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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19515/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4962/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia –Romagna n. 2337/2/2016 pronunciata in data 26/09/2016 e pubblicata in data 28/09/2016, notificatain data 21/12/2016; udita la relazione della causa tenuta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che IRPEF RIMBORSO1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] fino al 30 aprile 1994, chiese all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare (denominato Fondo di Previdenza per il Personale della [OSCURATO:PERSONA], quindi [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA]).

Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza, il contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Parma, che lo accolse.

2. Il successivo appello proposto dall’Amministrazione fu respinto dalla CTRdell’Emilia-Romagna.

I giudici del gravame ritennero che ― in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare agli artt. 18, comma settimo, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ― la tassazione dell’indennità in questione andasse calcolata sull’imponibile al netto dei contributi deducibili.

3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente , alla quale il ricors o è stato notificato presso il difensore,è rimasta intimat a .

Il ricorso è stato fissato per la trattazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma secondo, e 48, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto).Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, a mente del qualesoltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile senza alcuna detrazione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un exdipendente, un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego ed inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986.

Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera somma versata dalfondo, senza diffalco dei contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 36134/2022; Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125/2020; Cass. n. 13353/2020; Cass. n.33827/2019; Cass. n. 124/2018; Cass. n. 23 030/2014; Cass.11156/2010).

In tal senso ancora Cass. n.27078 e n. 27079 del 2016, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica ».

2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti - a norma de ll'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) - soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».

2.3. Da tale principio si è discostata la sentenza d’appello che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, va cassata.

3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei due gradi di merito possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Condanna l’intimataal pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100,00, oltre spese prenota

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4962/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia –Romagna n. 2337/2/2016 pronunciata in data 26/09/2016 e pubblicata in data 28/09/2016, notificatain data 21/12/2016; udita la relazione della causa tenuta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che IRPEF RIMBORSO1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] fino al 30 aprile 1994, chiese all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare (denominato Fondo di Previdenza per il Personale della [OSCURATO:PERSONA], quindi [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA]). Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza, il contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Parma, che lo accolse. 2. Il successivo appello proposto dall’Amministrazione fu respinto dalla CTRdell’Emilia-Romagna. I giudici del gravame ritennero che ― in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare agli artt. 18, comma settimo, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ― la tassazione dell’indennità in questione andasse calcolata sull’imponibile al netto dei contributi deducibili. 3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente , alla quale il ricors o è stato notificato presso il difensore,è rimasta intimat a . Il ricorso è stato fissato per la trattazione all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma secondo, e 48, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto).Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, a mente del qualesoltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile senza alcuna detrazione. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un exdipendente, un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego ed inerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986. Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera somma versata dalfondo, senza diffalco dei contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 36134/2022; Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125/2020; Cass. n. 13353/2020; Cass. n.33827/2019; Cass. n. 124/2018; Cass. n. 23 030/2014; Cass.11156/2010). In tal senso ancora Cass. n.27078 e n. 27079 del 2016, là dove si afferma che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica ». 2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti - a norma de ll'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) - soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge». 2.3. Da tale principio si è discostata la sentenza d’appello che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, va cassata. 3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei due gradi di merito possono essere integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna l’intimataal pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100,00, oltre spese prenota
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