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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00221/2024

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seguente Ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza del 21 settembre 2023 resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 2365:3/2023 RG, relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 gennaio 2023 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la sentenza resa da questa Corte il 21 settembre 2023 nel procedimento n.23653/23 RG promosso da [OSCURATO:PERSONA] è affetta da errore materiale e che tale errore, in presenza dei relativi presupposti di legge, va emendato d'ufficio ex art 625 bis comma 3, prima parte , cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Letto l'art 626 bis, comma 3 , prima parte,cpp corregge I dispositivo della sentenza del 21 settembre 2023 nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], RG 23653/2023 nel senso che l'espressione " Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali" debba essere sostituita dall'espressione " Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso".

Manda alla cancelleria per le relative annotazioni.

Così deciso 1'11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza del 21 settembre 2023 resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 2365:3/2023 RG, relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 ottobre 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 gennaio 2023 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la sentenza resa da questa Corte il 21 settembre 2023 nel procedimento n.23653/23 RG promosso da [OSCURATO:PERSONA] è affetta da errore materiale e che tale errore, in presenza dei relativi presupposti di legge, va emendato d'ufficio ex art 625 bis comma 3, prima parte , cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Letto l'art 626 bis, comma 3 , prima parte,cpp corregge I dispositivo della sentenza del 21 settembre 2023 nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], RG 23653/2023 nel senso che l'espressione " Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali" debba essere sostituita dall'espressione " Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso". Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso 1'11/
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