CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7488-2017 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 4333 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 44 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 1605/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2016 R.G.N. 1854/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. \ [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1605/16, la Corte d'appello di Roma confermava parzialmente la pronuncia di primo grado e, per quanto qui rileva, escludeva la pretesa contributiva dell'INPGI nei confronti della società editrice [OSCURATO:PERSONA] spa relativamente alla prestazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite, riteneva la Corte che la Canziani avesse svolto attività non giornalistico-fotografica per la società, bensì grafico/tecnica. Avverso la sentenza, l'INPGI ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, 31, 33, 34 e 35 I. n.69/63, nonché dell'art.43 d.P.R. n.115/65. La Corte aveva negato la prestazione giornalistica senza considerare l'iscrizione della Canziani all'albo dei giornalisti, opponibile alla società editrice poiché la stessa, a mezzo del direttore responsabile, aveva partecipato al relativo procedimento amministrativo, rilasciando dichiarazioni sull'attività pubblicistica svolta dalla lavoratrice. Con il secondo motivo di ricorso, l'INPGI deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte considerato l'iscrizione della lavoratrice all'albo dei giornalisti sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal direttore responsabile della rivista. Egli aveva certificato l'attività giornalistica di redattrice fotografica svolta dalla Canziani. La società editrice non avrebbe così potuto negare, in modo tardivo, la natura giornalistica dell'attività svolta dalla Canziani. L'iscrizione all'albo, inoltre, aveva indubbi riflessi sulla ripartizione dell'onere probatorio. Con il terzo motivo di ricorso, l'INPGI deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1, 3, 35 I. n.69/13, dell'art.41 d.P.R. n.155/65, nonché degli artt.7 e 41 I. n.633/41. La Corte avrebbe errato nel non attribuire alla Canziani la qualifica di giornalista infografico (o photo editor). I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono per un verso inammissibili e, per altro verso, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, va detto che non si rientra né nella violazione né nella falsa applicazione degli artt.1, 31, 33, 34, 35 I. n.69/63, e 43 d.P.R. n.115/65, poiché la Corte ha ritenuto di non dover motivare sulla rilevanza dell'iscrizione all'albo dei giornalisti da parte della Canziani. La Corte, dunque, non ha né negato o affermato erroneamente l'esistenza o l'inesistenza delle norme invocate dal ricorrente, né vi ha attribuito un contenuto che non possiedono - nel che si concreta la violazione di legge (v. Cass.640/19) - né ha sussunto la fattispecie giudicata sotto una norma che non le si addice, o ha tratto dalle norme invocate dal ricorrente conseguenze giuridiche errate - nel che consiste la falsa applicazione di legge (v. ancora Cass.640/19). Il mancato rilievo dato all'iscrizione rileva semmai come omissione di un fatto, secondo quanto dedotto nel secondo motivo, giammai come violazione o falsa applicazione di legge. Il secondo motivo, tuttavia, è manifestamente infondato, per assenza di decisività del fatto non considerato dalla Corte. Questa ha infatti reputato che, a prescindere dalla iscrizione all'albo dei giornalisti, vi fossero prove acquisite tali da escludere l'attività giornalistica, in aderenza al principio per cui l'iscrizione all'albo non è tale da escludere di per sé che, in concreto, l'attività svolta sia di natura non giornalistica (v. Cass.11944/04). Dunque, l'iscrizione non può considerarsi come fatto decisivo che, in sé solo, avrebbe determinato una diversa decisione, superando il quadro probatorio già acquisito. Di poi, il richiamo all'art.2697 c.c. contenuto in fine di motivo è inconferente, posto che la Corte non ha escluso la pretesa dell'INPGI appellandosi al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gli incombeva, ma ha affermato che vi era la prova di una attività lavorativa non giornalistica svolta dalla Canziani. Il terzo motivo, sebbene rubricato col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., risulta inammissibile tendendo a una diversa valutazione del quadro probatorio acquisito. La Corte ha reputato che la Canziani, limitandosi a recuperare fotografie da inserire a corredo degli articoli della rivista, senza alcuna autonomia decisionale sulla scelta finale, spettante al direttore della testata, non svolgesse l'attività di mediazione tra la notizia e il pubblico destinatario, identificativa dell'attività giornalistica. Ora, INPGI censura la ricognizione della fattispecie concreta svolta dalla Corte a mezzo delle risultanze di causa, in particolare deducendo che, dalle prove testimoniali, era risultata una attività invece qualificabile come giornalistica (di photo editor), e non solo grafico/tecnica. Senonché, l'errata ricognizione della fattispecie concreta non rientra nell'art.360, co.1, n.3 c.p.c. (Cass.640/19), essendo bensì denunciabile nei limiti dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Ma il motivo non adduce alcuno dei requisiti richiesti da tale norma ai fini di ammissibilità del ricorso. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell'INPGI alle spese del presente giudizio secondo soccombenza. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna l'INPGI a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, liquidate, per il presente grado, in €8000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, detto all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA].ssa Ro