CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 31486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di appello di Messina del 20.1.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui il Tribunale di Patti aveva riconosciuto costei responsabile dei reati di cui agli artt. 388, comma 2 e 635, comma 2, n. 1, cod. pen., e l'aveva invece assolta dal delitto di cui all'art. 610 cod. pen.; i giudici messinesi hanno fatto presente che l'impugnazione era stata proposta dal difensore a mezzo raccomandata inoltrata in data 20.10.2022 e, perciò oltre il termine perentorio spirato il giorno 19.10.2022; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del d fensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla decorrenza del termine per l'impugnazione: segnala che la ordinanza impugnata si è limitata a rilevare la scadenza del termine per l'impugnazione nel giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] laddove, tuttavia, i 90 giorni dalla pronuncia, entro i quali il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione, scadevano di domenica (4 settembre) con automatica proroga al giorno successivo non festivo, e conseguente tempestività della impugnazione spedita il giorno 20.10.2022; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scril:ta concludendo per l'annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina stante la fondatezza del rilievo difensivo anche alla luce della giurisprudenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. L'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'atto di appello, per tardività, sul rilievo secondo cui il termine per proporre l'impugnazione, inoltrata il giorno 20.10.2022, era scaduto il giorno 113.10.2022. 2. Dall'esame degli atti risulta che la sentenza di primo grado era stata emessa in data 6.6.2022 e, nell'occasione, il Tribunale aveva indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione cui aveva provveduto tempestivamente; in caso di deposito della motivazione entro il termine che il giudice abbia indicato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., quello per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è di quarantacinque giorni e, come stabilito dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., decorre dalla scadenza di quello "determinato dal giudice per il deposito della sentenza". 3. Nel caso di specie, il novantesimo giorno per il deposito della sentenza corrispondeva al giorno 4.9.2022, che cadeva di domenica: l'art. 172 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce che "il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"; tale disposizione, com'è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, si applica certamente anche al termine per il deposito della sentenza qualora venga a cadere in un giorno festivo (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 17416 del 23/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266982 - 01; Sez. 6, n. 51126 del 18/07j/2019, Evangelisti, Rv. 278192 - 01). Il termine di quarantacinque giorni per proporre appello decorreva, pertanto, dal giorno 5 settembre (lunedì), sicché l'impugnazione spedita in data 20.10.2023 era senz'altro tempestiva. A tale conclusione si perviene indipendentemente dal voler individuare la decorrenza dei quarantacinque giorni a partire dallo stesso 5 ottobre ovvero dal giorno successivo. Secondo la tesi maggioritaria, infatti, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4 , n. 6490 del 26/11/2020, Olmetti, Rv. 280927 - 01; Sez. 5 - , n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683 - 01; Sez. 6 - , n. 23608 del 27/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283273 - 01). 4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messin