CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 4636/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per la ricettazione di un assegno di provenienza furtiva deducendo: -violazione di legge in relazione all' art. 192 c.p.p. in ordine all' affermazione della responsabilità quanto al reato di ricettazione di un assegno non considerando che non vi era prova che l'imputato era il soggetto che aveva consegnato il titolo e che non vi era, comunque, certezza della consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla provenienza furtiva del titolo oggetto del contestato reato; - difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv c.p.; - vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte con il primo motivo vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dai giudici di merito. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va anche ricordato, nel caso di c.d. doppia conforme vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). La corte territoriale valutate congruamente, nell' esercizio dei poteri discrezionali di sua competenza, le risultanze istruttorie ha, del resto, correttamente riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione di un assegno oggetto di furto alla luce delle dichiarazioni I dei testi Zoccoli e Iannora ed in forza del narrato del teste Porricelli (ritenuto pienamente attendibile in quanto aveva fornito una descrizione assai circostanziata dei fatti) il quale aveva riferito che era stato l' Amoroso a chiedergli la cortesia di cambiare l' assegno de quo. I giudici di merito hanno pure valorizzato il dato relativo alla circostanza che l'imputato aveva fornito una versione alternativa dei fatti rimasta priva di risconto, risultando, quindi, acclarato che stesso aveva avuto la disponibilità di un titolo di certa provenienza furtiva. In tal modo la corte di merito si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzíonale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri offíciosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n . (35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914). Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto ínsindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Ne discende che valutate le argomentazioni di primo grado fatte proprie dalla corte di appello le censure del ricorrente - il quale continua ad insistere sulla tesi dell'inattendibilità del teste Porricelli - non colgono nel segno, dovendosi ritenere integrata a carico dell'imputato sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo la fattispecie delittuosa contestata. 2.2. Congrua in fatto e corretta in diritto è la motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha escluso il riconoscimento dell' ipotesi attenuata di cui all' art. 648 cpv. (valutando il valore dell' assegno pari a 2.000,00 euro nonché la personalità dell' imputato gravato da precedenti penali e giudiziari) in conformità al condivisibile orientamento secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 - dep. 30/12/2013, Brunetti, Rv. 25811801) 2.3. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la mancata di elementi di segno positivo a fronte dei richiamati precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha del resto ha avuto modo di chiarire come le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 -, Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01; ne discende che la sentenza sul punto è da ritenere immune da censure. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend