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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 31299/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina impropria.

Al riguardo, deduce:

1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, da ricondursi in quello di furto semplice, non perseguibile per difetto di querela.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente presentato.

La sentenza della Corte di appello risulta essere stata deliberata in data 11/01/2021 ex art. 23 d.l. n. 149/2020 e con termine di giorni 90 per la stesura della motivazione; in data 12/01/2021 il dispositivo della decisione è stata comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] via pec, quale difensore e domiciliatario dell'imputata (vedi attestazione sistema di notificazioni telematiche in atti); la motivazione è stata tempestivamente depositata entro il 90 giorno (il lunedì 12/04/2021 essendo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] domenica).

Il termine per impugnare di gg. 45 scadeva, pertanto, il 28 maggio 2021.

Il ricorso risulta presentato il 30/11/2021.

Ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. c), in relazione all'art. 585 lett. c) cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, li 12/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] spnsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Alf edo Mantovano SE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina impropria. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, da ricondursi in quello di furto semplice, non perseguibile per difetto di querela. 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente presentato. La sentenza della Corte di appello risulta essere stata deliberata in data 11/01/2021 ex art. 23 d.l. n. 149/2020 e con termine di giorni 90 per la stesura della motivazione; in data 12/01/2021 il dispositivo della decisione è stata comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] via pec, quale difensore e domiciliatario dell'imputata (vedi attestazione sistema di notificazioni telematiche in atti); la motivazione è stata tempestivamente depositata entro il 90 giorno (il lunedì 12/04/2021 essendo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] domenica). Il termine per impugnare di gg. 45 scadeva, pertanto, il 28 maggio 2021. Il ricorso risulta presentato il 30/11/2021. Ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. c), in relazione all'art. 585 lett. c) cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] spnsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Alf edo Mantovano SE
Sentenza Cassazione n. 31299/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris