alla stessa riconosciutodalla prima ordinanza della Corte di appello.Con l’ordinanza impugnata, la Corte territoriale, incurante del giudicato formatosi sull’andebeatur della ricorrente ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, aveva per laprima volta ritenuto che la ricorrente non avesse diritto alla riparazione perché era statadichiarata la prescrizione per i reati fine e non il proscioglimento come per il reatoassociativo, in tal modo entrando in un nuovo giudizio che le era precluso, posto che laricorrente aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reatoassociativo, in relazione al quale era stata assolta, sicchè il contraddittorio si era svolto suquel punto, senza che il Ministero avesse eccepito alcunchè relativamente ai reati dichiaratiprescritti.Osserva, pertanto, che il giudizio di rinvio avrebbe dovuto svolgersi nel solco di quantostatuito dalla sentenza n. 7493 del 2025, diversamente ledendosi il diritto di difesa dellaricorrente, che, nel giudizio di rinvio, dovrebbe affrontare ipotesi non previste, né prevedibili,non eccepite da alcuno e su cui non vi sarebbe possibilità di contraddittorio.3.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 314 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione.Lamenta, anzitutto, la difesa che la Corte di appello aveva l’obbligo di accertarel’ingiustizia della detenzione, valutando la prescrizione del reato durante l’esecuzione dellacustodia cautelare, l’astratta applicabilità della misura per quei reati, la violazione dei terminidi durata massima. In secondo luogo, la ricorrente non avrebbe potuto subire privazionedella libertà per i reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19, 74, perché il reato contestato – art. 55,comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 – era entrato in vigore in data 29/12/2007, ovverosia in datasuccessiva alla epoca della presunta commissione dei reati, risalente agli anni 2005 e 2006.In terzo luogo, anche ritenendo la prescrizione, la Corte di appello aveva l’obbligo dimotivare in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’istante qualecausa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, senza che la Corte si sia attenuta a taleobbligo motivazionale.4. E’ pervenuta memoria dell’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell’Economia edelle Finanze, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in subordinel’infondatezza, con il favore delle spese, avendo la Corte territoriale valutato legittimamente ilmateriale acquisito nel processo al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizionidell’azione di natura civilistica, accertando una causa di esclusione del diritto allariparazione.5. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di ValentinaBellonato, con la quale si ribadisce che il giudizio di rinvio è rigorosamente circoscritto dalperimetro della sentenza di annullamento a cui la Corte di appello di Napoli non si èposto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva contestato l’an debeatur, masemplicemente il difetto di motivazione sul quantum e su eventuali profili di colpa cheavrebbero inciso in ipotesi sulla sola entità dell’indennizzo, per cui la decisione della Corte diappello di Napoli era stata emessa in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. Per altro verso,il giudice del rinvio non avrebbe dovuto limitarsi a constatare la prescrizione, ma aveval’obbligo di accertare l’ingiustizia della detenzione, valutando il titolo custodiale nel merito, e,quindi, l’effettiva sussistenza di un dolo o di una colpa grave. Del resto, era anche emersauna ingiustizia formale: la ricorrente era stata privata della libertà personale per reaticontestati sulla base del d.lgs. n. 231 del 2007, entrato in vigore il 29/12/2007, ovvero in datasuccessiva alla presunta commissione dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché logicamente connessi, sonomanifestamente infondati.1.1. Ed invero, diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente, il ricorso percassazione dell’Avvocatura dello Stato riteneva sussistere, in via principale, qualecondizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, lacolpa grave dell’istante di aver dato causa alla custodia cautelare, e, solo in via subordinata,la sussistenza quantomeno della colpa lieve, idonea a ridurre il quantum liquidato, tanto daconcludere chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda di riparazione e, insubordine, la rideterminazione dell’importo, in ragione della colpa lieve dell’istante.La pronuncia rescindente di questa Corte, n. 7493 del 2025, nel premettere che ilgiudice territoriale non si era confrontato con le circostanze di fatto indicate dall’Avvocaturanell’atto di impugnazione, precisa che il comportamento dell’interessato deve essere valutatoalla luce del quadro indiziario su cui è fondato il titolo cautelare e conclude demandando aigiudici di merito un adeguato confronto con le complessive emergenze istruttorie, anche perritenerle non rilevanti, onde escludere ovvero accertare l’esistenza di condotte colposeconcausative della restrizione della libertà personale da parte della ricorrente edeventualmente, nell’affermativa, l’accertamento del grado della colpa, che, ove lieve,acquisisce rilevanza ai fini del quantum debeatur.Nessun giudicato si era dunque formato sull’an debeatur, avendo la richiamatapronuncia n. 7493 del 2025 precisato come la Corte di merito si fosse adagiata sullasentenza di assoluzione, senza considerare che la valutazione del giudice della riparazionesi svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizionepenale, pur dovendo operare sullo stesso materiale non al fine di valutare la sussistenza omeno di un’ipotesi di reato e la sua riconducibilità all’imputato, ma se determinate condotte siposero come fattore condizionante alla produzione dell’evento “detenzione”.1.2. In ogni caso, e più in generale, va ricordato in proposito come, in tema diriparazione per l'ingiusta detenzione, ove una decisione di rigetto della domanda siaannullata per carenze motivazionali circa una responsabilità colposa o dolosadell'interessato nella causazione del provvedimento restrittivo, il giudice del rinvio - che puòanche reiterare la decisione annullata espungendone i vizi motivazionali - deve comunqueverificare le ulteriori condizioni per l'accoglimento della richiesta, quando si tratti di fattori nonesaminati con il precedente provvedimento (Sez. 3, n. 47912 del 07/11/2003, Pavone, Rv.228443).Sez. 3, n. 12036 del 04/02/2020, Htla, non mass., condivisibilmente precisa che, nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazionedei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitatoall'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materialeprobatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttorinecessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguatamotivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione,rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018,Cesarano, Rv. 273628). Per cui non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto ilgiudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamenteall'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diversoed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (la Corte dilegittimità ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo dicontenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la SupremaCorte ha ritenuto viziata: Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696). 1.3. Nel caso in esame, nell'annullare la precedente ordinanza per vizio di motivazione,questa Corte aveva ravvisato un mancato confronto con elementi di fatto emersi nelleindagini, vale a dire la circostanza che la ricorrente era risultata intestataria di una utenzatelefonica mobile indicata per gli acquisti on-line effettuati con la carta clonata e che, nelcorso delle perquisizioni domiciliari del 25 novembre 2005 e del 14 settembre 2007, pressol’abitazione ove la donna viveva, erano stati rinvenuti un modulo di richiesta di carte dicredito presso banche on-line, alcune carte di debito-credito intestate ad altri soggetti e 103supporti in bianco contenenti bande magnetiche per la clonazione delle carte.Ciò posto, tenuto conto che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nellapronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevanoesclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizisegnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, sidevono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (tra le tante: Sez. 4, n. 20044 del17/03/2015, S., Rv. 263864), occorrendo allora verificare se e in che termini il giudizio dirinvio, con l'ordinanza impugnata, abbia assolto all'obbligo di "sanatoria" del deficitmotivazionale rilevato dalla Quarta Sezione di questa Corte.1.4. Ritiene il Collegio che l'onere motivazionale sia stato adeguatamente assolto dallaCorte di appello.Ed invero, l'ordinanza presenta una idonea ed adeguata motivazione in ordine allaesclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, infatti, havalorizzato la circostanza che, rispetto ai reati per cui è stato emesso titolo cautelare, ilTribunale di Napoli aveva assolto l’imputata dal reato di cui al capo 1), ai sensi delcapoverso dell’art. 530 cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, ed aveva dichiaratol’estinzione per prescrizione in ordine ai restanti reati di cui ai capi 2, 3, 16, 17, 19 e 74,affermando non esservi dubbio in ordine al coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nell’attività diindebito utilizzo delle carte di credito, senza tuttavia che ciò potesse rappresentare provadella partecipazione al sodalizio criminoso.La Corte territoriale ha, dunque, correttamente richiamato il principio giurisprudenzialecostantemente affermato, secondo cui il proscioglimento per prescrizione preclude il dirittoalla riparazione, anche nel caso di processo cumulativo, avente ad oggetto più imputazioniper le quali era stato emesso titolo cautelare, ed intervenga pronuncia liberatoria nel meritoper alcune di esse e in rito per altre, sempre che queste ultime – come nel caso in esame –siano autonomamente idonee a legittimare la compressione della libertà personale, essendoammesso il riconoscimento dell’indennizzo per i soli periodi di detenzione sofferti in misurasuperiore alla pena irrogata o astrattamente irrogabile in relazione al reato o ai reati per iquali sia intervenuta una causa di proscioglimento non nel merito, bensì di prescrizione,puntualizzando che, nel caso in esame, i titoli di reato prescritti (artt. 648 cod. pen. e 55d.lgs. n. 231 del 2007) erano idonei titoli per la emissione ed il mantenimento del titolocautelare, né era ricorsa ipotesi di restrizione personale per una durata superiore alla penaastrattamente irrogabile per i reati per i quali era stata dichiarata estinzione per prescrizione(v. per tutte Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871). 1.5. E’ pertanto del tutto generica la doglianza relativa alla omessa valutazione, daparte della Corte territoriale, della prescrizione del reato durante l’esecuzione della custodiacautelare, dell’astratta applicabilità della misura per quei reati e della violazione dei termini didurata massima, non avendo la ricorrente mosso in proposito specifiche doglianze,chiarendo i termini della eventuale intervenuta prescrizione del reato durante l’esecuzionedella misura ovvero il superamento dei termini massimi custodiali di fase; ed avendo anzi laCorte distrettuale precisato che la restrizione cautelare non aveva superato la durata dellapena astrattamente irrogabile.1.6. Né può sostenersi, come fa la ricorrente, la sussistenza di una ingiustizia formale,ovverosia che non avrebbe potuto subire privazione della libertà per i reati di cui ai capi 2, 3,16, 17, 19, 74, perché il reato contestato – art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 – eraentrato in vigore in data 29/12/2007, vale a dire in data successiva alla epoca della presuntacommissione dei reati, risalente agli anni 2005 e 2006. Diversamente da quanto sostenuto, èpacifico che sussista continuità normativa tra la fattispecie di utilizzazione illecita di carte dicredito o di pagamento, contemplata dall'abrogato art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, equella sanzionata dall'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Sez. 2, n.24527 del 29/05/2009, Zanbor, Rv. 244272), continuità normativa peraltro perpetuatasi nellaGelasio, non mass.), sicchè la condotta posta in essere dalla ricorrente aveva rilevanzapenale anche in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma di cui all’art. 55 d.lgs. n.231 del 2007.1.7. Infine, la doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe avuto comunquel’obbligo di motivare in ordine alla sussistenza del dolo o della colpa grave in capo all’istantequale causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo è inammissibile, alla stregua del giàrichiamato principio secondo cui se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su piùcontestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, intanto impedisce il sorgere del diritto se ed in quanto sia autonomamente idonea a legittimarela compressione della libertà, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altreimputazioni (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396).2. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza delledoglianze formulate, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del13/06/2000), il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa,di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art.1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]