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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01923/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27922/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione di reclusione ed euro 533,00 di multa per i reati di cui agli artt. 337 e 628 comma 2 c.p., deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure.

Osserva la corte che i giudici territoriali - con argomentazioni congrue e corrette in diritto tali da resistere alle censure di parte ricorrente - hanno argomentato in ordine alle ragioni della esclusione della chiesta sospensione condizionale della pena, rilevando come i precedenti penali dell'imputato e la segnalazione per inosservanza della misura cautelare non custodiale non consentivano di formulare una prognosi favorevole.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] P sj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 27922/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione di reclusione ed euro 533,00 di multa per i reati di cui agli artt. 337 e 628 comma 2 c.p., deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all' omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure. Osserva la corte che i giudici territoriali - con argomentazioni congrue e corrette in diritto tali da resistere alle censure di parte ricorrente - hanno argomentato in ordine alle ragioni della esclusione della chiesta sospensione condizionale della pena, rilevando come i precedenti penali dell'imputato e la segnalazione per inosservanza della misura cautelare non custodiale non consentivano di formulare una prognosi favorevole. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] P sj
Sentenza Cassazione n. 01923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris