CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1969
Cassazione n. 21311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di differimento dell'esecuzione della pena ovvero di ammissione alla del:enzione domiciliare per motivi di salute; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento relativo alle condizioni di salute, che necessitano di cure che l'amministrazione penitenziaria non è in grado di assicurare; rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del giudizio di pericolosità, fondato su un episodio nel corso del quale, invece, il detenuto era stato aggredito da un operatore penitenziario; rilevato che, quanto alla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, il giudizio del Tribunale di sorveglianza è fondato sulla relazione sanitaria interna aggiornata al 28 ottobre 2022, mentre il ricorso valorizza documentazione sanitaria proveniente da strutture esterne, solo genericamente indicata e senza precisare l'epoca di riferimento e se era stata prodotta ar(ribunale di sorveglianza; rilevato, quanto al giudizio sulla pericolosità, che il ricorso propone una lettura alternativa di un episodio avvenuto durante il periodo di detenzione domiciliare, lettura fondata sul contenuto della denuncia presentata dallo stesso ricorrente; ritenuto, quindi, che i motivi sono, in parte, generici e, in parte, si risolvono nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19