CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39441/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 marzo 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani — quale Giudice del rinvio a seguito di annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha parzialmente revocato ex art. 673 cod. proc. pen. la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] — limitatamente alla pena di due mesi di reclusione — con sentenza del medesimo Giudice, revoca imposta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 25 del 2019 della Consulta. Con la sentenza oggetto di parziale revoca, Cristiani era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011 nella parte, tra l'altro, relativa alla prescrizione di vivere onestamente; per tale porzione di condotta, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la pena da scorporare fosse quella di mesi due di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'individuazione della pena inflitta per la prescrizione generica di vivere onestamente in mesi due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto il Giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il dictum del Giudice della cognizione quanto all'individuazione della fattispecie più grave, consistita nel possesso di tre telefoni cellulari, in spregio alla specifica prescrizione di non portare indosso telefoni cellulari contenuta nel decreto applicativo della misura di prevenzione. A tale conclusione può giungersi sulla scorta del dato testuale, laddove, nella motivazione della sentenza, il Giudice monocratico aveva attribuito una patente di "particolare gravità" alla violazione anzidetta, salvo, poi, in un diverso e successivo periodo, rappresentare che Cristiani aveva anche violato la prescrizione generica di rispettare le leggi dello Stato, detenendo documenti contraffatti. Ne consegue che la scelta del Giudice dell'esecuzione di imputare a quest'ultima violazione — caducata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale — l'aumento di tre mesi in continuazione è corretta e che il ricorso è manifestamente infondato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore