CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 30343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 75-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPALA’ GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CRISCI' ANGELINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 430/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2020; Ric. 2021 n. 00075 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catania, adita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva integralmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, ed ha dichiarato «insussistenteil diritto di ciascun ricorrente alla inclusione nell’assegno ad personamdella indennità per fondo produttività, confermando per il resto l’appellata decisione»; 2. la Corte distrettuale ha premesso che gli appellati, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], a seguito della costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e della ricollocazione del personale interessato, erano transitati nel ruolo provvisorio ad esaurimento istituito presso il MEF e, ai sensi dell’art. 3 comma 232 della legge n. 549 del 1995, era statoagli stessi riconosciuto il diritto a conservare, a titolo di assegno personale, la differenza tra il trattamento accessorio complessivo in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, differenza da riassorbire a seguito di successivi aumenti «delle predette quote di retribuzione accessoria; 3. richiamata giurisprudenza di questa Corte, il giudice d’appello ha osservato che, ai fini della quantificazione dell’assegno , l’amministrazione avrebbe dovuto valutare tutte le voci di carattere fisso e continuativo, con esclusione dei soli emolumenti variabili e/o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e accidentalità, il dipendente non aveva ragione di riporre affidamento; 4. ha escluso che l’indennità per fondo produttività avesse le caratteristiche sopra indicate, in quanto correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, condizioni e parametri propri dell’ente di provenienza, mentre ha ritenuto che fossero fisse e continuative le altre indennità (rischio, insalubrità, funzione, doppi turni) non correlate a situazioni congiunturali o a fatti occasionali; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo, al quale non hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati; Ric. 2021 n. 00075 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 49/1995, come modificato dalla legge n. 557/1996, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, nonché dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 perché avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere il carattere fisso e continuativo delle voci retributive legate a situazioni congiunturali o a fatti occasionali, sulle quali i dipendenti non potevano fare affidamento; 2. il ricorso è inammissibile; nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, le censure alla sentenza di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi ed anche il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto «mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.» ( Cass. n. 24298/2016); non è, quindi, sufficiente l’affermazione apodittica della violazione, non fondata su alcuna specifica argomentazione ( cfr. fra le tante Cass. n. 4905/2020); 2.1. ciò perché la cognizione della Corte è sempre veicolata dai motivi di ricorso, i quali limitano anche il potere di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, potere esercitabile solo a fronte della formulazione di una censura validamente formulata, salvo che la Corte stessa non ritenga di avvalersi del particolare strumento previsto dall’art. 363 cod. proc. civ. che significativamente, a riprova della particolarità del giudizio di legittimità, consente di affermare il principio di diritto,ma senza incidere sull’esito della controversia, la quale resta definita dalla pronuncia di inammissibilità; 2.2. il ricorso, nel denunciare la violazione delle norme di legge indicate in rubrica, ne fornisce un’interpretazione che è esattamente corrispondente a quella fatta propria dalla Corte territoriale e, per il resto, si limita ad Ric. 2021 n. 00075 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- affermare, apoditticamente, che i requisiti di fissità e continuità, accertati dal giudice del merito, andavano invece esclusi; 2.3. il Ministero ricorrente non fa cenno alcuno alla disciplina contrattuale delle indennità in questione, alle modalità di calcolo, alle condizioni di lavoro che le stesse andavano a compensare, sicché nonè dato comprendere le ragioni per le quali, ad avviso della parte, sarebbe erronea l’opposta conclusione alla quale il giudice d’appello è pervenuto; 2.4. il motivo è, pertanto, inammissibile per difetto della necessaria specificità; 3. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017) P.Q.M. La